Incarto n. 60.2008.164

Lugano 6 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/20.5.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1 ,

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.2.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) – confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello il 3.5.2007 (inc. ), e dal Tribunale federale il 10.7.2007 () –, un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 28/30.5.2008 del presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare, rimettendosi nel contempo al prudente giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni 2/5.6.2008 della Divisione della giustizia e 20/23.6.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, nonché la replica 14/15.7.2008 di IS 1 e la duplica 24/25.7.2008 della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;

preso atto che il procuratore pubblico e il presidente della Pretura penale non hanno presentato osservazioni alla replica 14/15.7.2008 di IS 1;

ritenuto che con scritto 25/29.8.2008, con riferimento alla duplica 24/25.7.2008 presentata dalla Divisione della giustizia, l’avv. PR 1 ha comunicato di aver ricevuto "(…) formale istruzione irrevocabile da IS 1 di occuparmi dell’incasso dell’indennità che sarà riconosciuta da cod. Camera e di versare alla __________ Assicurazioni ogni importo che sarà riconosciuto a fronte di importi anticipati dall’assicurazione. Il presente scritto è controfirmato per conferma da IS 1 " (doc. 9);

ritenuto infine che con scritto 16/18.9.2008 l’avv. PR 1, a seguito della richiesta 3.9.2008 di questa Camera, ha fornito alcune delucidazioni riguardo al contratto concluso dalla sua cliente con la sua assicurazione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 4.11.2002 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome ritenuta colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP "per avere, a __________, il __________, circolando con l’automobile __________ targata __________, nottetempo, nell’abitato, percorrendo un tratto rettilineo in discesa illuminato a chiazze da luce pubblica, tenendo accese le luci anabbaglianti, approssimandosi ad un passaggio pedonale, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza e di adattare la velocità alle condizioni di visibilità, per cui non s’avvide della presenza sul campo stradale del pedone __________ __________ e lo urtò, procurandogli per negligenza lesioni tali che ne causarono il decesso sul posto";

che ha proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando il dissequestro e la restituzione all’accusata dell’autovettura __________ __________, sequestrata dalla Polizia il giorno dell’incidente (DAC __________);

che con scritto 6/7.11.2002 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 54);

che il 23.11.2003 il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha prosciolto IS 1 dall’accusa di omicidio colposo, ordinando il dissequestro e la restituzione dell’autovettura __________ __________ a suo favore (sentenza con motivazione 23.9.2003, inc. __________);

che con giudizio 13.12.2005 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello (di seguito CCRP) ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi presentati dal procuratore pubblico e dagli eredi fu __________ contro la suddetta sentenza (decisione 13.12.2005, inc. __________);

che in data 28.8.2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico presentato dalla coniuge e dai figli della vittima, ma ha accolto i ricorsi per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili, annullando la sentenza 13.12.2005 della CCRP in applicazione dell’art. 277 CPP, rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (decisione TF __________, __________ del 28.8.2006);

che il 12.9.2006, considerati la surriferita decisione del Tribunale federale e l’annullamento della sua sentenza 13.12.2005, la CCRP ha parzialmente accolto i ricorsi 29.10.2003 del procuratore pubblico e 3.11.2003 delle parti civili, annullando la sentenza 23.9.2003 del giudice della Pretura penale e rinviando la causa ad un altro giudice della stessa Pretura per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (decisione 12.9.2006, inc. __________);

che con sentenza motivata del 16.2.2007, il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha prosciolto IS 1 dall’imputazione in relazione ai fatti descritti nel decreto di accusa 4.11.2002 (DAC __________), ordinando il dissequestro e la restituzione della sua autovettura ["(…) In conclusione questo giudice ritiene che con una percentuale ipotetica di esito letale di circa 1/3 vi era ancora una buona probabilità che la morte sarebbe comunque intervenuta; una guida più accorta dell’accusata non avrebbe quindi consentito di ridurre apprezzabilmente le conseguenze letali dell’impatto. In altre parole, per usare i termini del Tribunale federale, se l’accusata si fosse comportata in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza l’evento non sarebbe stato molto probabilmente o sicuramente evitato. (…)" (sentenza con motivazione 16.2.2007, p. 11, inc. __________);

che adita dal procuratore pubblico e dalle parti civili, in data 3.5.2007 la CCRP ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi 16.3.2007 e 29.3.2007 presentati avverso la suddetta decisione pretorile (decisione 3.5.2007, inc. __________);

che il 10.7.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalle parti civili contro la surriferita sentenza emanata dalla CCRP ["(…). Da quanto precede risulta che, anche se IS 1, prestando la dovuta attenzione alla strada, avesse frenato per tempo molto probabilmente non avrebbe potuto evitare le conseguenze letali per il pedone. È quindi a ragione che la CCRP ha confermato la sentenza di assoluzione dell’accusata dall’imputazione di omicidio colposo. (…)" (decisione TF __________ del 10.7.2007, consid. 6)];

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili di almeno CHF 2’700.--, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 64'881.30, oltre interessi, di cui CHF 31'381.30 per spese legali, CHF 20'700.-- per spese peritali, CHF 4'000.-- per spese di giustizia, CHF 1'800.-- per ripetibili versate al legale della parte civile, CHF 3'000.-- per danni materiali relativi al sequestro del veicolo e CHF 4'000.-- per torto morale;

che va anzitutto rilevato che l’istante ha dapprima affermato che la __________ __________ (di seguito __________) presso la quale essa aveva concluso "una copertura RC auto e casco totale", ha anticipato le spese di patrocinio, della perizia di difesa, le tasse di giustizia e le ripetibili, essendo intervenuta in qualità di assicurazione di protezione giuridica, e che quest’ultima, dopo la conclusione del procedimento penale, l’ha invitata a presentare un’istanza ex art. 317 ss. CPP (istanza 19/20.5.2008, p. 11 e 12; cfr. anche copia scritto 12.10.2007 della __________, doc. F ivi annesso);

che nelle sue osservazioni 2/5.6.2008 la Divisione della giustizia, richiamando una decisione di questa Camera, ha postulato la reiezione del gravame riguardo alla richiesta di rimborso delle spese assunte dalla __________ come assicuratore di protezione giuridica (doc. 4);

che con replica 14/15.7.2008 l’avv. PR 1 ha prodotto copia di uno scritto datato 11.7.2008 della __________ e copia della polizza del contratto d’assicurazione stipulato tra quest’ultima e __________ __________ e IS 1, da cui risulta che non è stata conclusa alcuna assicurazione "Protezione giuridica per veicoli", rettificando in tal senso il contenuto dello scritto 12.10.2007 (doc. F annesso all’istanza 19/20.5.2008), precisando inoltre che "(…) la __________ ha anticipato le spese in questione senza alcuna obbligazione contrattuale", confermando parimenti la sua richiesta d’indennità 19/20.5.2008 (scritto 14/15.7.2008 e documenti ivi annessi, doc. 6);

che con duplica 24/25.7.2008 la Divisione della giustizia ha osservato che se questa Camera dovesse risarcire alla qui istante le surriferite spese, quest’ultima è tenuta a restituire alla __________ la somma riconosciuta a titolo di risarcimento, onde evitare un indebito arricchimento da parte sua (doc. 8);

che con scritto 25/29.8.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato di aver ricevuto "(…) formale istruzione irrevocabile da IS 1 di occuparmi dell’incasso dell’indennità che sarà riconosciuta da cod. Camera e di versare alla __________ Assicurazioni ogni importo che sarà riconosciuto a fronte di importi anticipati dall’assicurazione. Il presente scritto è controfirmato per conferma da IS 1 " (doc. 9);

che con scritto 3.9.2008 trasmesso all’avv. PR 1 questa Camera ha chiesto per quale motivo negli scritti 12.10.2007 (doc. F annesso all’istanza 19/20.5.2008) e 11.7.2008 (doc. 6) della __________ non figura il numero di polizza __________ e per quale motivo è stato indicato "sinistro casco totale", quando il contratto 18.10.1999 prevede un premio per casco parziale (doc. 10);

che con scritto 16/18.9.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato a questa Camera che la __________ ha confermato che l’unico contratto d’assicurazione esistente tra le parti è quello datato 18.10.1999 no. __________, che questo numero non va confuso con il numero del sinistro, che l’assicurazione ha aperto due incarti di sinistro, che "essenziale ai fini della procedura che ci occupa resta il fatto che il contratto di assicurazione 18.10.1999 non assicurava la protezione giuridica per veicoli", confermando contestualmente che "(…) nel caso concreto, l’assicurazione ha anticipato le spese legali e di perizia senza obbligo contrattuale, per contestare una responsabilità della sua assicurata ed evitare un risarcimento a proprio carico", e precisando infine che la qui istante è figlia dell’ispettore sinistri presso la __________ e che ciò non avrebbe in ogni modo "(…) influito nella trattazione del caso da parte dell’assicurazione" (doc. 11);

che tenuto conto di quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta dalla qui istante, in particolare la copia del contratto d’assicurazione __________, risulta, in effetti, che la stessa non ha stipulato con la __________ l’assicurazione "protezione giuridica per veicoli" (doc. 6) e pertanto non dispone di una siffatta assicurazione;

che di conseguenza la __________ ha anticipato le surriferite spese non in veste di assicurazione di protezione giuridica e senza alcun obbligo contrattuale, avendo quindi un credito in restituzione nei confronti della qui istante;

che in queste circostanze non si giustifica negare a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP in relazione alle citate spese: si deve di conseguenza entrare nel merito della sua richiesta;

che il procuratore pubblico invoca l’applicazione dell’art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto);

che al proposito osserva che "(…) la sentenza di merito – che nega, rispetto al comportamento di IS 1, una negligenza causale rilevante dal profilo penale – riconosce, tuttavia, un comportamento negligente da parte sua, nella misura in cui era “disattenta” e non ha assolutamente visto il pedone se non dopo averlo investito" e che "ora è evidente che se l’accusata prosciolta avesse tenuto un comportamento adeguato e non fosse stata rilevabile questa “mancanza di attenzione”, il procedimento sarebbe stato molto più breve e si sarebbe concluso prima con un non luogo a procedere e con risparmio di costi processuali per tutti" (cfr. osservazioni PP 20/23.6.2008, p.1);

che sostiene altresì che se "(…) non vi fosse stata la sua negligenza (prima condizione per la realizzazione del reato di omicidio colposo), non si sarebbero neppure posti, successivamente, i complessi problemi collegati all’interruzione o meno del rapporto di causalità adeguata. Il procedimento si sarebbe cioè risolto con l’istruttoria predibattimentale" e che "di questo evidentemente va tenuto conto nella commisurazione dell’indennità ex art. 317 CPPT" (osservazioni PP 20/23.6.2008, p. 1, doc. 5);

che le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 10);

che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF __________ del 10.4.2007);

che benché nella sua decisione 28.8.2006 il Tribunale federale ha in particolare esposto che "(…). Nel caso concreto è stato accertato che l’automobilista non ha visto il pedone né durante il suo primo passaggio da sinistra verso destra, né durante il riattraversa mento da destra verso sinistra. Si pone dunque la questione di sapere se questo fatto sia conciliabile con i doveri di prudenza di un conducente in una simile situazione", che "(…). Omettendo di prestare attenzione alla strada, per di più in prossimità di un passaggio pedonale, l’automobilista ha consapevolmente corso il prevedibile rischio che sulla carreggiata apparissero ostacoli improvvisi, senza avere più la possibilità di reagire per tempo", che "l’improvvisa apparizione di un pedone anziano, ad una decina di metri da un passaggio pedonale, non è quindi un evento talmente imprevedibile e sorprendente da interrompere il nesso di causalità adeguata" e che "in questo senso il comportamento colpevolmente disattento dell’automobilista era idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello che si è concretamente verificato" (decisione TF __________ del 28.8.2006, consid. 4.6 e 4.6.3);

occorre considerare che il presidente della Pretura penale è nondimeno giunto alla conclusione che se anche nell’ipotesi in cui IS 1 avesse assunto un comportamento conforme ai suoi doveri di prudenza, l’impatto e le sue conseguenze letali non sarebbero stati molto probabilmente o sicuramente evitati (decisione con motivazione 16.11.2007, p. 11, inc. __________);

che inoltre, se l’eventuale negligenza (rimproverata in ambito penale) non è stata ritenuta causale in quella sede, la medesima negligenza non può diventare in questa sede fattore di esclusione o di riduzione dell’indennizzo, perché contraddittorio e contrario al giudizio di proscioglimento ed alla presunzione di innocenza;

che la durata del procedimento penale non può essere imputato a IS 1, considerato che le parti civili e il procuratore pubblico hanno impugnato le decisioni pretorili e ritenuto inoltre che il Tribunale federale ha in sintesi stabilito che l’autorità cantonale non ha approfondito la fattispecie;

che per questi motivi non si giustifica negare rispettivamente ridurre a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.);

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia avv. PR 1 di CHF 31'381.30 [di cui CHF 29'115.-- a titolo di onorario (107.80 ore a CHF 270.--/ora), CHF 2'266.30 di spese e CHF 2'384.90 di IVA (doc. B1 e doc. B2 annessi all’istanza 19/20.5.2008)];

che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 25.7.2001 (AI 28, inc. __________) e ha assistito IS 1 nel corso dell’intero procedimento penale e in questa sede;

che egli ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 270.--, evidenziando l’estrema complessità della fattispecie, sia dal profilo giuridico, sia dal profilo tecnico;

che a comprova della complessità della fattispecie evidenzia l’intervento da parte di diversi periti giunti a conclusioni contrastanti, il fatto di aver rovesciato le conclusioni del magistrato inquirente [facendo "(…) prevalere, in tutta una serie di gradi di giudizio, le conclusioni del perito tecnico di difesa, in particolare la circostanza – in un primo tempo completamente ignorata – che il pedone era stato investito in occasione di un secondo attraversamento della strada" (istanza 19/20.5.2008, p. 9)], e l’iter procedurale travagliato (perizie, controperizie, ricostruzione della dinamica dell’incidente in loco, dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al TF, rinvio da parte del TF, ulteriore dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al TF);

che il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1;

che ciò emerge da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti della sua assistita, alla ricostruzione della dinamica dell’incidente rispettivamente alla sua sussunzione alle norme della LCStr (di non sempre facile interpretazione) e all’iter processuale travagliato;

che la complessità sia fattuale sia giuridica della fattispecie risulta in particolare dalle perizie agli atti e dalle decisioni emanate dalle istanze cantonali e dal Tribunale federale;

che a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF 270.--, come postulato, trattandosi di un caso complesso in relazione alle prestazioni antecedenti alla presente istanza;

che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

che, tutto ciò premesso, dal dispendio orario indicato in 107.80 minuti (pari a 107 ore e 50 minuti) vengono dedotti 120 minuti inerenti la redazione delle osservazioni presentate alla CCRP ("25.11.2003 redatto osservazioni Ministero pubblico con cpc cliente" e "1.12.2003 redatto osservazioni avv. __________ con cpc cliente"), ritenuto che sono già state riconosciute due ore per l’esame incarto (prestazioni del 19.11.2003 e del 20.11.2003);

10 minuti inerenti la prestazione del 29.11.2001 "preso atto scritto da PP Branda " (AI 35), 10 minuti inerenti la prestazione del 17.1.2003 "preso atto scritto 15.1 MP a Pretura penale" (doc. 1), 10 minuti inerenti la prestazione del 10.2.2003 "preso atto ordinanza apertura Pretura penale" (doc. 2), 10 minuti inerenti la prestazione del 26.3.2003 "preso atto citazione da Pretura penale" (doc. 8) e 5 minuti inerenti la prestazione del 21.2.2007 "preso atto lettera avv. __________ a Pretura penale" (doc. 45), trattandosi di scritti di poche righe;

che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 105 ore e 5 minuti a 270.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 28'372.50;

che a questa somma va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 13.12.2005 pari a complessivi CHF 3’000.-- (cfr. sentenza 13.12.2005, p. 19, inc. __________);

che a ciò vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 2’266.30, come postulato;

che l’IVA ammonta a CHF 2'100.55 (al 7.6% calcolata su CHF 27'638.80);

che a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 29'739.35;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004)];

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 postula la rifusione di complessivi CHF 20'700.-- concernenti le spese per gli interventi da parte del perito tecnico di difesa ing. __________ __________ (note professionali 14.11.2001 e 19.2.2007, doc. C1 e C2 annessi all’istanza 19/20.5.2008);

che riguardo al suo primo intervento, pari a CHF 8'900.--, evidenzia che "(…), grazie alla perizia di difesa, le conclusioni del perito giudiziario sono state lasciate cadere e, dal primo giudizio in Pretura in poi, si è ritenuto in modo sempre più fermo e consolidato che l’incidente era avvenuto in occasione di un secondo improvviso attraversamento della strada da parte del pedone" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C1 ivi annesso);

che circa il suo secondo intervento, "(…) in occasione della procedura su rinvio (…)", pari a CHF 11'800.--, osserva che "(…). Il Pretore aveva disposto un rapporto peritale e un complemento a cura di un nuovo perito giudiziario, l’ing. __________ __________. Il perito di difesa intervenne nella verifica e nella valutazione delle conclusioni del nuovo perito. L’ing. __________ intervenne in particolare al dibattimento, dove Giudice e parti concordarono la posa di nuovi quesiti al perito giudiziario, rendendo possibile il giudizio sulle questioni poste dal Tribunale federale" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C2 ivi annesso);

che dalle sentenze pretorili del 23.9.2003 (inc. __________) e del 16.2.2007 (inc. __________) emerge che l’operato del perito di parte è stato indubbiamente utile ai fini del giudizio;

che all’istante va quindi risarcito l’importo di CHF 20'700.-- quali spese per l’intervento del perito di parte, come postulato;

che l’istante domanda la somma di CHF 4'000.-- per le tasse di giustizia di cui alla decisione TF __________ del 28.8.2006 che le sono state accollate, come opponente, producendo la relativa fattura (doc. D1 annesso all’istanza 19/20.5.2008);

che tasse di giustizia e spese corrisposte nel corso di un procedimento penale sfociato in un proscioglimento possono – di principio, riservati manifesti abusi – essere rifuse in applicazione dell’art. 317 CPP, esse costituendo un danno;

che dalla surriferita decisione emerge che il Tribunale penale ha posto a carico dell’opponente (IS 1) le tassa di giustizia pari a CHF 4'000.-- in relazione ai ricorsi per cassazione presentati dal procuratore pubblico e dalle parti civili (TF __________ del 28.8.2006, p. 17);

che occorre nondimeno rilevare che il Tribunale federale, in relazione al ricorso per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili, ha in particolare esposto quanto segue:

“L'evento tuttavia, perché possa essere imputato all'automobilista, oltre ad essere prevedibile, doveva essere anche evitabile. Orbene è vero che la conducente, anche se avesse prestato la dovuta attenzione, difficilmente sarebbe riuscita ad evitare completamente l'impatto col pedone in un così breve lasso di tempo e di spazio (circa 27,6 m per una velocità di 50 km/h), tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo (v. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, pag. 301): in teoria tali condizioni spazio-temporali le avrebbero permesso di arrestare l'auto dopo 24,2 m, ma questo alla difficile condizione di accorgersi subito che il pedone, sbucato da dietro la siepe, aveva intenzione di attraversare. D'altro canto però, se essa avesse perlomeno frenato (eventualmente dando anche un colpo di clacson e/o leggermente sterzando sulla sinistra), come avrebbe potuto e dovuto fare se fosse stata attenta alla strada ed al marciapiede, l'impatto sarebbe senz'altro stato meno brutale, e quindi con un minore rischio di esito letale. Omettendo di considerare questo aspetto della fattispecie l'autorità cantonale non ha correttamente applicato i principi della cosiddetta causalità ipotetica. Il giudice del merito aveva del resto a disposizione a questo proposito una dichiarazione peritale agli atti secondo cui ad una velocità di circa 30 km/h vi è una probabilità di morte di circa il 10%, contro una probabilità del 70/75% in caso di investimento a 50 km/h (v. sentenza di primo grado pag. 12). Né si può ignorare il fatto che l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo avere percorso altri venti metri dall'urto, cosa che evidentemente ha aggravato ulteriormente il rischio di esito letale. Su questi aspetti della fattispecie mancano tuttavia sufficienti accertamenti e la sentenza impugnata è silente, per cui la causa va rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP perché provveda al completamento degli accertamenti e pronunci un nuovo giudizio in base ad essi" (decisione __________ 28.8.2006, consid. 4.6.4 e 5.2);

che la causa è stata in sostanza rinviata all’autorità cantonale per la completazione degli accertamenti, non avendo quest’ultima correttamente applicato i principi della causalità ipotetica, in particolare con riferimento all’evitabilità;

che si giustifica pertanto risarcire all’istante l’importo di CHF 4'000.-- per le tasse di giustizia, che sono evidentemente in nesso di causalità naturale adeguato con il procedimento penale;

che postula inoltre il risarcimento di CHF 1'800.-- che ha dovuto versare alle parti civili a titolo di ripetibili ridotte nell’ambito della decisione 12.9.2006 emanata dalla Corte di cassazione e revisione penale (inc. __________ e __________);

che la CCRP ha al proposito osservato che "(…). Le parti civili, che davanti a questa Corte chiedevano la condanna dell’imputata, ottengono causa vinta sul principio, ancorché non sia dato di sapere quale sarà il verdetto finale nel caso specifico. Nelle circostanze descritte appare equo dunque che IS 1 rifonda loro un’indennità di fr. 1'800.-- per ripetibili ridotte" (decisione 17.9.2006, p. 6, inc. __________ e __________);

che, essendo l’istante stata prosciolta dalle accuse mosse nei suoi confronti, appare corretto rimborsarle anche questo l’importo (CHF 1'800.--);

che postula infine a titolo di risarcimento del danno materiale per il nocumento subito a seguito del sequestro della sua autovettura – rimasta sequestrata dal giorno dell’incidente (febbraio 2000) fino alla conclusione del procedimento penale nel mese di luglio 2007 – complessivamente CHF 3'000.--, di cui CHF 2'500.-- quale valore residuo del veicolo (relitto) (doc. E1 ed E2 annessi all’istanza 19/20.5.2008) e CHF 500.-- per i costi di trasporto e di rottamazione (doc. E3 annesso all’istanza 19/20.5.2008);

che la suddetta pretesa – debitamente comprovata e documentata (doc. E1 – E3 annessi all’istanza 19/20.5.2008) – appare giustificata e va pertanto integralmente risarcita;

che, quale danno materiale, va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 29'500.-- (CHF 20'700.-- inerenti le spese del perito, CHF 4'000.-- di cui alla decisione TF __________ 28.8.2006, CHF 1'800.-- di cui alla decisione CCRP 17.9.2006, p. 6, inc. ____________________ e infine CHF 3'000.-- in relazione al sequestro della sua autovettura), oltre interessi al 5% dal 10.7.2007, come domandato;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che IS 1 postula la somma di CHF 4'000.-- a titolo di risarcimento per torto morale, avendo subito un grave pregiudizio a seguito del procedimento penale aperto nei suoi confronti;

che il suo patrocinatore rileva che la sua assistita, nata nel __________, "(…) figlia __________ di una famiglia di origine __________ da sempre residente in Ticino", di professione __________, persona "semplice e mite", al momento in cui è accaduto l’incidente aveva __________ anni (istanza 19/20.5.2008, p. 12);

che "(…) il fatto stesso di essere stata coinvolta in un incidente drammatico, che aveva provocato conseguenze estreme per l’altro protagonista, l’aveva profondamente sconvolta", che aveva partecipato al funerale della vittima "(…) con forte coinvolgimento emotivo", che "per la giovane è stato quindi un duro trauma vedersi oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo", ricordando parimenti che l’inchiesta è stata particolarmente laboriosa e il suo iter processuale travagliato (istanza 19/20.5.2008, p. 12 e 13);

che al proposito ha prodotto un certificato medico datato 6.11.2007 rilasciato dal dr. med. __________ __________ __________, che ha attestato di "(…) aver avuto in cura la Signora IS 1 dopo l’incidente occorsole il 17.02.2000. Essa era molto scossa e ho dovuto indirizzarla ad una collega specializzata nelle terapie delle sindromi post-traumatiche. A partire dal 2003, in seguito alle procedure giudiziarie in corso, la Signora IS 1 ha nuovamente richiesto l’aiuto medico a causa di importanti disturbi neurovegetativi dovuti allo stress psicologico cui la sottoponeva l’iter giudiziario, vissuto come persecutorio nei suoi confronti" (copia certificato medico 6.11.2007, doc. G annesso all’istanza 19/20.5.2008);

che non vi è dubbio che all’istante siano state rivolte delle accuse gravi che hanno avuto delle ripercussioni a livello personale – desumibile anche dal fatto che la vittima a seguito dell’impatto sia deceduta – come avvalorato dal suddetto certificato;

che la durata del procedimento penale – il cui iter è stato lungo e travagliato e ha comportato due dibattimenti pubblici – ha indubbiamente segnato la sua persona, senza dimenticare la sua giovane età;

che, in siffatte circostanze, a giudizio di questa Camera ha subito una violazione della personalità di una certa gravità;

che, tutto ciò considerato, questa Camera ritiene che un riconoscimento del torto morale di CHF 3'000.-- sia giustificato;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;

che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 16.2.2007 del giudice della Pretura penale (inc. __________), confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello il 3.5.2007 (inc. ) e dal Tribunale federale il 10.7.2007 (), e dalla presente decisione;

che protesta le ripetibili di almeno CHF 2'700.-- (10 ore a CHF 270.--/ora);

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che – tutto ciò considerato e ritenuto quasi l’integrale accoglimento dell’istanza – va ammesso un importo di CHF 1'800.--, comprendente onorario (CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera), spese ed IVA;

che a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 64'039.35, di cui CHF 29'739.35 per spese legali, CHF 29'500.-- per danni materiali, CHF 3'000.-- per torto morale, oltre interessi, e CHF 1'800.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 70.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.2.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello il 3.5.2007 (inc. ), e dal Tribunale federale il 10.7.2007 (), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 64'039.35, oltre interessi al 5% dal 27.10.2007 su CHF 29'500.-- e dal 19.5.2008 su CHF 32'739.35.

  1. La tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’700.-- (millesettecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 70.-- (settanta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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