DTF 125 III 70, DTF 122 I 1, DTF 113 IV 93, 1P.580/2002, 1P.602/2003
Incarto n. 60.2006.203
Lugano 21 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7.6.2006 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi dell’art. 317 CPP;
premesso che in data 13.6.2006 il coaccusato __________ __________ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento, che questa Camera ha parzialmente accolto con decisione 21.12.2006 (inc. __________);
richiamato lo scritto 12/13.6.2006 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alle spese di viaggio e all’indennità per ingiusta carcerazione, rimettendosi al giudizio di questa Camera riguardo alla rifusione delle spese di patrocinio;
preso atto dello scritto 20.6.2006 di IS 1, con il quale precisa che la nota d’onorario è completa di dettaglio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Dal 1991 la società __________ SA – nel frattempo sciolta in seguito a fallimento e radiata d’ufficio dal Registro di commercio –, tramite il suo programmatore __________ __________ e sotto la direzione di __________ __________, ha dato avvio allo sviluppo di un software chiamato prima __________ e poi __________, consistente in un sistema di controllo accessi e rilevamento presenze basato su tecnologia biometrica, destinato al controllo elettronico mediante impronte digitali di porte d’entrata di banche e altri luoghi che necessitano di protezione. Il programma è stato sviluppato dapprima nella versione “standard normale” ed in seguito nella versione “standard ”, finalizzata al collegamento con i sistemi di controllo accesso della ditta __________ (denuncia/querela penale 2/6.6.1995, p. 4). In data 10.5.1994, il marchio “” è stato depositato presso l’Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI).
A mente di __________ SA, alcune società facenti capo a IS 1 e __________ __________, segnatamente __________, __________ e __________ (quest’ultima azionista in ragione del 30% di __________ SA), avrebbero in seguito modificato e commercializzato il citato sistema __________, denominandolo __________, __________ e __________ e installandolo in diverse banche e istituti in __________, __________ e __________.
Da qui l’esposto di denuncia/querela 2/6.6.1995, che ha dato avvio all'inchiesta penale denominata __________ (__________).
b. Le informazioni preliminari sono state particolarmente laboriose: oltre alle numerose audizioni, hanno comportato l’acquisizione di una notevole mole di documentazione e di accertamenti tecnici. Domande di assistenza giudiziaria sono state eseguite a __________ (AI 13), a __________ (AI 28), a __________ (AI 29), a __________ (AI 43) ed a __________ (AI 44).
c. Su ordine dell’allora competente procuratore pubblico Maria Galliani, IS 1 è stato arrestato a __________ il 3.10.1998, quindi trasportato in Ticino ed associato alle carceri pretoriali di __________ (AI 71), con l’accusa di violazione della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e della legge federale contro la concorrenza sleale, di truffa e, subordinatamente, di appropriazione indebita (AI 72).
L’ordine di scarcerazione è invece datato 8.10.1998 (AI 86).
d. Seguono altri interrogatori e verbali di confronto. In data 5.10.1998 l’allora competente magistrato inquirente ha indirizzato alle banche ticinesi un ordine di perquisizione e sequestro di tutte le relazioni intestate o comunque facenti capo all’accusato (AI 77). Il rapporto d’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria è invece datato 6.1.1999 (AI 121).
Il 26.11.2001, il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti – subentrato nell’inchiesta – ha poi esteso l’accusa per titolo di delitto contro la legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (AI 180).
e. Con decreto 21.1.2002 ha quindi posto IS 1 in stato di accusa dinanzi all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ e proposto la sua condanna alla pena di sessanta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 5'000.--, al pagamento in favore dello Stato di un risarcimento equivalente (in solido con __________ __________) di CHF 40'063.50 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome prevenuto colpevole di truffa, concorrenza sleale, violazione del diritto d’autore e violazione del diritto al marchio (DAC __________).
f. Con scritto 31.1.2002 l’accusato ha interposto formale opposizione al predetto decreto.
L’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini – a cui l’incarto era stato nel frattempo trasmesso per competenza –, con ordinanza 7.2.2005 ha formalmente riunito i procedimenti a carico di IS 1 e __________ __________. Con sentenza 15.6.2005 ha infine prosciolto entrambi gli accusati da tutte le imputazioni (inc. __________).
g. Con l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 33'678.20, di cui CHF 27'181.20 per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni materiali e CHF 1'000.-- per torto morale.
L’istante evidenzia in particolare la complessità della fattispecie e le difficoltà inerenti la sua ricostruzione nella massa di documentazione, nonché la scelta del procuratore pubblico di non permettere alla difesa di assistere a grande parte degli atti istruttori e di non procedere al deposito atti. Sottolinea poi la durata dell’inchiesta, caratterizzata da lunghe fasi di stallo e la spropositata domanda di risarcimento della parte civile, di complessivi CHF 3'377'020.-- (istanza 7.6.2006, p. 3). Delle ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Tarité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.).
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con sentenza 15.6.2005 del giudice della Pretura penale. La tempestività dell’istanza in esame, introdotta il 7.6.2006, è pertanto pacifica.
2.1.
Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con numerosi riferimenti).
Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2.
L’istante postula una parziale rifusione delle note professionali 19.2.2001, 1.7.2004 e 28.12.2005 dello studio legale __________, per complessivi CHF 27'181.20 [di cui CHF 23'000.-- di onorario (92 ore a CHF 250.--/ora), CHF 750.-- per lavori di traduzione (5 ore a CHF 150.--/ora), CHF 1'929.20 di spese e CHF 1'502.-- di esborsi (istanza 7.6.2006, p. 5-6)].
Il procedimento in esame è stato particolarmente impegnativo, perlomeno da un punto di vista fattuale. Come osservato dall’istante, la complessità della fattispecie ed i necessari approfondimenti di un settore assai tecnico, a cui vanno ad aggiungersi le continue interruzioni dell’inchiesta, hanno comportato un importante dispendio di tempo. Ciò premesso, l’onorario corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente limitato a CHF 6'000.-- (art. 33 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe manifestamente inadeguato sotto un profilo meramente orario; in concreto, sono dati i presupposti di applicazione dell’art. 41 TOA.
2.3.
Ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto appare tuttavia – nel suo insieme – oggettivamente eccessivo, non giustificato dalle concrete necessità di difesa. Nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti tenere conto di una certa proporzionalità (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, esclusi interventi non indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale.
2.3.1.
In merito alla nota professionale 19.2.2001, relativa alle prestazioni dal 3.10.1998 al 25.4.2000 (doc. F), va anzitutto rilevato che i difensori di IS 1 hanno partecipato ai verbali di interrogatorio di data 3.10.1998 (dalle ore 16.10 alle ore 17.20), di data 4.10.1998 (davanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto), di data 6.10.1998 (dalle ore 11.35 alle ore 12.00) e di data 8.10.1998 (dalle ore 9.30 alle ore 13.35 e dalle ore 17.35 alle ore 18.45), per un totale – comprese le trasferte – di 10 ore. Per i necessari colloqui (anche telefonici) con il cliente, 10 ore appaiono sicuramente proporzionate nell’ottica degli atti istruttori in corso. Il colloquio di data 5.10.1998 con la moglie viene invece ridotto a 30 minuti, ritenuto che le prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale non rientrano tra le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa di un accusato (cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b). Per la stesura del reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto di data 7.12.1998 (di poche pagine, AI 111), a giudizio di questa Camera appaiono pure sufficienti 30 minuti, mentre che per la redazione degli ulteriori scritti viene ammessa un’ulteriore ora. Il tempo destinato all’esame degli atti di data 26.11.1998 viene accertato in 45 minuti, così come indicato. In margine e conseguentemente all’inchiesta __________ è stato pure aperto un procedimento penale doganale (AI 17): le relative prestazioni di assistenza non vengono tuttavia riconosciute, trattandosi di un procedimento autonomo, disciplinato dalla legge federale sul diritto penale amministrativo anche per quanto concerne un’eventuale indennità (art. 99 ss. DPA), ragione per cui la competenza di questa Camera a statuire in merito è in ogni caso da escludere (cfr., al proposito, decisione 17.6.2004, inc. __________).
Esaminato l’incarto, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 23 ore (arrotondate) a CHF 220.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, per complessivi CHF 5'060.--. Le spese di CHF 562.-- e gli esborsi di CHF 800.-- vengono infine riconosciuti così come postulati.
2.3.2.
Quanto alla nota professionale 1.7.2004, relativa alle prestazioni dal 21.2.2001 al 12.5.2004 (doc. G), appare invece adeguato un onorario pari a 23 ore (arrotondate) a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 5'750.--.
Più in dettaglio, per la redazione del ricorso 7.12.2004 inoltrato a questa Camera appare sufficiente 1 ora (di poche pagine, AI 187), per la stesura del reclamo 30.1.2002 al giudice dell’istruzione e dell’arresto 2 ore (AI 194) e per la notifica prove 22.4.2002 al Tribunale penale cantonale 3 ore. Non vengono invece ammesse le prestazioni inerenti il ricorso presentato a questa Camera in data 30.1.2002 e successivamente stralciato dai ruoli, siccome divenuto privo di oggetto, ritenuto che la questione relativa alla disgiunzione del procedimento, avvenuta implicitamente in contestualità con le proposte contenute nel decerto di accusa, non rientra nella competenza di questa Camera, ma in quella del giudice dell’istruzione e dell’arresto, concernendo la fase istruttoria del procedimento (inc. __________). A queste ore vanno aggiunti 50 minuti inerenti gli scritti al cliente (come esposto), 145 minuti inerenti gli scritti al Ministero pubblico (come esposto) e 20 minuti inerenti gli scritti al Tribunale penale cantonale di data 28.3.2002 e 21.5.2002. Per i necessari colloqui (anche telefonici) con il cliente appaiono adeguate 4 ore, per quelli con i parenti 30 minuti. I colloqui telefonici con il procuratore pubblico sono riconosciuti in 30 minuti, quelli con il giudice dell’istruzione e dell’arresto in 10 minuti. Viene infine ammesso un dispendio di 3 ore (come esposto) inerente l’interrogatorio di data 4.7.2001 e di 5 ore (come esposto) inerente l’esame documentazione di data 10.4.2002.
Le spese ammontano a CHF 642.40, dedotte quelle dipendenti dal ricorso 30.1.2002 a questa Camera, e gli esborsi a CHF 602.--, dedotte la tassa di giustizia e le spese inerenti il medesimo ricorso.
2.3.3.
In merito alla nota professionale 28.12.2005, relativa alle prestazioni dal 17.3.2004 al 28.12.2005, l’onorario esposto, pari a 30 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 7'500.--, è certamente conforme al criterio della regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Basti al proposito ricordare i numerosi colloqui (anche telefonici) con il cliente che si sono resi necessari in vista della preparazione del dibattimento, l’esame del voluminoso incarto, nonché il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che, apertosi alle ore 9.00, è stato riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 15.00).
Vengono inoltre riconosciuti, così come indicati dall’istante, l’onorario di CHF 750.-- inerente le prestazioni di traduzione di data 2.6.2005 e 14.6.2005 (5 ore a CHF 150.--/ora) e le spese di CHF 656.20.
2.4.
Riepilogando, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 22'322.60, di cui CHF 18'310.-- di onorario, CHF 1'860.60 di spese, CHF 1'402.-- di esborsi e CHF 750.-- per traduzioni.
3.1.
Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).
3.2.
L’istante postula al proposito la rifusione dell’importo di CHF 2'928.50, corrispondente ai costi di tre trasferte __________ – __________ (riconducibili agli interrogatori di data 23.10.1998, 27.11.1998 e 4.7.2001) e di una trasferta __________ (dove nel frattempo ha trasferito il proprio domicilio) – __________, oltre alle spese di alloggio (due notti d’albergo), riconducibili al dibattimento dinanzi alla Pretura penale di data 15.6.2005.
È anzitutto pacifica l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e le citate pretese (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003). Occorre poi evidenziare che l’istante non chiede il rimborso delle spese effettivamente sostenute, bensì di due biglietti ferroviari di seconda classe __________ [pari a CHF 134.-- l’uno (doc. O)], di un biglietto aereo __________ [pari a CHF 125.--, dunque più vantaggioso rispetto a quello ferroviario (doc. L)], di una carta giornaliera [pari a CHF 52.-- (doc. M)], di un biglietto aereo in classe “economica” __________ [pari a CHF 2'283.50 (doc. N)] e di due notti d’albergo [pari a CHF 450.-- (doc. P), ridotte tuttavia a CHF 200.--], conformemente al principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il proprio nocumento (art. 44 CO).
L’importo di CHF 2'928.50 rivendicato a titolo di risarcimento dei danni materiali è pertanto ammesso così come esposto.
4.1.
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111).
Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2.
L’istante postula il versamento di CHF 1'000.-- per torto morale ed ingiusta carcerazione, sottolineando in particolare le circostanze in cui si è svolto l’arresto (“sotto gli occhi esterrefatti della sua famiglia”) e le difficoltà createsi sul posto di lavoro, a dipendenza della sua posizione di responsabilità (istanza 7.6.2006, p. 4).
In concreto, IS 1 è stato arrestato a __________ il 3.10.1998, quindi trasportato in Ticino ed associato alle carceri pretoriali di Bellinzona (AI 71). Il giorno seguente, il suo arresto è confermato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Ivano Ranzanici, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (AI 73). È stato infine scarcerato l’8.10.1998 (AI 86).
Ciò posto ed in applicazione della prassi in materia, per i giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va senz’altro riconosciuto l’importo di CHF 1'000.--, così come domandato.
Nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).
In concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore già conosceva la fattispecie.
Preso atto del parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario e spese.
In conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 27'251.10, di cui CHF 22'322.60 per spese di patrocinio, CHF 2'928.50 per danni materiali, CHF 1'000.-- per torto morale e CHF 1'000.-- per indennità dipendente dal presente procedimento. Interessi di mora non sono pretesi.
La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 15.6.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 27'251.10.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il segretario