Incarto n. 60.2008.175
Lugano 18 settembre 2008/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/29.5.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono (motivato) 13.6.2008 emanato dal procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 6/9.6.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
richiamate altresì le osservazioni 13/16.6.2008 del procuratore pubblico, di cui si dirà – laddove necessario – in seguito;
considerato che dopo l’introduzione del presente gravame il procuratore pubblico, su richiesta di una parte civile, in data 13.6.2008 ha emanato il decreto di abbandono motivato (ABB __________), nel frattempo cresciuto in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto datato 3.3.1993 la __________, __________ (di seguito __________), ha sporto denuncia penale nei confronti di IS 1 – che è stato alle sue dipendenze quale gestore finanziario presso la succursale di __________ –, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita e amministrazione infedele, sostenendo che quest’ultimo avrebbe commesso delle malversazioni ai suoi danni per la somma che rasenta i tre milioni di franchi (AI 1);
che lo stesso giorno IS 1 è stato arrestato su ordine dell’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler, con contestuale promozione dell’accusa per titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele (AI 2 e AI 3);
che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Fausto Celio per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (AI 3);
che la promozione dell’accusa è stata estesa anche alle ipotesi di reato di falsità in documenti, di truffa e di amministrazione infedele aggravata (cfr. verbali d’interrogatorio del qui istante agli atti);
che l’accusato è stato scarcerato il 7.4.1993, previo deposito del passaporto, della carta d’identità e della cauzione di CHF 10'000.--, con l’impegno di non abbandonare il territorio elvetico (se non mediante l’autorizzazione del magistrato inquirente), di presentarsi regolarmente alle citazioni e a rimanere a disposizione delle autorità giudiziarie (AI 30 e verbale d’interrogatorio PP 7.4.1993, p. 29);
che con decreto (non motivato) 18.4.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, amministrazione infedele, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti, considerata "la prescrizione dell’azione penale" (ABB __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 38'364.65, oltre interessi al 5% dal 28.5.2008, di cui CHF 31'364.65 per spese legali e CHF 7'000.-- (35 giorni di detenzione preventiva) per torto morale;
che, come esposto in entrata, con osservazioni 6/9.6.2008 la Divisione della giustizia, si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
che con osservazioni 13/16.6.2008 il procuratore pubblico rileva, tra l’altro, che il decreto di abbandono (non motivato) emanato il 18.4.2008 non è ancora cresciuto in giudicato, avendo una parte civile richiesto la sua motivazione;
che il 13.6.2008 il procuratore pubblico nella motivazione del surriferito decreto di abbandono – nel frattempo cresciuto in giudicato – evidenzia in particolare le ammissioni del qui istante e l’intervenuta prescrizione dei reati di cui è stato accusato (motivazione del decreto di abbandono 13.6.2008, p. 1 e 2, ABB __________);
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________; 13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________; 10.7.2006, inc. __________; 28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________);
che statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto che:
“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che in un altro recente caso (decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento all’art. 163a CPP/VD, l’Alta Corte ha pure stabilito che:
“Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire. Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”;
che questa giurisprudenza è stata poi codificata nel nuovo art. 319a CPP, entrato in vigore il 18.8.2006, secondo il quale l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto;
che nel caso di specie il procuratore pubblico Monica Galliker, subentrato nell’inchiesta, ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di impianto per l’elaborazione di dati, amministrazione infedele, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti;
che ha in particolare esposto che IS 1 "(…) ha sostanzialmente ammesso di avere effettuato delle operazioni di cambio a termine utilizzando, senza esserne autorizzato, fondi depositati su conti di clienti e questo per maggiorare l’utile agli stessi e non per profitto personale; egli ha altresì dichiarato di aver attinto a fondi di altri clienti per coprire le perdite verificatesi sui conti su cui erano state commesse le irregolarità; egli ha dichiarato poter ritenere che le perdite causate dalle operazioni di cambio a termine ammontavano a circa 2,5 milioni di franchi, ripartite su 10 clienti; (…)", che "(…) nel caso in specie, come visto, la denuncia data del 3 marzo 1993 (…) contempla reati commessi a far tempo dal 1990 fino alla data della stessa" e che "(…) i reati di cui è stato accusato IS 1 sono da considerare in ogni caso prescritti, poiché dall’introduzione della denuncia sono passati oltre 15 anni (…)" (motivazione del decreto di abbandono 13.6.2008, p. 1 e 2, ABB __________);
che unitamente alla denuncia datata 3.3.1993 la __________ aveva allegato copia di una dichiarazione manoscritta dell’1.3.1993 di IS 1 contenente sue diverse ammissioni riguardanti prelevamenti e trasferimenti effettuati ai danni dell’istituto bancario e dei clienti (AI 1);
che egli, interrogato il 3.3.1993 dall’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler, a seguito della suddetta denuncia, ha dichiarato che "(…). In effetti riconosco di avere effettuato delle operazioni di cambio a termine utilizzando, senza esserne autorizzato, fondi depositati su conti di clienti. Per queste operazioni avrei dovuto essere espressamente autorizzato dai clienti. Malgrado ciò ho effettuato queste operazioni senza autorizzazione per maggiorare l’utile ai clienti, e senza alcun intento di profitto personale. Se dette operazioni avessero fruttato degli utili, gli stessi sarebbero stati accreditati ai conti dei clienti, e ciò sarebbe avvenuto automaticamente, in quanto tutta l’operazione si svolgeva sui conti stessi. Dal momento che la maggior parte di queste operazioni hanno invece avuto esito negativo, nel senso che ne sono derivate delle perdite, io mi sono automaticamente trovato in una situazione irregolare, in quanto avevo operato senza autorizzazione. Mi rendo conto che con questo comportamento ho commesso amministrazione infedele. Al fine di occultare le perdite che si erano verificate di nascondere le irregolarità commesse, ho attinto ai fondi di altri clienti, per coprire le perdite già citate. Devo dire che questi ultimi clienti, cioè quelli dai cui conti ho attinto per coprire le perdite, venivano assai raramente in banca, più o meno ogni due anni, e pertanto io ho pensato di poter risistemare tutto prima che venissero a controllare. Per quanto concerne i clienti sui cui conti avevo effettuato le operazioni di cambio, è evidente che quando venivano in banca io presentavo loro delle valutazioni nelle quali non figuravano le operazioni effettuate. (…). Ritengo che le perdite causate dalle operazioni di cambio a termine ammontino in tutto a circa due milioni e mezzo di franchi, ripartite su circa 10 clienti, stranieri e svizzeri. Analogo importo ho prelevato da conti di altri clienti, circa 10, per coprire le perdite di cui sopra. (…)" (verbale d’interrogatorio PP 3.3.1993, p. 1 e 2);
che egli, il giorno successivo dinanzi all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Fausto Celio, ha confermato il contenuto del suddetto verbale d’interrogatorio, precisando che "(…). In pratica ho effettuato delle operazioni di cambio senza esserne autorizzato. Queste operazioni eseguite illecitamente interessano una decina di clienti. Altri dieci conti di clienti li ho toccati per cercare di coprire le perdite, che complessivamente dovrebbero aggirarsi sui 2,5 mio di franchi. Ho iniziato con queste operazioni speculative non autorizzate nell’autunno del 1991. (…)" (verbale di notifica di arresto e di decisione 4.3.1993, AI 3);
che il 17.3.1993, sempre dinanzi all’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler, ha tra l’altro precisato che "(…) la prima operazione non autorizzata su conti di clienti l’ho fatta nel dicembre 1990 (…)", che "(…) dopo questo episodio conclusosi favorevolmente non ho più effettuato operazioni non autorizzate fino all’autunno 1991 (…)", che "(…). Verso metà 1992 ho effettuato anche opzioni futures (…)", che “(…). In alcuni casi le perdite non sono state rimborsate (…). In questi casi io occultavo le perdite ai clienti mostrando loro una valutazione falsificata" (verbale d’interrogatorio PP 17.3.1993, p. 4, 5 e 6);
che sono seguite ulteriori ammissioni da parte sua [cfr., al proposito, verbali d’interrogatorio PP 23.3.1993, 17.5.1993, 20.5.1994 e 27.4.1995 (p. 49 e 50)];
che durante il suo ultimo interrogatorio tenutosi il 2.2.2006 dinanzi al procuratore pubblico Monica Casalinuovo (ora Monica Galliker), su richiesta di spiegare i motivi del suo agire, ha dichiarato che "(…). In sostanza era un periodo in cui la borsa non andava molto bene ed il US$ era basso. Io ero convinto che il US$ avrebbe ripreso quota e speculando su questo mio convincimento ho effettuato delle operazioni di cambio a termine per diversi clienti anche se non tutti avevano dato l’esplicita autorizzazione a questo genere di operazioni. Il mio scopo era quello di far fare dei buoni utili ai clienti affinché questi ultimi apportassero ulteriori capitali o nuovi clienti alla banca", e che "(…) effettivamente non è che il settore degli investimenti a quel punto doveva coprire il reddito che in precedenza veniva creato dal settore commerciale. Come detto però io volevo far vedere che la banca lavorava bene. Purtroppo le cose non sono andate come io speravo" (verbale d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 2);
che ha tra l’altro affermato di aver potuto prendere visione delle perizie allestite da __________ __________ datate 9.2.1995 (AI 188), 29.9.1995 (AI 209), 9.2.1998 / 4.7.2005 (AI 292), e di non avere "(…) particolari osservazioni da fare sulle stesse e comunque ribadisco ancora una volta che io sin dai primi verbali d’interrogatorio avevo ammesso le mie colpe e non avevo fatto obiezioni particolari allo schema riassuntivo presentato dalla banca, riportante malversazioni commesse a danno dei clienti", precisando di contestare unicamente la questione "(…) relativa alla falsità in documenti sollevata dalla cliente __________ (conto __________)" (verbale d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 3);
che tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1 ha assunto un comportamento riprovevole sotto il profilo del diritto civile nei confronti del suo datore di lavoro (l__________) e, di riflesso, nei confronti di alcuni clienti dell’istituto bancario, avendo con il suo agire adottato delle modalità non conformi alla prassi e avendo verosimilmente violato le direttive interne dell’istituto bancario;
che del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il profilo del diritto civile che in data 3.3.1993 la __________ ha denunciato il suo dipendente IS 1 (AI 1), provocando per sua colpa esclusiva l’apertura del procedimento a suo carico;
che alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all’istante il pregiudizio da lui subito;
che l’istanza 28/29.5.2008 deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all’esame delle singole richieste formulate dall’istante;
che, a titolo abbondanziale, va osservato che è in ogni modo irricevibile la richiesta dell’istante di essere contattato dal vicepresidente (essendosi il presidente escluso) di questa Camera qualora la sua nota professionale non dovesse essere integralmente accolta, allo scopo di trovare un accordo sull’ammontare da risarcire in sostituzione di una decisione formale, poiché un tale agire non è previsto dagli art. 317 ss. CPP e ritenuto inoltre che il patrocinatore del qui istante ha comunque prodotto il dettaglio della sua nota professionale;
che questa Camera è, se del caso, competente per la ratifica di accordi tra le parti sul versamento di indennità (art. 319b cpv. 3 CPP);
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’250.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria