Incarto n. 60.2007.227
Lugano 21 giugno 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 8.6.2007 presentata dal
IS 1
tendete ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ __________ (patr. da: lic. iur. PR 1, __________) in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 11/12.6.2007 del procuratore pubblico Mario Branda;
preso atto che l'interessato, con scritto 14.6.2007 del proprio patrocinatore, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a giovedì 5.7.2007, e dovrebbe esaurirsi in giornata.
Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 5.7.2007, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta, in generale, la situazione del Tribunale penale cantonale, ed in particolare la situazione del presidente della Corte, esposta nell’istanza.
Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dagli atti (verbali del 6.7.2006, p. 2; 22.2.2007, p. 2-5; 2.3.2007 p. 1-3).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente caso, premesso che l’accusato non si è opposto alla protrazione del carcere preventivo, è dato certamente un pericolo di recidiva per CO 1, come risulta dai precedenti indicati nel suo verbale dell’8.3.2007 (p. 6/7) e dall’estratto del casellario giudiziario (AI 2).
La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
Per quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa ed i precedenti, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena, non entrando in linea di considerazione, in questo esame, l’eventuale concessione di una condizionale (decisioni TF 1B_6/2007 del 20.2.2007; TF 1P.66/2007 del 19.2.2007), anche parziale.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________, è prorogato fino al 5.7.2007, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
PI 1
CO 1 patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario