Incarto n. 60.2008.28
Lugano 6 marzo 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 22/23.1.2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10.1.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia di patrocinio d’ufficio;
richiamate le osservazioni 28/29.1.2008 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, che riconferma la decisione impugnata, ribadendo che “(…) non si tratta di un caso di difesa obbligatoria ed inoltre la fattispecie (…) non presenta difficoltà giuridiche che impediscano all’accusato di far valere correttamente le sue ragioni davanti al Pretore senza l’assistenza di un legale. Alle difficoltà linguistiche del ricorrente si potrà senz’altro ovviare con l’ausilio di un interprete (…)”;
richiamate altresì le osservazioni 28/29.1.2008 del procuratore pubblico Antonio Perugini che postula la reiezione del gravame, affermando nel contempo che “(…) le pretese difficoltà linguistiche avanzate dal reclamante, sono ampiamente smentite dal contenuto del suo stesso scritto, steso in una corretta e confacente lingua italiana”;
richiamato lo scritto del presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di falsità in certificati (art. 252 CP; decreto d’accusa 10.12.2007, DA __________), con istanza 27.12.2007/2.1.2008 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio;
che con decisione 10.1.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta, ritenuto in particolare che nel caso in esame non sarebbero adempiute le condizioni per la nomina di un difensore d’ufficio, essendo in presenza di un “Bagatelldelikt” che non presenterebbe difficoltà giuridiche e fattuali particolari (cfr. decisione GIAR del 10.1.2008, inc. __________);
che con il presente e tempestivo gravame, RI 1 impugna la decisione sopraccitata sostenendo che “(…) per quanto il caso sia apparentemente di poca importanza, la mia conoscenza della lingua italiana e la mia preparazione non mi consentono di leggere e comprendere ciò di cui vengo accusato, di rispondere alla corrispondenza e di prendere visione degli atti e quindi di difendermi convenientemente” (ricorso 22/23.1.2008);
che la competenza di questa Camera a decidere in merito al ricorso 22/23.1.2008 si fonda sull’art. 35 della Legge sul patrocinio d’ufficio e l’assistenza giudiziaria (Lag);
che il patrocinio d’ufficio consiste nella designazione di un patrocinatore quando, davanti alle autorità giudicanti del Cantone, nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri (art. 2 cpv. 1 Lag);
che pertanto la nomina di un patrocinatore d’ufficio presuppone che il richiedente non sia in grado di difendersi da sé e che il caso non sia di poca importanza (cfr. messaggio n. 5123 del 22.5.2001 e rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla Lag, ad art. 2);
che in ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) (cfr. art. 22 ss. Lag);
che nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 491 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che, nella fattispecie in esame, con decreto 10.12.2007 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente) di 30 aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna ed alla multa di CHF 300.--, siccome ritenuto colpevole di falsità in certificati “(…) per avere, al fine di migliorare la situazione di sua figlia, fatto contraffare da terzi una carta d’identità __________ rilasciata a nome di , facendovi applicare la sua fotografia”, fatti avvenuti a __________ (), __________ e __________ il 14.8.2007 (decreto d’accusa 10.12.2007, DA /), contro il quale il qui ricorrente ha inoltrato formale opposizione con scritto 27.12.2007 (Al 4, scritto 27.12.2007, inc. MP DA /);
che da un’attenta lettura dell’incarto non appare che gli interessi di RI 1 siano colpiti in misura importante e non sembra nemmeno che la fattispecie, alla base del decreto d’accusa, presenti particolari problemi di fatto e che imponga approfondimenti specifici dal profilo giuridico, come rettamente rilevato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata;
che il ricorrente asserisce di non comprendere e non parlare la lingua italiana ciò che gli impedirebbe di difendersi convenientemente;
che dagli atti emerge infatti che RI 1 durante l’interrogatorio davanti alla polizia cantonale, abbia effettivamente avuto bisogno dell’aiuto di un interprete di lingua __________ (cfr. verbale di interrogatorio 23.10.2007, AI 1, inc. MP DA /);
che egli, anche se sempre con l’ausilio dell’interprete, è però stato in grado di rispondere alle domande dell’agente interrogante e di esporre, in maniera chiara e comprensibile, le sue argomentazioni anche senza l’aiuto di un patrocinatore;
che niente dunque impedisce al ricorrente di richiedere, anche davanti al giudice di merito, la presenza di un interprete di lingua __________ per il dibattimento penale;
che ciò posto e considerato inoltre che il procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al dibattimento (AI 4, scritto 2.1.2008 del GIAR e relativa risposta 7.1.2008, inc. __________), si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, segnatamente di fornire le spiegazioni in relazione ai fatti accaduti e di contestare la condanna del procuratore pubblico, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi;
che quindi non si impone la designazione di un difensore d’ufficio, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza di un avvocato;
che, se del caso, qualora il giudice di merito si accorga, nel corso del dibattimento, che il qui ricorrente necessiti di un difensore, potrà in ogni momento sospendere la procedura e richiedere la nomina di un patrocinatore d’ufficio;
che il ricorso va pertanto respinto; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria