Incarto n. 60.2006.11
Lugano 14 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2006 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 9.8.2005 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 31.1/1.2.2006 del magistrato inquirente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è stato arrestato il 22.10.2001 con le accuse di corruzione attiva, complicità in corruzione attiva e ricettazione nell’ambito dell’inchiesta sui __________ avviata nei confronti – tra l’altro – di , già capo dell’ (AI 5/6);
che l’arresto è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruzione (AI 7);
che con decisione 9.8.2005 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso a carico del qui istante per prescrizione dell’azione penale (corruzione attiva) e per insufficienza di prove ed inesistenza degli estremi di reato (ricettazione);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'533.75, oltre interessi, di cui CHF 1'733.75 per spese legali e CHF 1’800.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'733.75 [di cui CHF 1'475.-- di onorario, CHF 136.30 di spese e CHF 122.45 di IVA (doc. 2)];
che la tariffa applicata ed il dispendio orario appaiono conformi ai principi suesposti e le spese adeguate alla fattispecie;
che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo postulato di CHF 1'733.75, oltre interessi al 5% dal 10.1.2006;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1’300.-- per i tredici giorni di detenzione preventiva sofferta e l’ulteriore importo di CHF 500.--“(…) per la sola lesione della personalità subita ai sensi dell’art. 49 CO” (istanza 10/11.1.2006, p. 4);
che – come detto – IS 1 è stato arrestato il 22.10.2001 ed è stato scarcerato il 31.10.2001 (AI 10);
che per i tredici (recte: dieci) giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene quindi assegnato l’importo base di CHF 1’000.-- (CHF 100.--/giorno, come richiesto);
che l’istante non produce alcun documento o certificato attestanti una specifica sofferenza fisica o psichica, rispettivamente non dimostra ulteriori pregiudizi, segnatamente con riferimento ai rapporti personali / familiari e/o professionali;
che non si giustifica quindi aumentare il suddetto importo base;
che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto rifusi CHF 1’000.--, oltre interessi dal 10.1.2006, somma che tiene conto anche della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 9.8.2005 e da questo stesso giudizio;
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re O.O., inc. __________);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;
che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162, 109 Ia 160);
che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);
che IS 1 ha affermato che “è vero che io ho saputo dalla __________ () che lei aveva un’amicizia che poteva aiutarla, (…). Voglio però precisare che io questa circostanza l’ho saputa solo negli ultimi due o tre anni. L’interrogante mi fa prendere atto che il mio intervento presso la __________ a favore del () __________ risulta annotato nell’agenda della __________ in data di lunedì 27 e martedì 28 aprile 1998. Confermo che è possibile che allora all’epoca io già sapessi che la __________ aveva queste amicizie che l’aiutavano” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 2, AI 8);
che ha inoltre aggiunto che “è vero che io sapevo che la __________ aveva un’amicizia che forse poteva intervenire e ho detto allo __________ che io forse conoscevo qualcuno che poteva aiutarlo. Io ho chiesto alla __________ se era d’accordo di aiutarlo. Lei mi rispose di si, che però sarebbe costato circa fr. 5'000.-- e che avrebbe avuto bisogno dei documenti. Io ho effettivamente portato alla __________ delle buste datemi dallo __________ che verosimilmente contenevano quanto richiesto” (verbale di interrogatorio 31.10.2001, p. 3, AI 8);
che in queste circostanze non poteva certo essergli sfuggito che detti comportamenti lo esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta penale;
che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante ½ del danno da lui subito;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'366.85 (pari ad ½ di CHF 2'733.75, di cui CHF 1'733.75 di onorario e CHF 1’000.-- di torto morale), oltre interessi al 5% dal 10.1.2006, come postulato;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 9.8.2005 del procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'366.85, oltre interessi al 5% dal 10.1.2006.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria