Incarto n. 60.2006.395
Lugano 2 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2006 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.5.2002 dell’allora competente pretore del distretto di __________ (inc. __________), confermato con sentenza 5.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 24/25.10.2006 del procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto dello scritto 30/31.10.2006 della Divisione della giustizia; con cui si è rimessa “(…) alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico”;
richiamato lo scritto 21/22.11.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale, che precisa di avere attribuito all’istante CHF 1'000.-- per la presentazione delle osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 7.2.2002 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “(…) per avere, nel contesto della stesura del rogito di costituzione di un diritto di compera e di servitù del fondo n. __________ RFD di __________ (Rogito N. __________) (…) indotto il notaio rogante avv. ____________________ ad attestare, contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio che il prezzo era di fr. 180'000.-, mentre sapeva che quello effettivamente pattuito e poi pagato era in realtà di fr. 240'000.-”;
che ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DAP __________);
che con scritto 21/22.2.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con sentenza 6.5.2002 il pretore del distretto di __________ lo ha prosciolto dall’imputazione (inc. __________), giudizio confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 5.9.2006 (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'622.55 per spese legali;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione delle note professionali 19.10.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'622.55 [di cui CHF 4'687.50 di onorario (18 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 550.10 di spese e CHF 384.95 di IVA (doc. 3)];
che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che con particolare riferimento alla procedura di prima istanza, il dispendio orario esposto appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di difesa;
che il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante il dibattimento presso la Pretura del distretto di __________;
che appaiono in particolare eccessivi i colloqui con il cliente (i fatti imputatigli essendo sostanzialmente chiari) e la preparazione del dibattimento (la fattispecie non presentando particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza questa che peraltro l’istante nemmeno sostiene);
che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 9 ore a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'250.--, di cui 60 minuti inerenti gli scritti (come esposto), 55 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 20 minuti inerenti il colloquio con il perito (come esposto), 30 minuti inerenti l’ispezione degli atti presso l’Ufficio dei registri (come esposto), 120 minuti inerenti la preparazione del dibattimento e 195 minuti (compresa la trasferta ed un ulteriore colloquio con il cliente) inerenti il dibattimento (come esposto);
che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 166.75, di cui CHF 50.-- per la formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 64.-- per le fotocopie (come esposto), CHF 44.50 per gli scritti [CHF 10.-- per lo scritto di data 21.2.2002: CHF 5.--/1 pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato; CHF 10.90 per lo scritto di data 8.3.2002: CHF 10.--/2 pagine e CHF 0.90 per invio semplice; CHF 23.60 per quattro scritti al cliente: CHF 20.--/4 pagine e CHF 0.90 per ogni invio semplice] e CHF 8.25 per le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________);
che l’IVA ammonta a CHF 183.70 e gli esborsi a CHF 11.-- (bolletta dell’Ufficio dei registri del distretto di __________);
che la nota d’onorario del perito ing. __________, pari a CHF 161.40, viene invece ammessa quale danno materiale conseguente all’apertura del procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che con riguardo alla procedura ricorsuale, l’attività del patrocinatore è consistita essenzialmente nella preparazione e nella stesura delle osservazioni al ricorso del procuratore pubblico;
che a giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere un onorario pari a 5 ore e 25 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'355.--, di cui 240 minuti inerenti l’esame del ricorso, i colloqui con il cliente e la stesura delle osservazioni (il patrocinatore conoscendo già in modo approfondito l’incarto), 20 minuti inerenti gli scritti (come esposto), 50 minuti inerenti le telefonate (giustificate in relazione al tempo trascorso dall’inoltro delle osservazioni all’emanazione della sentenza) e 15 minuti inerenti l’esame della sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale (come esposto);
che le spese vengono ammesse in CHF 160.60, così come postulato, mentre l’IVA ammonta a CHF 115.20;
che – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante;
che in concreto la Corte di cassazione e di revisione penale ha attribuito all’istante CHF 1'000.-- per ripetibili (decisione CCRP del 5.9.2006, p. 5; inc. __________), da dedursi dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie in questa fase;
che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'392.65, di cui CHF 3'231.25 per spese legali (già dedotte le ripetibili) e CHF 161.40 per danni materiali;
che interessi di mora e ripetibili non sono protestati;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/5, per la somma di CHF 200.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 6.5.2002 del pretore del distretto di __________ (inc. __________), confermato con sentenza 5.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'392.65.
La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.-- (duecento).
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario