60.2007.63

Incarto n. 60.2007.63

Lugano 28 febbraio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 16/19.2.2007 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1

contro

la decisione 15/16.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, giudice __________, di annullamento di citazione al dibattimento e di restituzione di 42 fotocopie estratte dall’incarto;

richiamato lo scritto 22/23.2.2007 del procuratore pubblico PI 1, con il quale si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 22.2.2007 del presidente della Corte delle assise correzionali, giudice __________, con le quali chiede di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo nel merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. A seguito di una denuncia del 21.5.2002, il Ministero pubblico ha aperto alcuni procedimenti penali (inc. __________) a carico di __________, principalmente per malversazioni da lui commesse in particolare a danno della società cooperativa RI 1, __________, di cui era dipendente.

  2. Dopo la scoperta delle malversazioni a suo danno, la cooperativa RI 1 ha iniziato la procedura di liquidazione in vista del proprio scioglimento (decisione del 15.12.2003 iscritta a Registro di commercio il 22.12.2003). Tra i liquidatori era iscritto anche il patrocinatore della qui “ricorrente”, con firma collettiva a due. Il recapito della società in liquidazione era presso il qui patrocinatore.

  3. La società cooperativa è stata escussa, in via di pignoramento, con diverse esecuzioni: le stesse sono almeno in parte sfociate in pignoramenti, andando a formare due gruppi (n. __________). Nell’ambito dei medesimi, è stato pignorato il credito di CHF 2'800'000.-- (importo approssimativo) vantato dalla società cooperativa RI 1 nei confronti di __________ relativo alle pretese di risarcimento danni patrimoniali. L’avviso d’incanto per questo credito, del 3.8.2004, è stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale del 24.9.2004. Il relativo incanto ha avuto luogo il 5.10.2004, ed il credito è stato aggiudicato per CHF 50.-- ad un cittadino italiano (avviso d’incanto e verbale d’incanto, allegati 3 e 4 alle osservazioni 22.2.2007 del presidente della Corte).

  4. Con decisione della Pretura del distretto di Lugano, la società cooperativa è stata dichiarata fallita in data 12.5.2005.

  5. In data 25.5.2005 la procedura di liquidazione del fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi giusta l’art. 230 LEF.

  6. In data 30.9.2005 (con pubblicazione sul FUSC del 6.10.2005), trascorso il termine di tre mesi, l’iscrizione della società cooperativa è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio.

  7. I procedimenti penali a carico di __________ sono sfociati nell’atto d’accusa 15.12.2005 () con cui lo stesso è stato rinviato a giudizio avanti la Corte delle assise correzionali di Lugano per ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, violazione della LAVS e trascuranza degli obblighi di mantenimento. Tranne che per quest’ultima imputazione, gli altri reati sono stati commessi dall’accusato quale dipendente della società cooperativa RI 1, con comportamenti pregiudizievoli al patrimonio della stessa per importi che l’atto d’accusa indica in CHF 1'983'051.-- (parzialmente recuperato per CHF 228'050.--, per uno scoperto di CHF 1'755'001.30, ACC , imputazione n. 1) e in CHF 138'574.-- (, imputazione n. 3). Nell’atto d’accusa, tra le parti civili, è indicata anche la RI 1 (, p. 10).

  8. Il dibattimento avanti la Corte delle assise correzionale di Lugano è stato aggiornato il 13.2.2007 per il giorno 8.3.2007 (inc. TPC __________). La Cancelleria penale ha spiccato le relative citazioni: fondandosi sul testo dell’atto d’accusa, ha citato al dibattimento anche la RI 1.

  9. In data 13.2.2007 il patrocinatore della ricorrente ha chiesto per iscritto al presidente della Corte di poter visionare due quadri posti sotto sequestro (osservazioni 22.2.2007, allegato 1).

  10. In data 14.2.2007 il patrocinatore della ricorrente ha visionato l’incarto penale presso il Tribunale penale cantonale (TPC), estraendone 42 fotocopie.

  11. Con la decisione qui impugnata del 15/16.2.2007, il presidente della Corte di merito, preso atto che la RI 1 è un soggetto giuridico non più esistente, ha annullato la citazione quale parte civile a suo favore. Ha contestualmente negato la possibilità di visionare i due quadri (come richiesto) ed ha esatto la restituzione da parte del patrocinatore delle 42 copie, operando al contempo una segnalazione alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati per l’agire del patrocinatore.

  12. Contro tale decisione è insorta la RI 1 in liquidazione, tramite il suo patrocinatore. Nel gravame si sostiene anzitutto che la radiazione della società dal registro di commercio ha solo effetto dichiarativo. Si adduce inoltre che nel concreto caso la liquidazione della cooperativa non sarebbe stata interamente terminata, di modo che l’indicazione della ricorrente quale parte civile nell’atto d’accusa è corretta, così come la citazione spiccata dalla Cancelleria penale del Tribunale penale cantonale. La ricorrente avrebbe piena legittimazione a partecipare al dibattimento ed al procedimento penale. Ciò dovrebbe far decadere anche l’ordine di restituzione delle copie dell’incarto. Nel gravame è chiesta la concessione dell’effetto sospensivo, nel senso di rinviare la data del dibattimento.

  13. Nel termine fissato da questa Camera, il presidente della Corte di merito ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso, ed in via subordinata di respingerlo. Egli osserva in particolare che la ricorrente sarebbe un soggetto giuridicamente non più esistente, di modo che il gravame andrebbe dichiarato inammissibile. Il presidente osserva inoltre che la ricorrente non sarebbe neppure più titolare della pretesa risarcitoria, a seguito dell’aggiudicazione avvenuta il 5.10.2004. Anche nel merito, per il presidente della Corte delle assise correzionali non è dato di sapere cosa rimarrebbe ancora da liquidare: l’assenza dell’iscrizione a registro di commercio priverebbe la ricorrente della personalità giuridica e, in ogni modo, non potrebbe partecipare ad un dibattimento.

  14. Il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio di questa Camera.

  15. L’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP prevede il ricorso a questa Camera contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione della legge.

  16. In ordine, si pongono due problemi, a sapere anzitutto se la ricorrente esiste e se adempie alle condizioni per essere considerata parte (civile) nel quadro del procedimento penale a carico di __________, e ciò in particolare in relazione all’aggiudicazione del credito del 5.10.2004.

  17. Il primo quesito giuridico pone non pochi problemi dal punto di vista del diritto civile ed esecutivo. La situazione giuridica che si crea a seguito della dichiarazione di fallimento di una persona giuridica e della successiva sospensione per mancanza di attivo dell’art. 230 LEF è tutt'altro che chiara, e la revisione della LEF entrata in vigore il 1.1.1997 non ha apportato una soluzione soddisfacente.

  18. A questa situazione insoddisfacente giuridicamente si aggiungono le norme sul registro di commercio. L’art. 66 cpv. 2 dell’Ordinanza sul registro di commercio, così come modificato a partire dal 1.1.1990, prevede che dopo tre mesi dalla sospensione dell’art. 230 LEF, la società sia radiata dal registro di commercio a meno che un rappresentante della società o anche terzi (ad esempio creditori) vi si oppongano. Rispetto alla versione precedentemente in vigore, i terzi (creditori) non devono più chiedere la reiscrizione, ma possono limitarsi ad opporsi alla radiazione (Messaggio 8.5.1991 n. 91.034 concernente la revisione della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento, p. 101/102): in precedenza, solo i rappresentanti della società potevano opporsi alla cancellazione.

  19. Nella sentenza 11.3.1971 del TF pubblicata in DTF 97 III 34, l’Alta corte ha considerato che una società anonima fallita, e la cui liquidazione era stata sospesa per mancanza di attivo, avesse una personalità giuridica fintanto che la sua iscrizione non fosse stata radiata.

  20. François Vouilloz (Commentaire Romand, ad art. 230 LEF, n. 16 p. 1014) osserva che, in caso di opposizione motivata e fondata, la società resta iscritta a registro di commercio con l’aggiunta “in liquidazione” (art. 66 cpv. 2 terza frase ORC). La società in liquidazione conserva la propria personalità giuridica: con la sospensione del fallimento, resta in attività e può essere escussa per via di pignoramento. Sempre il medesimo autore, poche pagine dopo (p. 1021), osserva che un’opposizione fondata alla radiazione può emanare dall’organo esecutivo della persona giuridica, qualora ad esempio ritenga che ci siano ancora degli attivi disponibili, contrariamente all’opinione dell’UEF e del giudice che ha sospeso la liquidazione del fallimento.

  21. Dopo la radiazione, in particolare se si scoprono dei beni o delle pretese non precedentemente considerate, la società fallita e radiata può essere reiscritta a determinate condizioni (DTF 132 III 733).

  22. Dopo la radiazione, ed in mancanza di reiscrizione, la persona giuridica non ha più un’esistenza giuridica. In questo senso, la Camera esecuzioni e fallimenti (CEF) ha giudicato che la reiscrizione sia condizione necessaria per poter escutere una società fallita ai sensi degli art. 230 cpv. 3 e 4 LEF (decisione 1.3.2001, inc. __________).

  23. Da quanto precede discende che la personalità giuridica è in ogni caso legata all’iscrizione, che nel presente caso non è più data.

In questo senso va la frase successiva alla citazione riportata nel ricorso: “Après leur radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, (…)” (R. RUEDIN, Droit des sociétés, ed. 1999, n° 2025, p. 380, ed. 2007, n° 2056, p. 367)

  1. Il quesito giuridico della personalità non è l’unico determinante. In ogni caso, a seguito del pignoramento, dell’incanto e dell’aggiudicazione del 5.10.2004, la società cooperativa non è più titolare del credito in risarcimento del danno connesso con gli atti illeciti dell’accusato. Di modo che, anche se esistesse e/o fosse reiscritta, in ogni caso non potrebbe costituirsi parte civile.

  2. Come ricordano dottrina e giurisprudenza, solo chi è attualmente, direttamente e personalmente leso nel proprio bene giuridico può costituirsi parte civile (M. RUSCA/E. SALMINA/C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale ticinese, ad art. 69 n. 1, p. 217). Nel caso concreto, non è più data la condizione del danno personale.

  3. Peraltro l’art. 69 cpv. 2 CPP fa riferimento, per la capacità processuale, agli art. 38 e 39 del Codice di procedura civile (CPC). L’art. 38 CPC a sua volta riconosce questa capacità ad ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili: come ricorda l’art. 52 CCS in generale, e l’art. 830 CO per la società cooperativa, l’esistenza e la personalità giuridica dipendono dall’iscrizione.

  4. Da quanto precede risulta che la ricorrente non ha personalità giuridica, di modo che il suo ricorso deve essere dichiarato irricevibile per mancanza di presupposti processuali.

  5. Il ricorso andrebbe comunque respinto anche nel merito, mancando i presupposti per la costituzione a parte civile, a motivo dell’aggiudicazione a terzi delle pretese civili che potrebbero essere fatte valere a titolo accessorio in sede penale.

  6. Visto l’esito del gravame ed i tempi di evasione, la richiesta di effetto sospensivo é divenuta priva d’oggetto.

  7. La tassa di giustizia, non potendo essere posta a carico di una persona giuridica non più esistente, è posta a carico del patrocinatore autore dell’impugnativa.

Per questi motivi,

visti gli art. 69, 284 CPP ed ogni altra norma applicabile

pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta) sono poste a carico dell’avv__________.

  3. Rimedio di diritto:

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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