Incarto n. 60.2008.135

Lugano 29 settembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.4.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 7/8.5.2008 della Divisione della giustizia che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 19/20.5.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, di cui si dirà, se necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto d’accusa 8.2.2007 il procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato d’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ IS 1, in detenzione preventiva dal 12.7.2006 [dapprima presso le carceri pretoriali di __________ ed in seguito (dal 14.8.2006) presso il penitenziario cantonale La Stampa di __________ (AI 131)], siccome accusato, insieme ad altre due persone, di violenza carnale “(…) per avere, durante l’estate 2005, (…), a __________, presso la propria abitazione, costretto __________ a subire, contro la propria volontà, la congiunzione carnale, usando violenza ed esercitando pressioni psicologiche, segnatamente sfruttando l’inferiorità psicologica della vittima dovuta alla grande differenza d’età (…)” e di atti sessuali con fanciulli “(…) per avere, (…), compiuto atti sessuali su __________, al momento dei fatti __________ (…)” (ACC __________);

che con giudizio 23.4.2007 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalla imputazione di violenza carnale, condannandolo tuttavia per il reato di atti sessuali con fanciulli tentati alla pena pecuniaria di CHF 1'800.--, corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di CHF 20.-- cadauna, “(…) da dedursi il carcere preventivo sofferto” (sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________);

che l’esecuzione della pena pecuniaria inflitta è stata sospesa e al condannato è stato impartito un periodo di prova di due anni (sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________);

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 149’537.70, di cui “(…) CHF 56'000.--, oltre interessi del 5% a far tempo dal 23 aprile 2007, per l’ingiusta carcerazione subita, con riserva di aumento a seguito dell’istruttoria; CHF 93'537.70, oltre interessi del 5% a far tempo dal 23 aprile 2007, compensazione delle perdite subite direttamente a causa dell’ingiusto arresto e dell’ingiusta carcerazione, come a lista allestita dal mutuante signor __________ e da sua testimonianza” (istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 16);

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che questa procedura, che non prevede un'istruttoria, è solo documentale, per cui la richiesta di assunzione di prove è di principio limitata al richiamo degli atti;

che del resto il termine per introdurre l’istanza di indennità è di un anno proprio per tenere conto del tempo necessario alla raccolta delle prove del danno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508);

che IS 1 chiede inoltre di essere sentito;

che il diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa (decisione TF 1P.714/2006 del 13.3.2007);

che tale diritto è stato garantito in sede di formulazione dell'istanza;

che il qui istante non ha peraltro diritto ad esprimersi oralmente davanti all’autorità chiamata a pronunciarsi (decisione TF 6P.231/2006 del 24.1.2007);

che si tratta anzitutto di determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto” in quanto l’istante era stato accusato di violenza carnale e atti sessuali con fanciulli, ed è stato assolto dall’imputazione di violenza carnale e condannato solo per l’imputazione di atti sessuali con fanciulli tentati;

che occorre anche considerare come sia stato condannato ad una pena pecuniaria di CHF 1'800.-- corrispondenti a 90 aliquote giornaliere di CHF 20.-- cadauna, a fronte di una detenzione preventiva di 286 giorni;

che i lavori preparatori non aiutano ad interpretare ulteriormente il termine prosciolto dell’art. 317 CPP, segnatamente a sapere se valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;

che questa Camera ritiene di principio che un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell’accusato;

che infatti in una precedente decisione questa Camera ha stabilito che l’art. 317 CPP non poteva essere applicato in presenza di due imputazioni riferite al medesimo fatto o complesso di fatti, se almeno una delle accuse era stata accertata ed aveva portato alla condanna (cfr. decisione 1.10.2002, inc. CRP 60.2000.143);

che nel caso in esame, tuttavia, vista la diversa gravità delle accuse (tra quelle da cui è stato prosciolto e quelle per le quali è stato condannato), la leggera colpa riconosciuta all’istante [“Per IS 1, dopo aver valutato la valenza oggettiva dei gesti sessuali compiuti con la ragazza, la Corte ha considerato che si è trattato della caduta di un attimo nel contesto di una vita irreprensibile, interamente dedicata al lavoro ed alla famiglia. Pertanto, pur se i gesti commessi non possono essere banalizzati, la Corte, rilevato anche il pentimento da lui mostrato in aula, ha considerato lieve la colpa di IS 1 e, pertanto, ha ritenuto adeguata la pena di 90 aliquote giornaliere” (sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________)] e soprattutto la manifesta sproporzione tra la lunga carcerazione sofferta e la pena inflitta, all’istante deve essere comunque riconosciuto il diritto ad un’indennità ex art. 317 CPP, con una riduzione del 10% per la lieve condanna subita (cfr. decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2006, consid. 2.4.; REP 1988, p. 600);

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che IS 1 ha dapprima nominato, quale suo difensore di fiducia, l’avv. __________ (AI 76-78);

che in data 23.11.2006 l’avv. __________ ha comunicato al procuratore pubblico di essere stato sostituito nel patrocinio del qui istante dall’avv. __________ (AI 292);

che l’istante postula dunque dapprima la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 17'323.60 [da quanto risulta dal “conteggio spese sostenute dal signor __________” (presidente della __________ SA, suo datore di lavoro) (doc. B)];

che in data 13.5.2008 questa Camera ha richiesto invano all’istante di produrre il dettaglio della nota d’onorario sopraccitata;

che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono nondimeno essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

che quindi, ritenuto che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126), l’onorario indicato di complessivi CHF 17'323.70 appare conforme (da quanto è stato possibile ricostruire dall’incarto) ai principi suesposti, considerato che si presenta adeguato alla pratica, confrontando l’onorario esposto con quello di altri avvocati che hanno patrocinato un'altra persona anch’essa coinvolta nell’ambito del medesimo procedimento penale e pure sfociato nella sentenza di assoluzione 23.4.2007 (cfr. decisione CRP 29.9.2008, inc. __________);

che IS 1 postula inoltre la rifusione della nota professionale dell’avv. __________ di complessivi CHF 28'132.99 [di cui 24'430.-- di onorario (81 ore e 26 minuti a CHF 300.--/ora, da quanto deducibile dalla nota d’onorario), CHF 1’715.90 di spese e CHF 1’987.09 di IVA];

che nel caso in cui un accusato conferisce mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che di conseguenza gli onorari e le spese inerenti la sostituzione del legale (apertura incarto, procura, colloqui introduttivi, per esempio) restano a carico del qui istante, che peraltro non spiega i motivi alla base dell’avvicendamento;

che la tariffa applicata, pari a CHF 300.--/ora, non appare inoltre conforme ai suddetti principi;

che il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse e alla lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante, tuttavia il procedimento non ha riservato particolari difficoltà dal profilo giuridico;

che pertanto si giustifica applicare ancora una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che il dispendio orario (pari complessivamente a quasi 6 ore) per l’allestimento della presente istanza di indennità (studio incarto e colloqui telefonici con il dr. med. __________ e con __________) appare eccessivo;

che, per il resto, il dispendio orario appare conforme ai predetti principi;

che per il patrocinio prestato dall’avv. __________ viene dunque ammesso un dispendio orario pari a 79 ore e 26 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 19’858.--;

che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 1'565.-- [ridotte in particolare le spese inerenti l’avvicendamento dei patrocinatori, che, come già sopraccitato, restano a carico dell’istante e le spese inerenti i colloqui telefonici in uscita (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. __________)];

che l’IVA ammonta a CHF 1'628.15;

che va inoltre aggiunto un esborso di CHF 55.-- così come esposto nella nota d’onorario;

cha all’istante vanno pertanto rifusi, a titolo di spese legali per il patrocinio dell’avv. __________, CHF 23'106.15.--;

che l’importo complessivo di CHF 40'429.85 riconosciuto a IS 1 a titolo di spese legali deve tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale proscioglimento, per un totale di CHF 36'386.90;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 23.04.2008 della presente istanza;

che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante postula la rifusione di CHF 51'291.-- [importo corrispondente a 9 mesi di salario lordo (pari a CHF 5'042.85) più CHF 5'905.35 per il “mancato pagamento contributi” da parte del datore di lavoro)] (doc. E);

che, in merito, IS 1 ha prodotto un conteggio 20.4.2007 del datore di lavoro __________ SA, il conteggio di salario del mese di luglio 2006 e il certificato di salario 1.1.2006 – 31.7.2007 (doc. E);

che IS 1 postula il versamento di complessivi CHF 5'905.35 composti da contributi AVS, quote relative alla Cassa pensione, il contributo finalizzato al prepensionamento ed il contributo paritetico che il datore di lavoro non ha versato per la mancata prestazione lavorativa imposta dalla privazione della libertà subita che ha comportato il mancato versamento dello stipendio;

che la pretesa non può essere accolta da un lato poiché in assenza di prestazione lavorativa da parte del collaboratore ed in assenza di versamento dello stipendio da parte del datore di lavoro quest’ultimo non è astretto al pagamento dei contributi sociali; in virtù dell’art. 3 cpv. 1 LAVS infatti gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa (fatto salvo il versamento di contributi degli assicurati senza attività a condizioni che qui non ricorrono);

che d’altro canto non è dimostrato in concreto che il datore di lavoro di IS 1 abbia versato lo stipendio al collaboratore e, sullo stesso, abbia trattenuto i contributi imposti dalla LAVS rispettivamente ancora quelli previsti dalla LPP e neppure è comprovato il versamento effettivo del contributo per il prepensionamento o quello paritetico;

che IS 1 con la sua richiesta sembra invece intenzionato a far sopportare allo Stato il danno d’assicurazione che deriverebbe dal mancato versamento, per un periodo limitato, di contributi sociali rispettivamente di quote concordate contrattualmente;

che l’istante non calcola detto danno, non lo rende sufficientemente verosimile, e non lo dimostra adeguatamente; certo a livello prettamente astratto il mancato versamento del contributo AVS per 5 mesi nel corso del 2006 e durante 4 mesi nel 2007 potrebbe comportare, a dipendenza del numero di anni di contribuzione, delle eventuali lacune contributive dell’assicurato, dell’ammontare – al momento del pensionamento – del reddito annuo medio e della fissazione del reddito annuo medio determinante, una flessione della rendita AVS cui l’istante potrebbe avere diritto al compimento dei suoi 65 anni (rendita comunque plafonata per legge);

che per quanto attiene alla LPP ed al contributo di prepensionamento, non diversamente per quanto attiene al contributo paritetico, vale analogo discorso non essendo dimostrato un concreto danno d’assicurazione per il mancato versamento dei contributi paritetici durante il periodo di durata della detenzione preventiva;

che va sottolineato come gli importi dovuti all’istante in conseguenza alla perdita di guadagno o di occupazione, non possono essere ritenuti quale salario o guadagno da attività lavorativa e quindi non sono soggetti alla percezione di contributi sociali in particolare dei contributi AVS/AI/IPG/AD;

che IS 1 ha quindi diritto a vedersi versare l’importo netto che il datore di lavoro gli avrebbe accreditato al fine di ogni mese lavorativo, senza diritto al rimborso di quote e contributi di natura sociale non dovuti rispettivamente non comprovati;

che pertanto all’istante è riconosciuto l’importo di CHF 45'385.65 quale risarcimento per il danno materiale subito per perdita di guadagno;

che tale importo deve tuttavia essere ridotto del 10% in considerazione del solo parziale proscioglimento, per un totale di CHF 34’465.50;

che l’istante chiede inoltre la rifusione di CHF 419.-- corrispondenti “(…) al costo del biglietto di aereo che non ha potuto sfruttare poiché prima di tornare a visitare la famiglia in __________ è stato ingiustamente arrestato” (doc. F);

che vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr. al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la citata pretesa;

che infine IS 1 chiede la rifusione di tutte le spese anticipate da __________, presidente della __________ SA, suo datore di lavoro, durante il periodo della sua carcerazione, per un ammontare complessivo di CHF 70'246.70 (doc. B);

che __________ ha infatti dichiarato di aver anticipato “(…) i costi della difesa di IS 1. Inoltre, da quando lui è in prigione pago io per lui l’appartamento e tutti gli oneri ricorrenti (cassa malati, telefono, etc.). Inoltre tutti i mesi mando fr. 1'500.-- alla famiglia in __________ (…)” (cfr. istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 5);

che con riconoscimento di debito 13.6.2007 l’istante si è dichiarato debitore verso __________, per l’importo sopraccitato (doc. D);

che tuttavia il riconoscimento in questa sede delle spese legali e del mancato guadagno ha già indennizzato l’istante, ritenuto che egli, tramite il reddito del suo lavoro, avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento dell’”affitto appartamento ” e delle diverse fatture riguardanti le sue spese ordinarie [“____________________”, “(…)”, “”, “”, “”, “”, “”, “Farmacia ”, “”, “”, “__________SA”, oltre a tasse ed imposte] contenute nella lista “spese sostenute da __________” di cui al doc. B;

che, in queste circostanze, nulla gli è dovuto a questo titolo;

che vanno pertanto riconosciuti a IS 1 CHF 34'465.50 a titolo di risarcimento per danni materiali;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti, anche in questo caso, al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 23.04.2008 della presente istanza;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. 60.2001.111);

che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

cha al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 56'000.-- per il risarcimento del torto morale [“(…) tradotto in risarcimento per torto morale questa sofferenza si cifra in almeno CHF 200.-- (…) al giorno per un totale complessivo di CHF 56'000.--“ (istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 9)];

che IS 1 è stato arrestato, come già sopraccitato, in data 12.7.2006 e tradotto alle carceri pretoriali di __________, per poi essere trasferito, in data 14.8.2006, al penitenziario cantonale La Stampa di __________ fino all’emanazione della sentenza di parziale assoluzione (23.4.2007);

che, nella sentenza della Corte delle assise criminali del 23.4.2007, il qui istante è stato prosciolto dall’imputazione di violenza carnale ma è stato condannato, per atti sessuali con fanciulli tentati, alla pena pecuniaria di “fr. 1'800.-- (…), corrispondenti a 90 (…) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (…) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto” (sentenza 23.4.2007, p. 118, inc. __________);

che giusta l’art. 51 CP un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria;

che pertanto, considerata la carcerazione preventiva sofferta e la pena inflitta, deve essere riconosciuta un’indennità per la detenzione preventiva ingiustamente sofferta limitatamente a 196 giorni, per un importo base complessivo di CHF 19’600.-- (CHF 100.--/giorno);

che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che l’istante ha affermato che “(…) il periodo di carcerazione ha avuto (…) conseguenze pesantissime, come rilevato anche dal rapporto medico del Dr. med. __________ (…)” (istanza di indennità 23/24.4.2008, p. 14);

che dal “rapporto di cura” 15.4.2008 sottoscritto dal dr. med. __________ emerge infatti “(…) un disturbo ansioso e depressivo (…) d’intensità tra lieve e moderata”: “(…) la conclusione diagnostica è quella di una reazione ansiosa depressiva agli eventi psicosociali stressanti, in primo luogo quelli legati alla carcerazione e quelli legati alla sua situazione sociale attuale (solitudine, poche amicizie e assenza del nucleo familiare)” (cfr. doc. C);

che il procedimento penale aperto nei suoi confronti e le sue conseguenze, evincibili in particolare dal “rapporto di cura” 15.4.2008, hanno indubbiamente segnato IS 1 a livello psicologico;

che tenuto conto di quanto sopra esposto, delle particolari accuse infamanti rivolte all’istante ma anche del suo solo parziale proscioglimento, questa Camera ritiene di poter equamente quantificare il risarcimento del torto morale in complessivi CHF 8'000.--;

che l’importo qui riconosciuto tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era parzialmente ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 23.4.2007 e nella presente decisione;

che sul totale riconosciuto di complessivi CHF 27’600.-- vanno inoltre versati gli interessi al 5% dal 23.4.2007, come postulato;

che le ripetibili richieste per l’allestimento della domanda di indennità sono già state riconosciute con la nota d’onorario 30.5.2008;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 98'452.40, di cui CHF 36’386.90, oltre interessi, per spese legali, CHF 34'465.50, oltre interessi, per danni materiali e CHF 27’600.--, oltre interessi, per torto morale;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 4’500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 450.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 23.4.2007 della Corte delle assise criminali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 98'452.40, oltre interessi al 5% dal 23.4.2008 su CHF 70’852.40 e dal 23.4.2007 su CHF 27’600.--.

  1. La tassa di giustizia di CHF 4’400.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 4’500.-- (quattromilacinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 450.-- (quattrocentocinquanta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

  1. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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24.03.2026