Incarto n. 60.2008.401
Lugano 16 gennaio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 16.12.2008 presentato da
IS 1, , patr. da: PR 1
contro
l’atto d’accusa 3/6.12.2008 a suo carico emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Maghetti (ACC __________);
richiamate le osservazioni 19.12.2008 dell’allora magistrato inquirente, mediante le quali chiede in via principiale di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito;
ritenuto che, in considerazione del gravame, per economia di procedura ed in applicazione del principio della celerità, questa Camera non ha ritenuto di interpellare le numerose parti civili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di una segnalazione del Consiglio di Stato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della qui ricorrente (inc. MP __________), posta in detenzione preventiva dal 4.4.2005 al 24.6.2005. L’istruttoria formale è terminata il 21.10.2008 (AI 405).
b. In data 3.12.2008 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha emanato l’atto d’accusa (ACC __________) a carico della qui ricorrente. Con il medesimo rinvia la ricorrente avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per diversi titoli di reato: ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione, ripetuto abbandono, ripetuta coazione e tentata truffa.
L’atto d’accusa consacra tredici pagine alla descrizione dei comportamenti rimproverati alla ricorrente, mentre le ultime quattro pagine sono relative alle intimazioni. La prima imputazione (n. 1, di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione), riassunta in un cappello iniziale (p. 1 e 2 in alto), viene ulteriormente specificata con la descrizione di otto differenti comportamenti ipotizzati (punti n. 1.1 a 1.8).
c. Con il gravame del 16.12.2008 presentato dal suo patrocinatore, la qui ricorrente impugna l’atto d’accusa.
Data la brevità dello scritto di ricorso, in luogo di riassumerlo, se ne riproduce integralmente la motivazione ed il petitum.
La motivazione:
“Data la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta la sua formulazione.
La genericità, con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a sorprese e possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa in sede dibattimentale.
In sostanza i vari maltrattamenti non sono dettagliati né nella loro modalità né nel numero di volte in cui sarebbero stati perpetrati e neppure nell’indicazione dell’identità delle presunte vittime.”
Il petitum:
“ 1. Il presente ricorso è accolto.
È fatto ordine al procuratore pubblico di precisare e descrivere le gestualità ed i modi delle varie violazioni riportate in modo eccessivamente generico; di precisare il numero di volte in cui è stato perpetrato il singolo reato ed identificare nome e cognome della vittima di ogni reato.
Protestate tasse, spese e ripetibili.”.
d. Il gravame è stato subito intimato all’allora procuratore pubblico, in considerazione della sua imminente uscita dalla magistratura. Egli ha presentato in data 19.12.2008 le proprie osservazioni, chiedendo in via principale di dichiarare irricevibile il gravame, in ragione del contenuto succinto e generico dello stesso. Per l’allora procuratore pubblico, non si capirebbe a quali dei reati contestati all’accusata si riferiscono le censure sollevate. La carenza di motivazione sarebbe tale da non permettere alla pubblica accusa di prendere posizione adeguatamente sulle contestazioni ricorsuali.
Nel merito, l’allora procuratore pubblico contesta che l’atto di accusa sia generico e chiede a titolo subordinato di respingere il ricorso. Per il primo capo d’imputazione (violazione del dovere d’assistenza o educazione, art. 219 CP), l’allora procuratore pubblico sostiene che l’esposizione dei comportamenti imputati, in modo raggruppato e riassuntivo, permetterebbe all’accusata ed alla sua difesa di determinarsi correttamente sulle accuse mosse. L’allora magistrato inquirente osserva pure che il reato dell’art. 219 CP è un reato di durata, di modo che non sarebbero determinanti i singoli maltrattamenti. Sempre con riferimento alla prima imputazione, l’allora procuratore pubblico ritiene che l’identità delle vittime sia indicata, così come le singole azioni o omissioni. Per i capi di imputazione 2 e 4, la descrizione sarebbe precisa, mentre per il capo d’imputazione 3 sarebbe impossibile una più precisa datazione degli episodi.
in diritto
L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a) oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b) oppure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
1.2.
Nel presente caso il gravame è tempestivo ed indirizzato all’autorità competente.
Preliminarmente è eccepito e si pone un problema di ricevibilità, in relazione alla motivazione del gravame.
2.2.
Gli art. 284 ss. CPP non danno particolari indicazioni riguardo alla motivazione dei gravami a questa Camera. Neppure l’art. 201 CPP (applicabile nel presente caso) dà indicazioni circa la motivazione del gravame: precisa e limita quelli che sono gli argomenti eccepibili a questo stadio della procedura e con questa via di ricorso.
2.3.
Di principio quando la legge impone la forma scritta, il ricorso deve contenere una motivazione (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, p. 752).
Come ricordato dalla giurisprudenza, l’obbligo di sufficiente motivazione incombe anche ai reclamanti, e non solo all’autorità decisionale (sentenza del 20.7.1994 in re D.T., inc. CRP __________).
2.4.
Un reclamo deve esporre le censure sollevate e le conclusioni formulate, in modo comprensibile.
Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera, ogni istanza o impugnazione deve essere convenientemente motivata, per consentire alle controparti ed all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente di decidere (sentenza del 20.7.1994 in re D.T., p. 5).
Come autorità di ricorso, questa Camera pone esigenze rigorose, e analizza unicamente puntuali censure, che l’istante deve sostanziare dettagliatamente in fatto e in diritto: compete all’istante indicare compiutamente i motivi che, a suo giudizio, costituiscono una violazione delle norme legali (sentenza del 6.8.2007 in re R. SA, p. 5, inc. CRP __________).
L’art. 385 cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale federale prevede che, quando è richiesta una motivazione, il ricorrente deve indicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione, i mezzi di prova che invoca.
La giurisprudenza civile in relazione all’art. 309 cpv. 2 lit. f CPC TI esige che l’appello debba menzionare quali sono i punti della sentenza ritenuti errati e dimostrare che le argomentazioni e le motivazioni scelte dal giudice di prima istanza sono sprovviste di pertinenza: la critica al giudizio appellato dev’essere puntuale e precisa. Un semplice elenco di quesiti giuridici da esaminare non è sufficiente (E. EPINEY-COLOMBO, Appello Copia-incolla?, in Bollettino Avvocati n. 36, p. 8).
La giurisprudenza amministrativa precisa che il ricorso deve contenere una breve motivazione ed una concisa esposizione dei fatti. La norma intende prevenire memoriali prolissi e sottolinea la necessità che la motivazione del ricorso sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui il ricorrente deve esprimere in modo riconoscibile le proprie intenzioni di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (M. BORGHI/G. CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 36, p. 248).
2.5.
Va quindi ribadito che in caso di un ricorso contro un atto d’accusa (come nel presente caso), non si è in presenza di un ricorso generale nel quale possano essere sollevate tutte le censure in fatto ed in diritto. Al contrario, il CPP limita gli argomenti e le censure sollevabili dinnanzi a questa Camera (art. 201 cpv. 1 CPP).
2.6.
Pacifico che le esigenze di motivazione del ricorso sono esaminate in modo meno rigoroso quando è il ricorrente personalmente a formulare il gravame.
Anzitutto insufficiente nelle conclusioni. Non chiede la nullità dell’atto d’accusa e il ritorno degli atti al procuratore pubblico affinché presenti un nuovo atto d’accusa, conformemente all’art. 202 CPP: chiede unicamente al procuratore pubblico di “precisare e descrivere”.
Inoltre insufficiente anche giuridicamente: il gravame non indica quale degli argomenti previsti dall’art. 201 cpv. 1 CPP invoca. Più in generale, il gravame è privo di qualsiasi riferimento a disposizioni legali.
Infine insufficiente nelle argomentazioni. A fronte di un atto d’accusa di diciassette pagine, con una descrizione dei comportamenti rimproverati su tredici pagine, la ricorrente si limita a tre frasi.
“Data la poca precisione dei reati riportati nell’atto d’accusa, in questa sede si contesta la sua formulazione”: frase del tutto generica, rispetto alla quale difficilmente una parte può esprimersi ed un’autorità può decidere.
Non migliore sorte merita la seconda frase della motivazione: “La genericità, con cui è stato formulato il detto atto, spalanca le porte a sorprese e possibili fatti nuovi che potrebbero essere presentati dall’accusa in sede dibattimentale”. La frase si riferisce a ipotetici possibili futuri comportamenti della pubblica accusa al dibattimento, che se del caso potranno in quella sede essere debitamente contestati (con riferimento al principio accusatorio). In nessun modo, dalla formulazione dell’atto d’accusa, si può derivare la certezza o una ragionevole probabilità che simili comportamenti potranno essere assunti in futuro.
Resta la terza ed ultima frase della motivazione: “In sostanza i vari maltrattamenti non sono dettagliati né nei loro modi né nel numero di volte in cui sarebbero stati perpetrati e neppure nell’indicazione delle presunte vittime.”. Frase pure generica, che neppure specifica se il rimprovero riguardi tutte le (quattro) diverse imputazioni o solo alcune, se riguardi tutta l'imputazione o solo parte della stessa.
A fronte di tali insufficienze del gravame, questa Camera non può che dichiarare il ricorso irricevibile in ordine.
Abbondanzialmente, anche nel merito, il gravame non meriterebbe sorte migliore e dovrebbe essere respinto, se esaminato nella ristretta ottica della più che scarna motivazione.
Giova preliminarmente ricordare che quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché non reputa esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento.
E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. __________).
Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può pertanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito.
Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 6P.113/2003 del 22.10.2003, inc., e DTF 120 IV 348 considerando 3c).
Ad esempio nel caso in cui l'atto di accusa si presenti come un esposto discorsivo inteso quale una memoria o un allegato in cui sono menzionate e riassunte le prove a sostegno dell'accusa (cfr. sentenza 15.9.1983 in re M. T. e H. L. S., inc. __________) o contenga ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale che devono ancora essere verificate e valutate al pubblico dibattimento, nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato, ma che servono solo a meglio illustrarli (cfr. sentenza 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. __________, pubblicata in REP. 1986 p. 164 ss).
Giova inoltre ricordare che se un esuberante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. __________).
Per la prima imputazione, oltre alla descrizione generale, l’atto d’accusa espone i maltrattamenti imputati suddividendoli in otto categorie (percosse di varia natura ed intensità, costrizioni ad ingozzamenti nel mangiare, isolamento dei bambini abbandonati al pianto ed alle urla fino allo sfinimento, costrizioni, rimproveri, urla ed ingiurie di varie intensità, docce fredde, abuso emozionale, trascuratezza, quest’ultima categoria ulteriormente dettagliata in cinque comportamenti), con l’indicazione delle vittime ad ogni categoria di comportamento.
Per la terza imputazione, seppur formulata in modo stringato e generico, occorre considerare che per la descrizione dei comportamenti rinvia ai punti 1.2, 1.4 e 1.6 dell’atto d’accusa.
Per la seconda e per la quarta imputazione, le descrizioni appaiono corrispondere ai canoni soliti.
Di modo che la censura di genericità appare, oltre che non motivata, infondata nel merito.
Giova ovviamente ricordare che, come già anticipato, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte al giudice del merito, al quale questa Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale dell'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni dell'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. sentenza 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. __________).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 198, 200, 201, 202, 206 e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 350.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria