DTF 125 III 70, 1P.212/2006, 1P.602/2003, 6B_194/2008, 6B_300/2007
Incarto n. 60.2008.126
Lugano 6 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.4.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.10.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ Mauro Ermani (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 14/16.5.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette, in generale, alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, esponendo parimenti alcune considerazioni sulla richiesta di risarcimento delle spese legali e delle ripetibili;
richiamate altresì le osservazioni 20.5.2008 del procuratore pubblico Mario Branda, che conclude per la reiezione del gravame, e in via subordinata per la riduzione sostanziale della pretesa d’indennità;
rilevato che il giudice della Corte delle assise correzionali di __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;
rilevato inoltre che, su richiesta di questa Camera, con scritto 12/15.9.2008 l’avv. Goran Mazzucchelli ha prodotto copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata il 24.1.2008 da IS 1 e certificata dall’autorità comunale di __________, attestante che egli è l’unico erede legittimo di __________ __________ (doc. 10);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 13.11.2002 il procuratore pubblico ha, tra l’altro, posto dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ __________ – detenuto in carcere preventivo dal 26.11.2001 al 7.2.2002 – siccome prevenuto colpevole di rapina "per avere, a __________, __________, __________, __________ __________, __________, tra l’inizio del mese di ottobre 2001 e l’8 novembre dello stesso anno, in correità con __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e, parzialmente, __________ __________ __________ __________, fornendo informazioni e assistenza in conformità al ruolo attribuitogli nell’ambito di un piano delittuoso che prevedeva una ripartizione paritaria del bottino, partecipato alla commissione di un furto ai danni della stazione di servizio __________, __________, in occasione del quale gli autori materiali hanno usato violenza, rispettivamente minacciato di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale terze persone;
rapina poi effettivamente eseguita la sera dell’8 novembre 2001 quando verso le ore 20.00, momento della chiusura dell’esercizio, due individui con il volto parzialmente coperto intercettavano il gerente della stazione di servizio che rientrava a piedi al proprio domicilio poco distante, obbligandolo sotto la minaccia di una pistola a farli entrare in casa e consegnare loro il denaro che aveva in tasca, costringendolo in seguito, sempre sotto la minaccia della pistola, a ritornare con loro al negozio dove si facevano rimettere altro denaro per un importo complessivo di Lit. 19'335'000 e frs. 11'617.--,
ritenuto che uno dei due rapinatori aveva inoltre immobilizzato afferrando loro la testa con le braccia, la zia e la madre del gerente venutesi a trovare sul luogo del reato, dileguandosi in seguito con la refurtiva; (…)", e meglio come descritto nell’atto di accusa 13.11.2002 (ACC __________);
che con giudizio 3.10.2007 la Corte delle assise correzionali di __________ ha prosciolto __________ __________ dalla surriferita imputazione ["(…). Questo Presidente ha accertato i fatti così come descritto nell’atto di accusa, ad eccezione di tutti i riferimenti a __________ che è stato assolto perché posto al beneficio del dubbio, quantomeno sull’aspetto soggettivo" (decisione 3.10.2007, p. 8, inc. __________)];
che __________ __________ è deceduto a __________ il __________ (doc. 1.b annesso all’istanza 18/21.4.2008);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cvp. 1 CP – IS 1, in qualità di erede unico di ┼__________ – chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 47'789.70, oltre interessi, di cui CHF 32'989.70 per spese di difesa e CHF 14'800.-- per torto morale;
che IS 1, essendo l’unico erede legittimo di ┼__________ [cfr. scritto 12/15.9.2008 dell’avv. __________ __________ e copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ivi annessa (doc. 10)], è legittimato all’inoltro della presente istanza in applicazione dell’art. 321 CPP (secondo cui in caso di morte dell’avente diritto, l’azione passa ai suoi eredi);
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che il procuratore pubblico invoca l’applicazione dell’art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto);
che il magistrato inquirente rileva in particolare che "(…) __________ è stato assolto poiché posto al beneficio del dubbio quantomeno sull’aspetto soggettivo (…), in parole povere, ha “partecipato” ma non sapeva che gli altri stavano organizzando ed eseguendo una rapina", e che "nel corso dell’istruttoria __________ (…) aveva ripetutamente mentito aggravando i sospetti sul suo conto", esponendo le sue dichiarazioni (cfr. osservazioni PP 20.5.2008, p. 2 e 3);
che sostiene altresì che "(…). Le menzogne e (l’)ambiguità di __________ hanno pacificamente contribuito al mantenimento della sua carcerazione e al suo successivo rinvio a giudizio: in questo senso ben si può parlare di una (con)colpa grave dell’accusato poi prosciolto" (osservazioni PP 20.5.2008, p. 3);
che le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che in particolare secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’imputato può fare uso del suo diritto di non rispondere e può anche contestare il reato; la semplice negazione di un’accusa mossa nei suoi confronti è da equiparare al diritto di non rispondere;
che una colpa processuale in questo senso può essergli rimproverata nell’ipotesi in cui egli, mediante deposizioni manifestamente contrarie al vero oppure ripetutamente contraddittorie, mette su una falsa pista le autorità inquirenti costringendole ad aprire procedimenti inutili oppure inducendole a svolgere delle indagini superflue contribuendo in tal modo a prolungare il procedimento o a renderlo più difficoltoso (decisione TF 6B_300/2007 del 13.11.2007 consid. 3 e riferimenti);
che dalla lettura dei verbali d’interrogatorio di polizia e dinanzi al Ministero pubblico non appare che a __________ possa essere addossata una colpa processuale ai sensi della suddetta giurisprudenza, nonostante egli abbia modificato rispettivamente corretto in un secondo tempo alcune sue dichiarazioni, a volte anche poco lineari;
che non s’intravede nemmeno che egli, mediante il suo comportamento, abbia concretamente contribuito a prolungare, rispettivamente a rendere più difficoltoso il procedimento;
che al riguardo va rilevato egli è stato posto in libertà a seguito della sua istanza 31.1/1.2.2001 presentata al giudice dell’istruzione e dell’arresto, preavvisata negativamente dal procuratore pubblico (decisione Giar 6.2.2002, inc. __________, AI 3.4);
che durante il pubblico dibattimento il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha pure dato atto della violazione del principio di celerità (verbale del dibattimento 2/3.10.2007, p. 2, inc. __________);
che nemmeno le argomentazioni del procuratore pubblico secondo cui __________ era stato arrestato in compagnia di __________ __________ __________ __________ [(condannato, in contumacia, ad una pena detentiva di tredici mesi, computato il carcere preventivo sofferto, siccome ritenuto autore colpevole di atti preparatori punibili di rapina "(…) per avere preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della rapina avvenuta l’8 novembre 2001 a __________ presso la stazione di servizio , e meglio come descritto nell’atto di accusa (…)" 13.11.2002 () (decisione 3.10.2007, p. 10, inc. __________)], che avrebbe intrattenuto dei rapporti con gli autori anche successivamente alla rapina e che le sue menzogne e l’ambiguità avrebbero contribuito al mantenimento della sua carcerazione e al suo rinvio a giudizio, – sempre alla luce della surriferita giurisprudenza – possono essere considerati elementi sufficienti per ritenere che sia data una (con)colpa grave dell’accusato;
che in caso contrario equivarrebbe a lasciar intendere che sia colpevole del reato di rapina [reato che non ha potuto essergli imputato essendo "(…) stato assolto perché posto al beneficio del dubbio, quantomeno sull’aspetto soggettivo" (decisione 3.10.2007, p. 8, inc. __________)], ciò che nondimeno è contrario agli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU;
che, in queste circostanze, non si giustifica negare all’unico erede di __________ il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP: si deve di conseguenza entrare nel merito delle singole richieste;
che a giudizio del procuratore pubblico occorre pure "(…) considerare l’azione di regresso dello Stato a carico del coimputato __________ __________ che ha chiamato in causa __________ (cfr. per es. DZ 10.1.2002 – AI 12.2 allegato 9)" (osservazioni PP 20.5.2008, p. 3);
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale a carico di ┼__________, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione dell’importo di CHF 31'109.70 per le spese legali (comprensive di esborsi), di cui CHF 28'200.-- a titolo di onorario (94 ore a CHF 300.--/ora), CHF 650.10 (recte: CHF 717.10) per spese di cancelleria e CHF 2'192.60 di IVA (istanza 18/21.4.2008, p. 4 ss., e doc. 1.f e 1.h ivi annessi);
che il 27.11.2001 ┼__________, dinanzi all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto, ha designato l’avv. PR 1 quale suo difensore di fiducia (AI 1.3);
che l’avv. PR 1 ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 300.-- [fatta eccezione per la stesura della presente istanza, per la quale a sua mente tornerebbe applicabile il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, ove è prevista una tariffa oraria di CHF 280.--, di cui si dirà in seguito];
che egli, dopo aver descritto brevemente lo svolgimento del procedimento penale, – con riferimento alla rifusione delle spese di patrocinio – ha suddiviso il suo intervento difensivo in tre fasi;
che per quanto concerne la prima fase [dal giorno del suo arresto (avvenuto il 26.11.2001) fino alla fine del mese di febbraio 2002] sostiene che la stessa sarebbe "(…) stata estremamente impegnativa", avendo "(…) dovuto approfondire la questione dal punto di vista fattuale e degli indizi a carico. In secondo luogo, vi è stata una significativa attività di assistenza processuale in sede di interrogatori, con preparazione degli stessi e visite al PCT. In terzo luogo, vi è stato anche un versante riconducibile al precario stato di salute di __________ __________, con raccolta di documentazione, colloqui medici (…). Questa attività tesa alla raccolta di riscontri sullo stato di salute è stata funzionale alla difesa, con particolare riferimento alla situazione di detenzione preventiva. Di ciò ne dà atto anche il GIAR nella sua decisione, ove richiama il tema delle condizioni di salute di __________ __________. Da ultimo, va segnalata l’attività del patrocinatore in relazione alla richiesta di messa in libertà provvisoria, con svariati colloqui sia con il cliente, sia con la signora __________ (sua compagna all’epoca dei fatti) per raccogliere l’importo necessario a titolo di cauzione e delineare gli oneri che avrebbero controbilanciato il rischio di fuga e di non presenza al pubblico dibattimento. Tutta questa fase, della durata di circa tre mesi, ha determinato uno stipendio orario di circa 46 ore" (istanza 18/21.4.2008, p. 4);
che la seconda fase (marzo 2002 - settembre 2006), pari a circa 19 ore, l’ha definita come meno impegnativa; essa si riferisce "(...) alla fase finale dell’istruzione formale del Procuratore Pubblico, con esami di verbali di correi/testi, del rapporto di polizia, dell’atto d’accusa", adducendo di aver allestito un rapporto preliminare per il suo assistito (prodotto in busta sigillata quale doc. G alla sola attenzione di questa Camera con il vincolo del segreto professionale) (istanza 18/21.4.2008, p. 4 e 5);
che precisa al proposito che "(…), occorre considerare la particolare situazione processuale, con un cliente all’estero e con rischio di carcerazione / arresto, se del caso in aula, come dimostra peraltro la richiesta formulata al pubblico dibattimento dal Procuratore Pubblico di condanna alla pena detentiva di due anni e otto mesi di cui la metà da espiare (aggiungasi che nel 2002/ 2003 l’introduzione della condizionale parziale non era nemmeno all’orizzonte, o comunque l’orizzonte appariva semmai molto lontano)", che "a fronte di questa spinosa situazione processuale vi era il cliente che asseriva di essere vittima di un’ingiustizia", che "tutto ciò ha richiesto un’analisi critica dei rischi processuali, segnatamente allo scopo di delineare il “worst case”", che "ne è sortito un documento, denominato “rapporto preliminare”, (…)" e che "questo documento è ovviamente risultato utile in sede di preparazione del processo, poiché ha evidentemente permesso di ridurre o contenere il dispendio in questa fase" (istanza 18/21.4.2008, p. 5);
che l’ultima fase del suo patrocinio (novembre 2006-ottobre 2007) di poco meno di 29 ore "(…) coincide con il primo concreto aggiornamento del pubblico dibattimento (che avrebbe dovuto essere celebrato nel dicembre 2006) e nell’elaborazione finale della strategia difensiva con messa a punto dell’impostazione fattuale e giuridica", e che "il processo era di natura indiziaria, con conseguente necessità di minuziosa analisi degli atti di inchiesta, in particolare dei verbali d’interrogatorio, e diversi colloqui / riunioni con il cliente. (…)" (istanza 18/21.4.2008, p. 5);
che il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1, il quale in talune occasioni è stato pure affiancato oppure sostituito dall’avv. __________ __________ [si ricorda al proposito che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106)];
che ciò emerge, oltre dalle giustificazioni apportate dall’avv. PR 1, anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti del suo assistito, alla circostanza che si è trattato di un procedimento indiziario (il qui istante si è sempre professato innocente) e alla preparazione al pubblico dibattimento;
che la complessità fattuale, e in parte anche giuridica, della fattispecie e l’impegno profuso dal patrocinatore sono comprovati pure dal "rapporto preliminare" prodotto in busta sigillata a questa Camera (doc. 1.g);
che a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF 300.-- trattandosi di un caso complesso riguardo alle prestazioni antecedenti al 2008;
che ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto nel dettaglio delle prestazioni fornite (doc. 1.f) viene confermato, essendo conforme ai principi suesposti, eccetto che per quanto concerne le prestazioni riguardanti i colloqui con i clienti e alla preparazione per il processo, che appaiono eccessive e vengono decurtate di 4 ore;
che viene quindi ammesso un onorario pari a 90 ore a
CHF 300.--/ora, per complessivi CHF 27'000.--;
che le spese sono ammesse in CHF 717.10, come indicato nel dettaglio delle prestazioni legali, e nella presente istanza a p. 5/6 (ndr: verosimilmente, per una semplice svista, nei calcoli è stato riportato l’importo di CHF 650.10);
che l’IVA non viene risarcita, ┼__________ all’epoca del mandato avendo avuto domicilio all’estero (cfr. decisione 24.2.2003 di questa Camera in re L.I., inc. __________), come peraltro rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue osservazioni 14/16.5.2008;
che a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 27'717.10 (di cui CHF 27'000.-- di onorario e CHF 717.10), oltre interessi al 5% dal 18.4.2008, come postulato;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________);
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto un risarcimento di CHF 14'800.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 7.2.2002, per i 74 giorni di carcere preventivo sofferto;
che ┼__________ __________ è stato arrestato il 26.11.2001, a __________, alle ore 18:00, con l’accusa di complicità in rapina (rapporto d’arresto 27.11.2001, p. 1, AI 1.1);
che il giorno successivo l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha confermato il provvedimento per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (AI 1.3);
che è stato scarcerato il 7.2.2002 (AI 1.6);
che è pertanto stato privato della libertà personale per settantaquattro giorni;
che – applicando al caso concreto la propria prassi in materia e in difetto di elementi che giustificano una diminuzione della postulata somma, con riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per i settantaquattro giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuto l’importo di CHF 14'800.-- (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi; cfr., al proposito, anche decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, consid. 5), oltre interessi al 5% da 7.2.2002, come postulato;
che l’istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 1'880.-- per ripetibili di questa sede, di cui CHF 1'680.-- a titolo di onorario (6 ore a CHF 280.--/ora) in applicazione dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 67.20 di spese (calcolate forfetariamente in base all’art. 6 del predetto Regolamento) e l’IVA pari a CHF 132.80;
che va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il 18.3.2008 mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008);
che di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una tariffa oraria (omnicomprensiva) pari a CHF 280.-- non può essere accolta;
che viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa Camera, a cui sono aggiunte le spese (senza IVA, IS 1 avendo domicilio all’estero);
che nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie;
che considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 1'250.--, oltre CHF 67.20 di spese, per complessivi CHF 1'317.20 (IVA esente);
che, richiamato l’art. 321 CPP e ritenute le suddette considerazioni, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 43'834.30, di cui CHF 27'717.10 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 18.4.2008, CHF 14'800.-- per torto morale oltre interessi al 5% dal 7.2.2002 e infine CHF 1'317.20 per ripetibili dipendenti dal presente procedimento;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 1’800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’900.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 3.10.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio Mauro Ermani (inc. __________) rifonderà a IS 1, __________, ____________________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 43'834.30, oltre interessi al 5% dal 7.2.2002 su CHF 14'800.-- e dal 18.4.2008 su CHF 27'717.10.
La tassa di giustizia di CHF 1'800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’900.-- (millenovecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria