DTF 128 I 225, 1P.263/2002, 1P.411/2002, 1P.553/2002, 1P.739/2004
Incarto n. 60.2006.4
Lugano 25 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.1.2006 presentata da
IS 1, , IS 2, , tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 21.6.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25.1.2006 del magistrato inquirente, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
rilevato che PI 1, __________, interpellato con riferimento all’eventuale regresso previsto dall’art. 322 CPP, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto 4/5.8.2004 PI 1 ha querelato IS 1, IS 2 ed un terzo per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione in relazione allo scritto 5.5.2004 – firmato dai qui istanti – che lo accusava di avere palpeggiato IS 1 e di avere proferito frasi libidinose (AI 1);
che il 15.10.2004 – al termine dei rispettivi interrogatori – il sostituto procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico degli istanti giusta gli art. 174, subordinatamente 173 e 177 CP (AI 25/26);
che con decreto 21.6.2005 – completata l’istruttoria con, tra l’altro, ulteriori audizioni (AI 24/27/39/40/41/42/43/51) – il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale in ordine al suddetto esposto, ritenuto che – sebbene “(…) non v’è dubbio che entrambe le asserzioni di cui allo scritto di data 5 maggio sono lesive dell’onore penalmente protetto, nella misura in cui entrambe incolpano PI 1 di comportamenti penalmente rilevanti sussumibili quali molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 CP” (decreto di abbandono 21.6.2005, p. 6 s.) – era stata apportata la prova della verità giusta l’art. 173 cifra 2 CP;
che con giudizio 15.9.2005 questa Camera ha dichiarato irricevibile la proposta di decreto di accusa presentata l’1/4.7.2005 da PI 1 contro il citato decreto di abbandono (AI 66/69), sentenza cresciuta in giudicato (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 ed IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'241.30 [CHF 4'641.30 dedotti CHF 400.-- di ripetibili, assegnate da questa Camera con la predetta decisione (AI 69)], oltre interessi, per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che IS 1 ha incaricato l’avv. PR 1 di tutelarla nell’ambito del citato procedimento penale il 20/28.10.2004 (AI 29/31), dopo la promozione dell’accusa a suo carico, quando cioè aveva già veste di “accusata”, per cui – senza necessità di esaminare i suddetti presupposti – ha diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;
che – con riferimento ad IS 2 – l’avv. PR 1 ha assunto il mandato, secondo gli allegati doc. A/B, il 19.7.2004, ossia prima della promozione dell’accusa 15.10.2004;
che il caso – in questa fase del procedimento – non presentava difficoltà di fatto e/o di diritto da imporre la presenza di un legale fin da subito, circostanza che peraltro l’istante non sostiene [cfr. anche le relative prestazioni prima della promozione dell’accusa di cui ai citati doc. A (“dettaglio prestazioni e spese”) e B (“scheda prestazioni cliente”)];
che di conseguenza, fino alla promozione dell’accusa, IS 2 non può essere ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che quindi l’onere delle spese di patrocinio anteriori al 15.10.2004 restano a suo carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'641.30 [di cui CHF 3'900.-- (15 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 414.40 di spese e CHF 326.90 di IVA (doc. A/B)], dedotti CHF 400.-- di ripetibili assegnate da questa Camera con giudizio 15.9.2005 (AI 69);
che – come esposto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni precedenti la promozione dell’accusa 15.10.2004;
che il citato importo di CHF 400.-- appare sufficiente per coprire le prestazioni 13.7.2005 del loro legale (onorario, spese ed IVA) inerenti le osservazioni alla proposta di decreto di accusa 1/4.7.2005;
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento alla trasferta ed al verbale di interrogatorio di data 20.12.2004 (audizione iniziata alle ore 10.00 e terminata alle ore 11.55) ed alla stesura dell’istanza di indennità (che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà particolari);
che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che viene pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'733.--, ridotto a CHF 750.-- (180 minuti) l’onorario inerente la trasferta ed il verbale di data 20.12.2004 ed a CHF 250.-- (60 minuti) l’onorario inerente la redazione della domanda in esame, per il resto – con le suddette precisazioni in merito alle prestazioni prima della promozione dell’accusa, rispettivamente in merito al procedimento dipendente dalla proposta di decreto di accusa davanti a questa Camera – riconosciuto come esposto;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 356.40, stralciate – come in precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione dell’accusa, rispettivamente quelle riferite al gravame contro il decreto di abbandono 21.6.2005;
che l’IVA ammonta a CHF 234.80;
che ai qui istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 3'324.20, oltre interessi dal 2.1.2006, come postulato;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che il procedimento penale è stato promosso in seguito alla querela penale 4/5.8.2004 di PI 1 nei confronti, segnatamente, di IS 1 e di IS 2, che ha accusato di calunnia, subordinatamente diffamazione in relazione allo scritto 5.5.2004 (AI 1);
che il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto apportata la prova della verità giusta l’art. 173 cifra 2 CP in capo al contenuto della missiva reputata lesiva dell’onore [“(…) in data 23 aprile 2004 i fatti si sono svolti così come descritti dall’accusata e riportati nello scritto di data 5 maggio 2004 incriminato”; “(…) anche per l’asserzione (…) IS 1 (…)” ha “(…) comprovato di aver riferito cosa vera” (decreto di abbandono 21.6.2005, p. 8 s.)];
che in queste circostanze si giustifica condannare PI 1 a rimborsare la suddetta indennità allo Stato in applicazione dell’art. 322 CPP;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 21.6.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, e ad IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.
§§ PI 1, __________, __________, è condannato a rifondere allo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, a titolo di regresso giusta l'art. 322 CPP, l'importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria