Incarto n. 60.2008.260
Lugano 23 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.8.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.1.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) – confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello il 25.9.2007 (inc. __________) –, un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 14/18.8.2008 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che conclude per la reiezione del gravame, e in via subordinata per la riduzione sostanziale delle pretese d'indennità;
richiamato altresì lo scritto 21/22.8.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
richiamata la replica 2/3.9.2008 dell'avv. IS 1;
preso atto che, su richiesta 11.8.2008 di questa Camera, il 14/19.8.2008 l'avv. PR 1 ha comunicato che nessun terzo ha anticipato, pagato o garantito le spese di patrocinio del suo cliente "(…) fatta eccezione dell'indennità per ripetibili menzionata al no. 5 dell'istanza";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 5.9.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa davanti alla Pretura penale l'avvocato e notaio IS 1 siccome ritenuto colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, commessa per negligenza "(…) per aver negligentemente attestato nel rogito no. __________, datato 18 febbraio 2005, che il prezzo complessivo della compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD del Comune di __________, ammontava a Frs 165'460.-, allorquando, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo realmente pattuito dai contraenti per il negozio giuridico ammontava a complessivi Frs. 1'150'460 (…), così come risulta dal contratto di appalto sottoscritto dagli acquirenti della PPP con la società __________, il medesimo giorno, rispettivamente, dal rogito n. __________ da lui rogato, in data 14.4.2005, in sostituzione di quello precedente" e per aver negligentemente attestato "(…) nel rogito no. __________, datato 2 marzo 2005, che il prezzo complessivo della compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD del Comune di __________, era di Frs 141'110.-, allorquando, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo realmente pattuito dai contraenti per il negozio giuridico ammontava a complessivi Frs. 801'110 (…), così come risulta dal contratto di appalto sottoscritto dagli acquirenti della PPP con la società __________, il 14.10.2004, rispettivamente, dal rogito n. __________ da lui rogato, in data 13.4.2005, in sostituzione di quello precedente" (decreto d'accusa 5.9.2005, DA __________, inc. MP __________);
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese (decreto d'accusa 5.9.2005, DA __________);
che con scritto 7.9.2005 l'avv. IS 1 ha interposto opposizione al decreto d'accusa;
che con sentenza 24.1.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (sentenza 24.1.2006, inc. __________);
che con giudizio 25.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal procuratore pubblico contro la sentenza sopraindicata (decisione 25.9.2007, inc. __________);
che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, l'avv. IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 12'660.20 per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che il procuratore pubblico postula la reiezione dell'istanza invocando l'applicazione dell'art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l'indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato prosciolto);
che quindi, per logica, si giustifica esaminare preliminarmente questo argomento;
che il magistrato inquirente ha rilevato in particolare che "(…) l'istante – agendo nella sua veste di pubblico ufficiale – ha evidenziato negligenza nell'espletamento della sua funzione di notaio, che nell'ottica dei principi che reggono il diritto all'indennità ex art. 317 segg. CPP, non può certo passare inosservata nonostante l'assoluzione penale. Tale comportamento dell'istante è invero (…) all'origine del danno che egli ora lamenta" (osservazioni 14/18.8.2008, p. 2);
che sostiene altresì che "(…) il sopralluogo dell'istante sul fondo oggetto dei due istromenti notarili avrebbe dovuto indurlo a redigere compiutamente gli atti pubblici, senza attendere un rifiuto (e una notizia di reato) da parte dell'Ufficiale dei registri e senza dovervi porre rimedio successivamente con altrettanti atti aggiuntivi. Quanto precede è parimenti confortato dal fatto che lo stesso istante si è accorto dell'errore (…) a cui è stato necessario rimediare affinché i negozi giuridici potessero essere regolarmente iscritti" (osservazioni 14/18.8.2008, p. 2);
che la norma indicata concretizza l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che, in merito a quanto sollevato dal procuratore pubblico, dalla sentenza del presidente della Pretura penale del 24.1.2006 emerge che "(…) il decreto d'accusa attesta, a torto, che la PPP era già edificata. Tale circostanza fattuale è infatti smentita dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla dichiarazione scritta 8 giugno 2005 rilasciata dalla direzione lavori in merito allo stato dei lavori a fine febbraio – inizio marzo 2005, data della rogazione dei due atti, e, infine dalle testimonianze univoche degli acquirenti delle quote di PPP oggetto delle compravendite (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 5, inc. __________);
che il presidente della Pretura penale ha inoltre affermato che "(…) va pure osservato che già nelle premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha indicato che sul fondo base di proprietà della venditrice era 'in fase di costruzione uno stabile costituito in PPP prima della costruzione', circostanza che, come detto sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell'acquirente (…) è emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica della relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori si costruzione (…). Nulla può quindi essere rimproverato al notaio rogante dal profilo del diritto penale. (…) In effetti, non solo dai rogiti incriminati sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale situazione relativa alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il notaio ha attestato fatti corrispondenti al vero (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 8, inc. __________);
che accettare il contrario, e sposare dunque la tesi del procuratore pubblico, significherebbe ammettere che l'avv. IS 1 abbia commesso almeno una negligenza, ciò che nondimeno è contrario al giudizio di proscioglimento (dal reato ipotizzato per negligenza) ed alla presunzione di innocenza;
che pertanto non si giustifica negare, e neppure ridurre, all'istante il diritto all'indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;
che, nonostante l’entità della pena proposta (contenuta), la fattispecie, per la sua rilevanza e per l’importanza dell’istruttoria e delle possibili implicazioni per l’accusato, non può essere relegata a caso bagatella che lo Sato non prende a carico;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 12'660.20 [di cui CHF 11'400.-- di onorario (40 ore e 34 minuti circa a CHF 280.-- / ora), CHF 366.-- di spese e CHF 894.20 di IVA (doc. E/F)];
che l'avv. PR 1 sostiene che "(…) le prestazioni fatturate sono giustificate da un mandato che non era affatto semplice, soprattutto in relazione con l'enormità delle accuse mosse al notaio e alla gravità delle conseguenze ch'egli avrebbe potuto patire" (istanza 8/11.8.2008, p. 4);
che egli ritiene inoltre che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 280.--, evidenziando la complessità della fattispecie, sia dal profilo giuridico, sia dal profilo tecnico;
che il caso, malgrado la gravità del reato ipotizzato per un pubblico ufficiale, non presentava difficoltà tali da giustificare uno scostamento dalla prassi di questa Camera che riconosce una tariffa di CHF 250.-- / ora;
che il legale ha sostanzialmente assistito l’istante in un interrogatorio davanti al procuratore pubblico, nella preparazione del processo, nel dibattimento (peraltro apertosi alle ore 9.00 e conclusosi alle ore 10.35) e nella procedura davanti alla CCRP (presentando le proprie osservazioni al ricorso del procuratore pubblico);
che, come detto, la fattispecie non presentava difficoltà particolari in fatto e/o in diritto;
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione allo "studio pratica-stesura memoriale", "studio pratica" e "studio pratica-stesura bozza osservazioni" [di 1850 minuti (pari a 30 ore e 50 minuti)] (cfr. doc. F);
che, da quanto ricostruibile dagli atti, risulta che l'avv. IS 1 è stato interrogato dinanzi al procuratore pubblico in data 9.6.2005, alla presenza del suo patrocinatore (AI 23, inc. MP __________);
che pertanto, benché non risulti dalla nota d'onorario dell'avv. PR 1, si ritiene dover riconoscere per tale interrogatorio un onorario pari a 300 minuti [interrogatorio (9.05 – 11.05), trasferta (__________) e spese];
che – tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 35 ore e 8 minuti, per complessivi CHF 8'783.30, di cui 70 minuti per gli scritti al procuratore pubblico, alla Pretura penale, alla CCRP ed al cliente, 158 minuti per i colloqui telefonici con il cliente e con il Ministero pubblico, 1'200 minuti per lo studio dell'incarto e la redazione degli allegati, 380 per le trasferte al Ministero pubblico di __________ e alla Pretura penale, 300 minuti per l'interrogatorio 9.6.2005;
che le spese sono ammesse in CHF 366.--;
che l'IVA ammonta a CHF 695.35;
che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'844.65 [CHF 9'844.65 dedotti CHF 1'000.-- riconosciuti all'avv. IS 1 quali ripetibili dalla CCRP (decisione 25.9.2007, p. 9, inc. __________)];
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 8.8.2008 della presente istanza;
che l'istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che del resto l'onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie;
che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che all'avv. IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 9'344.65, di cui CHF 8'844.65 per spese legali, oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 300.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 24.1.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) - confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello il 25.9.2007 (inc. __________) - rifonderà all'avv. IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'344.65, oltre interessi del 5% su CHF 8'844.65 dall'8.8.2008.
La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 700.-- (settecento), sono poste a carico dell'avv. IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 300.-- (trecento).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria