Incarto n. 60.2008.267

Lugano 9 marzo 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/22.8.2008 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 28.8.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 2.9.2008 del magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni – e 5/8.9.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la quantificazione del torto morale –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 23.1.1996 IS 1, allora amministratore unico di __________, __________, ora sciolta, è stato arrestato – unitamente al genero __________, allora amministratore unico di __________, __________, ora sciolta – per titolo di ricettazione, di falsità in documenti e di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, reati asseritamente commessi in relazione alle citate società, riconducibili a IS 1, attive nel commercio di prodotti farmaceutici/chimici (AI 6/8);

che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione) [AI 11];

che l’accusato è stato scarcerato il 16.2.1996 (verbale di interrogatorio PP 16.2.1996);

che con decreto 28.8.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale per intervenuta prescrizione dell’azione penale, ordinando contestualmente la confisca e la distruzione, a crescita in giudicato del decreto, di quattro fusti di cartone da 25 kg contenenti “Cloramfenicolo emisuccinato solubile” sequestrati il 13.2.1996 a __________ (ABB __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 39'842.40, oltre interessi, di cui CHF 13'342.40 per spese legali, CHF 25'000.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per ripetibili dipendenti dall’istanza per ingiusto procedimento;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, come detto, il procedimento promosso a carico, tra l’altro, di IS 1 è stato abbandonato il 28.8.2007 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (ABB __________);

che questo motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. __________; cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui istante può pertanto, di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;

che l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);

che questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P., inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G., inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B., inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);

che il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che anche il Codice di diritto processuale penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

che IS 1, interrogato il 12.2.1996, ha dichiarato, tra l’altro, che “(…) confermo di aver acquistato, credo verso la fine del 1993, da __________, 1280 kg di amoxicillina triidrata. Confermo che __________ mi ha venduto tale sostanza con documenti che attestavano si trattava di vitamina A 500 (…)” (verbale di interrogatorio PP 12.2.1996, p. 1);

che, sentito il 14.2.1996, ha asserito, segnatamente, che “(…) mi dichiaro disposto a dire tutta la verità in relazione al tentativo di importazione di efedrina e della falsificazione del relativo certificato di importazione. (…) Sta di fatto che io ho deciso di falsificare un permesso di importazione per farlo avere al __________. Credo di aver chiesto a __________, persona molto pratica nel maneggiare computer, di formare un falso certificato di importazione. In effetti è stato creato un documento, copiato nella forma, nelle dimensioni e nella scrittura somigliante ad un permesso di importazione rilasciato dall’Uff. Fed. della Sanità Pubblica. Sullo stesso è stato messo il numero di un analogo permesso relativo però ad altre sostanze, che la __________ aveva avuto tempo prima. Poi una volta allestito lo schema base, da un altro permesso, è stato ritagliato il timbro ufficiale “Federale” e lo stesso è stato applicato con della colla. Dopo la falsificazione della firma il documento è stato fotocopiato in diversi esemplari. (…) dichiaro che sono stato io a dare l’ordine di fare un falso permesso di importazione e sono stato io a fornire le indicazioni relative alla ditta fornitrice dell’efedrina ed al quantitativo della merce” (verbale di interrogatorio 14.2.1996, p. 4 ss., allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);

che il 16.2.1996, ore 09.15, l’accusato ha sostenuto, tra l’altro, che “ammetto che questi ormoni ed altre sostanze le vendevo a delle persone o a delle ditte per le quali né io né mio genero avevamo controllato se fossero a beneficio di un’apposita autorizzazione delle rispettive autorità sanitarie, autorizzazioni per trattare questo genere di medicamenti. (…) In pratica o il sottoscritto o il signor __________ o il __________ consegnavano la merce, vale a dire gli ormoni, a delle persone o ditte non autorizzate. Per eludere i controlli del farmacista cantonale allestivamo quindi rendiconti semestrali che ci erano richiesti indicando nomi di fantasia per i nostri clienti. Altrimenti si sarebbero accorti che consegnavamo merce a gente non autorizzata. (…) Abbiamo così trasferito sulla __________ delle attività per evitare i controlli del farmacista cantonale per gli ormoni, dopo che il DOS ci aveva limitato l’autorizzazione. (…) Per ciò che attiene la partita di 4000 kg di efedrina, commercio che poi non si è realizzato, tengo a precisare che il cliente __________ non potendo più esportare direttamente negli __________, decise di passare tramite la Svizzera in quanto dal nostro paese l’esportazione sarebbe poi stata libera. In base alla legislazione , invece, un’eventuale importazione dall’ avrebbe dovuto ottenere dei permessi speciali, per questo motivo si giunse alla falsificazione del certificato di importazione. Ammetto che ero a conoscenza che il destinatario __________ non era autorizzato all’acquisto ed al commercio di questa merce. Una volta che la merce fosse entrata in Punto Franco si prevedeva di sostituire le etichette, quindi di esportarla negli __________ sotto un altro nome. Il passaggio attraverso la Svizzera serviva per far perdere le tracce della sostanza e occultarla da controlli” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 09.15, p. 1 ss., allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);

che, il 16.2.1996, ore 10.15, IS 1 ha affermato che “sono io personalmente responsabile di queste transazioni, avvenute senza presentazione della dichiarazione di esportazione” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 10.15, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);

che, in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 – che sapeva che il “(…) commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (che) avviene sotto la sorveglianza delle autorità doganali e presuppone il rilascio di permessi da parte delle autorità sanitarie (…)” (istanza 20/22.8.2008, p. 8) – ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto civile [inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299)], in particolare contrari a precise norme amministrative, disattendendo le autorizzazioni rilasciate dall’allora Dipartimento delle opere sociali, a favore delle società a lui riconducibili, in applicazione segnatamente della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario allora in vigore (art. 86/87 vLSan) rispettivamente, più in generale, i doveri previsti dalle norme in materia di commercio di agenti terapeutici [cfr., in analogia, oggi, legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, RS 812.21)];

che l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare, tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;

che gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da IS 1 stesso, che li ha cagionati;

che l’istanza deve di conseguenza essere respinta;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'350.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1’300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

  1. Intimazione:

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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