60.2007.150

Incarto n. 60.2007.150

Lugano 21 agosto 2007/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sulla proposta di atto di accusa 23/24.4.2007 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

contro

il decreto di abbandono 10.4.2007 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di appropriazione indebita (ABB __________);

richiamate le osservazioni 30.4.2007 del magistrato inquirente e 4/7.5.2007 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che PI 1 è stato arrestato il 16.9.2003 – e scarcerato il 17.10.2003 – con le accuse di ripetuta appropriazione indebita aggravata, sub. amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti in relazione, segnatamente, all’indebita disposizione di valori patrimoniali affidatigli nel periodo 2000/2003;

che il 10.4.2007 il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ siccome accusato di ripetuta appropriazione indebita in parte qualificata e di falsità in documenti (ACC __________);

che il medesimo giorno ha pronunciato l’abbandono del procedimento penale promosso a carico di PI 1 in seguito a denuncia 2.10.2003 di IS 1 e del fratello __________ [che lo accusavano di avere “(…) illecitamente disposto di nove cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr. 4'750'000.-- gravanti fondi di proprietà di __________ a __________ e __________. I titoli sarebbero stati a suo tempo affidati da IS 1 a PI 1, agente in qualità di avvocato, e da quest’ultimo consegnati a terzi (ossia all’avv. __________, __________, che li avrebbe detenuti su mandato di tale __________, __________, a garanzia di un prestito di CHF 10'000'000.-- erogato da quest’ultimo all’accusato nel marzo 2003) (…)” (decreto di abbandono 10.4.2007, p. 1, ABB __________)];

che il magistrato inquirente ha ritenuto dimostrato che i titoli fossero stati consegnati a PI 1 a titolo fiduciario al fine di ottenere un credito e che il medesimo giorno essi fossero stati rimessi dall’accusato all’avv. __________, presso il quale sono stati sequestrati;

che ha nondimeno reputato non sufficientemente provato che l’accusato avesse disposto indebitamente dei titoli a lui affidati: il contratto di prestito tra __________ e PI 1 non indicava la costituzione in pegno delle cartelle ipotecarie; __________ aveva proceduto in via esecutiva nei confronti dell’accusato (precetti esecutivi del 4.9.2003 / 27.9.2004 per esecuzioni ordinarie in via di pignoramento/fallimento e non di realizzazione del pegno); nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione il creditore non aveva indicato di avere ricevuto in pegno i titoli; appariva verosimile – secondo i documenti acquisiti agli atti – che PI 1 avesse in corso trattative per la concessione di un prestito di CHF 25'000'000.-- presso la __________, __________, e che nelle trattative fosse coinvolto __________ (decreto di abbandono 10.4.2007, p. 3 s., ABB __________);

che con tempestivo gravame IS 1 propone un atto di accusa nei confronti di PI 1 per tentata appropriazione indebita “per aver indebitamente consegnato all’avv. __________ di __________ nell’agosto-settembre 2003 le seguenti 9 cartelle ipotecarie al portatore (…) di proprietà e pertinenza dei signori __________, __________, e IS 1, __________, violando in tal modo il rapporto di fiducia, disponendo dei titoli senza il consenso degli aventi diritto, rispettivamente contrariamente alle istruzioni ricevute, al fine di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto e meglio: (…)” (atto di accusa 23/24.4.2007, p. 1 s.);

che quando il procuratore pubblico, al termine dell'istruzione formale, non ritiene di presentare l'atto o il decreto di accusa e pronuncia l'abbandono del procedimento penale, la parte civile può proporre alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, un atto di accusa accompagnato da memoriale di motivazione (art. 216 cpv. 1 CPP);

che questa disposizione, entrata in vigore nel suo tenore attuale l'1.1.1993 con la revisione parziale del CPP (art. 171e cpv. 1 CPP) e ripresa nel CPP in vigore il 1.1.1996 con la sola modifica numerica, ha ripreso la giurisprudenza di questa Camera, secondo cui l'atto di accusa deve essere obbligatoriamente accompagnato da un memoriale di motivazione, nel quale il proponente deve dimostrare l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza, per rispettare il diritto di essere sentito della controparte e per consentire il giudizio di verifica di questa Camera;

che – in presenza di vizi formali – questa Camera rinvia l'atto di accusa al proponente perché lo emendi entro dieci giorni (art. 216 cpv. 2 CPP);

che una correzione d'ufficio entra in considerazione solo quando il difetto è minimo ed un rinvio costituirebbe eccesso di formalismo;

che per contro questa Camera non può sostituirsi alla parte civile per correzioni o modifiche sostanziali;

che l'atto di accusa formulato dalla parte civile deve inoltre completamente soddisfare le esigenze di quello emanato dal procuratore pubblico ai sensi dell'art. 200 CPP: esso deve pertanto indicare in modo univoco l'azione o l'omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica giuridica, con indicazione delle corrispondenti norme penali applicabili;

che – quanto ai requisiti di merito – la giurisprudenza di questa Camera ha colmato la lacuna legislativa, richiedendo costantemente che l'esistenza di sufficienti indizi venga valutata con oggettività e prudenza: gli indizi contro l'accusato devono essere a tal punto significativi da richiedere discussione e verifica davanti al giudice del merito, il cui giudizio resta tuttavia riservato;

che nel suo memoriale la parte civile deve quindi fornire motivazione, nell'ottica del serio indizio, della colpevolezza dell'accusato in ordine alle proposte imputazioni e sulla base delle emergenze dell'istruzione formale: ciò deve permettere da un lato un efficace esercizio del diritto di essere sentito della controparte e dall'altro la verifica da parte della Camera dei ricorsi penali, la quale non si sostituisce al proponente nell'approfondimento delle risultanze istruttorie;

che un esame rigoroso dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa privato trova ulteriore ragione nella natura essenzialmente pubblica dell'azione penale e nel preventivo giudizio negativo da parte del suo titolare, dopo la conduzione dell'istruttoria formale, obbligatoria a seguito della promozione dell'accusa;

che IS 1 propone l’atto di accusa per titolo di tentata appropriazione indebita;

che PI 1 obietta che qualora avesse, come si ipotizza, “(…) inteso costituire in pegno le cartelle ipotecarie, il reato non potrebbe che essere perfettamente e pienamente consumato, essendosi compiuto e perfezionato con l’avvenuta consegna dei titoli stessi” (osservazioni 4/7.5.2007, p. 2);

che anche il procuratore pubblico rileva – a ragione – che l’imputazione sarebbe, se del caso, quella di appropriazione indebita consumata e non solo tentata (osservazioni 30.4.2007, p. 3);

che a' sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso – in applicazione del principio accusatorio (art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU, decisione TF 6S.528/2006 dell’11.6.2007), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) – deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della propria difesa;

che nella fattispecie il proponente ha chiaramente esposto i fatti alla base dell’imputazione [“(…) Per aver consegnato immediatamente dopo il ritiro le 9 cartelle ipotecarie al portatore all’avv. __________, (…). Per avere in tal modo disposto illecitamente di un bene che gli era stato affidato, (…)” (atto di accusa 23/24.4.2007, p. 2)], sbagliando nella conclusione (reato tentato in luogo di reato consumato);

che nel caso concreto è nondimeno PI 1 stesso ad asserire che, qualora avesse commesso quanto imputatogli, il reato sarebbe consumato: comprende pertanto precisamente l’accusa mossagli, per cui i suoi diritti di difesa sono manifestamente salvaguardati;

che in queste circostanze costituirebbe formalismo eccessivo (cfr., al proposito, decisione TF 1P.724/2006 del 10.1.2007) dichiarare nullo l’atto di accusa in ragione dell’errata indicazione del grado di realizzazione del reato (correttamente) ipotizzato;

che detto vizio di forma non può di conseguenza inficiare la validità dell’atto di accusa, il cui scopo è peraltro quello di comunicare all’accusato le imputazioni precise di cui è chiamato a rispondere, imputazioni – in casu – ben definite;

che pertanto l’ipotesi accusatoria di “tentata appropriazione indebita” è corretta d’ufficio in “appropriazione indebita, consumata”;

che il qui proponente indica che “In nome della Repubblica e Cantone del Ticino il Ministero pubblico del Cantone Ticino (…) mette in stato d’accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ (…)” (atto di accusa 23/24.4.2007, p. 1);

che nondimeno – qualora accolga la proposta di atto di accusa – è la Camera dei ricorsi penali medesima a deferire l’accusato davanti alla competente Corte di merito;

che – non trattandosi di grave vizio di forma – si impone di emendare d’ufficio l’errata designazione dell’autorità competente;

che per il resto l’atto di accusa appare formalmente corretto;

che – nel merito – questa Camera ritiene che la proposta di atto di accusa debba essere ammessa, essendovi sufficienti indizi di colpevolezza a carico di PI 1 per il reato ipotizzato, senza che – come da costante giurisprudenza – abbia a motivare tale assunto per evitare di pregiudicare la competenza e l’apprezzamento della Corte chiamata a giudicare l’accusato;

che il principio in dubio pro reo è peraltro applicabile unicamente in sede di giudizio di merito (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 301);

che giusta l’art. 218 cpv. 2 CPP gli incombenti di accusa sono assunti da un procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono;

che il 10.4.2007 PI 1 è stato posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ siccome accusato di ripetuta appropriazione indebita in parte qualificata e falsità in documenti (ACC __________) per fatti analoghi a quelli oggetto della proposta di atto di accusa, accolta in questa sede;

che questa Camera – con giudizio 24.2.2005 (inc. __________), noto al procuratore pubblico ed al legale dell’accusato – ha deciso di derogare alla suddetta disposizione [“In applicazione dell’art. 218 cpv. 2 CPP, gli incombenti d’accusa dovrebbero essere assunti da un procuratore pubblico diverso da quello che ha pronunciato l’abbandono. L’applicazione di questa norma pone un problema con riferimento alla concreta situazione del procedimento a carico di (…). Egli infatti è già rinviato a processo avanti ad una Corte delle assise criminali per una moltitudine di altre fattispecie, simili, relative ad altri parti civili, ed anche per la falsità in documenti relativa alla qui istante. Sarebbe pertanto assurdo e contrario alle norme del CPP sulla congiunzione e disgiunzione, a motivo dell’accoglimento della presente proposta d’accusa e della necessità di cambiare procuratore pubblico, disporre la disgiunzione di questo procedimento (relativa all’amministrazione infedele a danno della qui proponente) dal resto del procedimento e anche dall’altra imputazione (falsità in documenti) relativa alla qui proponente ed inclusa nell’atto d’accusa. Questa soluzione sarebbe contraria anzitutto al principio di un unico giudizio dell’accusato, per di più in relazione alla medesima inchiesta: principio tutelato anche dall’art. 216 cpv. 3 CPP, in virtù del quale il procedimento d’accusa per i reati connessi con quelli oggetto dell’abbandono è sospeso sino a decisione sulla proposta di atto d’accusa. Una disgiunzione sarebbe anche proceduralmente illogica, e comporterebbe che reati simili e commessi secondo le medesime modalità ed i medesimi tempi vengano giudicati separatamente, oltre trattare le due differenti accuse a danno della proponente in due processi diversi (in uno la falsità in documenti, nell’altro l’amministrazione infedele). Proceduralmente illogica ed insoddisfacente sarebbe però l’altra possibile soluzione, ovvero quella di rinviare l’accusato ad un unico processo, sostituendo il procuratore pubblico non solo per la proposta d’accusa qui ammessa, ma anche per tutte le altre svariate accuse formulate nell’atto d’accusa ACC (…). Per un’imputazione marginale e secondaria rispetto all’insieme della fattispecie ed al complesso dei fatti dell’ACC (…), verrebbe sostituito il procuratore pubblico che ha condotto tutta l’inchiesta, che ha formalizzato tutte le altre accuse contenute nell’atto d’accusa. Si tratterebbe di una soluzione contraria alla logica, all’economia di procedura, ed a una corretta ed efficiente gestione della giustizia. Possibile, ma insoddisfacente per i medesimi principi, sarebbe la possibilità di prevedere di affiancare all’attuale procuratore pubblico un secondo procuratore pubblico, limitatamente alla proposta d’accusa qui ammessa. (…) In considerazione della particolarità di questa fattispecie evidenziata nel punto precedente, considerato come l’oggetto della proposta d’accusa qui ammessa rappresenti una parte marginale e anche qualitativamente secondaria delle malversazioni di cui è accusato (…), ritenuto in particolare che la qui proponente è pure assistita da un legale che certamente la tutelerà al dibattimento, si giustifica eccezionalmente di derogare all’art. 218 cpv. 2 CPP e di non sostituire il procuratore pubblico” (decisione 24.2.2005 in re D.G., p. 2 s., inc. __________)];

che pertanto detta giurisprudenza – in ragione delle analogie – può senz’altro essere applicata anche al caso di specie;

che PI 1 è quindi deferito davanti alla Corte delle assise criminali di __________ per titolo di appropriazione indebita consumata.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 216 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

decreta

  1. La proposta di atto di accusa è accolta.

  2. Di conseguenza:

In nome della Repubblica e Cantone Ticino il Ministero pubblico del Cantone Ticino (recte: la Camera dei ricorsi penali) mette in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali (recte: criminali) di __________

PI 1, __________, fu __________ e di __________ nata __________, originario di __________, domiciliato a __________, coniugato, già __________ e __________

siccome ritenuto colpevole (recte: accusato) di:

tentata appropriazione indebita (recte: appropriazione indebita consumata)

per avere indebitamente consegnato all’avv. __________ di __________ nell’agosto-settembre 2003 le seguenti 9 cartelle ipotecarie al portatore:

CIP di nominali CHF 220'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data 25.04.1985),

CIP di nominali CHF 750'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data 28.07.1976),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 500’000.-- in 3. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 730'000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 550’000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 10. rango (doc. giust. __________ di data 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 13. rango (doc. giust. __________ di data 25.03.1992),

di proprietà e pertinenza dei signori __________, __________, e IS 1, __________,

violando in tal modo il rapporto di fiducia, disponendo dei titoli senza il consenso degli aventi diritto, rispettivamente contrariamente alle istruzioni ricevute, al fine di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto e meglio:

1.1. Per avere ritirato, in qualità di avvocato e notaio espressamente dichiarata, in data 28 agosto 2003 a __________ presso il signor IS 1, le 9 cartelle ipotecarie sopramenzionate, scrivendo di proprio pugno quale ricevuta: “Ich, PI 1, __________ und __________ in __________, erkläre die obenbeschriebenen Schuldbriefe und Hypotheken (9 Stk.) treuhänderisch im Depot für Herr IS 1 zu übernehmen. Die Ablösung der obengenannten Titel muss spätestens Ende September 2003 erfolgen, anderenfalls werden die Titel wieder zurückgegeben”;

1.2. Per avere consegnato immediatamente dopo il ritiro le 9 cartelle ipotecarie al portatore all’avv. __________, __________, legale del signor __________, a sua volta creditore nei confronti dell’accusato dell’importo di CHF 10'760'000.--. Il tutto allo scopo di garantire il suo debito nei confronti del signor __________;

1.3. Per avere in tal modo disposto illecitamente di un bene che gli era stato affidato, disattendendo dolosamente le istruzioni ricevute, abusando del rapporto di fiducia allo scopo di procacciare a sé e a terzi un indebito profitto;

1.4. Il tutto senza tuttavia ottenere il successo auspicato, poiché l’avv. __________ e/o il signor __________ avrebbero dovuto nutrire dei dubbi e si trovavano quindi in malafede, come evidenziato dal __________ con sentenza 23 gennaio 2007, di modo che il reato è tentato (recte: consumato);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dagli art. 22 cpv. 1 e 138 cpv. 1 CP (recte: art. 138 cifra 1 CP).

Mezzi di prova:

accusato: PI 1, __________, fu __________ e di __________ nata __________, originario di __________, domiciliato a __________, coniugato, già __________ e __________ (patr. da: avv. PR 2, __________)

atti di inchiesta: gli atti formanti l’inc. MP __________

Prove da assumere: sentenza 23.1.2007 del __________.

Sequestri:

nelle mani dell’avv. __________, meglio come a sequestro 17.11.2003 – AI 136, delle seguenti cartelle ipotecarie:

CIP di nominali CHF 220'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data 25.04.1985),

CIP di nominali CHF 750'000.-- in 1. rango (doc. giust. __________ di data 28.07.1976),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 2. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 500’000.-- in 3. rango (doc. giust. __________ di data 22.01.1986),

CIP di nominali CHF 730'000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 550’000.-- in 8. rango (doc. giust. __________ di data 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 10. rango (doc. giust. __________ di dat 13.05.1991),

CIP di nominali CHF 500'000.-- in 13. rango (doc. giust. __________ di data 25.03.1992).

Esemplari dell’atto di accusa: 19

(di cui quattordici per il presidente della Corte delle assise criminali di __________, uno per l’accusato, uno per il difensore, uno per la parte civile, uno per il procuratore pubblico ed uno per il giudice dell'istruzione e dell'arresto).

  1. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), saranno attribuite dalla Corte delle assise criminali di __________; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

  2. Intimazione:

terzi implicati

PI 1 patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

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