Incarto n. 60.2006.466

Lugano 20 novembre 2007/dp

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11.12.2006 presentata da

IS 1, , patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 9.12.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 28.12.2006 della Divisione della giustizia – che si rimette “(…) alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, come pure, in questo caso così particolare, al prudente criterio della Camera dei ricorsi penali” – e 14/15.1.2007 del magistrato inquirente – che ritiene “(…) opportuno procedere all’allestimento di una perizia giudiziaria al fine di meglio circoscrivere il nesso di causa naturale, per poi giuridicamente valutarne l’adeguatezza, tra la situazione attuale dell’istante e l’avvio del procedimento penale”, rimettendosi per il resto al giudizio di questa Camera –;

richiamato inoltre lo scritto 26/29.10.2007 dell’avv. PR 1, con il quale precisa la pretesa di danno materiale del qui istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 4.11.2002 __________, allievo della __________ della scuola media di __________, è rimasto gravemente infortunato mentre stava effettuando un tuffo nel corso di una lezione di nuoto (AI 34/35/48/50/51).

b. Il medesimo giorno – nell’ambito delle informazioni preliminari promosse d’ufficio – sono stati interrogati IS 1, docente di educazione fisica della vittima, ed alcuni compagni di scuola di quest’ultima (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2).

__________ ha deposto il 4.12.2002 (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2) e – davanti al magistrato inquirente – il 17.12.2003 (AI 27). La polizia giudiziaria, il 23.7.2003 ed il 13/15.11.2003, ha (ri)sentito alcuni allievi della sua classe (rapporti di complemento 24.7.2003 e 15.11.2003, AI 9/21).

IS 1 è stato interrogato dal sostituto procuratore pubblico il 10.10.2003 ed il 18.12.2003 come indagato per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP (AI 11/28).

Il magistrato inquirente, il 23.3.2004, ha incaricato __________ di allestire una perizia tecnica (AI 37) [rapporto consegnato il 21.5.2004 (AI 39)] rispettivamente, il 21.9.2004, ha incaricato il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ di determinare se le lesioni sofferte da __________ erano da ricondurre esclusivamente all’impatto del capo contro il fondo della piscina (AI 53) [parere rassegnato il 3.3.2005 (AI 63)].

c. Il 22.3.2005 il sostituto procuratore pubblico ha, nuovamente, interrogato IS 1; lo stesso giorno ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni colpose gravi (AI 65).

d. Con ordinanza 22.4.2005 è stato disposto il deposito degli atti (AI 66).

Il 9/10.5.2005 il qui istante ha domandato un complemento di inchiesta [sopralluogo, audizione di compagni di scuola di __________, interrogatorio di __________ (responsabile dell’Ufficio educazione fisica scolastica), complemento delle perizie, assunzione agli atti di alcuni documenti (AI 68)].

Con decisione 3.6.2005 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza limitatamente all’audizione del teste __________ ed all’assunzione agli atti dei documenti allegati al complemento (AI 69); il 20.7.2005 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli – adito da IS 1 con reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) – ha parzialmente accolto il gravame con riferimento all’audizione dei testi (AI 73), conseguentemente interrogati dal sostituto procuratore pubblico il 5.9.2005 (AI 90/91/92/93/94/95/96/97/98) ed il 20.9.2005 (AI 108).

Il 19.9.2005 è stato sentito il perito __________ (AI 107); __________ è stato interrogato il 18.10.2005 (AI 111). Infine, il 21.11.2005 è stato effettuato un sopralluogo presso la piscina di __________ (AI 114).

L’istruzione formale è stata chiusa il 30.11.2005 (AI 119).

e. Con decisione 9.12.2005 il sostituto procuratore pubblico ha abbandonato il suddetto procedimento penale non potendo imputare all’accusato di avere violato un dovere di prudenza da porsi in nesso causale con l’infortunio (ABB __________).

f. Con l’istanza in esame – fondata sull’art. 317 CPP – IS 1, protestando le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 165'048.50 (recte: 83'113.--), di cui CHF 20'836.70, oltre interessi, per spese legali, CHF 134'211.80 (recte: 52'276.30) per danni materiali e CHF 10'000.--, oltre interessi, per torto morale.

Delle argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.

in diritto

  1. 1.1.

Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.2.

Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono 9.12.2005 (ABB __________). L’istanza – introdotta l’11.12.2006 da persona pacificamente legittimata a proporla – è quindi tempestiva (art. 20 cpv. 2/3 CPP).

1.3.

Il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete, come esposto, all’accusato, ossia a chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP). Lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP): in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte processuale nasce infatti, come detto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.). E’ quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore. In ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.). Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n. 2/18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

L’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 13.10.2003, prima della promozione dell’accusa 22.3.2005 nei confronti del cliente (AI 65), che quindi non era ancora formalmente accusato.

Le difficoltà giuridiche di cui all’ipotesi accusatoria di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP – con riferimento al presupposto della negligenza giusta l’art. 18 cpv. 3 vCP (12 cpv. 3 CP) ed in particolare alla violazione dei doveri di diligenza mediante un’omissione, che implica una posizione di garante – imponevano nondimeno la presenza di un legale già prima della promozione dell’accusa a carico di IS 1, da considerare pertanto accusato giusta l’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale nei suoi confronti. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto – pronunciandosi il 20.12.2004 sull’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio della parte civile – aveva peraltro ritenuto, a ragione, che “(…) non si tratta di un caso di lieve gravità né privo di particolari problematiche fattuali e giuridiche (…)” (AI 61) [cfr. anche decisione 14.2.2006 di questa Camera in re J.S. in merito al principio della parità delle armi (inc. __________)].

  1. Rifusione delle spese di patrocinio

2.1.

Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1).

Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

2.2.

2.2.1.

IS 1 postula la rifusione dell’importo di CHF 20'836.70, di cui CHF 18'270.-- di onorario (73 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'107.-- di spese e CHF 1'459.70 di IVA (doc. E/F/G), oltre interessi.

Si tratta pacificamente di una posizione di danno in nesso causale con il procedimento, di cui occorre solo determinare il quantum.

2.2.2.

L’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 13.10.2003. Ha quindi assistito IS 1 fino alla fine del procedimento penale, con sostanzialmente – come si evince dall’incarto penale e dalla nota professionale – colloqui con il cliente, con il sostituto procuratore pubblico e con terzi, scritti al cliente, al sostituto procuratore pubblico (AI 16/22/56/99/104/109/115) ed a terzi, partecipazione agli interrogatori del qui istante (AI 28/65) e dei testimoni (AI 48/50/90/91/92/93/94/95/96/97/98/107/108), esame degli atti, redazione dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005 (AI 68), stesura del reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) e sopralluogo presso la piscina di __________ (AI 114), prestazioni che – secondo la nota – hanno esatto un dispendio orario di 73 ore e 5 minuti.

Il procedimento penale si è esteso dal mese di novembre 2002 (dal mese di ottobre 2003 per quanto concerne il patrocinio) al mese di dicembre 2005: (piuttosto) semplice giuridicamente – non si sono imposti approfondimenti in capo allo specifico reato di lesioni colpose gravi –, presentava non poche difficoltà fattuali: occorreva infatti determinare quali tuffi potevano essere permessi nella piscina in questione rispettivamente quali tuffi venivano concretamente permessi, ciò che si è rivelato (abbastanza) complicato. Non tanto per le questioni in quanto tali, ma piuttosto perché le (prime) audizioni dei compagni di scuola della vittima sono state (molto) poco precise, tanto è vero che il sostituto procuratore pubblico è stato costretto dal giudizio 20.7.2005 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che aveva parzialmente accolto il reclamo 14/15.6.2005 del qui istante, ad interrogare nuovamente alcuni allievi della scuola media di __________. A questo proposito mal si comprende perché, non appena assunto il procedimento penale, non si sia appurato con precisione quali tuffi IS 1 permetteva nella piscina della scuola media, circostanza evidentemente fondamentale per determinare la sua (eventuale) responsabilità penale in capo all’incidente (con riferimento ai suoi doveri di prudenza). Sorprende inoltre che gran parte dell’istruttoria rilevante per il procedimento penale – interrogatorio degli allievi, sopralluogo (finalmente effettuato il 21.11.2005, dopo che in precedenza il sostituto procuratore pubblico l’aveva negato), audizione di __________ per chiarire il suo rapporto peritale e di __________ – sia stata esperita soltanto dopo il deposito degli atti, in seguito alla domanda di complemento di inchiesta 9/10.5.2005 del qui istante (e pertanto a quasi tre anni dall’incidente di __________).

Anche in ragione di quanto esposto, si deve senz’altro riconoscere l’efficacia del lavoro svolto dall’avv. PR 1 nel patrocinio di IS 1, nei cui confronti è stato, infine, emanato un decreto di abbandono.

Il dispendio esposto appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento ai colloqui con il cliente [indicati in oltre 650 minuti, verosimilmente concernenti anche prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / di aiuto sociale, che tuttavia non vengono indennizzate giusta gli art. 317 ss. CPP, ma restano a carico del qui istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. __________)], ai colloqui con i docenti, con i funzionari del Dipartimento educazione, cultura e sport e con terzi (oltre 600 minuti, manifestamente eccessivi rispetto a quanto necessario per chiarire i doveri di un insegnante di ginnastica/nuoto), alla redazione dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005 (90 minuti, AI 68) ed alla stesura del reclamo 14/15.6.2005 (360 minuti, AI 70) [il legale conoscendo la fattispecie e le problematiche non necessitando di specifico approfondimento], all’esame degli atti (oltre 500 minuti, non particolarmente voluminosi) e – pur considerando la trasferta __________ – agli interrogatori: secondo i criteri cui deve attenersi questa Camera, per la determinazione del tempo necessario per la trattazione di una pratica non conta infatti il tempo effettivamente impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nella trattazione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2).

In queste circostanze, viene pertanto ammesso un onorario pari a 47 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 11'937.50, di cui 360 minuti inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con l’istante, 50 minuti (come esposto) inerenti gli scritti al cliente, 80 minuti (come esposto) inerenti i colloqui e gli scritti con il / al sostituto procuratore pubblico, 300 minuti (comprese le trasferte __________) inerenti i colloqui con terzi, 50 minuti (come esposto) inerenti gli scritti a terzi, 185 minuti inerenti l’interrogatorio 18.12.2003 (ore 10.45 – ore 13.50, AI 28), 165 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 14.7.2004 (ore 15.00 – ore 16.45, AI 48), 168 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 16.9.2004 (ore 14.00 – ore 15.48, AI 50), 215 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 22.3.2005 (ore 14.00 – ore 16.35, AI 65), 385 minuti inerenti gli interrogatori 5.9.2005 (ore 9.00 – ore 12.05 ed ore 13.30 – ore 16.50, AI 90-98), 177 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 19.9.2005 (ore 10.13 – ore 12.10, AI 107), 115 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 20.9.2005 (ore 14.15 – ore 15.10, AI 108), 45 minuti inerenti la redazione dell’istanza di complemento d’inchiesta 9/10.5.2005 (AI 68), 180 minuti inerenti la stesura del reclamo 14/15.6.2005 al giudice dell'istruzione e dell'arresto (AI 70), 90 minuti (come esposto) inerenti il sopralluogo presso la piscina di __________ e 300 minuti inerenti l’esame degli atti.

A questo importo vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'074.-- [di cui CHF 50.-- per apertura/archiviazione incarto, CHF 214.-- per scritturazioni, CHF 44.-- per fotocopie, CHF 66.-- per costi vivi, CHF 530.-- per trasferte e CHF 170.-- per fotocopie verbali / rapporti di polizia (doc. G)], oltre a CHF 975.95 di IVA (su CHF 12'841.50).

A IS 1 va quindi riconosciuta, a titolo di spese legali, la somma di CHF 13'987.45, oltre interessi, di cui CHF 11'937.50 di onorario, CHF 1'074.-- di spese e CHF 975.95 di IVA. Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 11.12.2006 della presente istanza.

Con risoluzione 4.2.2004 il Consiglio di Stato – in applicazione dell’art. 55 del regolamento dei dipendenti dello Stato, secondo cui nell'ambito di un procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato e magistrati a seguito di atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato può assumere fino a concorrenza massima di CHF 10'000.-- per singolo caso la copertura delle spese necessarie per la difesa del dipendente e del magistrato, a crescita in giudicato del decreto di non luogo a procedere, del decreto di abbandono o della sentenza di completo proscioglimento dall’accusa – ha riconosciuto all'istante, che non beneficia di un’assistenza giudiziaria da parte di terzi privati o assicurazioni, la somma di CHF 10'000.-- per le spese legali dipendenti dal procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.

L’avv. PR 1, con scritto 4/5.10.2007, ha nondimeno comunicato a questa Camera di non avere presentato al Consiglio di Stato domanda di rifusione delle spese legali ammesse dalla suddetta risoluzione. L’importo di CHF 13'987.45, oltre interessi, può quindi essere interamente corrisposto a IS 1.

  1. Risarcimento dei danni materiali

3.1.

Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).

3.2.

3.2.1.

IS 1 – “visto l’accertato nesso causale tra l’inabilità lavorativa e l’apertura dell’inchiesta penale, (…)” (istanza 11.12.2006, p. 7), ritenuto segnatamente che dal 28.3.2006 ha ripreso al 50% la sua attività di docente presso la scuola media di __________ e che è stato riconosciuto inabile al lavoro al 50% dall’1.3.2006 (cfr. progetto d’assegnazione di rendita 22.9.2006 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità, doc. I) – postula il risarcimento della perdita di guadagno passata, presente e futura, quantificata in CHF 134'211.80 (di cui CHF 7'034.70 per il mancato guadagno inerente il periodo febbraio – agosto 2006 e CHF 127'177.10 per il mancato guadagno inerente il periodo marzo 2006 – marzo 2018), somma che – con scritto 26/29.10.2007 – ha ridotto a CHF 52’276.30.

3.2.2.

Si deve anzitutto determinare se le patologie di cui ha sofferto / soffre IS 1 (cfr. certificato medico 30.6.2006 del dr. med. __________, __________, doc. C) sono la conseguenza del procedimento penale promosso nei suoi confronti, come sostiene, o – piuttosto – la conseguenza di quanto accaduto il 4.11.2002 a __________.

Il qui istante è stato interrogato dalla polizia cantonale il giorno dell’infortunio (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2). Solo il 2.10.2003 (ovvero un anno dopo) è stato citato quale indiziato a comparire davanti al sostituto procuratore pubblico (AI 13), che l’ha interrogato una prima volta il 10.10.2003 (AI 11) e, di seguito, una seconda volta il 18.12.2003 (AI 28). IS 1 è stato sentito una terza, ed ultima, volta il 22.3.2005, quando è stata promossa l’accusa a suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP (AI 65).

Secondo i certificati medici 22.2.2006 e 30.6.2006 del dr. med. __________ (doc. B/C) IS 1 è stato inabile al lavoro per una settimana a partire dal 4.11.2002, giorno dell’incidente; nei mesi di gennaio/febbraio 2004 è stato di nuovo inabile al lavoro al 100%, riprendendo l’attività al 50% dopo il corso di sci di carnevale 2004 ed al 100% dopo Pasqua 2004. Il medico lo ha nuovamente dichiarato inabile al lavoro al 100% dal 25.3.2005; il 28.3.2006 ha ripreso la sua attività al 50%.

Nella propria istanza IS 1 sostiene che “il procedimento penale innescato nei (suoi) confronti (…) ha gravemente minato all’equilibrio psichico di quest’ultimo (istante), il quale – dopo il secondo interrogatorio davanti al PP (avvenuto in data 18 dicembre 2003) – è letteralmente crollato, circostanza che risulta a chiarissime lettere dal certificato medico allestito dalla dottoressa __________: (…)” (istanza 11.12.2006, p. 4).

Il certificato in questione fa nondimeno riferimento ad una citazione del sostituto procuratore pubblico: “La citazione ha profondamente scosso il paziente che da allora aveva iniziato a presentare una grave ansia con disforia, angoscia, nervosismo, facile irritabilità, insonnia con incubi notturni, astenia intensa, ritiro in sé, apatia, anedonia, difficoltà di attenzione e di concentrazione. Nei mesi successivi importante ritiro dei contatti sociali, perdita della propria progettualità. Al momento della presa a carico, il paziente viveva in uno stato d’ansia continuo, aveva paura di tutto, si sentiva responsabile di ogni evento, viveva nel terrore che potesse capitare qualche cosa agli allievi da lui non previsto durante le lezioni di educazione fisica” (certificato medico 22.2.2006, p. 1 s., doc. B).

Occorre precisare temporalmente che la citazione menzionata è quella del 2.10.2003 e che il dr. med. __________ ha iniziato ad occuparsi dell’istante a partire dal 25.3.2005, ovvero tre giorni dopo il terzo interrogatorio del 22.3.2005 e della promozione dell’accusa di medesima data.

Il passaggio surriferito del certificato medico indica che lo stato d’ansia al momento della presa a carico è riferito non certo all’esistenza del procedimento e delle sue possibili implicazioni e conseguenze, bensì è legato alla paura che “(…) potesse capitare qualche cosa agli allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p. 2, doc. B).

Il riferimento alla citazione del 2.10.2003 quale inizio dello stato d’ansia sembra contraddetto dal fatto che una prima inabilità lavorativa di una certa durata interviene solo tre mesi dopo. Il medico non fa nessun riferimento al secondo interrogatorio, indicato nell’istanza quale rilevante per il “crollo”.

Altra contraddizione del certificato medico 22.2.2006: attesta infatti che “l’attuale disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) [quando in realtà in quel periodo il procedimento era fermo e non presentava significative evoluzioni], ciò che contrasta con l’effetto dirompente attribuito alla citazione del 2.10.2003.

Il dr. med. __________ incorre in un’ulteriore e più importante contraddizione non più riferita alle date, ma alle cause: afferma – immediatamente prima di scrivere che “l’attuale disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) – che “la causa del grave disagio psichico del paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo” (p. 2, doc. B). Riconduce pertanto il disagio del qui istante non già al procedimento penale, ma all’incidente 4.11.2002 capitato all’allora quattordicenne __________. Il certificato medico 22.2.2006 del dr. med. __________ attesta peraltro l’esistenza di un disagio dopo l’infortunio in questione: “Ho in cura il paziente sopra citato dal 25.03.2005: il paziente si era segnalato per una sintomatologia ansioso depressiva grave. Il 4 novembre del 2002 durante una lezione di nuoto, a causa di un infortunio, un allievo del paziente restò tetraplegico. Dopo una settimana di inabilità lavorativa, il paziente riprese la propria attività e per circa due mesi dopo tale infortunio presentò ansia, disforia, insonnia comicondutturne. Nel mese di gennaio febbraio del 2004 fu inabile all’attività lavorativa e fu seguito dalla dr.ssa med. __________ di __________ e nel marzo del 2004 per un breve periodo dalla psicologa __________ di __________” (p. 1, doc. B).

Anche la descrizione della situazione dell’istante al momento della presa a carico conferma come le ansie e le paure siano riferite non già al procedimento penale, ma piuttosto al “(…) terrore che potesse capitare qualche cosa agli allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p. 2, doc. B).

Pure __________, collega del qui istante, pur facendo riferimento anche al procedimento penale ed al trattamento che gli avrebbero riservato il sostituto procuratore pubblico ed un agente di polizia, è chiaro nell’indicare – nella sua dichiarazione 13.10.2006 – che “dopo il tragico incidente, che ha visto quale sfortunato protagonista l’allievo __________ di __________, IS 1 è rimasto molto scosso e non è più stata la persona gioviale e contenta che tutti conoscevano” (doc. D).

In queste circostanze, non è possibile accertare con certezza – contrariamente a quanto sostiene il qui istante, al quale incombeva l’onere della prova (N. SALVIONI, op. cit., p. 506) – il “(…) nesso causale tra l’inabilità lavorativa e l’apertura dell’inchiesta penale, (…)” (istanza 11.12.2006, p. 7). Anzi. Il disagio e le conseguenze sulla salute dell’istante appaiono in realtà essere stati principalmente e prevalentemente cagionati dal grave incidente accaduto il 4.11.2002, come peraltro certifica il dr. med. __________, medico curante del qui istante [“La causa del grave disagio psichico del paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo” (doc. B)]. Le contraddizioni dell’istanza e del certificato medico hanno ulteriormente escluso la prova del nesso. Il procedimento penale promosso nei confronti dell’istante ha probabilmente semmai fatto rivivere a IS 1 il disagio ed il tragico avvenimento, che – come detto – ha cagionato l’invalidità permanente dell’allora suo allievo __________. Nulla può quindi essergli risarcito in difetto di nesso causale tra il danno preteso per l’inabilità lavorativa ed il procedimento penale.

  1. Torto morale

4.1.

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto.

La determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. E’ necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

L’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità.

4.2.

4.2.1.

IS 1 domanda CHF 10'000.-- quale torto morale, oltre interessi, “(…) viste le gravissime ripercussioni sulla propria salute (dettagliatamente descritte nei rapporti medici allestiti dalla dottoressa __________ ed attestate anche dalla dichiarazione 13 ottobre 2006 di un collega dell’istante – doc. D) (…)” (istanza 11.12.2006, p. 9).

4.2.2.

Come esposto al considerando 3.2.2., il grave disagio del qui istante è da ricondurre principalmente e primariamente all’infortunio occorso a __________ e non propriamente al procedimento penale promosso a suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP.

In queste circostanze, ritenuto che l’istante invoca un torto morale solo con riferimento al suo stato di salute, da nondimeno porre in relazione – come detto – con l’incidente, si deve negare una lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (citazioni, interrogatori, ecc.). Lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3).

Questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 9.12.2005 (ABB __________) e dalla presente decisione.

  1. Spese di patrocinio per l’istanza a’ sensi dell’art. 317 CPP

Il qui istante IS 1 protesta le ripetibili di questa sede.

Nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per l’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. Nella fattispecie la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari, ritenuto inoltre come l’avv. PR 1 conoscesse l’incarto. Tutto ciò premesso, si impone di ammettere un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario, spese ed IVA, somma che evidentemente tiene conto del parziale accoglimento della presente domanda.

  1. L’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 15'487.45, di cui CHF 13'987.45, oltre interessi, per spese di patrocinio e CHF 1’500.-- per spese legali dipendenti dal presente procedimento.

  2. Giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.

La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente in ragione di circa 5/6, per la somma di CHF 1'708.35 (arrotondata in CHF 1’700.--).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 9.12.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 15'487.45, oltre interessi del 5% su CHF 13'987.45 dall’11.12.2006.

  1. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.-- (duemilacinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1’700.-- (millesettecento).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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