Incarto n. 60.2006.317 60.2006.318
Lugano 28 giugno 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 29/30.8.2006 presentate da
IS 1 __________, entrambi patr. da: PR 1
tendenti ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 17.8.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 8/13.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;
richiamati gli scritti 12/13.9.2006 del magistrato inquirente, che comunica di non avere osservazioni da presentare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in seguito all’infortunio mortale avvenuto in data __________ presso il campo sportivo di __________ durante uno spettacolo pirotecnico, nel quale ha perso la vita †__________, è stata aperta un’inchiesta;
che, nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di omicidio colposo e lesioni colpose, il sostituto procuratore pubblico ha interrogato in qualità di indiziati, __________ e __________, a cui era stata affidata l’accensione dello spettacolo pirotecnico;
che con decisione 17.8.2005, confermata da questa Camera in data 22.5.2006, il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere per i qui istanti in assenza degli estremi dei reati ipotizzati, rilevando in particolare che “__________si è comportato come al suo posto in pari condizioni si sarebbe comportata una persona ragionevole o accorta avrebbe agito (…), ossia, rifornitosi presso una ditta specializzata, non era suo compito e neppure gli può essere imputato di non averlo fatto, di sincerarsi se le informazioni ricevute, fossero state corrette e adeguate. Egli come richiesto a una persona non cognita ha fatto riferimento a qualcuno da lui ritenuto più esperto. Gli atti come descritti nella fattispecie, permettono di concludere che __________ ha agito secondo le informazioni che gli erano state fornite. Non gli si può pertanto imputare, nel caso di specie, che poteva riconoscere e evitare le conseguenze della sua imperizia” (NLP __________, p. 16 s.) e dunque, a maggior ragione, non si può imputare un’imprevidenza colpevole all’ operatore IS 1;
che con le istanze in esame, presentate nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1, che protestano le ripetibili, chiedono che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'556.30 ciascuno, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);
che, come detto, il diritto di cui agli artt. 317 ss. CPP compete all’accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che, in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P 411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16, G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistence judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che le difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie, segnatamente con riferimento alla commissione di reati per negligenza (art. 12 cpv. 3 CP) e, più specificamente, alla violazione di doveri di diligenza mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante, imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;
che pertanto gli istanti vanno ritenuti “accusati” ai sensi dell’art. 317 CPP;
che nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinio durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che, per i patrocini di fiducia, il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza delle complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.--dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;
che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che gli istanti postulano la rifusione della nota professionale 29.8.2006 del loro patrocinatore di fiducia, avv. __________, di complessivi CHF 16'574.60 [di cui 13'250.-- di onorario, CHF 2'153.90 di spese e CHF 1'170.70 di IVA (doc. F)];
che la tariffa applicabile, pari a CHF 250.-- / ora (cfr. istanze 29.8.2006, p. 3), è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario che ne deriva (53 ore) appare in buona parte giustificato e viene solo parzialmente ridotto;
che, esaminando l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2.), viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 49 ore e 5 minuti a CHF 250.-- / ora, per complessivi CHF 12'271.--, di cui 300 minuti (come esposto) inerenti gli incontri con i clienti, 1'260 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori davanti al sostituto procuratore pubblico (16.8.2004 / 6.9.2004 / 28.10.2004 / 17.3.2005), 240 minuti inerenti le trasferte __________ (16.8.2004 / 6.9.2004 / 28.10.2004 / 17.3.2005; riconosciuti 60 minuti a tratta), 350 minuti inerenti i colloqui telefonici, 540 minuti (come esposto) inerenti l’esame degli atti, 105 minuti inerenti la corrispondenza, 90 minuti (come esposto) inerenti le osservazioni a questa Camera e 60 minuti (come esposto) inerenti l’allestimento delle qui istanze;
che gli onorari relativi alle dichiarazioni di rinuncia a sollevare la prescrizione non possono essere riconosciuti, non essendo strettamente connessi con il procedimento penale e con la difesa di IS 1 quali indiziati;
che anche gli onorari per la corrispondenza ed i contatti telefonici con la __________ e la __________ assicurazioni non sono riconosciuti in quanto non meglio specificati in relazione alla fattispecie;
che a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 1'453.55, ridotte in particolare quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15 / minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________) e stralciate quelle inerenti la corrispondenza con le assicurazioni, quelle inerenti la corrispondenza relativa alle rinunce di prescrizione e quelle inerenti agli esborsi, riconosciuti separatamente, per il resto approvate come esposte;
che l’IVA ammonta a CHF 1'043.05 e gli esborsi a CHF 538.-- (CHF 439.-- per la fattura del 21.12.2004 più interessi al 5% dal 21.12.2004 al 29.8.2006) e a CHF 61.90 (CHF 59.-- per la fattura 31.8.2005 più interessi al 5% dal 31.8.2005 al 29.8.2006);
cha a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 15'305.60 (CHF 7'652.80 ciascuno);
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 29.8.2006 della presente istanza;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale 29.8.2006;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 950.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 1’000.--, sono poste a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti in ragione di circa 1/10, per la somma di CHF 100.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 17.8.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________), rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'652.80 oltre interessi al 5% dal 29.8.2006.
§§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di non luogo a procedere 17.8.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________), rifonderà a __________, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'652.80 oltre interessi al 5% dal 29.8.2006.
La tassa di giustizia di CHF 950.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1'000.-- (mille), sono poste a carico di __________, __________, __________, e __________, __________, __________, in solido, in ragione di CHF 100.-- (cento).
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria