Incarto n. 60.2006.459

Lugano 3 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.12.2006 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 14/18.12.2006 della Divisione della giustizia che contesta le pretese di CHF 5'000.-- fatte valere da IS 1 a titolo di risarcimento dei costi per le sedute psicologiche e per i medicamenti, non essendo suffragate da alcun documento e da alcuna prova, contesta inoltre le pretese di CHF 5'000.-- a titolo di torto morale non avendo l’istante sofferto una detenzione preventiva e non essendo riuscito a provare “(…) l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la sofferenza psichica e il procedimento penale (…)”;

richiamate le osservazioni 18/19.12.2006 della __________ SA (a cui è stata data la possibilità di esprimersi in relazione all’art. 322 CPP) che chiede la reiezione dell’istanza e afferma che la denuncia da lei presentata non sarebbe né temeraria né stata sporta con leggerezza;

richiamate le osservazioni 4.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani nelle quali afferma “(…) che per la richiesta dell’istante di rifusione delle spese legali occorre tener presente la natura poco complessa della materia ed il breve periodo di durata dell’inchiesta (7 mesi); che la pretesa di risarcimento dei danni materiali debba essere respinta in considerazione dell’assenza di prove delle cure a cui l’istante si è sottoposto e della relativa quantificazione; che l’entità della equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e dell’eventuale esistenza di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con atto d’accusa 21.11.2005 il magistrato inquirente Maria Galliani ha posto in stato d’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita “(…) per avere, a __________ e a __________, in più occasioni nel periodo dal 3.03.2003 al 3.04.2004, nella sua qualità di amministratore di fatto della società __________ Sagl, con sede dapprima a __________ ed in seguito a __________, fallita in data __________, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato valori patrimoniali affidati alla società per almeno complessivi frs. 57'540,80, e meglio per avere, nel citato periodo, nonostante la sottoscrizione in data 3.3.2003 da parte della __________ Sagl di una cessione dei crediti presenti e futuri a favore della __________ SA a garanzia di una pretesa di quest’ultima nei confronti della __________ Sagl, ripetutamente omesso di riversare alla __________ SA i fondi incassati sui conti intestati alla __________ Sagl aperti presso __________ SA, __________ e __________, __________, derivanti dal pagamento di fatture da parte dei debitori della società, e ciò in ragione di almeno frs. 57'540,80 (importo insinuato dalla __________ SA nel fallimento della __________ Sagl), utilizzando detti fondi per il pagamento di spese relative all’attività della società; (…)” (ACC __________);

che con giudizio 5.9.2006 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha prosciolto IS 1 dall’imputazione sopraccitata (inc. __________) (doc. B);

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 15'898.15 (recte CHF 16'346.40), di cui CHF 5'898.15 (recte CHF 6'346.40) per spese di patrocinio, CHF 5'000. -- per danni materiali e CHF 5'000. -- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, dal 4.5.2005 al 26.10.2005, di complessivi CHF 2'594.95 (recte CHF 2'792.15) [di cui CHF 2'560.-- di onorario (8 ore e 32 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 34.95 di spese e CHF 197.20 di IVA (doc. C)];

che la tariffa applicata, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai predetti principi, non rientrando nei parametri indicati;

che il dispendio orario esposto, pari a 8 ore e 32 minuti, appare, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, eccessivo;

che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'812.50, di cui 30 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al 10), 10 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al 11), 5 minuti inerenti il fax 9.5.2005 al Ministero pubblico (Al 12), 10 minuti inerenti il fax 13.6.2005 al Ministero pubblico (Al 16), 10 minuti inerenti il fax 11.8.2005 al Ministero pubblico (Al 19), 10 minuti inerenti lo scritto 2.9.2005 al Ministero pubblico (Al 21), 5 minuti inerenti l’istanza di rito abbreviato 2.9.2005 (Al 22), 20 minuti inerenti il fax 8.9.2005 al Ministero pubblico (Al 24), 10 minuti inerenti il fax 10.10.2005 al Ministero pubblico (Al 29), 45 minuti per l’istanza di gratuito patrocinio 27.10.2005 (doc. D), 60 minuti per i colloqui con il qui istante e con il Ministero pubblico, 90 minuti per l’esame degli atti e lo studio dell’incarto, 60 minuti inerenti il verbale di interrogatorio 11.7.2005, 70 minuti inerenti il verbale di interrogatorio 20.10.2005;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 34.95 (come esposto) (doc. C);

che l’IVA ammonta a CHF 140.40;

che il 7.11.2005 il giudice dell'istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 al beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 27.10.2005 (AI 35/doc. D);

che, essendo stato prosciolto dalle accuse, ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

che l’istante postula ulteriormente la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia dal 27.10.2005 al 5.12.2006, di complessivi CHF 3'303.20 (recte CHF 3'554.20) [di cui CHF 3'263.30 di onorario (14 ore e 50 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 39.85 di spese e CHF 251.05 di IVA (non conteggiata nella nota d’onorario di cui al doc. E)];

che la tariffa applicata, in questo caso di CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

che viene conseguentemente approvato un onorario pari a 12 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, per complessivi CHF 2'805.--, di cui 75 minuti inerenti i colloqui telefonici con il cliente, con il Tribunale penale cantonale, con l’avv. PR 2 e con il giudice dell’istruzione e dell’arresto (come esposto), 150 minuti inerenti le conferenze con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al Tribunale penale cantonale, al cliente ed a __________ (ridotti quelli inerenti lo scritto 24.11.2005 e lo scritto 28.7.2006 trattandosi di semplici comunicazioni al Tribunale penale cantonale), 125 minuti inerenti lo studio dell’incarto [ridotto il tempo per lo “studio problemi giuridici legati ad errore di diritto ex art. 19 CPS e artt. 27 cpv. 2 CCS e 20 CO. Nullità cessione di credito comporta assenza di affidamento e pertanto cade il reato ex art. 138 CPS” del 4.9.2006 essendo già stato largamente computato nella nota professionale 17.11.2005 nello studio dell’incarto (dal 4.5.2005 al 26.10.2005)], 15 minuti inerenti il viaggio a piedi fino al Tribunale penale cantonale “per analisi incarto agli atti” (come esposto), 120 minuti inerenti la redazione del “memorandum” (come esposto), 60 minuti inerenti la redazione dell’istanza di assegnazione d’indennità a questa Camera (ridotti in considerazione del fatto che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari) e 150 minuti inerenti l’udienza davanti alle assise correzionali;

che inoltre la prestazione 4.9.2006 del collega di studio del patrocinatore del qui istante, avv. __________ (__________), per “conferenza interna con __________ (lettura dell’arringa e discussione con __________)” non appare giustificata;

che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 39.85 (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF 216.20;

che a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito l’importo complessivo di CHF 5’048.90;

che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante afferma al proposito che “(…) trovatosi nel bel mezzo di un tormentone giudiziario ed avendo perso la propria fiducia nella giustizia (quest’ultima riacquistata solo dopo la sentenza di assoluzione), il signor IS 1 è caduto in un profondo stato depressivo, tant’è che per tutta la durata del procedimento penale (quasi due anni) è stato in cura presso diversi psicologi (con una frequenza media di una seduta di un’ora per settimana), che, oltre ad assisterlo, gli hanno prescritto degli antidepressivi e degli ansiolitici. A titolo di risarcimento dei costi delle sedute psicologiche e dei medicamenti non coperti dalla cassa malati (danni materiali), l’istante chiede che gli venga riconosciuto l’importo forfetario di CHF 5'000.--“ (istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare, documentando, come gli incombeva, l’esistenza dell’asserito danno;

che, invero, IS 1, a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno le fatture per i medicamenti ed i costi del medico;

che l’istante in proposito ha affermato che “la richiesta dei danni materiali è formulata in modo forfetario in quanto il signor IS 1 non se l’è più sentita, a processo terminato, di cercare tutti i documenti giustificativi, preferendo lasciarsi alle spalle questo brutto episodio della sua vita” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che, pur comprendendo lo stato d’animo del qui istante, non si può esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che così facendo IS 1 non ha inoltre provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la sua asserita sofferenza psichica;

che dalla lettura dell’istanza 5/6.12.2006 risulta come i problemi dell’istante siano anche da ricondurre alla perdita del lavoro conseguente al fallimento della società [“(…) il signor IS 1, quale conseguenza del fallimento della __________ Sagl, intervenuto a seguito della relativa domanda presentata dalla __________ SA, ha perso il proprio lavoro” (istanza 5/6.12.2006, p. 2)];

che, in queste circostanze, nulla gli è dovuto a questo titolo;

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che IS 1 sostiene che “a titolo di risarcimento del torto morale, il cui apprezzamento compete al giudice, l’istante chiede che lo Stato gli riconosca l’importo di CHF 5'000.--, ritenuto che la Pubblica accusa, rappresentata dall’avv. Maria Galliani (…), se avesse esaminato meglio il caso dal profilo giuridico (in particolare l’atto di cessione alla base dell’accusa di appropriazione indebita, rivelatosi parzialmente nullo secondo il giudice Zali), avrebbe potuto senz’altro evitare di coinvolgere il signor IS 1 per quasi due anni nel procedimento penale e di trascinarlo per giunta dinnanzi ad una Corte delle Assise Correzionali per un importo contestato di poco più di CHF 50'000.-- (…)” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che l’istante non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e non ha dimostrato in altro modo un asserito pregiudizio;

che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali e dalla presente decisione;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che interessi di mora non sono pretesi;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5’048.90 per spese legali;

che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale e fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/3, per la somma di CHF 530.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5’048.90.

  1. La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 530.--(cinquecentotrenta).

  2. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

  1. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2
  3. PI 3
  4. PI 4 patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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