Incarto n. 60.2007.109
Lugano 15 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 26/27.3.2007, completata il 5.9.2007, presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 10.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 3/4.4.2007 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 26.4.2006 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che postula la reiezione della domanda in merito al danno materiale, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 9.11.1998, nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________ scaturito dal fermo di una terza persona trovata in possesso di due armi da fuoco, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha ordinato l’arresto di IS 1 per titolo di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico ed all’allora vigente legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d’arma, in relazione ad un importante commercio di armi (AI 4, rapporto d’arresto 9.11.1998);
che il giorno successivo, l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori – considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di bisogni istruttori – ha confermato il provvedimento (AI 8);
che IS 1 è stato scarcerato il 20.11.1998 (AI 17);
che l’inchiesta ha comportato alcuni interrogatori ed il sequestro di diverse armi da fuoco, permettendo di ricostruire, grazie alla sua collaborazione, numerose transazioni (AI 19a, rapporto di polizia giudiziaria 1.7.1999);
che – dando seguito ad uno scritto del coaccusato __________ – IS 1 è stato nuovamente interrogato il 23.10.2001 (AI 26, rapporto di complemento 12.11.2001);
che con decisione 19.8.2005 – senza ulteriori atti istruttori – il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, nel frattempo subentrata nell’inchiesta, lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico “per avere, senza essere autorizzato, nel periodo __________, in __________, nella __________ e __________, commerciato e mediato, del materiale bellico, rispondendo ad annunci su riviste specializzate, inserendo le proprie offerte sulle medesime, nonché facendo capo a mediatori e usufruendo di importazioni a nome di terzi” e “per avere intenzionalmente determinato altri a commettere un infrazione alla LF sul materiale bellico, e specificatamente a fornire in una domanda di autorizzazione per l’importazione di materiale un’indicazione falsa”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva ad una precedente decretata nei suoi confronti il 7.5.1997, oltre ad una multa di CHF 2'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che ha rinunciato alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente pena, proponendo il suo ammonimento formale;
che ha infine ordinato, previa crescita in giudicato del decreto, la confisca a favore della Confederazione delle armi da fuoco sequestrate (DA __________);
che con scritto 5/6.9.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con sentenza 10.10.2006 il presidente della Pretura penale lo ha prosciolto dall’imputazione per prescrizione dell’azione penale, ordinando nel contempo il dissequestro a favore della Sezione dei permessi e dell’immigrazione delle armi di sua proprietà (inc. __________);
che con l’istanza in esame – completata il 5.9.2007, nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 11'762.15 oltre interessi, di cui CHF 7'802.15 per spese di patrocinio, CHF 1'560.-- per perdita di guadagno e CHF 2'400.-- per torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – come detto – in concreto è stata accertata l’intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale;
che il Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che, così stando le cose, bene ha fatto il presidente della Pretura penale a prosciogliere IS 1 dall’imputazione di ripetuta infrazione alla legge federale sul materiale bellico;
che – nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula anzitutto la rifusione delle note professionali 22.1.2007 e 5.9.2007 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'341.50 [di cui CHF 5'650.-- di onorario (22 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 1'183.20 di spese e CHF 508.30 di IVA (doc. E e M)];
che la pratica non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto né ha comportato nel suo insieme un impegno rilevante, circostanze queste che difatti l’istante nemmeno sostiene;
che si giustifica quindi applicare la tariffa di CHF 220.--/ora per le prestazioni fornite prima del 2001, rispettivamente di CHF 250.--/ora per quelle successive, come da prassi all’epoca del mandato;
che il dispendio orario esposto per le prestazioni fornite sino al 26.10.1999 viene sostanzialmente confermato, ad eccezione del tempo indicato per l’interrogatorio di data 20.11.1998 (AI 16), ridotto a 40 minuti (essendosi protratto dalle ore 14.50 alle ore 15.30, la trasferta essendo inoltre conteggiata a parte);
che l’onorario, pari a 5 ore e 40 minuti a CHF 220.--/ora, ammonta pertanto a CHF 1'247.--;
che il dispendio di 16 ore e 5 minuti indicato per le successive prestazioni appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio, pur riconoscendo che il procedimento penale ha avuto dei risvolti amministrativi dinanzi all’Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, a favore del quale il presidente della Pretura penale ha dissequestrato le armi;
che l’assoluzione di IS 1 per intervenuta prescrizione dell’azione penale non ha in particolare richiesto la preparazione e la partecipazione ad un dibattimento;
che – in ragione della sostanziale semplicità del caso – appare inoltre eccessivo il tempo consacrato ai colloqui (anche telefonici) con il cliente (quasi 5 ore) ed all’esame degli atti (oltre 3 ore);
che determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 9 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'417.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il cliente, 120 minuti inerenti l’esame degli atti, 75 minuti inerenti gli scritti al cliente (come esposto), 95 minuti inerenti gli scritti alla Pretura penale [ridotti a 10 minuti quelli di data 22.9.2005 (doc. 3), 3.10.2005 (doc. 5) e 3.10.2006 (doc. 14), tutti di poche righe], 20 minuti (supplementari) inerenti la richiesta di esperire una perizia sulla natura delle armi sequestrate (doc. 8), 20 minuti (supplementari) inerenti le osservazioni 11.7.2006 sulla prescrizione dell’azione penale (doc. 10), 45 minuti inerenti l’istanza di dissequestro 10.11.2006 indirizzata all’Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, 45 minuti inerenti gli ulteriori scritti indirizzati all’autorità amministrativa (in media 15 minuti/scritto), 10 minuti inerenti il colloquio telefonico di data 31.10.2006 (come esposto) e 30 minuti inerenti la presente istanza di indennità (come esposto), stralciate in particolare la prestazione di data 31.8.2005 “esame termine presentazione”, che non necessitava alcun approfondimento, e quella di data 10.11.2006 “racc a Sezione permessi e immigrazione”, trattandosi di una mansione di cancelleria, i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo;
che a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 908.70, ridotte a CHF 45.-- quelle inerenti le “Acc a cliente” e “Cpc cliente” [ritenuto che l’obbligo di informare sullo sviluppo del mandato (art. 13 CAvv) non si estende ad ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le scelte dell’assistito, e che il costo dei fogli di trasmissione rientra nelle spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in re avv. B.M., inc. __________)], stralciate invece quelle di data 23.3.2007 (“istanza di risarcimento”), non meglio specificate;
che per l’anno 1998 l’IVA ammonta a CHF 77.70 (6.5% su CHF 1195.--), per l’anno 1999 a CHF 19.-- (7.5% su CHF 252.80) e per il periodo successivo a CHF 237.50 (7.6% su CHF 3'124.90);
che, con particolare riferimento alla problematica legata alla confisca di armi da fuoco, l’istante postula inoltre il rimborso della nota professionale 16.7.2007 dell’avv. __________, specialista in materia, di complessivi CHF 460.55;
che va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono di principio risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);
che in concreto IS 1 non ha addotto alcuna oggettiva giustificazione al doppio patrocinio, rinunciando persino a produrre lo scritto 17.5.2007 del suo nuovo legale, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo;
che, in definitiva, a titolo di spese legali va rifusa la somma di CHF 4'906.90, arrotondata (per eccesso) a CHF 4'950.--;
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dal 26.3.2007 (data di introduzione della presente istanza) su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 (data di introduzione del successivo complemento) su CHF 700.--;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula il risarcimento della somma di CHF 1'560.-- per perdita di guadagno;
che al proposito argomenta di non avere percepito alcuno stipendio durante la detenzione preventiva, che all’epoca del suo arresto ammontava a circa CHF 3'900.-- mensili (istanza 26/27.3.2007, p. 3);
che IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno una dichiarazione del datore di lavoro, il contratto di lavoro e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);
che le sue affermazioni, seppure riprese dal verbale di interrogatorio 20.11.1998 (AI 16), sono invece mere dichiarazioni di parte, come tali senza alcuna forza probatoria;
che non può pertanto esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato ma non provato;
che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 117 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale deve essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisione TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. __________
che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 2'400.--, oltre interessi (istanza 26/27.3.2007, p. 3);
che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 9.11.1998 (Al 4) ed è stato scarcerato il 20.11.1998 (Al 14);
che – in applicazione della prassi in materia – per i dodici giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va riconosciuta la somma di CHF 2'400.-- (CHF 200.--/giorno), così come postulato, oltre interessi al 5% dal 20.11.1998;
che, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 7'350.-- oltre interessi, di cui CHF 4'950.-- per spese legali e CHF 2'400.-- per torto morale;
che l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che detta disposizione formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO, che consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che in concreto IS 1 ha più volte affermato di avere commerciato armi senza essere al beneficio di una valida autorizzazione federale (AI 4, verbale di interrogatorio 9.11.1998, p. 3; AI 16, verbale di interrogatorio 20.11.1998, p. 1);
che la questione non merita tuttavia alcun approfondimento, non fosse altro per il lungo periodo trascorso tra il suo arresto (il 9.11.1998) e la sua assoluzione (il 10.10.2006), sebbene l’istruttoria – almeno di fatto – si sia conclusa con il rapporto di polizia giudiziaria 1.7.1999 [null’altro risulta infatti agli atti, ad eccezione dell’interrogatorio di data 23.10.2001, esperito in seguito ad uno scritto del coaccusato __________ (AI 26, rapporto di complemento 12.11.2001)];
che le ripetibili, protestate, sono già state considerate nella nota d’onorario 5.9.2007;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 7/20, per la somma di CHF 175.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 10.10.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'350.--, oltre interessi del 5% dal 20.11.1998 su CHF 2'400.--, dal 26.3.2007 su CHF 4'250.-- e dal 5.9.2007 su CHF 700.--.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, in ragione di CHF 175.-- (centosettantacinque).
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario