Incarto n. 60.2005.87
Lugano 6 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 1.4.2005 presentato da
RI 1, , patr. da: PR 1, ,
contro le citazioni spiccate il 25.3.2005 ed il 29.3.2005 dalla presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________;
richiamate le osservazioni 1/5.4.2005 della presidente della suddetta Corte e 5/6.4.2005 del procuratore pubblico __________ __________, che si rimettono al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto di accusa 10.3.2004 – emanato in seguito al giudizio 2.9.2003 di questa Camera, che aveva dichiarato nullo per vizio di forma l’atto di accusa 14.7.2003 (inc. __________) – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________ RI 1, in detenzione preventiva dall'1.12.1998 al 24.12.1999, siccome accusato di truffa, ripetuta, continuata ed aggravata perché perpetrata per mestiere – nell'ambito dell'attività svolta nelle __________ a lui facenti capo, direttamente o indirettamente, e dell'attività __________ svolta presso il suo __________ – e ripetuta falsità in documenti, reati commessi nel periodo dicembre 1988 – novembre 1998 (cfr. ACC __________);
che con scritti di data 25.3.2005 e 29.3.2005 la presidente della competente Corte ha citato – “(…) sotto le comminatorie di legge richiamate in calce” (art. 312, 313, 30 e 31 CPP) – un centinaio di persone a comparire nell’aula penale di __________ per essere sentite nel processo di cui al predetto atto di accusa;
che con tempestivo ricorso RI 1 chiede che “(…) le citazioni staccate dal TPC in data 25 e 29 marzo (le uniche che gli sono note), vengano dichiarate nulle, con invito al presidente ad emanarne di nuove, questa volta corrette, con l’indicazione ai destinatari della loro veste processuale, ciò nel rispetto dei diritti dell’accusato dapprima, delle persone citate poi” (ricorso 1.4.2005, p. 1);
che “il diritto ad un equo processo impone di vedere citati i destinatari di convocazione con comprensibile indicazione della veste loro attribuita di indiziati/accusati o testi, ossia senza equivoco sul ruolo processuale dei singoli: (…)” (ricorso 1.4.2005, p. 1) e che “al tribunale penale è già stata sollevata eccezione di nullità per verbali raccolti senza corretta comunicazione dei diritti di cui all’art. 118 CPP (senza peraltro che nulla ancora sia stato deciso), ciò che con le citazioni in questione viene non solo proseguito, ma anche alimentato” (ricorso 1.4.2005, p. 2);
che “le persone vengono citate senza indicazione della loro veste procedurale di accusati/indagati o testi, fanno oggetto di comminatorie penali richiamate in calce, che li portano ad equivocare ulteriormente sul loro ruolo, dando loro d’intendere che la deposizione richiesta è paragonabile a quella di un teste, e che verranno multati se non compariranno: queste comminatorie rendono nulle per legge le citazioni”, che “le comminatorie di legge, con le quali queste persone sono citate, riguardano anche la procedura contro gli assenti (art. 312 – 313): (…)” e che “le comminatorie espresse nei confronti degli accusati sono state espresse anche nei confronti dei testi, in particolare quelle riferibili alle procedure contro gli assenti (contumacia), quasi che in caso di mancata comparsa, si proceda senz’altro: (egli) ha invece preciso interesse a che i testi sappiano che sono tenuti a comparire e a dire il vero” (ricorso 1.4.2005, p. 3);
che giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP la Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro tutti i provvedimenti e le omissioni del presidente del Tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione di legge;
che nel caso in esame le citazioni in questione – provvedimenti a’ sensi del suddetto disposto – sono state emanate dalla presidente della Corte delle assise criminali di __________ prima dell’inizio del pubblico dibattimento nei confronti di RI 1: il gravame è quindi ricevibile, essendo questa Camera competente ratione materiae [cfr. decisione 24.3.1995 di questa Camera in re E.C. (inc. __________)] ed avendo il ricorrente un interesse legittimo giusta i combinati art. 280 cpv. 2 e 284 CPP (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 285 CPP, p. 448 s.);
che con decisione 17.3.2000 – che il qui ricorrente non ha contestato – l’allora procuratore pubblico __________ __________ ha disposto, per motivi di opportunità, la disgiunzione del procedimento penale a carico di RI 1 da quelli degli altri indiziati/accusati (AI 216);
che il 19.4.2001 l’allora procuratore pubblico __________ __________, subentrato nella titolarità dell’inchiesta, ha respinto l’istanza 17.4.2001 dell’accusato tesa – alla luce delle risultanze emerse in seguito a perizia, che attestavano un danno di almeno CHF 20 milioni – al ricongiungimento dei procedimenti [decisione confermata il 20.2.2002 dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto __________ __________ (inc. GIAR __________) ed il 14.3.2002 dal Tribunale federale (inc. TF __________)];
che il processo apertosi il 4.4.2005 concerne il solo RI 1 e non – come sancito, da ultimo, da questa Camera con giudizio 23.3.2005 (inc. ) – le altre persone coinvolte nell’inchiesta “”, ossia quelle interrogate quali indiziate oppure quelle alle quali era stato comunicato che a loro carico poteva essere emanato un decreto di accusa senza ulteriori formalità oppure quelle nei cui confronti era stata promossa l’accusa;
che le suddette persone non sono pertanto oggetto del processo nel quale sono chiamate a deporre;
che nondimeno esse restano coindiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti e non ancora conclusi, la disgiunzione non sopprimendo detta qualità;
che quindi il loro ruolo rimane quello di coindiziati/coaccusati, ciò che esclude la loro audizione in qualità di testi (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 460, in particolare 463; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1175);
che esse non possono nemmeno essere interrogate quali “persone informate sui fatti” [“Auskunftsperson” (cfr., al proposito, N. SCHMID, op. cit., n. 463 e 659a ss.)], tale figura essendo sconosciuta al nostro Codice di procedura penale;
che di conseguenza – nella misura in cui il procedimento penale a loro carico non sia ancora concluso (cfr., in merito alla forma dell’interrogatorio di coindiziati/coaccusati il cui procedimento è terminato, decisione TF 1P.13/2004 del 21.4.2004; N. SCHMID, op. cit., n. 659f) – esse devono essere interpellate quali indiziate/accusate (decisione di questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________);
che la citazione al processo in questione non precisava in quale veste il suo destinatario sarebbe stato sentito;
che tuttavia indicava l’art. 312 CPP (secondo cui se l’accusato non si presenta, la Corte delle assise, verificata le regolarità della citazione, procede al giudizio in pubblica udienza, assumendo i mezzi di prova necessari, sentiti il procuratore pubblico, la parte civile ed il difensore) e l’art. 313 cpv. 1 CPP (secondo cui nello stesso modo si procede contro un accusato a piede libero che, regolarmente citato, non compare all’udienza della Corte), disposizioni inerenti la procedura contro gli assenti e – di tutta evidenza – non applicabili alla fattispecie, esse – secondo un'interpretazione sistematica e teleologica della legge – concernendo solo la citazione di colui che è stato deferito alla competente Corte e non di coindiziati/coaccusati in procedimenti disgiunti;
che anche le ulteriori norme richiamate nella citazione [ossia l’art. 30 CPP (secondo cui ogni magistrato e funzionario dell’amministrazione della giustizia penale e della polizia, l’assessore-giurato, il patrocinatore, il testimone, il perito o l’interprete che non adempie l’ufficio cui è chiamato senza darne sufficiente giustificazione, è condannato, seduta stante, ad una multa disciplinare fino a CHF 2'000.--. In caso di recidiva, la multa può essere raddoppiata ed il contravventore condannato altresì fino a venti giorni di arresto, riservata l’azione penale. Queste sanzioni disciplinari sono applicate rispettivamente dal procuratore pubblico, dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, dal pretore {recte: dal giudice della pretura penale} e dal presidente della Camera dei ricorsi penali e delle Corti delle assise e di cassazione) e l’art. 31 CPP (secondo cui il condannato ad una sanzione disciplinare che non ha potuto presentare le sue giustificazioni, può farle valere per scritto, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione, al magistrato che l’ha pronunciata, il quale decide nuovamente, assunte le debite informazioni)] non sono appropriate al caso di specie, esse non riguardando l’indiziato/accusato, che ha il diritto di tacere;
che invero con scritto 1.4.2005 la presidente della predetta Corte ha inviato alle persone precedentemente citate uno scritto, rendendo loro noto che “(…) – nella misura in cui lei dovesse essere accusata/o o indiziata/o in un procedimento penale connesso con i fatti imputati al dott. RI 1 – lei ha, in applicazione dell’art. 118 cpv. 2 CPP, il diritto di farsi assistere da un avvocato durante la sua audizione. Le anticipo quest’informazione unicamente per evitare che il dibattimento possa subire dei ritardi. Lei dovrà, perciò, se intende avvalersi di tale facoltà, presentarsi per l’audizione già accompagnata/o dal suo patrocinatore”;
che nondimeno esso – oltre a non precisare che gli articoli di legge di cui alle citazioni del 25.3.2005 e del 29.3.2005 non erano applicabili ed a non menzionare che in caso di non comparizione all’interrogatorio potrà essere ordinata l’immediata comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP) – non indica che esse verranno sentite quali indiziate/coaccusate in procedimenti disgiunti, ciò che comporta il rispetto dei diritti garantiti ad ogni accusato, in particolare quello di essere assistito da un difensore e di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP), facoltà – quest’ultima – che non implica evidentemente anche il diritto di non presentarsi al dibattimento per il quale è prevista l’audizione (decisione di questa Camera 24.3.1995 in re E.C., inc. __________; L. MARAZZI, Le prove nell’istruttoria penale predibattimentale, in REP. 2000, p. 47);
che anche le citazioni spiccate nei confronti dei testi non appaiono rispettose dell’art. 122 CPP, in quanto esse – oltre ad indicare a torto gli art. 312 e 313 CPP (che – come detto – concernono unicamente l’accusato) – non richiamano la sanzione (in caso di assenza ingiustificata) della comparizione forzata (art. 122 cpv. 3 CPP);
che stante quanto sopra tutte le citazioni inerenti i coindiziati/coaccusati ed i testi devono essere annullate;
che il ricorso è accolto, con tassa di giustizia, spese e ripetibili poste a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza:
§ Le citazioni di data 25.3.2005 e di data 29.3.2005 inerenti i coindiziati/coaccusati ed i testi sono annullate.
§§ Alla presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________, è fatto ordine di citare nuovamente i coindiziati/coaccusati (ossia le persone nei confronti delle quali il procedimento penale non è ancora concluso), indicando che essi verranno sentiti quali indiziati/accusati in procedimenti disgiunti, con l’avvertenza che in caso di disobbedienza potrà essere ordinata la loro immediata comparizione forzata (art. 117 cpv. 1 CPP).
§§§ Alla presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________, è fatto ordine di citare nuovamente i testi, indicando che essi verranno sentiti quali testi, con le menzioni di cui all’art. 122 CPP ed in particolare le sanzioni in caso di assenza ingiustificata.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria