Incarto n. 60.2006.93
Lugano 6 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2006 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere – in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 3.2.2005 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), confermato da questa Camera con giudizio 22.3.2005 (inc. __________) – un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
richiamate le osservazioni 21.3.2006 del magistrato inquirente, che postula la reiezione della domanda, rispettivamente – se tempestiva – il suo solo parziale accoglimento;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Il 30.6.1999 __________, __________, ha denunciato IS 1, allora __________ presso la __________, per titolo di truffa sostenendo che, nel periodo 1991-1996, l’avrebbe spogliata del suo patrimonio (A1).
b. IS 1 è stato arrestato dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer al termine dell’audizione 27.10.1999 (A6; rapporto di arresto 27.10.1999, AI 4); il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudio Lepori per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico [bisogni dell’istruzione (AI 9)]. L’1.11.1999 il qui istante è stato ricoverato – in detenzione preventiva – presso la __________, __________; è stato scarcerato il 16.11.1999 (AI 35).
c. Con decisione 3.2.2005 il magistrato inquirente – ritenuto come l’inchiesta aveva dimostrato che __________ avesse firmato gli atti di disposizione a favore di terzi comprendendone con ogni verosimiglianza il contenuto e come gli atti istruttori non offrivano elementi sufficienti per reputare che IS 1 avesse esercitato un inganno astuto – ha abbandonato il procedimento penale (ABB __________, AI 218). Questa Camera, con giudizio 22.3.2005, cresciuto in giudicato, ha dichiarato irricevibile la proposta di atto di accusa presentata il 14/15.2.2005 da __________ in assenza di sufficienti indizi riguardo alla modalità dell’inganno astuto ed agli elementi soggettivi dell’ipotesi accusatoria di truffa; ha nondimeno sottolineato che “(…) oggettivamente c’è stata una spogliazione patrimoniale della qui proponente, e IS 1 ha saputo dare solo delle spiegazioni limitate e parziali per ogni singolo atto, ma mai una spiegazione che potesse chiarire l’insieme dei diversi atti di disposizione intervenuti” (decisione 22.3.2005, p. 11, inc. __________, AI 222).
d. Con l’istanza in esame – fondata sull’art. 317 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 435'159.80, di cui CHF 61'145.80, oltre interessi, per spese legali inerenti il patrocinio dell’avv. __________, __________, CHF 314'014.--, oltre interessi, per danni materiali, CHF 50'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 10'000.-- per ripetibili di questa sede.
Delle argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.
e. Il procuratore pubblico osserva che il termine per proporre istanza di indennità inizia a decorrere dalla data di intimazione del decreto di abbandono, emanato – nel caso concreto – il 3.2.2005. La domanda 13/14.3.2006 sarebbe quindi tardiva.
in diritto
Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.2.
Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono 3.2.2005 (ABB __________, AI 218); esso si è tuttavia protratto davanti a questa Camera, che si è pronunciata con decisione 22.3.2005 – cresciuta in giudicato (inc. __________, AI 222) –, circostanza determinante per la decorrenza del predetto termine.
L’istanza in esame – introdotta il 13/14.3.2006 da persona pacificamente legittimata a proporla – è di conseguenza tempestiva.
2.1.
Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1).
Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2.
IS 1 postula la rifusione dell’importo di CHF 61'145.80, danno che avrebbe “(…) subito soltanto a dipendenza dell’ingiusto procedimento penale” (istanza 13/14.3.2006, p. 3).
2.3.
Il qui istante chiede anzitutto il versamento di CHF 1'161.-- inerenti la fattura 4.8.2000 di __________ [inviata dalla società all’avv. __________ che, a sua volta, l’ha girata a IS 1 (doc. A)]. Egli si limita nondimeno a sostenere che essa concernerebbe “(…) una consulenza di natura contabile e finanziaria, a lui fornita dal signor __________ della __________ di __________” (istanza 13/14.3.2006, p. 3), senza dimostrare – senza invero neppure tentare di spiegare – la rilevanza della predetta assistenza per il procedimento penale, come invece gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”].
La pretesa di cui al doc. A non può pertanto essere accolta.
2.4.
2.4.1.
IS 1 domanda la rifusione delle note dell’avv. __________ di complessivi CHF 59'984.80 (doc. B/C); al proposito produce la nota 11.12.2000 inerente il periodo 7.11.1999 – 11.12.2000 di CHF 30'851.50 [di cui CHF 28'000.-- (105 ore a CHF 267.--/ora circa) di onorario, CHF 669.30 di spese, CHF 2'150.20 di IVA e CHF 32.-- di altre spese (doc. B)] e la nota 17.11.2005 inerente il periodo 11.12.2000 – 17.11.2005 di CHF 29'133.30 [di cui CHF 25'500.-- di onorario (98 ore e 20 minuti – recte: 100 ore e 40 minuti – a CHF 260.--/ora circa), CHF 1'304.90 di spese, CHF 2'010.40 di IVA e CHF 318.-- di altre spese (doc. C)].
2.4.2.
Il procedimento penale è stato promosso in seguito a denuncia 30.6.1999 di __________ (A1). IS 1 è stato arrestato il 27.10.1999, al termine dell’interrogatorio (A6). Sono stati perquisiti il suo domicilio di __________ (AI 8 / 13 / 14 / 17 / 26) e la casa di __________ (AI 11). Il 4.11.1999 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha approvato la sorveglianza della corrispondenza telefonica inerente l’utente corrispondente al qui istante ed alla di lui moglie (AI 23.1 / 50). Il procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio della denunciante, del denunciato, della di lui moglie e di terzi (A1-25). Di seguito ha assunto agli atti gli incarti fiscali della denunciante (AI 61; anche AI 12), di __________ (AI 145.A) e del qui istante (AI 146), rispettivamente la documentazione inerente le transazioni oggetto di denuncia penale (AI 42 / 60 / 66 / 82 / 86). Ha inoltre ordinato il blocco a registro fondiario dei mappali __________, __________ e __________, particelle intestate al qui istante e/o alla di lui moglie (AI 45; cfr. anche 91 / 92). Il 23.2.2000 il magistrato inquirente ha disposto una perizia tecnica inerente la valutazione degli immobili oggetto del procedimento penale (AI 74 / 100 / 122). Il 16.4.2000 ha ordinato ad alcuni istituti bancari di identificare relazioni bancarie della denunciante, di __________ e di __________ e di trasmettere la relativa documentazione (AI 89 / 90 / 95 / 98 / 154). Il 25.4.2000 è stato assunto agli atti il parere 21.4.2000 del dr. med. __________, __________, inerente la denunciante (AI 94). Il 26.8.2003 l’Equipe finanziaria del Ministero pubblico ha rassegnato il suo rapporto (AI 186). Nel giugno 2004 il procedimento penale è stato assunto dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che ha compiuto ulteriori atti istruttori (AI 202 / 203 / 209, A26). Il 7.12.2004 è stato ordinato il deposito degli atti (AI 210); il 3.2.2005 l’istruzione formale è stata chiusa (AI 216). Il medesimo giorno il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale (AI 218), decisione confermata da questa Camera con giudizio 22.3.2005 (inc. __________, AI 222), cresciuto in giudicato.
2.4.3.
L’avv. __________ ha assunto il mandato il 12.11.1999 (AI 33), in sostituzione dell’avv. __________, __________, difensore d’ufficio (AI 10). Ha quindi assistito IS 1 fino alla fine del procedimento penale, con – come si evince dalle note professionali – visita presso la __________, colloqui con istante / moglie / procuratore pubblico / terzi, scritti a cliente / procuratore pubblico / terzi , esame degli atti, partecipazione ai (tanti) interrogatori e stesura delle osservazioni alla proposta di atto di accusa, prestazioni che – secondo le predette note – hanno esatto un dispendio orario di 205 ore e 40 minuti.
Dispendio, pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal legale, sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle effettive necessità di istruttoria e di patrocinio: secondo i criteri cui deve attenersi questa Camera, per la determinazione del tempo necessario per la trattazione di una pratica non conta infatti il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nella trattazione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2). Il procedimento penale, sebbene si sia esteso dal mese di giugno 1999 (dal mese di novembre 1999 per quanto concerne il patrocinio) al mese di marzo 2005 ed abbia comportato numerosi interrogatori del qui istante e di terzi, non è stato eccessivamente complicato (circostanza che difatti IS 1 non sostiene): (piuttosto) semplice giuridicamente, presentava alcune difficoltà di fatto in capo alla ricostruzione delle transazioni a favore del qui istante (o della di lui moglie o a società a loro riconducibili). Le perizie ordinate dal procuratore pubblico rispettivamente la documentazione (bancaria, fiscale, ecc.) assunta agli atti non erano comunque di difficile comprensione e pertanto non hanno inciso in modo importante sulla laboriosità del mandato. Gli scritti dell’avv. __________ al magistrato inquirente – (molto) spesso di poche righe (AI 32 / 47 / 72 / 76 / 87 / 102 / 104 / 117 / 128 / 134 / 141 / 153 / 157 / 162 / 167 / 170 / 172.1 / 188 / 190 / 194 / 196 / 200 / 214), solo eccezionalmente più lunghi (AI 33 / 34 / 126 / 145 / 215) – si sono peraltro limitati a (brevi) prese di posizione, a (brevi) comunicazioni, a chiedere l’assunzione di testi, a postulare la proroga di termini, alla trasmissione di documenti, a chiedere l’accesso agli atti, a sollecitare la fine del procedimento penale. Inoltre, come detto al considerando 2.1., l’onorario deve rispettare gli art. 31 ss. TOA; nel caso concreto non sono del resto adempiuti i presupposti a’ sensi dell’art. 41 TOA (secondo cui per procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l’avvocato può prescindere dai massimi di cui ai predetti articoli), disposizione che infatti IS 1 nemmeno invoca. Il procedimento penale si è per di più concluso con un decreto di abbandono, quindi senza deferimento dell’istante ad una Corte di merito, ciò che non ha pertanto richiesto la preparazione e la partecipazione al dibattimento. Infine, al legale – nell’esecuzione del mandato – spetta anche tenere conto di una certa proporzionalità (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, esclusi interventi non indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale.
Occorre poi osservare che – pur tenendo in considerazione il dovere di informazione del legale nei confronti del suo mandante in ossequio all’art. 13 CAvv – non era necessario inviare al cliente con lettera accompagnatoria copia degli scritti che l’autorità inquirente aveva spedito al legale [essendo sufficiente un semplice foglio di trasmissione, il cui costo rientra nelle spese generali dell’ufficio (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 5, inc. __________)]. Immotivati appaiono inoltre la prestazione “trascrizione colloquio con cliente” di data 10.12.1999 (potendosi pretendere da un avvocato che prenda appunti durante un colloquio, senza necessità – quindi – di procedere ad una successiva trascrizione), le prestazioni “riordino incarto” di data 13.12.1999 (potendosi parimenti esigere un’ordinata tenuta dei documenti) e gli scritti inerenti il pagamento degli onorari (a carico del patrocinatore). I verbali di interrogatorio attestano poi che l’allora lic. iur. __________ ha sovente accompagnato l’avv. __________ alle audizioni: a prescindere dal fatto che dalle note professionali non si comprende se è stato esposto un onorario anche per la prestazione del giurista, nella fattispecie il patrocinio poteva senz’altro essere seguito da un solo legale. L’istante non spiega peraltro la necessità concreta di due patrocinatori. Si giustifica pertanto risarcire solo le prestazioni dell’avv. __________. Inoltre, come già accennato in capo ad una conduzione ragionevole del mandato, prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / aiuto sociale all’accusato non vengono indennizzate giusta l’art. 317 CPP: esse – per quanto eccedenti i limitati bisogni di patrocinio – restano quindi a carico di IS 1 (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. __________).
In queste circostanze, è manifesto come la tariffa oraria di CHF 267.--/ora, rispettivamente di CHF 260.--/ora non appare motivata dalla fattispecie. Tuttavia, per tenere conto delle relative difficoltà, appare corretto ammettere per tutto il patrocinio (quindi anche per gli anni 1999/2000, quando vigeva una tariffa oraria di CHF 220.--/ora) la tariffa di CHF 250.--/ora. Si giustifica pertanto riconoscere un onorario pari a 72 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 18'020.85, di cui 600 minuti (comprese le eventuali trasferte) inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 240 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il procuratore pubblico/terzi, 480 minuti inerenti gli scritti, 120 minuti inerenti l’esame degli scritti pervenuti al legale dall’autorità inquirente/terzi, 600 minuti inerenti l’esame dell’incarto / la preparazione degli interrogatori / la ricerca di leggi e di dottrina, 255 minuti (compresa la trasferta) inerenti i verbali di interrogatorio 16.11.1999 (14.05-18.00, A10/11), 80 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 14.12.1999 (10.20-11.20, A12), 115 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 28.1.2000 (14.20-15.55, A13), 60 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 6.4.2000 (14.10-14.50, A14), 250 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 7.4.2000 (10.45-12.15 / 14.10-16.30, A15), 385 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 14.4.2000 (9.25-15.30, A16), 110 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 25.5.2000 (11.10-12.40, A17), 525 minuti (compresa la trasferta) inerenti i verbali di interrogatorio 6.3.2001 (9.30-12.15 / 13.40-19.20, A18/19/20/21/22), 105 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 15.3.2001 (14.50-16.15, A23), 95 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 23.8.2001 (10.00-11.15, A25), 185 minuti (compresa la trasferta) inerenti il verbale di interrogatorio 3.8.2004 (9.00-11.45, A26) e 120 minuti inerenti la stesura delle osservazioni alla proposta di atto di accusa 14/15.2.2005 [ritenuto che questa Camera, con decisione 22.3.2005 (inc. __________, AI 222), aveva già assegnato al qui istante CHF 500.-- a titolo di ripetibili].
A questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse – in considerazione delle predette osservazioni in capo all’eccessivo dispendio orario, di cui si deve tenere conto anche nel riconoscimento delle spese – in CHF 1'215.--, di cui CHF 50.-- (come esposto) inerenti l’apertura dell’incarto, CHF 40.-- inerenti la trasferta 12.11.1999 [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 40 km per la tratta __________ (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)], CHF 30.-- (come esposto) inerenti “spese diverse”, CHF 350.-- (come esposto) inerenti “addebiti”, CHF 700.-- inerenti gli scritti (foglio/invio postale/fax/copia) e CHF 45.-- inerenti le telefonate.
A IS 1 va quindi riconosciuta, a titolo di spese legali inerenti il patrocinio dell’avv. __________, la somma di CHF 20'652.30, di cui CHF 18'020.85 per onorario, CHF 1'215.-- per spese e CHF 1'416.45 per IVA [al 7.5%, come indicato nelle note professionali, su CHF 18'885.85 (onorario+spese dedotti gli “addebiti”)], oltre interessi. Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 13.3.2006 della presente istanza.
3.1.
3.1.1.
Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).
3.1.2.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. __________; 13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________; 10.7.2006, inc. __________; 28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________).
Statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera, il Tribunale federale ha ritenuto che:
“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”.
In un altro recente caso (decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento all’art. 163a CPP/VD, l’Alta Corte ha pure stabilito che:
“Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire. Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”.
Anche il progetto di Codice di procedura federale prevede, all’art. 438, la possibilità di non accordare un indennizzo o la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale. Il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) ritiene che:
“Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”.
3.2.
3.2.1.
IS 1 rileva che, al momento dell’arresto, era attivo quale __________ presso la __________ con uno stipendio mensile lordo di CHF 7'300.-- su tredici mensilità; evidenzia poi che il Tribunale cantonale __________, che aveva adito contestando la risoluzione del rapporto di lavoro, gli ha riconosciuto, con giudizio 2.6.2004, il diritto al salario fino al 31.12.2000. La perdita di guadagno e di altre prestazioni che avrebbe sofferto dall’1.1.2001 al 31.3.2005 consisterebbe in CHF 403'325.-- di salario lordo, in CHF 29'200.-- di indennità premio, in CHF 19'200.-- di assegni familiari ed in CHF 17'340.-- di prestazioni suppletive del datore di lavoro (assicurazione infortuni/cassa malati), per complessivi CHF 469'065.--. Considerato che nel 2001/2002 ha svolto un’attività a tempo parziale e che nel 2001/2002/2003 ha percepito un’indennità di disoccupazione – per complessivi CHF 155’051.-- – la perdita lorda di guadagno ammonta a CHF 314'014.--, somma che postula quale danno.
3.2.2.
Questa Camera – pronunciandosi con giudizio 22.3.2005 (inc. __________, AI 222) sulla proposta di atto di accusa 14/15.2.2005 di __________ – aveva ritenuto, in fatto, in particolare:
“a. La proponente – nata il __________ – ha continuato, anche dopo essere restata vedova, per un certo periodo a gestire l’albergo __________ a __________, attività che ha poi ceduto nel febbraio 1988.
In relazione a questa sua attività alberghiera, aveva conosciuto IS 1, nella sua veste di impiegato di __________ (cassa compensazione specifica del ramo alberghiero), in occasione della revisione AVS degli esercizi 1987/1988, per l’allestimento del conteggio finale. Con questa persona, la proponente aveva nutrito da subito un rapporto di amicizia e di fiducia. Per questo, con l’insorgere di screzi con la precedente persona che si occupava della gestione dei suoi beni (__________), la proponente decise di far capo a IS 1 quale proprio amministratore. L’inchiesta non ha permesso di ricostruire con precisione la data a partire dalla quale è intervenuto questo passaggio di gestione (per la proponente, nel 1989, per il denunciato nel 1991, come pare confermato dalla procura generale rilasciatagli il 2.5.1991, all. 18 del verbale 3.11.1999 A.8).
b. Al momento della conoscenza tra la proponente e IS 1, l’albergo era già stato ceduto. La situazione patrimoniale di __________ consisteva in proprietà immobiliari e mobiliari. La proponente possedeva due immobili, uno a __________ (casa __________, da lei abitata) e l’altro a __________ (casa di appartamenti) per il tramite di due società, la __________ e la __________. Era pure direttamente proprietaria di una casa d’abitazione a __________ (casa __________) e di boschi a __________. La proponente era titolare di un credito di CHF 275'000.-- nei confronti della __________. Aveva pure dei diritti di alpeggio nel suo comune d’origine, __________. Aveva infine dei valori depositati presso la __________ di __________, successivamente trasferiti alle due società immobiliari o oggetto di prelevamenti in contanti (per questi valori mobiliari, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere con decisione contestuale all’abbandono, ovvero il 3.2.2005, NLP __________ [decisione non impugnata con istanza di promozione dell’accusa]). Gli immobili erano gravati da ipoteche: quelli di __________ in modo limitato, quello di __________ in modo più importante: quest’ultimo era stato acquistato quale reinvestimento del ricavo della cessione dell’albergo di __________.
c. Tra il 1991 ed il 1996, la proprietà dei pacchetti azionari, degli immobili e dei mobili era stata trasferita a IS 1 o a suoi familiari, a seguito di una serie di atti di donazione o di compravendita collegati con corrispondenti donazioni.
Preliminarmente, IS 1 convinse la qui proponente a trasferire il proprio domicilio a __________, presso di lui, in un cantone che non impone le donazioni. Ciò avveniva con effetto 1.4.1991.
Il 24.5.1991, con atto di donazione, la qui proponente donava 70 azioni __________, cinque azioni __________ ed il mobilio della casa __________ alla moglie di IS 1 (all. A verbale 3.8.2004, A.26). Nel medesimo atto era previsto un diritto di locazione vita natural durante a favore della proponente nella villa __________ di proprietà della __________. Contestualmente, è stato firmato un contratto di locazione tra __________ e la proponente che prevedeva un canone mensile di CHF 1902.--, a partire dall’1.5.1991 (allegato 2b al verbale 7.2.2000 A.15). Il contratto di donazione è poi stato revocato ancora nel corso del 1991, per far posto ad altro negozio giuridico indicato di seguito (vedi verbale 7.4.2000 p. 13 A.15).
Il 10.7.1991 la qui proponente rinunciò fino a concorrenza di CHF 50'000.-- ad un suo credito correntista nei confronti della __________ (allegato verbale 30.6.1999, A.1).
Il 17.12.1991 la qui proponente cedeva alla moglie di IS 1 le azioni __________, cinque azioni __________ ed il mobilio nella casa di __________ per un prezzo totale di CHF 70'000.--. Il contratto prevedeva anche una locazione vita natural durante a favore della proponente nella casa __________.
Contestualmente firmava un atto di donazione corrispondente all’importo del prezzo dovutole da IS 1 (allegati B e C del verbale 3.8.2004, A.26).
Il 20.5.1992 la qui proponente dava un incarico di vendita della __________ di __________ alla __________ (rappresentata dalla moglie di IS 1), che prevedeva una commissione di almeno CHF 36’000.-- e il versamento del saldo del prezzo di vendita (dedotta la commissione e l’ipoteca esistente) alla qui proponente (all. D verbale 3.8.2004, A.26).
Il medesimo giorno la qui proponente cedeva a IS 1 le restanti azioni della __________ (95 azioni) al loro valore nominale.
Anche in questo caso, contestualmente c’è un atto di donazione per il valore corrispondente al prezzo, nel quale la qui proponente si impegna anche ad assumere gli oneri ipotecari di __________ ed a cedere i crediti nei confronti delle due società immobiliari (allegati E ed F verbale 3.8.2004, A.26). Questi crediti, per la __________, erano a quel momento di CHF 154'649.65 (conto corrente) e di CHF 225'000.-- (posizione creditoria): questi due importi sono stati oggetto di un’operazione in contanti il 20.5.1992 presso la __________ di __________, con prelievo da parte della qui proponente dell’importo complessivo (CHF 379'649.65) e successivo immediato riversamento dei medesimi fondi da parte di IS 1 (verbale 6.3.2001 p. 5/7 A.22).
Su entrambi questi scritti c’è un’autentica di firma della cancelleria con medesimo numero di rubrica (n. 1583), identico a quello dell’autentica sull’incarico di vendita (all. 8 al verbale 3.11.1999 A.8).
Il 12.11.1993 la qui proponente cedeva a __________ i suoi diritti di alpeggio nel suo comune d’origine (all. M verbale 3.8.2004 A.26).
L’8.1.1996 c’è uno scritto __________ (a firma della qui proponente) indirizzato alla famiglia dell’accusato che ricapitola le posizioni creditorie dei componenti della sua famiglia, e ciò in vista dell’aumento del capitale azionario della __________ mediante compensazione con i crediti di IS 1 (CHF 285'000.--) e di sua moglie (CHF 15'000.--, all. G verbale 3.8.2004, A.26).
Il 24.10.1996 la proponente cedeva sempre a IS 1 l’ultimo immobile a __________ (__________) ed i boschi di __________. Si tratta dell’atto notarile n. 19 del notaio __________. Il prezzo di vendita degli immobili era di CHF 300'000.--: dedotto l’importo ipotecario esistente (allora di CHF 198'500.--), il saldo del prezzo risultava pagato in base ad una ricevuta datata 21.10.1996, tre giorni prima del rogito (all. I verbale 3.8.2004, A.26).
Con scritto di medesima data (allegato al verbale 30.6.1999 A.1) risulta un accordo tra IS 1 e la qui proponente, in virtù del quale il primo si impegnava a versare CHF 1'000.-- mensili, vita natural durante della seconda, e anche dopo, fino al decesso del sig. __________, per i mobili della __________.
Questo impegno è stato revocato con scritto 17.12.1996 (all. 12 del verbale 3.11.1999 A.8).
Nel documento H allegato al verbale 3.8.2004 A.26 risulta una donazione della proponente a IS 1 di CHF 100'000.--; il documento non è datato, ma indica che la donazione “erfolgt heute, den 21.10.1996”, ed è autenticato dalla cancelleria comunale di __________ in data 21.10.1996, con un numero di autentica identico a quello dell’autentica, di medesima data, sulla ricevuta doc. I e di medesimo numero dell’autentica di medesima data sull’accordo per i CHF 1'000.-- mensili vita natural durante. La donazione di CHF 100'000.-- è da mettere in relazione al pagamento del saldo del prezzo di vendita della __________, di CHF 101'500.-- di cui all’all. I del verbale 3.8.2004 A.26 (verbale 14.4.2000 p. 13/14, A.16).
Dall’allegato 19 del rapporto 016/2003 del 26.8.2003 dell’Efin, nonché dal verbale 3.8.2004 (A.26) e dal rapporto complementare 021/2004 del 15.11.2004 sempre dell’Efin risulta che la sostanza liquida ed i titoli su relazioni bancarie intestate alla qui proponente sono state pure disposte a favore della due SA immobiliari o prelevati per contanti, e le diverse relazioni sono state azzerate tra il 1992 ed il 1994. In data 23.5.1998 la __________ comunicava al sig. __________ di concedergli un diritto di locazione sulla casa __________ alle medesime condizioni godute fino a quel momento (allegato 4 al verbale 14.12.1999 del revisore dei conti, A.12)” (decisione 22.3.2005, p. 2 ss., inc. __________, AI 222).
La predetta esposizione degli avvenimenti attesta come il qui istante abbia oggettivamente spogliato __________ dei suoi beni, circostanza – incontestabile – manifestamente incompatibile con il suo ruolo di __________ presso la __________. Questa funzione esige infatti una condotta integerrima, che non dia adito a sospetto di sorta, come si evince dallo scritto 9.12.1999 della Cassa medesima a IS 1 in merito alla disdetta del rapporto di lavoro [“La fonction de réviseur impose certaines conditions indispensables telles que confiance mutuelle absolue, autorité et crédibilité vis-à-vis des entreprise à contrôler. Ces conditions rendent indispensables la fixation de normes sévères. En cas de violation du rapport de confiance, il a y lieu de réagir rapidement et préventivement, indépendamment de la qualification juridique du comportement. En outre, nous nous référons à la restructuration en cours, laquelle rend nécessaire de nouveaux rapports de subordination et ainsi de nouvelles affectations personnelles, y compris pour les réviseurs. A votre demande, nous confirmons en outre que vous êtes libre dès le 3 novembre 1999. Pour le cas où votre maladie devait perdurer, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un certificat médical” (testo riportato nella decisione 13.11.2003 del __________, p. 5, doc. E)]. Il fatto che, nel giro di alcuni anni, si sia fatto cedere da __________, nei modi descritti, ogni e qualsiasi avere – ingiungendole addirittura di versare un canone di locazione per risiedere nell’abitazione già di sua proprietà – appare, a prescindere dalla rilevanza penale negata nella fattispecie, contrario ai suoi doveri quale revisore. IS 1 è peraltro venuto in contatto con la denunciante in questa sua veste, funzione che aveva immediatamente generato fiducia in __________. In queste circostanze, è evidente che il qui istante deve rimproverare solo sé stesso per essere stato licenziato: la disdetta del rapporto di lavoro è infatti da ricondurre al suo comportamento inconciliabile con i suoi doveri professionali [cfr. l’art. 9 del “cahier des charges” del 29.5.1985 inerente il comportamento del revisore: “La tâche de réviseur exige de lui une attitude réservée. En quelle circonstance que ce soit, nous tenons à ce qu’il demeure courtois. L’état de réviseur implique de hautes qualités d’honnêteté, de probité et d’impartialité qui ne doivent jamais être mises en défaut. Il est essentiel qu’il n’accepte aucun avantage de l’entreprise à contrôler susceptible d’aliéner son indépendance” (testo esposto nella decisione 13.11.2003 del __________, p. 2, doc. E)]. All’istante non poteva infatti sfuggire che fare trasferire a sé stesso rispettivamente alla di lui moglie o a società a loro riconducibili l’intero patrimonio – mobili ed immobili – di un’anziana signora benestante conosciuta nell’ambito della sua attività lo avrebbe potuto esporre a conseguenze (anche) sul piano lavorativo, in particolare con riferimento al principio di fedeltà. Effetti che ora deve sopportare in applicazione del suddetto art. 44 cpv. 1 CO, avendo egli cagionato il danno di cui oggi postula la rifusione.
4.1.
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.589/1999 del 31.10.2000). Invero, l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________). Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2.
4.2.1.
IS 1 chiede CHF 50'000.-- quale torto morale. Al proposito evidenzia che: “a partire dal 4 marzo 1985 (…) era attivo quale __________ per la __________ (…)”; “non appena il datore di lavoro era venuto a conoscenza del fatto che (…) si trovava in carcere preventivo per reati finanziari, licenziava lo stesso in tronco, garantendogli il versamento del salario fino al 31 maggio 2000 (…)”; “(…) l’incarcerazione (…) e il relativo procedimento penale rimasto pendente fino alla decisione del 22 marzo 2005 di questa Camera, circostanze ben note nell’ambiente delle __________ di tutta la Svizzera, gli hanno impedito fino ad oggi di continuare a svolgere, rispettivamente riprendere la sua attività di __________: egli ancora oggi è disoccupato e non percepisce alcuna indennità AD”; “(…) ha subito un grave trauma psichico a seguito della sua incarcerazione”; “è pacifico che per un __________ l’accusa di truffa e di reati finanziari in genere, è particolarmente infamante, nella misura in cui una simile attività è notoriamente basata sull’onestà e la fiducia”; “(…) ha dovuto convivere con il procedimento penale in questione dal 27 ottobre 1999 al 22 marzo 2005, ovvero per quasi cinque anni e mezzo: la violazione del principio di celerità nel caso specifico è manifesta” (istanza 13/14.3.2006, p. 3 s.), circostanze che sostanzierebbero il gravissimo pregiudizio morale sofferto in ragione del procedimento penale.
4.2.2.
Il qui istante è stato arrestato al termine dell’interrogatorio 27.10.1999 (AI 4/A6); IS 1, che dall’1.11.1999 è stato ricoverato – in detenzione preventiva – presso la __________, è stato scarcerato il 16.11.1999 (AI 35).
All’istante va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 4'200.-- per i 21 giorni di detenzione ingiustamente sofferta (CHF 200.--/giorno, come da prassi di questa Camera per detenzioni fino a due/tre mesi), somma ora da concretizzare al caso di specie.
L’accusa di truffa era – oggettivamente – grave, segnatamente con riferimento alla sua funzione di ; essa ha indubbiamente recato pregiudizio alla sua reputazione. Il fatto che il procedimento penale abbia avuto una durata eccessiva non ha inoltre contribuito a facilitare il ritorno di IS 1 nel mondo del lavoro. Si deve nondimeno rilevare che non sembrerebbe che il qui istante abbia sollecitato la conclusione del procedimento a suo carico; sembrerebbe in effetti che, per il tramite del suo legale, abbia interpellato il Ministero pubblico solo l’1/2.6.2004 [“dal settembre 2001, a inchiesta, suppongo, terminata, non ho più avuto notizie dal PP salvo comunicarmi che stava esaminando l’incarto in vista di una decisione” (AI 188)]. La tardiva conclusione del procedimento penale ha in ogni caso giovato al qui istante, in particolare con riferimento al lungo tempo trascorso dai fatti ed all’età avanzata della presunta vittima, che hanno impedito – di fatto – di accertare compiutamente gli avvenimenti. Inoltre, come esposto in relazione al danno materiale (considerando 3.2.2.), a IS 1 non poteva certo sfuggire che spogliare, oggettivamente, __________ dei suoi averi lo avrebbe potuto danneggiare dal profilo dell’affidabilità quale __________ (a prescindere quindi dal procedimento penale in quanto tale). L’istante sostiene poi di avere subito un grave trauma psichico in seguito alla sua incarcerazione: ora, pur riconoscendo che la privazione della libertà non giova innegabilmente allo stato psichico di una persona, nel caso di specie bisogna evidenziare che il perito __________ – direttore dell’ –, chiamato ad esprimersi nell’ambito della causa promossa dal qui istante nei confronti della __________, ha ritenuto che “en ce qui concerne l’hospitalisation de novembre 1999 et de ses suites, nous ne pouvons ni contester ni affirmer une relation entre l’incarcération et une décompensation psychiatrique encore moins celle d’une pneumonie” e che “le développement d’une pathologie telle qu’un état anxio-dépressif peut être multifactoriel. Nous ne pouvons donc pas établir une simple relation de cause à effet entre des délits pénaux, l’incarcération et la décompensation psychique” (testo esposto nella decisione 13.11.2003 del __________, p. 10 s., doc. E). Tanto è vero che la __________ ha reputato il qui istante inabile al lavoro per malattia dal 27.10.1999, riconoscendogli il salario fino al 31.12.2000 [“Une poursuite pénale avec incarcération peut cependant constituer un facteur qui favorise le développement d’une décompensation psychique. Il paraît ainsi que l’intimée a échoué dans la preuve de la causalité, dès lors qu’il ne suffit pas d’établir que l’incarcération était de nature à favoriser une partie des troubles. Au demeurant, l’intimée n’a pas non plus établi que la pneumonie serait également due à l’incarcération” (p. 11, doc. I)]. L’inabilità al lavoro dovuta a malattia precede quindi, di fatto, l’incarcerazione, per cui non sussiste un nesso causale adeguato tra il presunto danno e la privazione della libertà. Si deve inoltre rilevare che – come attesta la sorveglianza della corrispondenza telefonica – il 18.11.1999, conversando con tale signor X, IS 1 ha detto “(…) di aver simulato un “crollo” … in seguito al quale è poi stato ricoverato ...” (p. 15, AI 50), asserzione che non merita commento.
Tutto ciò considerato, si giustifica riconoscere al qui istante unicamente l’importo di CHF 4'200.--, oltre interessi dal 22.3.2005 (come postulato), somma che tiene peraltro conto della sua inevitabile sofferenza legata alla detenzione e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 3.2.2005 (ABB __________, AI 218), dalla decisione 22.3.2005 di questa Camera (inc. __________, AI 222) e da questo stesso giudizio.
IS 1 domanda infine l’importo di CHF 10'000.-- quali ripetibili in considerazione “(…) del danno complessivo fatto valere, e del tempo impiegato, (…)” (istanza 13/14.3.2006, p. 6).
Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per l’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. Nella fattispecie la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; nondimeno, ritenuto come l’avv. PR 1 non avesse patrocinato il qui istante nel corso del procedimento penale e come quindi non conoscesse l’incarto, si impone di ammettere un importo di CHF 3'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA, somma che evidentemente tiene conto del (solo molto) parziale accoglimento della presente domanda.
L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 27'852.30, di cui CHF 20'652.30 per spese di patrocinio, oltre interessi, CHF 4'200.-- per torto morale, oltre interessi, e CHF 3'000.-- per spese legali dipendenti dal presente procedimento.
La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 3.2.2005 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 27'852.30, oltre interessi del 5% su CHF 20'652.30 dal 13.3.2006 e su CHF 4'200.-- dal 22.3.2005.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria