Incarto n. 60.2007.171
Lugano 5 novembre 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2007 presentata da
__________, __________, patr. da: avv. __________, __________,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 25.4.2006 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 21/23.5.2007 della Divisione della giustizia – che, esposte alcune considerazioni in capo alle ripetibili ed alla gratuità della procedura, si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico – e 16/29.5.2007 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier – che chiede la reiezione dell’istanza in applicazione dell’art. 44 CO rispettivamente il solo parziale accoglimento della domanda –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 14.11.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale __________ siccome ritenuta colpevole di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP “per avere, a __________ il 22 giugno 2005, intenzionalmente danneggiato dei pannelli di bambù di proprietà di __________ staccandoli dalla rete metallica alla quale erano stati fissati con del filo di ferro plastificato (danno quantificato dalla parte civile in fr. 100.00)”;
che ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 21/22.11.2005 la qui istante ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con sentenza 25.4.2006 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – Pierina Fontana chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'537.-- per spese legali (di cui CHF 300.-- quale indennità per la presente istanza);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che detta disposizione formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, che consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________; 13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________; 10.7.2006, inc. __________; 28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________);
che, statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il Tribunale federale aveva ritenuto che: “Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che anche il Codice di diritto processuale penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) ritiene che: “Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];
che la qui istante è stata prosciolta dall’accusa per inesistenza del danno a’ sensi dell’art. 144 cpv. 1 CP (inc. __________);
che l’assoluzione non impedisce tuttavia, a giudizio di questa Camera, di negare l’indennità per ingiusto procedimento in applicazione dell’art. 319a cpv. 1 CPP;
che __________ – interrogata in capo ai fatti oggetto della querela penale – ha infatti ammesso di avere staccato, il 22.6.2005, alcuni pannelli di bambù dalla recinzione del querelante, con il quale aveva da anni rapporti litigiosi di vicinato (verbale di interrogatorio 27.10.2005, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 28.10.2005, AI 2);
che l’apertura del procedimento penale è quindi stata direttamente cagionata dalla condotta della qui istante, che ha manifestamente violato la proprietà altrui a’ sensi degli art. 641 ss. CC rispettivamente il principio – non scritto, ma di portata generale – del divieto di nuocere ad altri;
che l’istanza deve pertanto essere respinta;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di __________, __________.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria