Incarto n. 60.2008.182

Lugano 11 giugno 2008/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 4/5.6.2008 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1

Contro

l’atto d’accusa 28.5.2008 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item nei suoi confronti (ACC __________);

richiamate le osservazioni 10.6.2008 del presidente del Tribunale penale cantonale (TPC) che si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 10/11.6.2008 del procuratore pubblico con le quali postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

a.A seguito di fatti accaduti a __________ il __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di RI 1 (INC. __________).

b. Con atto d’accusa 28.5.2008 il procuratore pubblico Rosa Item ha posto in stato d’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ RI 1 siccome accusato di rapina aggravata, tentata, e di guida in stato di inattitudine (ACC __________).

c.Con tempestivo gravame, il ricorrente postula l’annullamento dell’atto d’accusa. Il ricorrente sostiene che il rinvio a giudizio sembrerebbe più ad una requisitoria che ad un atto d’accusa ai sensi dell’art. 200 CPP. Il ricorrente contesta la descrizione “minuto per minuto” dell’evolversi degli eventi, bastando, a suo dire, qualche cenno sui fatti. In particolare il ricorrente contesta al procuratore pubblico di avere riportato nel testo dell’atto d’accusa anche i dialoghi tra l’accusato e le vittime (ricorso 4/5.6.2008, p. 5).

d. Come esposto in entrata, il presidente del Tribunale penale cantonale (TPC) si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.

e.Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico precisa che, conformemente all’art. 200 CPP, l’atto d’accusa censurato riporterebbe l’azione rimproverata all’accusato, con le necessarie indicazioni per qualificare il reato imputato, rispecchiando lo svolgimento dei fatti e le minacce proferite nei confronti delle vittime. L’atto d’accusa impugnato non arrecherebbe inoltre alcun pregiudizio al ricorrente, ma anzi gli permetterebbe di conoscere in modo preciso quanto rimproveratogli. Conclude chiedendo quindi la reiezione del gravame.

in diritto

L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure ancora le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato (lit. c).

Giusta l'art. 205 CPP, il giudizio di questa Camera che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del merito.

Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto d'accusa o perché ritiene competente la Corte di assise indicata, o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato, essa pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP).

Questa norma trova fondamento - specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato - nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento.

E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. decisione CRP 3.2.1993 in re E. F., A. P. e E. P.).

Nel presente caso, da quanto desumibile dal testo del gravame, l’atto d’accusa è contestato per vizio di forma, in quanto il testo del rinvio a giudizio sarebbe troppo dettagliato.

Ai sensi dell'art.

200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od omissione

punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa

e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso - in applicazione

del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 CF e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che

garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto

di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 CF) - deve quindi riportare fatti che,

seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni

sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa

conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento

alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione

corretta e compiuta della propria difesa [cfr. sentenze TF 24.11.2003 in re X.,

inc. 6P.136/2003, e 11.11.2002 in re A., inc. 1P.494/2002 (pubblicata in PRA

2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; sentenze 11.3.1985 in re A. F., inc.

70/1985, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera,

pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; sentenza 17.1.1996 del

Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea

2005, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale

suisse, Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 321 ss. e 1098 ss.; A. DONATSCH /

  1. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000,
  2. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,

Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention,

EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di

circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti

della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni

(cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione

e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato

rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve

essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti

di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione

(correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 22.10.2003 in re X., inc.

6P.113/2003, e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera in relazione alle norme del vCPP (che corrispondono, per l’essenziale, alle norme attuali del CPP), “esorbita i limiti posti dalla legge di procedura l’atto d’accusa che contiene ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell’istruzione formale (ammissibili invece i semplici richiami ai verbali e ai documenti istruttori) nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato” (Rep. 1986 p. 164 ss., p. 164). Come ricordato nel medesimo giudizio, “Un atto d’accusa non rispetterebbe pertanto i limiti dell’art. 160 nr. 2 (v)CPP (…) ove assuma forza di arringa rispettivamente di motivazione, e cioè di conclusione di fondo sulla questione della consapevolezza (…)”, e nello stesso tempo “La natura dell’atto d’accusa e la fattispecie che lo stesso può riguardare, escludono che in proposito possa comunque essere dettata una regola generale (…): d’altro canto, proprio in quest’ottica e nel rispetto delle competenze del magistrato requirente, la Camera dei ricorsi penali deve limitare il campo delle nullità formali a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità soprassedendo quelle che non influiscono sulla formazione dell’atto d’accusa”. Nella giurisprudenza ricordata, questa Camera non aveva ritenuto vizio di forma la diffusa puntualizzazione di tutti gli elementi di fatto considerati dal magistrato requirente siccome concorrenti a costituire un complesso reato di bancarotta semplice, ritenendo al contrario esorbitante un esposto discorsivo, quale una memoria o un allegato, in cui venivano menzionate o riassunte le prove a sostegno dell’accusa.

Nel presente caso, in perfetto ossequio del principio accusatorio, il testo dell’atto d’accusa censurato indica in modo rigoroso quali sono i fatti rimproverati all’accusato e costitutivi del reato imputato, esponendo le circostanze di tempo, di luogo e di modalità di commissione dello stesso. Il testo dell’atto d’accusa non è certo esorbitante, discorsivo e non assurge a memoriale o ad allegato: è preciso e dettagliato, con riferimento ai fatti. Anche quanto riportato dei dialoghi tra accusato e vittime è contenuto al minimo indispensabile, necessario per caratterizzare e qualificare l’azione rimproverata e gli elementi costitutivi del reato.

Per questi motivi il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 198, 201, 206, 227 e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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