Incarto n. 60.2007.69
Lugano 4 ottobre 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.2.2007 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati lo scritto 1/2.3.2007 della Divisione della giustizia – che “(…) si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” – e le osservazioni 5/6.3.2007 del procuratore pubblico Arturo Garzoni – che si rimette al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 9.1.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta complicità in truffa “(…) per avere, a , nel periodo settembre-ottobre 1997, nella sua qualità di infermiere diplomato presso la Clinica psichiatrica “”, facente capo al dott. __________ (proprietario e primario della struttura medica), allo scopo di procacciare a quest’ultimo un indebito profitto, ripetutamente assecondato il dott. __________ e la struttura a lui facente capo nell’ingannare con astuzia gli assicuratori sociali e in particolare i funzionari delle casse malati preposti al pagamento delle fatture, così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni medico-sanitarie fittizie o parzialmente fittizie, configurandosi l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di cartelle mediche contenenti dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state idonee a comprovare – anche a fronte di verifiche – degenze e prestazioni in realtà fittizie, più specificatamente per avere – come da lui stesso ammesso – in almeno 20 (venti) occasioni, personalmente annotato nei “fogli di decorso” la presenza di pazienti presso la Clinica psichiatrica “__________”, mediante iscrizioni generiche del tipo il paziente “dorme”, è “tranquillo”, “nulla di particolare”, “stazionario” e simili, tali da comprovare la degenza dei pazienti nella struttura e giustificare così le relative fatture alle casse malati, ritenuto che nel corso del periodo in cui l’accusato ha lavorato presso la Clinica __________, tale struttura ha emesso – fra l’altro – false fatturazioni riferite ai seguenti pazienti, ammessi dallo stesso accusato: __________ (degenza __________), __________ (degenza ), __________ ()”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha contestualmente decretato il non luogo a procedere per titolo di falsità in documenti “(…) non avendo le cartelle cliniche valore di documento ai sensi dell’art. 251 CP” (DA __________, AI 12);
che con scritto 11/12.1.2006 il qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 16);
che con giudizio 13.9.2006 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 9'633.80, di cui CHF 8'633.80 per spese legali e CHF 1'000.-- per l’istanza di indennità (onorario, spese ed IVA);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che, in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n. 2/18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 15.3.2004, prima dell’emanazione del decreto di accusa 9.1.2006 (DA __________, AI 12), in applicazione dell’art. 207a CPP;
che le informazioni preliminari nei confronti del qui istante hanno comportato sostanzialmente due interrogatori [9.2.1999 (AI 1), in sede di polizia, e 20.9.2005 (AI 10), davanti al procuratore pubblico];
che nondimeno il procedimento penale promosso a carico di IS 1 traeva origine dal più ampio procedimento nei confronti di __________, che il 13.5.2005 la Corte delle assise criminali ha condannato alla pena di due anni di detenzione siccome riconosciuto colpevole di truffa, parzialmente aggravata per mestiere, e ripetuta falsità in documenti (inc. TPC __________, AI 8);
che il caso – in ragione della non semplicità dei fatti, ricostruiti dalla suddetta Corte in oltre venti giorni di dibattimento, e del numero delle persone implicate, che complicava ulteriormente la fattispecie – imponeva quindi fin da subito la presenza di un legale, anche se la pena proposta nel decreto di accusa era solo una multa;
che pertanto il qui istante va ritenuto accusato ai sensi dell’art. 317 CPP già prima dell’emanazione del decreto di accusa a suo carico;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 8'633.80 [di cui CHF 6'850.-- di onorario (27 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'174.-- di spese e CHF 609.80 di IVA (doc. 2)];
che la tariffa applicata ed il dispendio orario sono conformi ai suddetti principi;
che anche le spese e l’IVA appaiono corrette;
che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – il postulato importo di CHF 8'633.80;
che interessi di mora non sono pretesi;
che, a titolo di ripetibili, chiede la somma di (almeno) CHF 1'000.--;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che è pertanto riconosciuta la somma di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, in ragione delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 9'133.80, di cui CHF 8'633.80 per spese legali e CHF 500.-- per l’istanza di indennità;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- , restano a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 13.9.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'133.80.
La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), restano a carico dello Stato.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria