60.2008.232

Incarto n. 60.2008.232

Lugano 23 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/21.7.2008 presentata dal

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.9.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 22/24.7.2008 del presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare e che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

richiamato inoltre lo scritto 25/28.7.2008 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che per quanto concerne i motivi dell’apertura del procedimento penale a carico del qui istante ed il suo decorso, rinvia agli atti istruttori ed alla motivazione della sentenza 12.9.2007, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Camera;

richiamate infine le osservazioni 31.7./4.8.2008 della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, in data 27.11.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di complicità in truffa ripetuta giusta l’art. 146 in relazione con l’art. 25 CP "per avere, a , nel periodo compreso tra il maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di __________ presso la __________ __________ denominata “”, facente capo al dott. __________ __________ (proprietario della struttura __________), allo scopo di procacciare in particolare a quest’ultimo un indebito profitto,

ripetutamente assecondato il dott. __________ __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli __________ __________ e in particolare i funzionari delle __________ __________ preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni __________ fittizie,

configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di documentazione __________, rispettivamente accettato che il personale subalterno (____________________e __________) allestisse tale documentazione attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di controlli – __________ e prestazioni in realtà fittizie, (…),

documenti fittizi che venivano firmati anche personalmente dall’accusato e tali da comprovare – contrariamente al vero – la __________ dei citati __________ nella struttura __________ e giustificare così le relative fatture alle __________ , in specie riguardo la durata delle __________ () e delle prestazioni fornite;

inoltre per aver omesso – nella sua qualità di __________ – di opporsi all’allestimento di __________ da parte di personale subalterno relativi a __________ che non erano ricoverati in __________ per una quindicina di __________ fittizie, fra le quali quelle dei citati __________ (…) ritenuto che tali __________ servivano da base per la preparazione delle fatture da presentare alle __________ __________ e relative a prestazioni mai fornite;

ritenuto infine che nel periodo in cui l’accusato era __________ di __________ “__________”, tale struttura ha – fra l’altro – emesso false fatturazioni riferite alle __________ dei sopra citati __________ fittizi (…),

fatture poi pagate dalle __________ __________ “”, “”, “” ed “”, unitamente a quelle di altre __________ fittizie, così come già accertato dalla Corte delle __________ __________ che ha processato il Dott. __________ __________ ",

e di ripetuta falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP "per avere, a , nel periodo compreso tra maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di __________ presso la __________ __________ “”, a scopo d’indebito profitto altrui, in particolare per assecondare le malversazioni di cui al punto 1. del presente decreto d’accusa,

in un imprecisato numero di occasioni, ma almeno una decina, formato (e/o accettato che personale __________ subalterno formasse) documenti falsi, (…),

documenti medici fittizi, tali da comprovare, contrariamente al vero, la __________ dei citati __________ nella citata struttura __________ e giustificare così le relative fatture alle __________ __________ ", e meglio come descritto nel decreto di accusa 27.11.2006 (DA __________);

che ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

che ha inoltre decretato il non luogo a procedere per il reato di ripetuto falso certificato (art. 318 CP) a seguito dell’intervenuta prescrizione assoluta (DA __________);

che con scritto 28/29.11.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione al decreto di accusa;

che con sentenza 12.9.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dalle surriferite imputazioni (inc. __________);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 53'892.50, oltre interessi, di cui CHF 18'430.50 per spese legali (comprensive di IVA e delle spese necessarie per la presente istanza) e CHF 35'462.-- per danni materiali;

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione dell’importo di CHF 16'550.50 per le spese legali, di cui CHF 13'698.-- (recte: CHF 13'700.--) a titolo di onorario (45 ore e 40 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 1'653.75 per le spese, CHF 22.-- per esborsi e CHF 1'176.75 (recte: 1'166.75) di IVA (istanza 18/21.7.2008, p. 4 ss., nonché doc. B, doc. C, doc. D e doc. F ivi annessi);

che l’avv. PR 1 ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 300.-- [fatta eccezione per la stesura della presente istanza, per la quale a sua mente tornerebbe applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, ove è prevista una tariffa oraria di CHF 280.--, di cui si dirà in seguito];

che egli, dopo aver descritto brevemente lo svolgimento del procedimento penale, – con riferimento alla rifusione delle spese di patrocinio – ha suddiviso l’intervento difensivo in diverse fasi, precisando parimenti che il suo patrocinato durante gli interrogatori tenutisi nel 1999 e prima del processo del dr. med. __________ __________ non era assistito da alcun legale;

che per quanto concerne la prima fase di patrocinio ["(…) esame della documentazione, preparazione dell’interrogatorio, riunione

con cliente e accesso al Tribunale per l’interrogatorio medesimo"] precisa che il qui istante è stato assistito dall’avv. __________ __________, con un dispendio orario di 6 ore e 50 minuti (doc. B annesso all’istanza 18/21.7.2008);

che circa la seconda fase (dal 3.8.2006 al 31.12.2006, doc. A e doc. B annessi all’istanza 18/21.7.2008), pari a 14 ore, egli afferma tra l’altro di essersi occupato lui principalmente del patrocinio del qui istante, fornendo alcune delucidazioni del lavoro svolto (cfr., nel dettaglio, istanza 18/21.7.2008, p. 5);

che per quanto attiene alla successiva fase (dal 13.12.2006 fino al 13.9.2007, doc. D annesso all’istanza 18/21.7.2008), pari a 24 ore e 50 minuti, afferma tra l’altro che dal 27.8.2007 ha iniziato la preparazione del pubblico dibattimento, ponendo l’accento su "(…) una certa complessità giuridica degli argomenti, la quale ha determinato l’esigenza di preparare accuratamente il dibattimento, allo scopo di ottenere il risultato del proscioglimento, che – dal punto di vista del sottoscritto – è parso sin dall’inizio possibile, ma non scontato" (istanza 18/21.7.2008, p. 6);

che adduce inoltre che il suo assistito, nell’ambito di quest’inchiesta, "(…) pur ricoprendo il ruolo di __________ (…) è stato uno dei pochi a ottenere, in aula, il proscioglimento da tutti i reati", che "questo significativo risultato è stato conseguito sulla base di argomentazioni giuridiche riguardanti gli aspetti oggettivi delle fattispecie penali ipotizzate dall’accusa, e non sulla base di un mero e generico discorso di assenza di dolo" e che "la linea difensiva percorsa nel processo è stata quasi esclusivamente di natura giuridica, dunque in diritto, e non tanto di contestazione dei fatti come tali", producendo – a suffragio della sua tesi – una busta chiusa, assunta agli atti quale doc. E, per esclusiva visione di questa Camera (istanza 18/21.7.2008, p. 6 e doc. E ivi annesso);

che il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1, ma soprattutto da parte dell’avv. PR 1 in vista del pubblico dibattimento [si ricorda al proposito che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106)];

che ciò emerge, oltre che dalle giustificazioni apportate dall’avv. PR 1, anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento in particolare ad una certa complessità giuridica della fattispecie e alla preparazione al pubblico dibattimento;

che la complessità giuridica della fattispecie e l’impegno profuso sono peraltro comprovati dagli appunti (prodotti in busta chiusa, e vagliati esclusivamente da questa Camera, doc. E annesso all’istanza 18/21.7.2008) dell’avv. PR 1 riguardanti la preparazione del dibattimento pubblico tenutosi il 12.9.2007;

che a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF 300.-- (riguardo alle prestazioni antecedenti al 2008), essendo alla presenza di un caso complesso dal profilo giuridico;

che ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto viene confermato, essendo conforme ai principi suesposti;

che viene quindi ammesso un onorario pari a 45 ore e 40 minuti a CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 13'700.-- (e non di CHF 13'698.--, come erroneamente indicato nella presente istanza);

che le spese, pari a CHF 1'653.75, vengono riconosciute come esposte;

che l’IVA ammonta a CHF 1'166.90 (calcolata al 7.6% su CHF 15'353.75);

che viene inoltre risarcito l’esborso di CHF 22.--;

che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali (fino al 13.9.2007), l’importo di CHF 16'542.65, di cui CHF 13'700.-- a titolo di onorario, CHF 1'653.75 di spese, CHF 1'166.90 di IVA e CHF 22.-- per esborso;

che agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 18.7.2008 della presente istanza;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula il risarcimento dell’importo di CHF 35'462.--per danni materiali, oltre interessi al 5% dalla data d’introduzione della presente istanza [venti giorni lavorativi, con una giornata lavorativa di 8.5 ore a CHF 208.50/ora (istanza 18/21.7.2008, p. 9 e doc. H ivi annesso)];

che l’avv. PR 1, richiamato il contenuto dello scritto 15.7.2008 del suo assistito, precisa al proposito che quest’ultimo "(…) ha dovuto sacrificare, nell’intero arco del procedimento penale, almeno venti giornate lavorative", adducendo che "questo dato numerico comprende sia il dispendio per i vari interrogatori di Polizia, davanti al Procuratore pubblico e per il dibattimento, sia per i vari incontri con i difensori, sia e soprattutto le ore dedicate all’esame della documentazione, in particolare tutti gli atti penali (segnatamente i verbali dei coindagati), esame esplicitamente richiesto al cliente dal sottoscritto in vista del dibattimento" (istanza 18/21.7.2008, p. 9 e doc. H ivi annesso);

che il legale sostiene inoltre che il qui istante "(…) è titolare (ditta individuale) di uno studio __________, dove opera al 100%", che "il tempo forzatamente dedicato, a vario titolo, alla preparazione e agli interrogatori a causa dell’apertura e della conduzione del procedimento penale, è stato sottratto alla normale attività professionale, con conseguente perdita secca di fatturato, risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO quale lucrum cessans" e che "dal momento che lo studio __________ ha essenzialmente soltanto costi fissi (v.a.d. non sopporta costi variabili a dipendenza dei ricavi), l’estemporanea ed episodica perdita in termini di cifra d’affari comporta una corrispondente perdita secca di utile, dunque un lucrum cessans pienamente risarcibile ai sensi degli art. 41 ss. CO", rilevando nondimeno che "(…), trattandosi di un importo di poche decine di migliaia di franchi, sarebbe del tutto sproporzionato procedere in questa sede ad una prova peritale (di natura contabile) sul danno aziendale", invocando, a titolo abbondanziale, l’art. 42 cpv. 2 CO (istanza 18/21.7.2008, p. 9 e 10);

che assevera infine che, nell’ambito del potere di apprezzamento da parte di questa Camera, occorre considerare che il qui istante "(…) libero professionista e titolare di uno studio __________ nel __________, è stato oggetto di un procedimento penale protrattosi (si deve dare atto, non certo per colpa del Procuratore pubblico che lo ha rinviato a giudizio) per oltre otto anni, con l’accusa – assai pregiudizievole della sua reputazione professionale – di avere concorso in truffe multimilionarie ai danni delle __________ __________ ", che "la gravità dell’accusa e la durata del procedimento penale, se messe in relazione con l’attività professionale svolta in proprio dall’istante, potrebbero giustificare una richiesta di torto morale" e che "l’istante soprassiede dal formulare una simile richiesta, confidando tuttavia in una giusta, equa e positiva evasione delle richieste di risarcimento formulate nei punti precedenti" (istanza 18/21.7.2008, p. 10);

che per quanto attiene al calcolo dei venti giorni di lavoro persi, con scritto 15.7.2008 il qui istante ha spiegato al suo patrocinatore che "(…). Per le giornate degli interrogatori che sono durate come minimo una mezza giornata, tenuto conto della preparazione e della tensione che provocavano quei giorni, avevo chiuso lo studio, considerando che la mia specialità (__________) richiede una disponibilità di ascolto importante e una certa serenità", che "quindi tutte le giornate nelle quali ci sono stati degli incontri o in alcuni casi che le precedevano, ho preferito chiudere lo studio in primo luogo per l’interesse del paziente, che non desidera avere di fronte una persona “assente e distratta” e per darmi il tempo necessario per leggere tutta la documentazione messa a disposizione da lei e per ritornare con la memoria ai fatti avvenuti all’epoca, ormai vecchi di quasi dieci anni", che "a queste giornate ne vanno aggiunte altre per il grande impegno nella preparazione, nello studio del dossier e non da ultimo per recuperare dalla tensione causata da questi interrogatori, dalla durata del procedimento e dall’attesa della conclusione" e che "questa situazione nella quale mi sono trovato coinvolto e non voluta da me, come bene può immaginare, mi ha scosso parecchio" (scritto 15.7.2008, doc. H annesso all’istanza 18/21.7.2008);

che l’istante asserisce di avere perso complessivamente venti giorni di lavoro ("comprese le giornate di preparazione"), segnatamente con riferimento agli interrogatori tenutisi il 5.1.1999 (iniziato alle ore 14:30 e terminato alle ore 19:15, AI 1) ed il 7.5.1999 (iniziato alle ore 9:00 e terminato alle ore 11:15, AI 2) in qualità di indiziato dinanzi alla polizia di __________ e all’incontro con l’avv. __________ per consulenza e relativa preparazione, ai due colloqui tenutisi con l’avv. __________ __________, all’interrogatorio, sempre in qualità di indiziato, durante il pubblico dibattimento a carico del dr. med. __________ __________ tenutosi nel 2005 (iniziato alle ore 15:40 e terminato prima delle ore 17:35, copia verbale di dibattimento 13.5.2005, p. 73 ss., inc. __________), ai due incontri con l’avv. PR 1, ai due interrogatori tenutisi il 21.9.2006 (iniziato alle ore 14:00 e terminato alle ore 17:30, AI 11) ed il 4.10.2006 (iniziato alle ore 14:15 e terminato alle ore 18:20, AI 13) dinanzi al Ministero pubblico di __________ e al pubblico dibattimento tenutosi il 12.9.2007 dinanzi alla Pretura di __________ [apertura del pubblico dibattimento alle ore 9:00 e riapertura del pubblico dibattimento alle ore 12:00 per la breve motivazione del giudizio e per la lettura del dispositivo (verbale di dibattimento 12.9.2007, doc. 9, inc. __________)], precisando che una giornata di lavoro di 8.5 ore corrisponderebbe – secondo il tariffario orario Tarmed di CHF 208.50 – a CHF 1'773.10 (scritto 15.7.2008 e documenti allegati, doc. H annesso all’istanza 18/21.7.2008);

che la documentazione prodotta dal qui istante – cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – non è sufficiente per comprovare l’asserito danno subito, il metodo di calcolo proposto essendo troppo generico e teorico;

che avrebbe dovuto e potuto produrre, ad esempio, un elenco degli appuntamenti fissati in quelle date e poi annullati a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, attestanti l’effettiva perdita di guadagno subita (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);

che non comprova "(…) concretamente che il tempo che ha dovuto sacrificare al suo lavoro per potersi difendere dall’accusa penale gli abbia cagionato la perdita di guadagno di cui chiede il risarcimento, poiché non indica, ad esempio, a quali mandati abbia rinunciato per dedicarsi alla tutela dei suoi interessi nel quadro del procedimento penale", come – rettamente – rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni 31.7/4.8.2008;

che va inoltre evidenziato che il tempo investito per gli interrogatori dinanzi alla polizia (2), al Ministero pubblico (2), alla Corte delle assise criminali (1) e alla Pretura penale (1), così come per gli incontri/colloqui tenutisi con i patrocinatori e per "le giornate di preparazione" [quest’ultime peraltro non meglio quantificate (scritto 15.7.2008, doc. H, annesso all’istanza 18/21.7.2008)], hanno avuto una durata di una mezza giornata al massimo (per ogni singolo evento);

che è pertanto corretto ritenere che la sua attività professionale indipendente (____________________) gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno (come ad esempio fissare di sabato gli appuntamenti con i __________);

che va infine osservato che non può nemmeno soccorrere la tesi del qui istante il fatto che egli abbia rinunciato ad avanzare pretese a titolo di torto morale (a causa della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti e della durata del procedimento penale), essendo poste di danno – il mancato guadagno, da un lato, e il torto morale, dall’altro lato – di natura differente;

che in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

che il qui istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 1'880.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 24.9.2007 (data della fatturazione, cui ha seguito l’immediato pagamento da parte del cliente), di cui CHF 1’680.-- a titolo di onorario (6 ore a CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 67.20 di spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto Regolamento) e l’IVA pari a CHF 132.80;

che va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il 18.3.2008 mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008);

che di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una tariffa oraria (omnicomprensiva) pari a CHF 280.-- non può essere accolta;

che viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera, cui sono aggiunte le spese e l’IVA;

che nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie;

che considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili di questa sede (onorario, spese ed IVA inclusi);

che l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 17'142.65, di cui CHF 16'542.65 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 e CHF 600.-- per ripetibili dipendenti dal presente procedimento;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 440.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 12.9.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 17'142.65, oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 su CHF 16'542.65.

  1. La tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'400.-- (millequattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________ __________, in ragione di CHF 440.-- (quattrocentoquaranta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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