Incarto n. 60.2006.467

Lugano 3 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.12.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 10.4.2006 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamati gli scritti 19/21.12.2006 della Divisione della giustizia – che si rimette “(…) alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico” – e le osservazioni 15.1.2007 del magistrato inquirente – che si rimette al giudizio di questa Camera –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che IS 1 è stato arrestato il 12.4.2001 per titolo di ricettazione in relazione all’acquisto ed alla successiva vendita dell’orologio __________ n. __________ (rapporto di arresto 12.4.2001, AI 4);

che il giorno successivo l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi – in assenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di pericolo di collusione – non ha confermato il provvedimento: l’accusato è quindi stato posto in libertà provvisoria (AI 9);

che – nel prosieguo del procedimento – sono stati effettuati alcuni interrogatori [rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 19.2.2002 (AI 17); verbale di interrogatorio 24.9.2002 di IS 1 (AI 20); verbale di interrogatorio 9.4.2003 di __________ (AI 25); verbale di interrogatorio 7.5.2003 di __________ (AI 29); verbale di interrogatorio 1.7.2003 di __________ (AI 44); verbale di interrogatorio 1.7.2003 di __________ (AI 45); verbale di interrogatorio 22.7.2003 di __________ (AI 47)];

che è inoltre stato accertato il prezzo di mercato dell’orologio in questione (AI 22/41);

che con decisione 10.4.2006 – senza ulteriori atti dopo il 25.7.2003, quando si è conclusa l’istruttoria (AI 48) – il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico del qui istante: “dagli accertamenti dell’inchiesta non è emerso (o comunque non vi sono prove o indizi concreti) che IS 1 avesse avuto modo di dubitare della provenienza illecita dell’orologio, (…)” (decreto di abbandono 10.4.2006, p. 3, ABB __________);

che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 10'974.95, oltre interessi, di cui CHF 5'574.95 per spese di patrocinio, CHF 400.-- per torto morale per ingiusta carcerazione e CHF 5'000.-- per torto morale per violazione del principio della celerità;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'574.95 (recte: 5'575.69) [di cui CHF 5'041.67 di onorario (20 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 140.20 di spese e CHF 393.82 di IVA (doc. C)], oltre interessi, somma che ossequierebbe i criteri indicati;

che la tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

che la fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

che, per quanto risulta dall’incarto penale, il legale ha inviato al procuratore pubblico gli scritti – di poche righe – 12.4.2001 (AI 3) e 18/19.4.2001 (AI 11), ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 13.4.2001 (AI 9), il 3/4.9.2002 ha presentato “istanza di emanazione del decreto di abbandono” (AI 19), ha assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 24.9.2002 (AI 20) e l’11.8.2003 ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito (AI 48);

che il caso ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;

che il dispendio orario esposto appare pertanto oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che – in ragione della sostanziale semplicità del caso – è eccessivo, in particolare, quello inerente i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente (378 minuti), quello inerente le telefonate a terzi (167 minuti), quello inerente il verbale di interrogatorio PP 24.9.2002 (210 minuti, concernente anche fattispecie non sfociate nel decreto di abbandono oggetto del procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP) e quello inerente la preparazione dell’istanza di indennità (90 minuti, atto che non presentava problematiche particolari, considerato inoltre che il legale conosceva la fattispecie per avere patrocinato il qui istante fin dall’inizio del procedimento penale);

che determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa proporzionalità;

che viene pertanto ammesso un onorario pari a 13 ore a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 3'250.--, di cui 20 minuti (10 min/scritto) inerenti le lettere 12.4.2001 e 18/19.4.2001 al Ministero pubblico, 180 minuti inerenti i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente, 90 minuti inerenti le telefonate a terzi, 90 minuti (come esposto) inerenti l’udienza 13.4.2001 davanti al giudice dell'istruzione e dell'arresto, 90 minuti (come esposto) inerenti l’istanza 3/4.9.2002, 160 minuti inerenti l’interrogatorio 24.9.2002 [ore 9.25 - ore 12.05: cominciato invero 25 minuti dopo l’orario previsto, ma concernente – come detto – anche fattispecie non oggetto del decreto di abbandono 10.4.2006 (ABB __________), circostanza di cui si deve tenere conto], 10 minuti (come esposto) inerenti “ricerca società __________ (recte: __________) su Web” e “cpc cliente” di data 5.12.2002, 65 minuti (come esposto) inerenti “ricevuto ordinanza deposito atti”, “esame atti c/o Ministero pubblico” e “ricevuto doc. da Ministero pubblico + esame”, 15 minuti (come esposto) inerenti “esame decreto d’abbandono 10.4.06 + cpc cliente”, 60 minuti inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento [ritenuto che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è parziale], stralciati 70 minuti inerenti “in attesa di udienza GIAR” (13.4.2001) e “in attesa di udienza PP” (24.9.2002) [siccome non giustificati (potendo presumersi che un legale occupi utilmente il tempo di attesa)];

che all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 126.20 [CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) in luogo di CHF 7.--/pagina, per il resto riconosciute come indicate];

che l’IVA ammonta a CHF 256.60;

che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 3'632.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come postulato;

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l’istante chiede la somma di CHF 400.--, oltre interessi;

che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 12.4.2001 (AI 4);

che il giorno successivo, 13.4.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha confermato il provvedimento (AI 9);

che il qui istante è stato quindi privato della libertà personale per due giorni;

che gli viene pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come richiesto, non sussistendo elementi che giustificano una diminuzione di detta somma;

che sostiene inoltre che “(…) il procedimento ha avuto una durata di ben 5 anni, allorquando la situazione avrebbe potuto essere chiarita in pochissimo tempo: la difesa produsse tempestivamente la documentazione che permetteva di verificare i valori usuali nel commercio dell’occasione per orologi di quel tipo e la richiesta (semplicissima) perizia sul valore commerciale dell’orologio in discussione avrebbe potuto (o forse dovuto?) essere fatta subito”, che “di sicuro in questo caso abbiamo una palese violazione del principio della celerità: tant’è che il caso è stato assunto da un nuovo PP, dopo il potenziamento dell’ufficio, che notoriamente era sottodotato e non riusciva ad evadere con tempestività le procedure pendenti”, che “di questa situazione non si dovrebbero far subire le conseguenze al cittadino che, per giunta, si ritrova ingiustamente accusato di un reato suscettibile di portarlo alle Correzionali” e che “questo stato di cose e l’inutile dilungarsi di un procedimento penale provoca notoriamente in qualsiasi persona normalmente costituita degli stati d’ansia, che peggiora notevolmente la sua qualità della vita per tutta la durata del procedimento” (istanza 12/13.12.2006, p. 4);

che al proposito rimanda “(…) alle considerazioni della sentenza della CRP del 26 luglio 2006 in re P. (inc. n. __________), che per tener conto di questo genere di danno morale, considera equo un indennizzo di Fr. 1'000.-- per ogni anno di durata del procedimento” (istanza 12/13.12.2006, p. 4);

che IS 1 chiede quindi, per il periodo da aprile 2001 ad aprile 2006, l’importo di CHF 5'000.-- (CHF 1'000.--/anno);

che il principio della celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita (decisione TF 6B_355/2007 del 4.9.2007);

che il qui istante è stato arrestato il 12.4.2001 su ordine dell’allora competente magistrato inquirente Rosa Item (AI 4/5);

che è stato rilasciato il giorno successivo non avendo l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto confermato il provvedimento (AI 9);

che il procedimento penale è proseguito con alcuni interrogatori (AI 17/20) e con accertamenti in capo al prezzo di mercato dell’orologio oggetto della presunta ricettazione (AI 22);

che nel corso del 2003 l’istruttoria è stata assunta dal procuratore pubblico Moreno Capella, che ha proceduto ad altri interrogatori (AI 25/29/44/45/47), rispettivamente ad accertare – di nuovo – il prezzo di mercato dell’orologio in questione (AI 41);

che il 25.7.2003 il magistrato inquirente ha disposto il deposito atti (AI 48), dopo di che l’istruttoria – almeno di fatto – si è conclusa [null’altro risulta infatti agli atti (cfr. anche il relativo elenco atti)];

che il decreto di abbandono del procedimento penale è stato emanato il 10.4.2006 (ABB __________);

che in queste circostanze appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto del qui istante, il 12.4.2001, e l’abbandono del procedimento penale, il 10.4.2006, è eccessivamente lungo, in particolare in considerazione dell’inattività di trentatre mesi dal deposito degli atti, il 25.7.2003;

che la fattispecie era peraltro relativamente semplice, tanto è vero che gli atti istruttori si sono limitati ad alcune audizioni e ad alcuni (facili) accertamenti: mal si comprende invero perché si sia atteso anni per emanare il decreto di abbandono in questione;

che, tutto ciò considerato, si deve ammettere una lieve violazione del principio della celerità;

che il fatto che solo in un’occasione IS 1 abbia chiesto, per il tramite del suo legale, la conclusione del procedimento non sana evidentemente la suddetta violazione: spetta infatti alle autorità penali condurre speditamente l’inchiesta (a prescindere quindi da eventuali solleciti delle parti);

che, con riferimento al giudizio 26.7.2006 di questa Camera in re P. (inc. __________), il qui istante domanda – come detto – CHF 5'000.--, ossia CHF 1'000.--/anno;

che il caso invocato differisce nondimeno dal presente sia per quanto concerne la durata (quattordici anni) sia per quanto concerne la gravità e la complessità dei fatti oggetto di quel procedimento;

che IS 1 si limita inoltre ad appellarsi ad uno stato di ansia, “(…) che peggiora notevolmente la sua qualità della vita per tutta la durata del procedimento” (istanza 12/13.12.2006, p. 4), senza tuttavia nemmeno tentare di sostanziare – documentando – il preteso nocumento;

che si giustifica quindi sanzionare la lieve violazione del principio della celerità con l’importo di CHF 500.--, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come domandato, somma che tiene conto della contenuta sofferenza per l’istante e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 10.4.2006 (ABB __________) e da questo stesso giudizio;

che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che, in ragione delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 4'532.80, oltre interessi, di cui CHF 3'632.80 per spese legali, CHF 400.-- per torto morale inerente l’ingiustificata detenzione e CHF 500.-- per torto morale inerente la violazione del principio della celerità;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 330.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 10.4.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'532.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006.

  1. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 330.-- (trecentotrenta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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