Incarto n. 60.2007.362
Lugano 29 ottobre 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 24/26.9.2007 presentata da
IS 1 ,
contro
il giudice della pretura penale PI 2;
richiamate le osservazioni 1/3.10.2007 del pretore PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 2/3.10.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali chiede di respingere l’istanza di ricusa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di un articolo apparso sul giornale domenicale “Il mattino della domenica” del 19.5.2005, l’avv. __________ ha sporto querela contro il qui istante. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore.
b. A seguito di un altro articolo apparso sull’edizione del 24.9.2006 del medesimo settimanale, il Ministero pubblico ha aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________) contro il qui istante per istigazione a un crimine o alla violenza ed istigazione al danneggiamento.
c. I due procedimenti sono sfociati in un unico decreto d’accusa del 4.12.2006 (DA __________) per pubblica istigazione a un crimine o alla violenza e per ingiuria.
A seguito dell’opposizione interposta dal qui istante, l’incarto è passato nella competenza della Pretura penale.
d. La Pretura penale ha aperto un incarto (inc. __________) ed ha proceduto nei propri incombenti.
Una prima comunicazione, relativa ai mezzi di prova, è stata spedita in data 21.3.2007 a firma del presidente della Pretura penale.
In data 27.7.2007, il pretore PI 2 ha spiccato la citazione per il dibattimento, previsto per il giorno 25.9.2007.
e. Con lettera 21.9.2007, il qui istante ha scritto al pretore PI 2 comunicandogli che non si sarebbe presentato al dibattimento aggiornato per il 25.9.2007.
Nello scritto il qui istante giustifica questa sua decisione con due diverse motivazioni.
La prima pertiene agli stretti legami intercorsi tra il defunto padre del pretore ed un imprenditore turistico: con quest’ultimo, il partito della Lega dei ticinesi ed in particolare il fratello del qui istante avrebbero in corso “dure vertenze”.
La seconda motivazione pertiene un’asserita disparità di trattamento, nel senso che l’istante si rifiuta di presentarsi a processo per “quisquilie” fintantoché “non saranno stati evasi tutti gli incarti, alcuni pendenti da numerosi anni, a carico di esponenti di spicco del PPD”.
f. Lo scritto surriferito é stato trasmesso a questa Camera per procedere nei propri incombenti.
g. Nelle proprie osservazioni il pretore si rimette al giudizio di questa Camera, non senza eccepire che la domanda di ricusa sia perenta, a motivo del termine di 5 giorni dell’art. 46 cpv. 1 CPP, con riferimento alla data d’invio della citazione (avvenuto il 27.7.2007).
Sui legami professionali esistiti tra il defunto padre e l’imprenditore turistico invocato, il giudice nega che questi possano in un qualche modo portare ad una sua prevenzione, anche solo apparente.
Riguardo all’aggiornamento dei processi, il pretore osserva come valutazioni politiche o “pseudo tali” non possono trovar spazio in una procedura penale, così come il richiamo a presunte disparità di trattamento.
In conclusione, e nel caso in cui l’istanza fosse respinta, il pretore postula la fissazione delle tasse e delle spese tenendo conto della temerarietà della ricusa e della strumentalizzazione fattane, nell’intento di procrastinare il processo e discreditare il magistrato.
h. Nelle proprie osservazioni il sostituto procuratore pubblico rileva come l’istanza non indichi i motivi per cui il pretore dovrebbe essere parziale, in particolare con riferimento all’argomento delle relazioni personali invocate a sostegno della ricusa. Gli altri argomenti addotti non assurgerebbero a motivo di ricusa.
in diritto
I. In ordine
L’art. 46 cpv. 1 CPP fissa un termine per la presentazione della domanda di ricusa: la stessa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP), sotto pena di perenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 31 n. 2; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 384).
La tempestività nel presente caso è contestata. Nelle proprie osservazioni il pretore ha eccepito la perenzione della ricusa per tardività, con riferimento alla citazione del 27.7.2007.
La citazione al dibattimento è stata spiccata a nome del giudice ed indicava espressamente il nome del medesimo. Pacifico quindi che già al momento della ricezione della citazione, nei giorni successivi a quello della spedizione, il qui istante sapesse che PI 2 era il giudice incaricato del dibattimento aggiornato per il 25.9.2007.
Il fatto inoltre che dal 27.7.2007 al 21.9.2007 (data dello scritto di ricusa) non ci siano state altre comunicazioni scritte tra Pretura penale e istante, aggiunto al fatto che la ricusa si riferisce personalmente al pretore PI 2 (e non alla Pretura penale in generale), dimostra che l’istante aveva chiaramente inteso e perciò sapesse quale dei giudici della Pretura penale l’avrebbe giudicato.
La ricusa, formulata solo nell’imminenza del dibattimento (il 24.9.2007), è pertanto tardiva, di modo che è subentrata la perenzione.
L’istanza è pertanto irricevibile. Ma anche l’esame del merito porta al rigetto della medesima.
II. Nel merito
Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).
A chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (cfr. decisione TF 1P.91/2003 dell’8.9.2003 e rif.; decisione TF 1P.168/2003 del 25.8.2003; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3, e rif.; REP. 1998 n. 97, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 376 ss.).
Il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.238/2004 dell’1.7.2004; decisione TF 1P.619/2003 e 1P.621/2003 del 26.11.2003 e rif.; decisioni TF 1P.528/2002 del 3.2.2003, 1P.589/2002 del 4.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 127 I 196; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 e 4a).
Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale ed organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (decisioni TF 1P.49/2003 del 29.1.2003, 1P.528/2002 del 3.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 126 I 168; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 244 e ss.).
L’elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente giustificate.
Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, ed il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione è, e deve in ogni caso rimanere, un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).
Il Tribunale federale nega a dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b).
Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione.
Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (REP. 1998, n. 97).
Nel presente caso occorre premettere che l’invocata disparità di trattamento, pretesamente subita dall’istante, rispetto ad “esponenti di spicco del PPD”, non rientra tra i motivi di una ricusa. Pertanto questo argomento non deve neppure essere trattato ed approfondito.
Gli “stretti legami” che sarebbero intercorsi tra il defunto padre del pretore ed un imprenditore turistico, con cui il fratello ed il movimento dell’istante sono in polemica, non sono motivi per dubitare dell’imparzialità del pretore e fondare una ricusa.
Anzitutto il padre del pretore è deceduto: non può più ovviamente avere legami con l’imprenditore turistico.
Quest’ultimo non ha nessun interesse o nesso qualsiasi nella vertenza penale pendente presso la Pretura penale.
L’istante non ha sostenuto, men che meno ha documentato, l’esistenza di un qualsivoglia rapporto tra il pretore che intende ricusare e l’imprenditore menzionato.
Infine, neppure l’istante pretende di essere lui personalmente in polemica con l’imprenditore turistico, bensì suo fratello e la Lega dei ticinesi. In nessun modo c’è un motivo provato o reso verosimile di una effettiva parzialità o di una parvenza di parzialità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria