Incarto n. 60.2008.162
Lugano 4 dicembre 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.5.2008 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.9.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 10/11.6.2008 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, 18/19.6.2008 della Divisione della giustizia e 23/25.6.2008 del procuratore generale Bruno Balestra;
preso atto che, su richiesta 29.5.2008 di questa Camera, il 3/4.6.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 24.5.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio giusta i combinati art. 320 cifra 1 / 25 CP “per avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001 e il 27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare unitamente al marito __________, aiutato lo stesso a rivelare segreti di cui egli ha avuto notizia per la sua specifica funzione di giurista dell’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura, e meglio, per avere, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, in rappresentanza del marito __________, tramite la società semplice __________, indicando, nel ricorso inviato il 12.09.2001 al Tribunale amministrativo cantonale contro la risoluzione n. __________ del 04.09.2001 del Consiglio di Stato in materia disciplinare relativa al licenziamento dello stesso, i nominativi di venti dipendenti dell’Amministrazione cantonale, nonché in ulteriore documentazione trasmessa in data 27.10.2001 nell’ambito della medesima procedura i nominativi di altri tre dipendenti dell’Amministrazione, ed infine nell’invio, sempre per conto del marito, in data 02.10.2001 di un estratto del suddetto ricorso e ulteriore documentazione ad un deputato al Gran Consiglio i nominativi di ventiquattro dipendenti dell’Amministrazione, aiutato il marito a rivelare sia i nomi che le circostanze specifiche di casi relativi a funzionari dell’Amministrazione cantonale di cui si è occupato il Dipartimento dell’istruzione e della cultura, in qualità di autorità amministrativa e disciplinare; fattispecie di cui il marito ha avuto conoscenza quale giurista all’interno di questo Dipartimento”. Ha di conseguenza proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________) [doc. 97].
Lo stesso giorno il procuratore generale ha, parimenti, deferito __________ – in detenzione preventiva dal 24.8.2000 al 22.9.2000 – davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di denuncia mendace e di ripetuta violazione del segreto d’ufficio (decreto di accusa 24.5.2005, DA __________) [ha invece abbandonato il procedimento promosso per tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione, calunnia, minaccia, corruzione attiva/passiva e violazione del segreto d’ufficio (ABB __________)].
Il 30/31.5.2005 entrambi hanno interposto opposizione ai decreti.
b. Con sentenza 6.10.2005 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha dichiarato IS 1 autrice colpevole di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel suddetto decreto di accusa (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un deputato al Gran Consiglio) e l’ha condannata alla pena di tre giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
è stato prosciolto dal reato di denuncia mendace e condannato – alla pena di cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese – per titolo di ripetuta violazione del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un granconsigliere) [inc. __________] (doc. 114).
c. Con giudizio 12.12.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, nella misura in cui era ammissibile, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________ e di IS 1 prosciogliendoli dall’accusa di ripetuta violazione del segreto d’ufficio e di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio rispettivamente ha, nella misura in cui era ammissibile, parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale nel senso che __________ è stato riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace ed è stato condannato alla pena di dieci giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) [inc. __________] (doc. 148).
d. Il 21.8.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico – nella misura in cui era ammissibile – ed il ricorso per cassazione di __________ rispettivamente ha parzialmente accolto – nella misura in cui era ammissibile – il ricorso per cassazione del procuratore generale (annullando il giudizio impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuova decisione).
L’Alta Corte – con riferimento al gravame del magistrato inquirente in capo alla posizione di IS 1 (p. 13 ss. del ricorso per cassazione 5.2.2007 del procuratore generale, doc. 156) – ha esaminato il reato giusta l’art. 320 cifra 1 CP in merito allo scritto inviato il 2.10.2001 dalla qui istante ad un granconsigliere, giungendo alla conclusione che l’ipotesi accusatoria non fosse adempiuta (n. 5.10.2.1, 5.10.2.2, 5.10.2.2.1, 5.10.2.2.2, p. 23 ss.); in merito al ricorso 12.9.2001 e successivo memoriale 27.10.2001 trasmessi al Tribunale cantonale amministrativo, il Tribunale federale ha esplicitamente esaminato la posizione di __________, giungendo alla conclusione che “la sentenza cantonale, che misconosce la nozione di segreto di funzione, viola il diritto federale. L’impugnativa del Ministero pubblico è pertanto accolta e la causa rinviata alla corte cantonale perché esamini le ulteriori condizioni dell’infrazione” (n. 5.10.2.3, 5.10.2.3.1, 5.10.2.3.2, p. 25 ss.). Non ha esaminato, sebbene il magistrato inquirente avesse censurato il giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale su questo punto (ricorso per cassazione 5.2.2007, p. 13 ss., doc. 156), la posizione di IS 1 in capo agli scritti 12.9.2001 e 27.10.2001.
Al considerando 5.11 (p. 27), quale riassunto delle conclusioni della sentenza, l’Alta Corte ha indicato che “in quanto ammissibile, il ricorso del Ministero pubblico è parzialmente accolto. Esso è respinto nella misura in cui contesta il proscioglimento di IS 1” (inc. __________, __________ e __________) [doc. 160].
e. Con sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha – nella misura in cui erano ammissibili – respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1 [“(…) nel senso che – annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la concernono – essa è prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio” (p. 11, inc. __________)] e parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale [“(…) nel senso che __________ – oltre che per ripetuta violazione del segreto d’ufficio – è riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace per avere a __________, tramite scritti anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale, denunciato come colpevoli di un crimine o di un delitto __________, __________, __________, __________ e __________” (p. 11, inc. __________)] rinviando gli atti al presidente della Pretura penale per la (ri)commisurazione della pena e per la fissazione della tassa di giustizia e delle spese di prima sede (inc. __________).
La Corte, al considerando n. 2 del giudizio 20.9.2007, ha ritenuto che “il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all’autorità cantonale perché statuisca di nuovo sul ricorso del procuratore generale riguardante sia il reato di denuncia mendace che la violazione del segreto d’ufficio da parte di __________. Non è più in discussione per contro il proscioglimento di IS 1 dall’imputazione di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio (consid. 5.10.2.2.2 pag. 24-25, consid. 5.11 pag. 27)” (p. 4, inc. __________). Al considerando n. 9 la Corte ha indicato che “per l’attribuzione delle ripetibili di prima sede si rinvia IS 1, dandosene il caso, alla procedura prevista dall’art. 317 CPP” (p. 10, inc. __________) [doc. 161].
f. Con giudizio 12.2.2008 il presidente della Pretura penale ha condannato __________ alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote giornaliere a CHF 30.--/aliquota), già dedotto il carcere preventivo sofferto di trenta giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 114 bis]. La sentenza, senza motivazione, è cresciuta in giudicato.
g. Con istanza 19.5.2008 – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 domanda, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno materiale/morale sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 344'769.15, di cui CHF 58'555.80, oltre interessi, per spese legali, CHF 103'013.35, oltre interessi, per danno materiale, CHF 150’000.00 per torto morale e CHF 33'200.00, oltre interessi, per ripetibili.
L’istante, che sarebbe pacificamente legittimata a presentare la richiesta, tempestiva, rileva che nei confronti del marito – arrestato il 24.8.2000 e rilasciato dopo trenta giorni – sarebbero immediatamente scattati pesanti provvedimenti, che avrebbero avuto ripercussioni anche nei confronti suoi e dei figli (1985, 1987 e 1993). Nel periodo agosto 2000 – autunno 2001 si sarebbe attivata all’inverosimile per difendere il marito e la famiglia, occupazione che l’avrebbe distolta dalla sua attività professionale. Avrebbe infatti dovuto iniziare, in ragione delle difficoltà finanziarie dovute al blocco della metà dello stipendio del marito, dei conti personali e dell’impossibilità di __________ di trovarsi un lavoro (perché ancora alle dipendenze dello Stato), un’attività in proprio quale consulente legale (affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale indipendente dall’1.3.2001). Avrebbe aperto, con il marito, lo studio di consulenza legale __________.
L’allora Dipartimento dell’istruzione e della cultura (ora Decs), per tenersi buona la contitolare, avrebbe assegnato a __________ un mandato di consulenza, successivamente oggetto di attenzione da parte dei parlamentari e della stampa, circostanza che avrebbe ulteriormente danneggiato il suo fisico ed il suo morale.
Ripercorre poi i fatti con riferimento alla fase preliminare del procedimento penale (a cui avrebbe dato avvio lo scritto 14.11.2001 del consigliere di Stato Gabriele Gendotti all’allora procuratore generale Luca Marcellini), alla fase istruttoria fino al decreto di accusa (quando, per difendersi dalle accuse di violazione del segreto d’ufficio, sarebbe stata costretta ad attivarsi presso più istituzioni giudiziarie / pubbliche e verso terzi, trascurando la sua attività di consulente), alla fase preprocessuale fino al dibattimento ed alla sentenza del presidente della Pretura penale (processo al quale la stampa avrebbe dedicato ampio spazio, immortalando ripetutamente IS 1, con gravissimo danno di immagine personale e, soprattutto, professionale), alla fase dal ricorso alla sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, alla fase dei ricorsi al Tribunale federale e della relativa sentenza, alla fase – infine – della seconda decisione della Corte di cassazione e di revisione penale, di data 20.9.2007.
Espone poi i disposti di legge e la giurisprudenza applicabili.
L’istante, circa il risarcimento delle spese legali e delle spese giudiziarie, rileva che è pendente presso il Consiglio di moderazione il suo ricorso 10.1.2008 contro la decisione 10.12.2007 della Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati in materia di tassazione della nota professionale 27.3.2007 dell’allora suo legale avv. __________, __________ [procedura nel frattempo conclusasi]. Spiega poi le ragioni per cui non avrebbe potuto beneficiare dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Infine, elenca le poste del danno, con riferimento alle spese legali (CHF 58'555.80), al danno materiale [spese ed interessi di mora per procedure esecutive (CHF 7'547.00), oneri bancari (CHF 3'059.95), mancato incasso di onorari e di spese esecutive anticipate (CHF 182.00), perdita di guadagno (CHF 90'250.00, pari a 361 ore a CHF 250.--/ora), spese di scritturazione e postali (CHF 1'974.40)], alle ripetibili (CHF 33'200.00) ed al torto morale [CHF 150'000.00, per tenere conto, segnatamente, del fatto che avrebbe subito “(…) una serie terrificante, ma comprovata, di attacchi, di soprusi, di insulti anonimi al telefono, di villanie, di oltraggi e improperi contro di lei e i suoi familiari, di volgarità per strada (nei confronti suoi e della figlia adottiva __________), di atteggiamenti razzisti, di feroci allusioni, così come di atteggiamenti vessatori da parte di almeno un commissario già a partire dalla fase successiva all’arresto del marito, (…)” (istanza 19.5.2008, p. 75)].
Delle ulteriori argomentazioni – così come delle osservazioni della Divisione della giustizia e del procuratore generale – si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi in diritto.
in diritto
L’indennità prevista dall’art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice. Per la definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione dell’indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
L’onere della prova incombe all’istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere documentata e fondata su fatti precisi (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e questo malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l’istanza debba essere introdotta entro un anno [art. 320 cpv. 1 CPP] (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
2.1.
Anzitutto occorre chiaramente distinguere la posizione dell’istante rispetto a quella del marito, con riferimento ai diversi procedimenti penali che li hanno visti protagonisti.
2.2.
Il primo procedimento, inc. MP __________, iniziato nel mese di agosto del 2000, riguarda principalmente, se non esclusivamente, il marito: si tratta del procedimento che ha avuto la rilevanza pubblica principale, se non quasi esclusiva.
Il procedimento inc. MP __________ si è poi esteso ad altre persone (anche con un altro numero d’incarto, inc. MP __________ per possibili episodi di corruzione all’interno dell’amministrazione (ipotesi di reato: corruzione passiva, accettazione di doni): per alcune di queste altre persone sono poi stati emanati dei decreti di non luogo a procedere (il 3.8.2004, NLP __________, __________, __________, allegati all’AI 107, inc. MP __________, allegati all’AI 27, inc. MP __________).
In questo primo procedimento l’istante ha un ruolo assolutamente secondario e marginale. Non è mai stata sentita da un procuratore pubblico, ma unicamente tre volte in polizia (il 24.8.2000 dalle 19.05 alle 22.30, il 27.9.2000 dalle 09.30 alle 12.15 ed il 12.10.2000 dalle 10.00 alle 10.20, classatore 4b, inc. MP __________). In queste tre occasioni è stata invero sentita quale indiziata (dei reati di denuncia mendace, calunnia e diffamazione), sostanzialmente più per una cautela procedurale (unitamente alla facoltà di non rispondere in quanto moglie dell’accusato) che non per un quadro indiziario a suo carico.
Tant’é che il procedimento nei suoi confronti non ha avuto alcun seguito. Si può al massimo ipotizzare la raccolta d’informazioni preliminari: non è mai stata promossa l’accusa e non è neppure stato emanato un decreto di non luogo a procedere.
C’è stato un ordine di perquisizione e sequestro bancario del 21.2.2001 (doc. 272, allegato all’istanza): che menziona anche il nome della qui istante (accanto a quello del marito). Lo stesso è però riferito alle ipotesi di accusa di truffa, corruzione attiva e passiva, ed altri reati: ipotesi legate all’attività dei pubblici funzionari inchiestati. Ipotesi diverse rispetto alla denuncia mendace, calunnia o diffamazione, per le quali non si sarebbe giustificato un simile provvedimento.
Il diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento compete, come detto, all’accusato, ovvero a colui nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP). Lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP). In questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.). E’ quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007). Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007]. Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
Rispetto a questo primo procedimento, applicando la citata giurisprudenza di questa Camera, si deve escludere che l’istante abbia rivestito il ruolo di accusata (sostanziale e non formale) ai sensi dell’art. 317 CPP.
In tutto questo procedimento, l’istante è stata sentita unicamente tre volte in polizia, e gli altri provvedimenti l’hanno toccata non personalmente e direttamente quale accusata, ma unicamente indirettamente quale moglie dell’accusato principale.
Neppure risulta che in questa fase l’istante sia stata oggetto di attenzioni mediatiche in relazione al procedimento inc. MP __________.
A conferma di ciò, nell’istanza in esame, il procedimento a carico del marito (con riferimento all’arresto e di riflesso ai successivi pesanti provvedimenti) è trattato nel capitolo “Antefatti” (p. da 3 a 8). Nell’istanza si indica (p. 5) che la moglie si è attivata per difendere suo marito e la sua famiglia. In nessun modo si adduce la necessità d’interventi per la propria difesa personalmente in sede penale: neppure si adducono conseguenze tali da poter acquisire la veste di accusata ai sensi dell’art. 317 CPP.
Anche la “proditoria campagna mediatica”, di cui sarebbe stata vittima la qui istante (istanza, p. 4), con riferimento ai doc. da 293 a 305 (ovvero agli articoli che divulgano la vicenda penale dell’istante, come indicato nell’indice dei documenti, istanza, p. 104), si riferisce ad un periodo successivo (relativo ai dibattimenti o alle sentenze). Irrilevanti sono poi in questo contesto i documenti da 357 a 672 (pure menzionati a pag. 4 dell’istanza), in quanto riferiti agli attacchi a mezzo stampa al marito, come indicato nell’elenco atti dell’istanza (p. 105).
Per il primo procedimento (inc. MP __________) a carico del marito e di altre persone, l’istante nulla può, personalmente e direttamente, vantare in questa sede e con riferimento all’art. 317 CPP.
2.3.
Il secondo procedimento, rubricato con il numero d’incarto MP __________, prende le mosse da due segnalazioni operate al Ministero pubblico dal Dipartimento dell’istruzione e della cultura del 19.9.2001 e del 14.11.2001, riferite ad un ricorso 12.9.2001 al TRAM e ad una domanda di inchiesta parlamentare del 6.11.2001 (AI 1 e 2, inc. MP __________).
Questo incarto è rimasto negletto o “dormiente” fino almeno al 23.8.2004, momento in cui il nuovo procuratore generale in carica ha emesso una citazione per un teste (AI 3, inc. MP __________).
L’istante (ed il marito) sono venuti a conoscenza di questo procedimento nel corso del mese di settembre del 2004 (lettera 6.9.2004, AI 8, inc. MP __________).
Questo procedimento è poi sfociato nel deposito atti del 14.3.2005 (AI 55), nella chiusura dell’istruttoria del 3.5.2005 (AI 60), e (per l’istante) nel decreto d’accusa del 24.5.2005 (DA __________) per complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio (doc. 97, allegato all’istanza) e nelle successive sentenze.
Temporalmente, solo a partire da inizio settembre 2004, l’istante viene a conoscenza di questo procedimento.
Conseguentemente, tutto quanto intervenuto prima di detta data è ininfluente sulla sua posizione.
2.4.
Il secondo procedimento, originato dalle segnalazioni 19.9.2001 e 14.11.2001, si attiva il 23.8.2004 (AI 3, inc. MP __________). In questo procedimento l’istante era patrocinata dall’avvocato __________, che aveva precedentemente assunto il mandato di patrocinio del marito a far tempo dal 4.2.2004 (AI 66, inc. MP __________).
Nel procedimento che qui ci interessa (inc. MP __________), il patrocinatore interviene la prima volta in data 6.9.2004 (AI 8, inc. MP __________).
Esaminando gli atti del procedimento inc. MP __________, ed in relazione alle spese di patrocinio, negli interventi del patrocinatore si possono distinguere quelli a favore dell’istante, quelli a favore del marito, quelli a favore di entrambi.
Nella fase preliminare e istruttoria, l’unico intervento specificatamente a favore dell’istante è la partecipazione al verbale d’interrogatorio del 17.2.2005 (AI 53, dalle 15.00 alle 16.05).
Gli interventi effettuati in questa fase per entrambi i coniugi patrocinati sono: l’istanza di ricusa del procuratore generale del 27.9.2004 (AI 23), le repliche nella ricusa 22.10.2004 (AI 29) e 29.11.2004 (AI 42), gli scritti 28.1.2005 (AI 49), 7.3.2005 (AI 54), 7.4.2005 (AI 56), 18.4.2005 (AI 57), il reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto per denegata giustizia del 28.4.2005 (AI 59).
Gli altri interventi sono riferiti al marito, o esclusivamente, o principalmente: gli scritti 14.9.2004 (AI 15), 22.9.2004 (AI 19), 23.9.2004 (AI 21), 7.10.2004 (AI 24); la partecipazione all’interrogatorio del 21.9.2004 (AI 17); il ricorso al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 27.9.2004 (AI 22) con i relativi fax del 4.11.2004 (AI 31) e del 19.11.2004, (AI 37).
Dopo l’emanazione del decreto d’accusa del 24.5.2005 (DA __________), il patrocinatore ha presentato l’opposizione riferita all’istante in data 30.5.2005.
Nell’incarto della Pretura penale riferito all’istante (inc. __________), non vi sono altri scritti del patrocinatore.
Nel parallelo incarto del marito (inc. __________), troviamo, riferito unicamente all’istante, lo scritto 28.9.2005 (doc. 17).
Gli scritti 15.6.2005 (doc. 2), 4.7.2005 (doc. 6), 12.7.2005 (doc. 9), 3.10.2005 (doc. 23) e 6.10.2005 (doc. 25) sono riferiti ad entrambi i coniugi.
Sono riferiti solo al marito gli scritti 19.7.2005 (doc. 10) e 11.8.2005 (doc. 13). Occorre ovviamente tener presente l’intervento del patrocinatore al dibattimento in Pretura penale, svoltosi il 5/6.10.2005.
Nella procedura avanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) occorre considerare il ricorso 10.11.2005 presentato dal patrocinatore per entrambi i coniugi, nonché le osservazioni 5.12.2005 presentate al ricorso in cassazione del procuratore generale.
Per la procedura avanti al Tribunale federale, non vi sono interventi del patrocinatore a favore della qui istante, come emerge peraltro anche dall’istanza (p. 21).
Nella decisione del TF del 21.8.2007 l’Alta Corte ha esaminato il reato dell’art. 320 cifra 1 CP con riferimento ai tre scritti contemplati nei decreti d’accusa (DA __________ e __________).
In merito allo scritto 2.10.2001 inviato a un gran consigliere, l’Alta Corte è giunta alla conclusione che l’ipotesi accusatoria non fosse adempiuta (n. 5.10.2.1, 5.10.2.2, 5.10.2.2.1, 5.10.2.2.2, p. 23 ss.), e ciò in particolare con riferimento alla posizione dell’istante (n. 5.10.2.2.2, p. 24/25).
In merito al ricorso 12.9.2001 e successivo memoriale 27.10.2001 trasmessi al Tribunale cantonale amministrativo, l’Alta Corte ha esaminato la posizione di __________ giungendo alla conclusione che “la sentenza cantonale, che misconosce la nozione di segreto di funzione, viola il diritto federale. L’impugnativa del Ministero pubblico è pertanto accolta e la causa rinviata alla corte cantonale perché esamini le ulteriori condizioni dell’infrazione” (n. 5.10.2.3, 5.10.2.3.1, 5.10.2.3.2, p. 25 ss.). Non ha più esaminato la posizione di IS 1 che pur aveva firmato detti scritti del 12.9.2001 e del 27.10.2001, e ciò sebbene il magistrato inquirente avesse censurato il giudizio della Corte di cassazione e di revisione penale su questo punto (ricorso per cassazione 5.2.2007, p. 13 ss., doc. 156).
Al considerando 5.11 (p. 27), quale riassunto delle conclusioni della sentenza, l’Alta Corte ha indicato che “in quanto ammissibile, il ricorso del Ministero pubblico è parzialmente accolto. Esso è respinto nella misura in cui contesta il proscioglimento di IS 1“(inc. __________, __________ e __________) [doc. 160].
Nella sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale:
nella misura in cui era ammissibile, ha respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________;
ha accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1 [“(…) nel senso che – annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la concernono – essa è prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio” (p. 11, inc. __________)];
ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale [“(…) nel senso che __________ – oltre che per ripetuta violazione del segreto d’ufficio – è riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace (…);”
ha rinviato gli atti al presidente della Pretura penale per la (ri)commisurazione della pena e per la fissazione della tassa di giustizia e delle spese di prima sede (inc. __________).
La Corte, al considerando n. 2 del giudizio 20.9.2007, ha ritenuto che “il Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all’autorità cantonale perché statuisca di nuovo sul ricorso del procuratore generale riguardante sia il reato di denuncia mendace che la violazione del segreto d’ufficio da parte di __________. Non è più in discussione per contro il proscioglimento di IS 1 dall’imputazione di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio” (consid. 5.10.2.2.2, p. 24-25, consid. 5.11, p. 27) (p. 4, inc. __________).
Nel successivo giudizio del 12.2.2008 (inc. __________), con riferimento alla sentenza del TF del 21.8.2007, la Pretura penale ha condannato il marito __________, oltre che per denuncia mendace, per ripetuta violazione del segreto d’ufficio, per i fatti oggetto del DA __________ del 24.5.2005 (escluso lo scritto 2.1.2001), ossia per gli scritti 12.9.2001 (ricorso) e 27.10.2001 (memoriale) al TRAM. Entrambi questi scritti sono stati firmati dalla qui istante.
Per i medesimi fatti (o meglio scritti), è stato condannato il marito e non la moglie, pur essendo quest’ultima la firmataria dei due documenti, senza che fosse indicata un’argomentazione nel merito a giustificazione del differente trattamento.
Come rilevato dal procuratore generale nelle proprie osservazioni del 23.6.2008 (p. 3), per la posizione dell’istante si è trattato di “(…) un’inavvertenza, alla quale ha rinunciato a chiedere formale interpretazione ai sensi dell’art. 129 cpv. 1 LTF”.
Questa situazione, giuridicamente insoddisfacente, ma non addebitabile all’istante, non mette in discussione il fatto che, con riferimento al secondo procedimento (inc. MP __________), l’istante debba essere ritenuta quale accusata prosciolta.
4.1.
Nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione.
Giusta l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA.
Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3’000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali.
Entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1).
Il Consiglio di moderazione ha fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità dei fatti, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.
Nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento. In altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
4.2.
Nel presente caso, si può ammettere che ci si trova in presenza di un procedimento particolarmente impegnativo ai sensi dell’art. 41 TOA, di modo che può essere superato il limite di CHF 3'000.-- surriferito.
4.3.
Per determinare in concreto le spese di patrocinio risarcibili, occorre per un verso considerare che il patrocinatore ha rappresentato entrambi i coniugi, e per altro verso che la nota del patrocinatore è stata oggetto di contestazione.
4.4.
La doppia rappresentanza da parte del difensore, in presenza di un’unica fattura, senza individualizzazione delle prestazioni, richiede di suddividere le stesse tra i due patrocinati. La suddivisione può essere effettuata sia applicando una chiave di ripartizione percentuale che tenga conto delle imputazioni e del lavoro prestato, sia esaminando in concreto le prestazioni fatte dal difensore per ogni singolo patrocinato.
Per la chiave di ripartizione si deve tener conto che l’istante aveva un’unica imputazione (complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio, DA __________), mentre il marito era confrontato a due imputazioni (denuncia mendace e ripetuta violazione del segreto d’ufficio, DA __________) a dipendenza di due differenti procedimenti (inc. MP __________ ed inc. MP __________).
L’imputazione relativa al segreto d’ufficio, per entrambi i coniugi, riguardava i medesimi fatti.
Si può astrattamente suddividere l’attività del difensore, principalmente riferita al marito dell’istante, equamente (al 50%) tra le due imputazioni (denuncia mendace e violazione del segreto d’ufficio) e i due procedimenti. Si possono ulteriormente suddividere le prestazioni riferite a quest’ultima imputazione (procedimento inc. MP __________) a metà tra i due coniugi, considerato come i fatti erano identici e le argomentazioni sostanzialmente simili (25% a testa).
Questa chiave di ripartizione appare più giustificata, financo generosa, se confrontata con l’esame specifico delle singole prestazioni, riferite al solo procedimento che ha coinvolto l’istante (inc. MP __________), come effettuato al punto 2.4.
Dallo stesso si può ritenere che almeno la metà delle prestazioni nel procedimento inc. MP __________ sono effettuate per il solo marito, una parte per entrambi i coniugi, e solo pochissimi atti sono operati esclusivamente per l’istante.
Sommando le prestazioni (poche) effettuate unicamente per l’istante a metà di quelle prestate per entrambi i coniugi, si può quantificare l’attività del patrocinatore in favore dell’istante ad un massimo del 25/30%, per uno solo dei procedimenti, ritenuto che per l’altro non ci sono prestazioni conteggiabili a favore dell’istante.
Il riconoscimento di una percentuale del 25% dell’insieme delle prestazioni del patrocinatore (riferite a entrambi i procedimenti e ad entrambi i coniugi) appare certamente prudente e corretto, financo generoso.
Certamente è esclusa, perché non corrispondente agli atti ed alle prestazioni fatte, una suddivisione al 50%, come richiesto nell’istanza.
4.5.
Per la determinazione delle prestazioni e dell’onorario del difensore, come ricordato, è insorto un contenzioso tra le parti. Il difensore ha esposto inizialmente un conteggio di 614 ore a CHF 350.00 l’ora, per un totale (IVA compresa) di CHF 235'123.00, importo poi ridotto del 50%, a CHF 117'271.10 (istanza, p. 30).
L’istante ed il coniuge hanno contestato detto conteggio, riconoscendo un dispendio orario di 270 ore e una tariffa oraria di CHF 170.00, per un totale di CHF 45'900.00: dedotti gli acconti versati di CHF 18'010.00, veniva ammesso un saldo di CHF 27'847.50 (istanza, p. 30).
Il difensore sottoponeva la propria nota professionale alla Commissione di verifica dell’Ordine degli avvocati con istanza 18.5.2007. Con decisione 10.12.2007 (allegato 194) la Commissione ha valutato in 300 ore il dispendio orario, sostanzialmente partendo dalle ore riconosciute (270), negando una deduzione operata di 29.5 ore (per il tempo dedicato dall’istante e dal marito alla raccolta del materiale di stampa e di preparazione dell’allegato).
La Commissione non ha proceduto nella decisione ad un esame specifico delle singole posizioni e ad un calcolo del dispendio di tempo necessario.
Al dispendio orario di 300 ore, la Commissione ha applicato una tariffa oraria di CHF 300.00 all’ora, arrivando ad un risultato finale di CHF 90'000.00 di onorario, a cui vanno aggiunti CHF 4'285.60 per le spese (non contestate).
Il successivo ricorso inoltrato il 10.1.2008 dall’istante e dal marito al Consiglio di moderazione è stato dichiarato irricevibile in data 4.3.2009 (inc. __________).
4.6.
Applicando la chiave di suddivisione delle posizioni tra marito e moglie al dispendio orario, così come ammesso dalla Commissione, si ottiene un risultato di 75 ore per l’istante. Si tratta di un dispendio importante, se si tiene conto dell’imputazione (non certo grave) e del coinvolgimento della moglie (accessorio rispetto al marito).
4.7.
Questa Camera, come esposto al considerando 4.1., ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore o delle parti medesime.
Prestazioni che esulano dai bisogni di patrocinio non sono quindi riconosciute. In questo senso lo Stato non si assume spese per prestazioni destinate ad opere di sostegno morale o di aiuto sociale (decisione 21.12.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. X., inc. 19.2006.12; cfr. anche decisione 1.12.2006 di questa Camera in re Y., inc. CRP 60.2006.156) o cagionate da un cliente impegnativo, ovvero che interpella il legale oltre il necessario.
Il dispendio orario per colloqui difesa-cliente, ad esempio, è ammesso unicamente per quanto indispensabile per il patrocinio: analoghe considerazioni valgono anche per la corrispondenza tra patrocinato e legale.
Nel presente caso, dall’esame degli atti del procedimento e dei documenti allegati all’istanza, si deve constatare una produzione di documenti da parte dell’istante e del marito enorme, ma anche prolissa ed eccessiva, sproporzionata rispetto all’imputazione: questa enorme produzione di documenti ha conseguentemente impegnato il patrocinatore oltre un normale rapporto con i patrocinati. Per questo motivo si giustifica una riduzione del numero delle ore ammesse, nel numero di 10, scendendo a 65 ore.
4.8.
Per la tariffa oraria, nei casi ordinari questa Camera riconosce un importo di CHF 250.00 all’ora. In casi più complessi, questa Camera ha già ammesso anche una tariffa oraria di CHF 300.00.
La Commissione di verifica (decisione 10.12.2007, p. 12, allegato 194) ha riconosciuto una tariffa oraria di CHF 300.00.
Un esame della fattispecie e delle imputazioni, limitatamente a quelle di violazione del segreto d’ufficio, porterebbe a ritenere che non si possa parlare di complessità dei fatti.
Applicando la tariffa oraria (CHF 250.00) alle 75 ore, si ottiene un risultato di CHF 18'750.00.
Applicando la tariffa maggiorata (CHF 300.00) al dispendio orario ridotto di 65 ore, si ottiene CHF 19'500.00.
Applicando la tariffa ordinaria (CHF 250.00) al dispendio orario ridotto, si ottiene CHF 16'250.00.
Per non penalizzare eccessivamente l’istante, con una doppia riduzione, si può ammettere un importo arrotondato a CHF 18'000.00.
4.9.
Un calcolo approssimativo del dispendio orario per l’incarto MP __________ per l’istante, sulla base di quanto indicato al punto 4.4., conferma il dispendio ammesso (di 75, ridotto a 65 ore): ammettendo (in ragione della chiave di ripartizione tra marito e istante, ovvero il 25% per quest’ultima) 15 ore per la procedura di cassazione (su un totale di 60 perciò), 5 ore per le giornate di dibattimento in Pretura (su un totale di 20), 10 ore di preparazione (su un totale di 40) , 6 ore di colloqui con la cliente (su un totale di 24), 6 ore di lettura documenti e incarto (su un totale di 24), 2 ore di interrogatorio dell’istante del 17.2.2005, 15 ore per le procedure avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto (ricusa ed un reclamo, su un totale di 60) e 6 ore per scritti vari (su un totale di 24). Il risultato ottenuto sono 65 ore.
4.10.
All’importo di CHF 18'000.00 per onorario, va aggiunto l’importo del 25% delle spese, ovvero CHF 1'071.40 (1/4 di CHF 4'285.60), e quello dell’IVA di CHF 1'449.40 (ovvero il 7,6% di CHF 19'071.40). In conclusione è pertanto ammesso un importo di CHF 20'520.80. Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza.
4.11.
Per quanto attiene alla richiesta di rimborso delle spese giudiziarie, si ammettono CHF 500.00 per la decisione di questa Camera del 10.1.2005 (AI 44, inc. MP __________), CHF 50.00 per la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del 3.11.2004 (AI 30, inc. MP __________), CHF 154.00 per le fotocopie (allegato 167), per complessivi CHF 704.00, oltre interessi – come postulato – dal 12.12.2006 (data posteriore all’effettivo pagamento delle fatture).
5.1.
Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155).
Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dall’1.1.1996.
La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell’arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L’accusato deve quindi dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854).
5.2.
La posizione principale di danno fatta valere dall’istante è una perdita di guadagno con riferimento alla sua attività di consulente giuridico e di contitolare dello studio di consulenza __________.
A seguito della situazione venutasi a creare con l’arresto del marito, l’istante, fino ad allora madre e casalinga, ha iniziato un’attività indipendente di consulenza giuridica in proprio (istanza, p. 44), ottenendo l’affiliazione alla Cassa ai sensi della LAVS in data 2.10.2001, con effetto retroattivo all’1.3.2001 (allegato 1a). Analogamente ha fatto il marito in data 31.10.2001, con effetto al 1°.9.2001 (allegato 1b).
L’istante, dopo aver esposto l’attività dello studio di consulenza e della __________ (istanza, p. 46/47) e richiamati i principi relativi alla perdita di guadagno, considera tale tutte le ore utilizzate per garantire la propria difesa dall’accusa di violazione del segreto d’ufficio, che sarebbero così state sottratte all’attività di consulente legale (istanza, p. 49).
La perdita di guadagno sarebbe definita dal tempo totale dedicato alla preparazione della propria difesa, applicando la tariffa oraria TOA media di CHF 250.00, con riferimento alla giurisprudenza di questa Camera per le spese di patrocinio (istanza, p. 50).
Il calcolo del tempo esposto nell’istanza arriva ad un totale di 361 ore e 8 minuti: applicando la tariffa di CHF 250.00, ne risulta una perdita di guadagno rivendicata di CHF 90'250.00, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006 (istanza, p. 60/61).
5.3.
Una simile pretesa di danno non può essere accolta, e ciò a diverso titolo, ciò che dispensa questa Camera dall’onere di effettuare la laboriosa verifica della correttezza del calcolo del tempo esposto nell’istanza.
La perdita di guadagno non corrisponde a un danno effettivo, ma solo teorico, e per di più manifestamente sproporzionato rispetto all’imputazione.
Pur ammettendo (ipoteticamente) che l’istante abbia dedicato quanto indicato (361 ore e 8 minuti) alla preparazione della sua difesa, in nessun modo ha provato che questo tempo le abbia impedito di svolgere la sua attività di consulente legale.
In nessun modo l’istante ha dimostrato, ma anche solo cercato di rendere verosimile, che, in ragione del tempo dedicato alla propria difesa, abbia dovuto declinare o non abbia potuto assumere dei mandati di consulenza, oppure che abbia dovuto revocare dei mandati già assunti per mancanza di tempo.
La pretesa dell’istante parte da un assunto puramente astratto, secondo cui ogni ora dedicata alla propria difesa corrisponda sistematicamente ad una mancata ora di consulenza, generando in tal modo un mancato guadagno.
Un simile assunto non è anzitutto provato o reso verosimile dall’istanza: è anche difficilmente verosimile.
Una simile modalità di costruzione del danno dà per scontata una possibile attività dell’istante a tempo pieno quale consulente. Facendo un simile calcolo teorico, con i parametri utilizzati dell’istante, questa avrebbe dovuto fatturare CHF 480'000.00 l’anno (48 settimane, per 40 ore settimanali, a CHF 250.00 all’ora).
Oltre che irreale, simile ipotesi si scontra con la circostanza che l’attività dello studio di consulenza era proprio agli esordi. Inoltre, nello studio operava (già dal 2001) anche il marito, di modo che i coniugi potevano sostituirsi nella consulenza giuridica.
A titolo puramente abbondanziale va richiamato l’art. 44 CO, in virtù del quale il danneggiato è tenuto, per quanto possibile, a ridurre e a contenere il danno.
Lo stato professionale di indipendente dell’istante le permetteva certamente una flessibilità nell’organizzazione del proprio tempo, tale da poter coordinare e conciliare gli impegni dipendenti dal procedimento penale con gli impegni professionali.
Facendo un calcolo ipotetico, con i dati indicati dall’istante [361 ore e 8 minuti, dal 24.4.2002 (istanza, p. 51) al settembre 2007 (istanza, p. 59)], spalmando le ore sul tempo (ovvero su cinque anni e mezzo), si ottiene un risultato di 65,63 ore l’anno, di 1,25 ore la settimana.
Il danno, quale mancato guadagno, è inoltre insostenibile anche per altri argomenti.
C’è una manifesta sproporzione tra l’imputazione e gli atti del procedimento (inc. MP __________) per un verso, gli scritti ed i documenti prodotti per altro verso. Una produzione manifestamente eccessiva, prolissa.
La manifesta sproporzione è data a maggior ragione se si considerano le ore già riconosciute per le spese di patrocinio, sempre tenendo presente l’imputazione.
La tariffa oraria applicata, con riferimento alla TOA, non ha nessun fondamento, non essendo l’istante né giurista, né avvocato.
5.4.
Neppure può essere ammessa la pretesa per spese di scritturazione, così come esposta nell’istanza (p. 69).
Anzitutto perché non è applicabile la TOA all’istante, come indicato al punto precedente.
Inoltre, per l’evidente sproporzione del numero di pagine prodotte, rispetto all’imputazione e al procedimento.
Questa Camera ritiene equo riconoscere un importo di CHF 350.00 per gli scritti e per le spese postali, oltre interessi – come in precedenza – dal 19.5.2008.
5.5.
Per le pretese riferite alle ripetibili, avanzate nell’istanza (p. 71-73), occorre distinguere.
L’importo di CHF 3'200.00, riferito al giudizio della CCRP del 12.12.2006, è già esigibile sulla base di detto giudizio, senza che debba essere ulteriormente riconosciuto da questa Camera in questa sede.
5.6.
Nella posizione del danno, l’istante fa valere le spese e gli interessi di mora per procedure esecutive subite dall’istante (p. 39) e gli oneri bancari (interessi di mora su oneri ipotecari, p. 42). La pretesa va respinta per due ordini di considerazioni.
In nessun modo viene evidenziato un nesso tra queste posizioni di danno fatte valere ed il procedimento penale inc. MP __________. Senza entrare nel merito di ogni singola posizione, si può dire che in generale manca totalmente una prova che detti costi siano la conseguenza diretta del procedimento per violazione del segreto d’ufficio, peraltro attivatosi solo nella seconda metà del 2004, come visto.
Al contrario, dai verbali dell’inc. MP __________ emerge chiaramente come l’istante ed il marito avessero già nel 2000 delle difficoltà economiche, in relazione alla costruzione ed agli altri lavori di miglioria nella casa di __________ (verbale 24.8.2000 di __________, p. 1 e 2, classatore 4a, inc. MP __________; verbale dell’istante 24.8.2000 in polizia, p. 1, classatore 4b, inc. MP __________).
La sospensione prima (nell’agosto 2000) e la successiva destituzione del marito (settembre 2001) hanno ovviamente ulteriormente peggiorato la situazione finanziaria.
In nessun modo si intravvede un nesso tra il procedimento per violazione del segreto d’ufficio a carico della qui istante (iniziato dopo la destituzione del marito, attivatosi solo nell’agosto 2004) e questa situazione, in parte preesistente, in parte aggravatasi prima della seconda metà del 2004.
6.1.
L’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto.
La determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. E’ necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
L’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità.
6.2.
L’istante avanza una pretesa di indennità per torto morale in ragione di una serie di attacchi, di soprusi, di insulti anonimi al telefono, di villanie, di oltraggi e di improperi contro di lei e contro i suoi familiari, di volgarità per strada, di atteggiamenti razzisti, di feroci allusioni, di atteggiamenti vessatori, e ciò dall’arresto del marito (istanza, p. 75).
Più dettagliatamente, l’istanza elenca attacchi da parte delle autorità penali (p. 76-78), azioni intimidatorie e penalizzanti da parte di autorità amministrative (p. 78-81), attacchi da terzi (p. 81-83), attacchi a mezzo stampa contro di lei (p. 83-86) e contro il marito (p. 86-90), attacchi alla dignità professionale (p. 90). L’indennità pretesa ammonta a CHF 150'000.00, quale risultante di un importo di CHF 25'000.00 per ogni anno di durata del procedimento, dal settembre 2001 al settembre 2007 (p. 91).
6.3.
Preliminarmente, per esaminare le pretese avanzate dall’istante, occorre chiaramente distinguere quella che è la sua posizione da quella del marito.
Occorre distinguere quelli che sono gli inconvenienti derivati all’istante dal procedimento promosso anche contro di lei (per violazione del segreto d’ufficio, inc. MP __________) rispetto alle ripercussioni da lei indirettamente subite a seguito del procedimento aperto in precedenza a carico del solo marito (inc. MP __________).
Solo per le prime questa Camera può entrare nel merito, con riferimento all’art. 317 CPP, che consente di indennizzare unicamente chi è stato assolto o liberato da ogni accusa, ma non permette di indennizzare danni o lesioni occorsi a terze persone (sentenza 20.4.2007, in re M.S., inc. CRP 20.2006.223), che possono semmai essere fatti valere in altra sede.
L’istanza in nessun modo opera detta distinzione, assommando al contrario quanto è successo in relazione ad entrambi i procedimenti, come risulta ad esempio alla pagina 75, laddove si fa riferimento all’arresto del marito e al fatto di essere la moglie “__________”.
6.4.
Dal punto di vista temporale, e come già detto (punto 2.4.), occorre ricordare che il procedimento che ha visto coinvolta l’istante, pur essendo originato dalle segnalazioni del 19.9.2001 e del 14.11.2001 (AI 1 e 2, inc. MP __________), si è attivato solo il 23.8.2004, ed è venuto a conoscenza dell’istante (e del marito) ad inizio settembre 2004.
Tutti gli inconvenienti ed i possibili soprusi precedenti a detta data non sono perciò collegabili al procedimento in ragione del quale si pretende un risarcimento ed un’indennità.
6.5.
Alla luce di queste due premesse, gli argomenti e gli episodi esposti nell’istanza a sostegno della pretesa indennità per torto morale diminuiscono di numero e di importanza.
Nel capitolo dedicato ai pretesi attacchi da parte delle autorità penali (p. 76-78), il sequestro di beni e dei conti bancari e le intercettazioni telefoniche, le limitazioni al diritto di visita al marito, le fughe di notizie sono riferiti al procedimento a carico del marito (inc. MP __________). La diffida esecutiva (allegato 273) è riferita alla situazione economica in generale.
Sono riferibili al procedimento inc. MP __________ solo l’interrogatorio del 17.2.2005 (durato circa un’ora e nel corso del quale si è peraltro avvalsa del diritto di non rispondere) nonché i reclami al giudice dell’istruzione e dell’arresto e i ricorsi del procuratore generale alla CCRP e al TF. Si tratta di atti procedurali usuali, non tali da generare inconvenienti tali da giustificare un risarcimento del torto morale.
Nel capitolo delle azioni intimidatorie di autorità amministrative (p. 78-81), la vicenda del mandato del DIC ed il relativo atteggiamento assunto dal Consiglio di Stato sono precedenti il 23.8.2004. Questi rimproveri, così come quelli mossi alle autorità fiscali, non sono la conseguenza del procedimento penale inc. MP __________.
Nel capitolo attacchi da terzi (p. 81-83), gli scritti indicati (AI 38 e AI 61, AI 63, AI 64) sono precedenti il 23.8.2004 e inseriti nel procedimento inc. MP __________. Gli altri scritti (allegati 274, 275, 276, 277, 278 e 279) sono tutti del 2000 o del 2001.
Nel capitolo attacchi a mezzo stampa (p. 83-90), la parte specificatamente riferita all’istante è esposta a p. 85/86, con riferimento agli articoli allegati da 293 a 305.
Si tratta degli articoli riferiti al dibattimento svolto in Pretura penale (allegati 293-299), al giudizio in cassazione (allegati 300-301), al giudizio del TF (allegati 302-304) e al nuovo dibattimento in Pretura penale (allegato 305).
Negli stessi è effettivamente riportato il nome dell’istante, ma sempre come semplice menzione, quale moglie dell’imputato principale, rinviata a processo con lui. Nessuno di questi articoli è specificatamente dedicato all’istante, unicamente o prevalentemente.
Il capitolo relativo agli articoli riferiti al marito non è rilevante e pertinente in questo ambito.
Nel capitolo relativo agli attacchi alla dignità professionale (p. 90), non sono riferiti episodi specifici con protagonista l’istante.
6.6.
Distinguendo tra il procedimento a carico unicamente del marito (inc. MP __________) e quello a carico di entrambi (inc. MP __________), ritenuto inoltre che nell’ottica dell’art. 317 CPP in questa sede possono essere indennizzate unicamente le conseguenze dirette del procedimento che l’ha vista coinvolta (con il marito), e non le conseguenze indirette derivatele dall’altro procedimento a carico del solo marito, in considerazione di quanto esposto al punto precedente, si deve concludere che non è data una grave violazione della personalità dell’istante, tale da giustificare un’indennità per torto morale.
Appare di meridiana evidenza che il procedimento penale che ha fatto più rumore e che ha avuto più attenzione mediatica sia stato quello che ha portato all’arresto del marito.
E’ vero che a partire da un certo momento, questo primo procedimento (inc. MP __________) si è intrecciato anche con il secondo (inc. MP __________), ma sostanzialmente allo stadio del pubblico dibattimento (in Pretura penale) e delle successive sentenze emanate, quindi nel momento in cui un procedimento penale ha per sua natura degli effetti esterni e pubblici.
Ma anche in questa fase, l’attenzione è sempre stata posta sulla figura del marito dell’istante, sia per il clamore creato dalla prima procedura, sia per il suo ruolo pubblico professionale.
L’istante è sempre e solo rimasta una figura marginale e secondaria: gli inconvenienti subiti sono indiretta conseguenza della sua vicinanza al marito, che peraltro ha coinvolto l’istante nella vicenda della violazione del segreto d’ufficio, per la quale (vicenda) peraltro il marito è stato condannato.
Nell’istanza non si opera in nessun modo una distinzione tra i due surriferiti procedimenti. Al contrario, l’istante confonde e cumula i due procedimenti, mettendo molto l’accento sugli effetti del primo procedimento, prestando poca attenzione a quelli del secondo.
Nell’istanza viene frequentemente menzionato l’aspetto della durata del procedimento, senza però che sia specificatamente o direttamente sollevata una violazione del principio della celerità, e da questa venga derivata una pretesa di indennizzo. Indirettamente però, nel modo di quantificazione della pretesa del torto morale, la durata gioca un ruolo determinante.
7.2.
In termini generali, il principio della celerità proibisce l’emanazione di decisione con ritardo ingiustificato, ovvero quando la decisione non è resa entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di tutte le circostanze (decisione TF 1P.107/2006 del 20.3.2006, cons. 2, p. 5).
Nella propria giurisprudenza, e in casi particolari, questa Camera ha già ammesso che una violazione del principio della celerità potesse avere quale conseguenza il riconoscimento di un’indennizzazione (sentenza 26.7.2006 in re. T.P., inc. CRP 60.2005.165).
7.3.
Nell’ottica della celerità, si deve constatare che il procedimento che ha visto coinvolta anche l’istante è stato originato dalle due segnalazioni del 19.9.2001 e del 14.11.2001 (AI 1 e 2, inc. MP __________).
Il procedimento è però rimasto inoperoso fino al 23.8.2004, data in cui il nuovo procuratore generale in carica l’ha attivato, spiccando una citazione.
L’istante, come il coniuge, hanno saputo del procedimento inc. MP __________ ad inizio settembre 2004.
Quest’ultimo è il momento determinante per stabilire l’inizio del procedimento, in base alla giurisprudenza relativa al principio della celerità.
Il procedimento inc. MP __________ è rimasto nella fase delle informazioni preliminari per l’istante fino al 17.2.2005 (promozione dell’accusa nel verbale AI 53): occorre però considerare che dal 27.9.2004 (momento della presentazione dell’istanza di ricusa del procuratore generale, AI 23) fino al 10.1.2005 (data della decisione di questa Camera che ha respinto l’istanza di ricusa, AI 44), il procedimento penale è rimasto inevitabilmente fermo.
In data 3.5.2005 è stata chiusa la fase istruttoria (AI 60), ed in data 24.4.2005 è stato emanato il DA __________ a carico dell’istante.
Il dibattimento presso la Pretura penale si è svolto il 5/6.10.2005.
La sentenza della CCRP è del 12.12.2006 (allegato 148): la decisione del TF è di data 21.8.2007 (allegato 160).
In base a queste considerazioni, si deve escludere una violazione del principio della celerità nella conduzione del procedimento.
7.4.
In relazione all’istanza presentata in questa sede, la stessa è stata introdotta il 19.5.2008. Lo scambio di allegati è terminato nel mese di giugno 2008. In data 11.2.2009 il marito della qui istante ha pure inoltrato un’istanza ex art. 317 CPP (inc. __________). In questa seconda istanza lo scambio degli allegati è terminato il 9.6.2009.
Le connessioni evidenti tra le due istanze hanno di fatto imposto un esame contestuale delle medesime. Come indicato nello scritto 5.9.2009 di questa Camera, la successiva istanza del marito ha indirettamente ritardato l’evasione della presente istanza.
La complessità e la prolissità delle due istanze, il numero dei documenti prodotti, la voluminosità di uno dei due incarti (inc. MP __________) hanno ovviamente richiesto dei tempi di evasione di una certa importanza.
8.1.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. 60.2004.395; 13.1.2006, inc. 60.2005.76; 14.3.2006, inc. 60.2003.421; 10.7.2006, inc. 60.2005.344; 28.6.2006, inc. 60.2005.240; 24.7.2006, inc. 60.2005.424).
L’art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto) concretizza l’art. 44 CO.
8.2.
Nel presente caso, per i medesimi fatti e per la medesima imputazione, l’istante è stata prosciolta, mentre che il marito è stato condannato. Il comportamento per cui è stata promossa l’accusa e per cui è stato emanato il decreto d’accusa (DA __________), oltre che penalmente rilevante (per il marito), viola anche gli obblighi amministrativi legati allo statuto di funzionario, a cui il marito era legato.
Nel presente caso non è però addebitabile alla moglie la violazione delle norme amministrative.
Anzitutto perché l’istante non aveva lo statuto di funzionaria dello Stato.
Inoltre e soprattutto, perché le informazioni coperte dal segreto d’ufficio erano note al marito, per la sua duratura attività al DIC. Quest’ultimo ha partecipato certamente in modo attivo alla redazione degli scritti al TRAM. Avendo il marito, giurista e funzionario dello Stato, utilizzato ampiamente queste informazioni riservate, all’istante (non giurista e non funzionaria) non può essere mosso un rimprovero di tipo amministrativo.
L’istanza è solo parzialmente accolta. Riassumendo, sono riconosciuti CHF 21'574.80 (CHF 20'520.80 punto 4.10., CHF 704.00 punto 4.11., CHF 350.00 punto 5.4.), oltre interessi.
La tassa di giustizia à determinata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria, versione precedente alla modifica entrata in vigore il 1°.1.2009, che all’art. 17 prevede, per un valore di causa da CHF 200'000.00 a CHF 500'000.00, una tassa di giustizia da CHF 2'000.00 a CHF 10'000.00. Nel presente caso, la tassa di giustizia, di CHF 6'000.00, e le spese, di CHF 100.00, sono a carico dell’istante per il 94%, ovvero per CHF 5'734.00, tenendo conto del solo ridotto accoglimento dell’istanza.
Considerato l’accoglimento minimo dell’istanza, non si riconoscono ripetibili di nessun genere.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 12.12.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), confermato dal Tribunale federale il 21.8.2007 (inc. __________, __________ e __________), ed al giudizio 20.9.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 21'574.80, oltre interessi del 5% dal 19.5.2008 su CHF 20'870.80 e dal 12.12.2006 su CHF 704.00.
La tassa di giustizia di CHF 6’000.00 e le spese di CHF 100.00, per complessivi CHF 6’100.00, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 5'734.00.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria