Incarto n. 60.2007.245

Lugano 6 luglio 2007/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 22/25.6.2007 presentato da

RI 1, , patr. da: PR 1 ,

contro

l’atto di accusa 8.6.2007 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nei confronti suoi, di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), e di __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________) [ACC __________];

richiamate le osservazioni 27.6.2007 del magistrato inquirente – che postula la reiezione del gravame – e 27/28.6.2007 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice Mauro Ermani, – che si rimette al giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 12.4.2006 il procuratore pubblico ha emesso un ordine di arresto internazionale nei confronti di RI 1 per i titoli di ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per fatti avvenuti nel periodo tra il 6.3.2006 ed il 15.3.2006 a __________, __________ e __________ (AI 25).

b. RI 1 è stato arrestato a __________ il 5.5.2006; il magistrato inquirente, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia, ha presentato la relativa domanda di estradizione per i suddetti reati (Al 31), completandola il 15.5.2006 (AI 36).

Il qui ricorrente è stato estradato in Svizzera il 30.6.2006 (Al 43); il giorno successivo il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha confermato il provvedimento di privazione della libertà (AI 46).

c. Al termine del verbale di interrogatorio 10.4.2007 il magistrato inquirente ha formalmente promosso l’accusa nei confronti di RI 1 per i reati di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso ed infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per dei fatti avvenuti nel corso del mese di novembre 2002 ad __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (Al 107).

d. Con “istanza di estensione a precedente domanda di estradizione” 13.4.2007 il procuratore pubblico ha chiesto, per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia, “(…) di ottenere dalla competente autorità __________ la formale estensione della già concessa estradizione di RI 1 anche per i reati da lui commessi nel Canton Ticino nel periodo 10.11./13.11.2002 (…)” (Al 109, p. 7). Il 17.4.2007 il magistrato inquirente ha emesso un ulteriore ordine d’arresto nei confronti del ricorrente per i fatti relativi al 2002 in relazione alla domanda di estensione dell’estradizione (AI 111).

Durante il verbale di interrogatorio 23.4.2007 il procuratore pubblico ha informato RI 1 di avere inoltrato l’istanza di estensione alla precedente domanda di estradizione in relazione ai fatti del novembre 2002 (Al 116); il qui ricorrente si è opposto e ha dichiarato di non essere d’accordo all’estensione (Al 116, p. 3).

e. Con tempestivo ricorso 20/23.4.2007 RI 1 – ritenuto che non avrebbe acconsentito ad essere estradato con la possibilità di essere perseguito per i reati del 2002 e che lo Stato __________ non avrebbe dato il suo assenso in merito – ha postulato l’annullamento della decisione di promozione dell’accusa 10.4.2007 (AI 116a).

Il 21.5.2007 la Camera dei ricorsi penali ha respinto il gravame reputando la promozione dell’accusa rispettosa della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e della convenzione europea di estradizione data la funzione prevalentemente di garanzia della promozione dell’accusa (inc. __________, AI 124).

f. Chiusa l’istruzione formale il 25.5.2007 (AI 131), con atto di accusa 8.6.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________, tra gli altri, RI 1 siccome accusato – singolarmente o congiuntamente con __________ e __________ – di ripetuta rapina aggravata, di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione di domicilio, di infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, di ripetuto furto d’uso e di infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti del novembre 2002 e del marzo 2006 (ACC __________).

g. Con tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare e stralciare dall’atto di accusa i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tutti relativi ai fatti del novembre 2002, non compresi nelle decisioni di estradizione.

Il ricorrente, riassunti i passi procedurali che hanno portato all’emanazione dell’atto di accusa, invoca l’art. 14 della convenzione europea di estradizione ritenendo che – in difetto di decisione dello Stato __________ inerente l’estensione dell’estradizione – non possa essere posto in stato di accusa per i fatti oggetto della richiesta.

h. Delle osservazioni del procuratore pubblico e del presidente della competente Corte si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi alla Camera dei ricorsi penali, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure ancora le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato (lit. c).

1.2.

Giusta l'art. 205 CPP il giudizio di questa Camera che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del merito. Quando non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte di assise indicata o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato, pronuncia con decreto non motivato. Questa norma trova fondamento – specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato – nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (decisione 3.2.1993 in re E.F., A.P. e E.P.).

1.3.

Secondo costante giurisprudenza di questa Camera relativa al previgente art. 161 cpv. 1 n. 3 vCPP, che mantiene immutata validità anche per l'attuale art. 201 cpv. 1 lit. c CPP, le uniche censure esaminabili da questa Camera, nella fase predibattimentale, concernono solo presupposti di perseguibilità non direttamente attinenti alla prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità di una querela, alla sola condizione che il fondamento di tali eccezioni appaia già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile il pubblico dibattimento; per contro, se la situazione sul fondamento delle eccezioni è controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di merito (decisione 3.2.1993 in re E.F., A.P. e E.P. e rif.).

  1. 2.1.

Questa Camera, con giudizio 21.5.2007 inerente il ricorso 20/23.4.2007 contro la promozione dell’accusa, ha ritenuto – con riferimento alle norme legali applicabili alla fattispecie – che:

“5.2.

L’estradizione fra __________ e Svizzera è regolata dalla Convenzione europea di estradizione (CEEstr) e dal secondo Protocollo addizionale. Il diritto interno, cioè la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la sua ordinanza d’esecuzione sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all’estradizione di quello convenzionale (DTF 123 II 595; DTF 122 II 373 consid. 1a p. 375; sentenza del 27.7.2006 TF 1A.148/2006).

5.3.

In base al principio della specialità (art. 14 CEEstr / art. 39 AIMP) la decisione d’estradizione è valida soltanto per i fatti menzionati nella domanda e per i quali è stata concessa l’estradizione. La persona estradata non può quindi, di principio, essere né perseguita per un altro reato passibile di pena, commesso prima della sua consegna, né posta in detenzione o estradata ad uno Stato terzo, finché lo Stato richiesto non abbia consentito al perseguimento di nuovi fatti in base a una domanda supplementare. Tale principio è riconosciuto dal diritto pubblico internazionale e costituisce sia una garanzia in favore dell’estradando, sia una tutela della sovranità dello Stato richiesto, limitando quella dello Stato richiedente, vietando così ogni condanna per un atto per il quale l’estradizione non è stata concessa (DTF 110 Ib 187). Il principio della specialità tutela essenzialmente gli interessi dello Stato richiesto, ponendo un limite al potere punitivo dello Stato richiedente, proteggendo solo indirettamente il ricercato (DTF 123 IV 42).

5.4.

In base all’art. 14 cpv. 1 CEEstr (art. 39 AIMP) una persona può essere dunque perseguita e giudicata per dei fatti diversi da quelli aventi motivato l’estradizione solo se lo Stato che ha consegnato l’individuo vi acconsente a seguito di una domanda di estensione. Tale domanda deve in principio soddisfare le stesse condizioni di forma e di fondo di una domanda ordinaria di estradizione: deve in particolare essere accompagnata dai documenti previsti dall’art. 12 CEEstr (tra i quali figura il mandato d’arresto) e di un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell’estradato (art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr)” (p. 4 s., inc. __________, AI 124).

2.2.

Questa Camera – posto come il procuratore pubblico avesse svolto tutti i passi necessari per l’estensione della domanda di estradizione postulati dalla legge e dalla convenzione – ha di seguito reputato che il magistrato inquirente potesse comunque promuovere l’accusa prima della domanda di estensione rispettivamente prima dell’accordo dello Stato estradante. In particolare ha considerato che:

“Giusta l’art. 184 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico, se, esaminata la denuncia e gli atti delle informazioni preliminari, trova motivi sufficienti per promuovere l’accusa, vi provvede sollecitamente con comunicazione formale all’accusato e avviso alle parti, procedendo poi all’istruzione del processo. Questa comunicazione formale da parte del procuratore pubblico fa dell’indiziato un accusato in senso stretto, al quale solo sono riconosciuti determinati diritti di difesa (cfr. L. MARAZZI, Il GIAR: l’arbitro nel processo penale, Bellinzona 2001, p. 11). La promozione dell’accusa ha dunque una funzione di garanzia, in particolare nel presente caso.

Ciò a maggior ragione in considerazione del testo dell’art. 184 cpv. 3 CPP, in particolare quando enuncia che con l’intimazione dell’ordine d’arresto è dato alle parti l’avviso della promozione dell’accusa.

La soluzione scelta dal procuratore pubblico permette anche di armonizzare le esigenze del CPP con quelle della CEEstr e della AIMP.

C’è quindi una logica coerenza tra promozione dell’accusa ed emanazione di un nuovo ordine d’arresto in relazione ad una domanda di estensione dell’estradizione. Diverso invece è il discorso riguardo ad eventuali atti di inchiesta o istruttori, possibili solo a seguito dell’accordo dello Stato estradante; ma simili censure, riguardanti concreti atti istruttori, esorbitano però dalla competenza di questa Camera” (p. 6, inc. __________, AI 124).

2.3.

RI 1 impugna l’atto di accusa 8.6.2007 emanato (anche) a suo carico.

Giusta l’art. 199 CPP l’atto di accusa formalizza il deferimento dell’accusato al Tribunale di merito competente: esso è quindi un provvedimento finalizzato al diretto perseguimento di un individuo, che sarà giudicato in base all’atto medesimo. L’atto di accusa non ha pertanto – diversamente dalla promozione dell’accusa – unicamente una funzione di garanzia dei diritti dell’accusato [in applicazione del principio accusatorio (art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)], ma incide direttamente nella sua posizione processuale in quanto chiamato a difendersi in un pubblico dibattimento [ciò che implica il rispetto del principio del contraddittorio, principio che non può essere ossequiato in caso di mancato adempimento dei presupposti di cui all’art. 14 CEEstr (DTF 109 Ib 317)].

L’atto di accusa può intervenire unicamente dopo che è stata conclusa l’istruzione formale e, più in generale, la fase dell’inchiesta. Il deferimento dell’accusato è pertanto manifestamente un atto di perseguimento giusta l’art. 14 CEEstr. In queste circostanze, qualora lo Stato estradante non abbia (ancora) dato il suo assenso in merito a determinati reati, l’emanazione di un atto di accusa concernente anche detti reati viola il principio di specialità, che tutela la sovranità dello Stato estradante (sovranità che evidentemente le autorità elvetiche non possono eludere).

Il testo dell’art. 14 CEEstr è peraltro inequivocabile nell’asserire, tra l’altro, che “l’individuo che sarà stato consegnato non sarà né perseguitato né giudicato né (…)”: il legislatore ha quindi voluto espressamente vietare, oltre al giudizio, il perseguimento di una persona in assenza di accordo dello Stato estradante. Il fatto che, a dire del procuratore pubblico, “(…) la questione sollevata potrà essere risolta solo dal giudice di merito, il giorno del pubblico dibattimento, a dipendenza della già intervenuta o meno evasione della mia istanza del 13.04.2007 (AI 109) alla già concessa estradizione” (osservazioni 27.6.2007, p. 2) è, alla luce dell’art. 14 CEEstr medesimo, irrilevante stante la natura dell’atto di accusa che deve ossequiare (anche) i presupposti di cui all’art. 14 CEEstr al momento in cui viene emanato, siccome – come detto – provvedimento inteso al perseguimento dell’accusato.

Scopo della norma è del resto quello di tutelare l’estradando rispettivamente la sovranità dello Stato richiesto, per cui tale fine può essere raggiunto unicamente proteggendo effettivamente l’estradando da tutti gli atti di istruzione e non – solo – dal giudizio di merito. L’interpretazione teleologica della disposizione, oltre a quella letterale già esaminata, impone perciò di ritenere la decisione qui impugnata un atto di perseguimento inammissibile in assenza delle condizioni di cui all’art. 14 CEEstr.

Il presidente della Corte delle assise criminali di __________ – con riferimento al parere 27.8.2004 della Sezione estradizioni dell’Ufficio federale di giustizia indicato nella decisione 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale in re __________ (p. 18 s., inc. __________) – chiede a questa Camera di pronunciarsi sulla questione a sapere se sia possibile svolgere il dibattimento subordinando l’esecuzione della pena, in caso di condanna, alla successiva concessione dell’estradizione. Nel caso citato – riportato nella predetta decisione – la Sezione estradizioni aveva reputato conforme all’economia di giudizio procedere in tal senso, modus operandi – sempre secondo detta Sezione – che sarebbe stato rispettoso anche della sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 117 IV 222. La massima di questa sentenza precisava che il principio della specialità si oppone alla revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione di pene privative della libertà personale, dove lo Stato che ha accordato l’estradizione non abbia espressamente consentito la loro esecuzione; tale consenso è un presupposto della procedura di revoca. Premesso che questa Camera non deve riesaminare il precedente menzionato, e che comunque troverebbe difficile, per logica e per diritto, ritenere le posizioni allora espresse dall’Ufficio federale di giustizia compatibili con la sentenza del Tribunale federale, il caso concreto non è tuttavia assimilabile alla predetta fattispecie: RI 1, a seguito dell’atto di accusa impugnato, è infatti chiamato a comparire davanti alla Corte di merito per rispondere di fatti per i quali lo Stato estradante non ha (ancora) dato il suo accordo: situazione che manifestamente differisce dalla revoca della sospensione condizionale di una precedente sentenza, che non presuppone un’istruttoria. Istruttoria che impone un contraddittorio, escluso in assenza dei presupposti giusta l’art. 14 CEEstr (DTF 109 Ib 317). Nel caso menzionato la sentenza di revoca sarebbe inoltre stata necessaria per ottenere un’estensione dell’estradizione giusta l’art. 14 cpv. 1 lit. a CEEstr (cfr. decisione 4.5.2005 in re __________, p. 18, inc. __________), necessità che non si presenta nella fattispecie.

Non sussistono pertanto ragioni per derogare al chiaro e logico disposto di cui all’art. 14 CEEstr.

4.3.

In difetto del predetto presupposto di perseguibilità – ossia in assenza di accordo da parte dello Stato estradante in capo a determinati reati oggetto dell’atto di accusa qui impugnato – si impone di annullare i punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che non possono essere oggetto di giudizio da parte della competente Corte.

  1. Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al qui ricorrente ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 199 ss. CPP, la CEEstr, la AIMP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ L’atto di accusa 8.6.2007 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa nei confronti, tra gli altri, di RI 1, __________, è annullato limitatamente ai punti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (ACC __________).

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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