Incarto n. 60.2006.474

Lugano 16 maggio 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 15/18.12.2006 presentato da

RI 1, RI 2, entrambi patr. da: avv. PR 1,

contro

la decisione di chiusura 14.11.2006 (art. 80d AIMP) emanata dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento di assistenza internazionale in materia penale dipendente da commissione rogatoria 10.3.2006 della __________ (inc. Rog. __________);

richiamate le osservazioni 8.1.2007 del procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera con riferimento al requisito della doppia punibilità;

preso atto dell’invio, in data 9/10.1.2007, da parte del patrocinatore dei ricorrenti, del decreto di non luogo a procedere 28.12.2006 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________);

richiamato l’ulteriore scritto 17.1.2007 del procuratore pubblico, con il quale evidenzia l’assenza di legittimazione dei ricorrenti, essendo gli stesso non i titolari, ma gli ADE del conto la cui documentazione è stata acquisita in ossequio alla richiesta di assistenza internazionale in materia penale;

richiamate le osservazioni 19/22.1.2007 dell’Ufficio federale di giustizia, con le quali contesta la legittimazione dei ricorrenti e chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile;

preso atto dello scritto 23.1.2007 del procuratore pubblico, mediante il quale trasmette a questa Camera le lettere di notifica della decisione di chiusura alle società detentrici della documentazione sequestrata ed al teste di cui è disposta la trasmissione del verbale;

preso atto del successivo scritto 14.2.2007 del patrocinatore dei ricorrenti, mediante il quale sostiene sia data la loro legittimazione a ricorrere;

letti ed esaminati gli atti;

in fatto

a. Il medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con contestuale giudizio (inc. CRP __________).

Fatta questa premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.

b. Dopo i primi due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il 10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale inc. Rog. __________.

c. In data 13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinando l’identificazione ed il sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la Banca __________, nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso tre fiduciarie.

Dalla documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone fisiche, tra le quali RI 1 e RI 2.

d. Con decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i relativi allegati.

e. Con tempestivo gravame, RI 1 e RI 2 chiedono di annullare la decisione di chiusura e di rifiutare l’assistenza.

I ricorrenti si ritengono anzitutto legittimati in quanto destinatari della decisione ed in quanto indagati nel procedimento penale estero. Dopo aver richiamato le diverse decisioni già intervenute in merito a questa fattispecie, contestano l’adempimento del requisito della doppia punibilità: in connessione a tale condizione, invocano pure la violazione del principio “ne bis in idem”.

Più in generale, i ricorrenti contestano infine il carattere manifestamente erroneo, lacunoso e persino contraddittorio della domanda di assistenza internazionale, che farebbe riferimento a “servizi mai resi”, circostanza questa in contrasto con la realtà dei fatti.

f. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con successivo scritto 17.1.2007, chiede invece che il gravame venga dichiarato irricevibile, in quanto presentato non dal titolare del conto bancario, ma dagli ADE.

g. Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la legittimazione dei ricorrenti, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire i ricorrenti non sarebbero direttamente e personalmente toccati in un interesse degno di protezione: in primo luogo in quanto non sono titolari del conto bancario ed in secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che tali documenti contengano informazioni relative ai ricorrenti stessi.

in diritto

  1. Preliminarmente deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione dei ricorrenti, con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi allegati.

  2. Secondo l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

  3. Per quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro, interrogatorio).

Nel presente caso, è pacifico che titolare della relazione aperta presso la Banca __________ è la società __________, mentre i ricorrenti sono aventi diritto economico (in seguito: ADE). Ora, la costante giurisprudenza del Tribunale federale nega la legittimazione a ricorrere all’ADE, e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 308, p. 350). Solo eccezionalmente, e sempreché non costituisca abuso di diritto, questi è legittimato a ricorre qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153).

In concreto, i ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, si limitano a sostenere che __________ è stata nel frattempo disciolta, senza produrre alcunché, segnatamente documenti ufficiali attestanti lo scioglimento della società.

Con riferimento ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione impugnata, a questa Camera non resta che dichiarare irricevibile il gravame per difetto di legittimazione.

  1. In relazione ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).

In concreto, in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne discende che ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

  1. Per la restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, op. cit., n. 310 p. 356).

Di modo che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7. della decisione impugnata, ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

  1. Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione. Si noti, di transenna, che la circostanza che RI 1 e RI 2 sono inquisiti nel procedimento estero non è decisiva, ritenuto che l’art. 21 cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell’art. 80h lit. b AIMP. Del resto, la procedura di assistenza, di natura amministrativa, concerne anzitutto le relazioni tra gli Stati, e non costituisce un semplice prolungamento sul territorio dello Stato rogato del procedimento aperto in quello rogante (DTF 127 II 104).

Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti (decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione alla doppia punibilità.

  1. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________, e RI 2, __________.

  3. Rimedio di diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).

  1. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CRP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CRP_001, 60.2006.474
Entscheidungsdatum
16.05.2007
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026