Incarto n. 60.2007.134

Lugano 3 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/3.12.2004 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;

premesso che con giudizio 10.4.2007 (inc. __________) il Tribunale federale – accogliendo il ricorso di diritto pubblico 10/11.4.2006 di IS 1 – ha annullato la decisione 14.3.2006 di questa Camera, che aveva respinto la suddetta istanza (inc. __________);

richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico Monica Galliker;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con esposto 21.3.1994 __________, __________, ha segnalato al Ministero pubblico fatti di (possibile) rilevanza penale in relazione all’accredito di __________ sul conto __________ presso __________, __________ (AI 1);

che – in relazione a detta fattispecie – l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha ordinato l’arresto di __________ (AI 8, 7.4.1994), di __________ (AI 11, 8.4.1994) e di IS 1 (AI 28, 14.4.1994) per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di denaro;

che, in particolare, a carico di quest’ultimo ha promosso l’accusa “(…) per avere a __________ e __________, nel periodo di marzo 1994: a) organizzato l’occultamento di un importo di __________ incassato illecitamente da terzi in danno di __________, facendolo affluire su conti presso banche di ; b) partecipato alle manovre truffaldine messe in atto in danno di un funzionario dell’ di __________ al fine di indurlo ad effettuare operazioni in danno di __________; c) vanificato il ritrovamento e la confisca di detto importo” (AI 28);

che il suo arresto è stato confermato il 15.4.1994 dall’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Ivano Ranzanici per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) [AI 31];

che IS 1 è stato scarcerato l’11.5.1994 previo versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (AI 58), quando è stato accompagnato all’aeroporto di __________, dove è stato imbarcato a destinazione di __________ per essere interrogato nell’ambito del procedimento penale promosso autonomamente dalle autorità __________ a carico suo e di terzi per la medesima fattispecie;

che il 31.7.1996 l’allora magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, __________ e __________ siccome accusati di ricettazione e truffa (ACC __________, doc. 1);

che il qui istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere proposto a __________ “(…) di reperire una persona insospettabile disposta, contro un adeguato compenso, a mettere a disposizione un proprio conto bancario in Svizzera, sul quale far accreditare una parte dei fondi di origine delittuosa provenienti da __________, a prelevarli entro breve termine e a consegnarli al proprio zio __________” e di truffa per avere, agendo quale mandante, ingannato con astuzia il funzionario di __________, __________ (p. 3/4, ACC __________, doc. 1);

che con decreto 5.12.2003 il presidente della competente Corte delle assise correzionali – esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 (doc. 5) – ha stralciato dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale [“(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis cifra 1 CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, p. 1, inc. TPC __________, doc. 6)];

che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, ha chiesto che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 48'481.46, oltre interessi, di cui CHF 22'913.90 per spese di patrocinio, CHF 7'967.56 per danni materiali e CHF 17'600.-- per torto morale;

che con giudizio 14.3.2006 questa Camera ha respinto la predetta domanda in applicazione dell’art. 44 CO in ragione del coinvolgimento dell’istante nell’operazione finanziaria oggetto dell’atto di accusa (inc. __________);

che il 10.4.2007 il Tribunale federale – accogliendo il ricorso di diritto pubblico 10/11.4.2006 presentato da IS 1 – ha annullato la citata decisione: l’Alta Corte ha ritenuto che questa Camera avesse violato gli art. 32 cpv. 1 Cost. fed. e 6 cifra 2 CEDU rimproverando all’istante di avere compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine o il ritrovamento di valori patrimoniali sospetti, lasciando quindi intendere la sua colpevolezza in capo al reato di riciclaggio di denaro (inc. __________);

che la Camera dei ricorsi penali deve quindi confrontarsi con il merito dell’istanza 2/3.12.2004;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta prescrizione dell’azione penale (doc. 6);

che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale;

che il Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);

che costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all’indennità a IS 1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente della competente Corte delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito;

che il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio (AI 34), avv. __________, __________, di complessivi CHF 12'212.50 [di cui CHF 10'800.-- di onorario, CHF 1'286.-- di spese e CHF 126.50 di IVA (doc. 7)], oltre interessi;

che IS 1 sostiene che il suo legale “(…) venne grandemente coinvolta dalle sue attività di patrocinio nel senso che (lo) assistette (…) in modo necessariamente molto attivo a decorrere dal 15 aprile 1994 fino (…) al 27 marzo 1996, (…)” (istanza 2/3.12.2004, p. 4 s.);

che la nota non precisa la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

che il caso – malgrado i reati ipotizzati – non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto;

che si giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 200.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato [anche per le prestazioni del 1996, che in effetti si limitano sostanzialmente – secondo l’incarto – alla presentazione dell’istanza di complemento 30/31.1.1996, di poche righe (AI 140)];

che – adottando la citata tariffa – il dispendio corrispondente all’onorario esposto (CHF 10'800.--) è pari a 54 ore;

che il patrocinatore ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 15.4.1994 (AI 31), ha assistito il cliente durante gli interrogatori PP 15.4.1994 (A11), 25.4.1994 (A14), 28.4.1994 (A15), 6.5.1994 (A18), 10.5.1994 (A19), 22.2.1995 (A20) e 22.3.1995 (A22), è intervenuto alle audizioni PP 29.4.1994 / 23.2.1995 di __________ (A16/23) e 23.2.1995 del teste __________ (A22), ha partecipato all’interrogatorio del cliente a __________ l’11.5.1994 (AI 105) e di due testi a __________ il 29.9.1994 (AI 102), ha presentato l’istanza di libertà provvisoria 29.4.1994 (AI 48), le osservazioni 4.5.1994 al preavviso negativo del procuratore pubblico, l’istanza 9/10.6.1994 inerente la modifica delle condizioni di deposito dei documenti di legittimazione (AI 67) e l’istanza di complemento d’inchiesta 30/31.1.1996 (AI 140), oltre ad alcuni ulteriori scritti (AI 80/91/116);

che a queste prestazioni vanno aggiunti i colloqui (di persona/telefonici) e gli scritti;

che, in queste circostanze, l’onorario esposto – così come spese ed IVA – appare conforme ai suddetti principi, conclusione che tiene in considerazione (anche) il fatto che IS 1 omette di chiedere espressamente la rifusione delle prestazioni degli avv. __________ e PR 1, che hanno sostituito l’avv. __________ nel corso del procedimento penale a suo carico;

che al qui istante va pertanto rimborsato – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 12'212.50.--, come postulato;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 2.12.2004 della presente istanza;

che, a dire del patrocinatore di IS 1, “(…) l’allestimento di detta parcella legale, (…), è parzialmente errato nel senso che la collega, inspiegabilmente, nel saldo creditore a suo favore e pari a fr. 12'115.50 (recte: 12’116.50) ha dedotto – invece che aggiungere – le spese di trasferta e soggiorno in __________ e __________ per le due citate rogatorie” (istanza 2/3.12.2004, p. 5);

che, contrariamente a detto assunto, sembrerebbe invece che la somma di CHF 4'115.50 inerente “rimborso biglietto aereo + spese trasferte a __________ e __________” sia stata – correttamente – dedotta dall’importo di CHF 76'277.-- versato dal cliente all’avv. __________, somma che comprendeva altri esborsi effettuati dal legale per il suo cliente [in particolare la cauzione di CHF 50'000.-- (doc. 7)];

che, sia come sia, il qui istante non ha documentato – come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – il danno effettivo, producendo – segnatamente – le ricevute inerenti trasferte e soggiorni: trattandosi di ingente pretesa, è infatti lecito pretendere da colui che ne postula la rifusione la presentazione delle pezze giustificative (o di altri atti che possono, in qualche modo, sostituirle);

che pertanto la predetta domanda non può essere accolta;

che il qui istante chiede inoltre l’importo di CHF 6'547.90, oltre interessi, inerente le prestazioni dell’avv. __________, __________, che lo avrebbe assistito a __________ durante gli interrogatori di due testi, rispettivamente a __________ nel procedimento rogatoriale che lo concerneva (doc. 23);

che al proposito afferma che “in quanto cittadino __________ e vista la pendenza di un procedimento penale autonomo in __________, l’avv. __________ prima di trasferirsi in __________ per la citata incombenza processuale richiedeva ed otteneva dal PP la possibilità a che ai medesimi interrogatori avesse pure a presenziare il patrocinatore __________ dell’istante e ciò allo scopo di parare fin da allora all’eventualità a che il MP, in seconda analisi, decidesse di trasmettere alle autorità __________ copia dei verbali di interrogatorio dei due testimoni (…)” (istanza 2/3.12.2004, p. 6);

che, come detto, l’avv. __________ ha partecipato all’interrogatorio di IS 1 a __________ l’11.5.1994 [nell’ambito del procedimento penale promosso autonomamente dalle autorità __________ per i medesimi fatti a carico, tra gli altri, del qui istante (AI 105)] ed alle audizioni (in via rogatoriale) di due testi a __________ il 29.9.1994 (AI 102);

che, in queste circostanze, si deve ritenere che il qui istante fosse sufficientemente assistito dal profilo legale: è infatti lecito supporre che – qualora necessario – l’avv. __________, a conoscenza del citato procedimento penale promosso in __________, sarebbe intervenuta a tutela degli interessi del suo cliente, senza necessità della presenza (anche) dell’avv. __________;

che “il solo fatto che lo stesso PP Eggenschwiler – allora – non ebbe nulla ad eccepire in ordine alla presenza del patrocinatore __________ in __________, (…)” (istanza 2/3.12.2004, p. 6) indica evidentemente soltanto che non sussistevano ostacoli processuali alla presenza del legale __________ nell’ambito delle suddette audizioni;

che il qui istante invoca quindi a torto questa circostanza per pretendere la rifusione delle spese legali dell’avv. __________, oneri che restano a carico di IS 1, che ha liberamente scelto di farsi assistere – oltre che dall’avv. __________ – anche dal citato patrocinatore [che in realtà sembrerebbe peraltro avere assistito, nel corso degli interrogatori 29.9.1994 in __________, unicamente __________ e non (anche) il qui istante (AI 102)];

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 domanda CHF 2’286.--, oltre interessi, per le spese di trasferta in __________, in __________ ed a __________ (aerei, treni, soggiorni);

che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e questa pretesa;

che nondimeno non tenta (neppure) di documentare – come doveva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’ampiezza effettiva del preteso nocumento, presentando per esempio i relativi giustificativi (cfr. considerazioni esposte con riferimento alle spese di viaggio/soggiorno dell’avv. __________);

che questa Camera ritiene comunque di potere riconoscere – siccome facilmente ricostruibili – le spese inerenti la sua presenza a Lugano per gli interrogatori di data 22.2.1995 (A20) e 23.2.1995 (A22/23) (non è per contro provato che il 2.12.2003 IS 1 sia effettivamente giunto in Ticino);

che si giustifica quindi ammettere i costi inerenti la necessaria presenza dell'istante nei giorni 22.2.1995 e 23.2.1995 per un totale di CHF 498.--, consistenti nelle spese di pernottamento pari a CHF 240.-- (CHF 80.--/notte per tre notti), di pranzi/cene pari a CHF 90.-- (CHF 18.--/pasto per cinque pasti) [art. 5 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali] e di trasferta pari a CHF 168.-- [costo di un biglietto ferroviario di seconda classe __________ (oggi CHF 168.--), in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO)], oltre interessi dal 2.12.2004, come postulato;

che “nell’imminenza del pubblico dibattimento già aggiornato per i giorni del 3 e 4 dicembre 2003, l’istante – che non parla italiano e su invito preliminare (…) (dell’avv. PR

  1. – fece capo ad un traduttore freelance per tradurre dall’italiano in inglese i più importanti atti processuali” (istanza 2/3.12.2004, p. 8): chiede quindi l’importo di CHF 4'812.56, oltre interessi, inerente le prestazioni di __________, __________, e la somma di CHF 168.-- inerente le spese di spedizione (doc. 22);

che il citato doc. 22 si limita ad indicare “(…) Summary of Translation Services. Your reference: Translation 1 (legal text) 2,269.28 € Translation 2 (legal text) 833.00 € Total 3,102.28 € (…)”, senza precisare cosa sarebbe stato effettivamente tradotto;

che in queste circostanze il qui istante ha manifestamente disatteso l’obbligo di documentare la sua pretesa: non si comprende infatti se gli atti tradotti si riferivano effettivamente al procedimento penale, rispettivamente – qualora ciò fosse stato il caso – se essi erano (tutti) rilevanti per la preparazione del dibattimento [giusta gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 cifra 3 lit. a CEDU l’accusato ha infatti unicamente diritto alla traduzione degli atti necessari per una difesa efficace (decisione TF 1P.162/2005 del 12.5.2005)];

che questa Camera – in assenza di documentata motivazione – deve pertanto respingere la domanda;

che IS 1 postula CHF 701.--, oltre interessi, conseguenti all’apertura forzata della cassetta di sicurezza presso __________ in ossequio agli ordini dell’allora magistrato inquirente (doc. 17);

che appare giustificato rifondere detto danno, oltre interessi dal 21.11.1996 (come a scritto di medesima data di __________, doc. 17), in nesso di causalità naturale ed adeguato con il procedimento penale;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l’istante postula la somma di CHF 17'600.--, oltre interessi, di cui CHF 5'600.-- (CHF 200.--/giorno) per i 28 giorni di detenzione preventiva sofferta e CHF 12'000.-- per ogni ulteriore pregiudizio;

che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 14.4.1994 (AI 28) ed è stato scarcerato l’11.5.1994 previo versamento di una cauzione di CHF 50'000.-- (AI 58);

che per i 28 giorni di detenzione ingiustamente patita gli viene quindi assegnato il postulato importo di CHF 5'600.--, oltre interessi dal 12.5.1994, come richiesto;

che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di questa somma;

che sostiene che avrebbe subito la perquisizione domiciliare con sequestro di svariata documentazione, che – al momento dell’arresto – sarebbe stato ammanettato e trasferito a Lugano, solo e senza scorta, con il treno (in un vagone speciale senza servizi igienici e cibo), che le accuse sarebbero state particolarmente gravi “(…) ed in quanto tali proporzionalmente infamanti per un rinomato professionista – incensurato – molto apprezzato dall’allora suo datore di lavoro (…)” (istanza 2/3.12.2004, p. 10) e che gli sarebbero stati sequestrati gli averi presso tutti gli istituti bancari del __________, con notevole pregiudizio;

che sembrerebbe che le accuse non abbiano compromesso il suo lavoro di intermediario finanziario, tanto è vero che IS 1 ha lasciato la società per cui lavorava “(…) sur sa demande, (…)” (scritto 25.11.2003 di __________, __________, doc. 9);

che il qui istante non ha peraltro provato – documentando – che il procedimento penale (segnatamente i provvedimenti di sequestro) abbia, in nesso di causalità naturale ed adeguato, irrimediabilmente compromesso i suoi rapporti con __________;

che non sembrerebbe avere patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati alla privazione della libertà;

che nella fattispecie non vi sono quindi elementi che giustificano un aumento (o una diminuzione) della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;

che il predetto importo tiene del resto conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato;

che, come detto, il giudizio 14.3.2006 di questa Camera – con il quale ha respinto l’istanza di indennità 2/3.12.2004 (inc- __________) – è stato annullato dal Tribunale federale il 10.4.2007 (inc. __________);

che con scritto 25/26.4.2007 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Camera la sua nota professionale di CHF 12'129.55, oltre interessi, inerente il gravame 10/11.4.2006 inoltrato davanti all’Alta Corte;

che la nota indica CHF 11'000.-- di onorario, CHF 272.80 di spese e CHF 856.75 di IVA (doc. A);

che essa non specifica la tariffa applicata ed il dispendio di tempo;

che, adottando la tariffa di CHF 250.--/ora, il dispendio di tempo corrispondente all’onorario esposto è pari a 44 ore, importo – pur tenendo conto della necessità di approfondire l’aspetto giuridico della problematica – manifestamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che IS 1 ha già ricevuto, quali ripetibili della sede federale, l’importo di CHF 2'000.-- (decisione 10.4.2007, p. 5, inc. __________);

che – in considerazione dei parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale – si giustifica nondimeno rifondere al qui istante, per le spese dipendenti dal ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, l’ulteriore somma di CHF 3'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA, oltre interessi dalla prima interpellazione agli atti, ossia dal 25.5.2007;

che protesta le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i suddetti parametri elaborati dal Consiglio di moderazione, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda – un importo di CHF 1'500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 23’511.50, di cui CHF 12'212.50.--, oltre interessi, per spese legali, CHF 1'199.--, oltre interessi, per danni materiali, CHF 5'600.--, oltre interessi, per torto morale, CHF 3'000.--, oltre interessi, per spese legali inerenti il ricorso di diritto pubblico e CHF 1'500.-- per spese legali inerenti l’istanza di indennità;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCP).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, CHF 23’511.50, oltre interessi del 5% dal 25.5.2007 su CHF 3'000.--, dal 2.12.2004 su CHF 12'710.50.--, dal 21.11.1996 su CHF 701.-- e dal 12.5.1994 su CHF 5'600.--.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

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