Incarto n. 60.2005.70
Lugano 4 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 15/16.3.2005 presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione 3.3.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria;
richiamate le osservazioni 18/21.3.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 29.3.2005 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli Bernasconi, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
a.Nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. decreto d’accusa 14.2.2005, DA __________), con duplice istanza 26.2/1.3.2005 RI 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.
b. Con decisione 3.3.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la duplice richiesta 26.2/1.3.2005, rilevando tra l’altro che RI 1 non ha prodotto alcuna documentazione attestante la sua indigenza, che “considerato in concreto la fattispecie di cui è accusato l’istante nel DA impugnato non presenta particolari difficoltà né giuridiche né fattuali, e che il sostituto PP ha formulato nel DA una proposta di multa di CHF 400.-- mentre ha rinviato le parti civili al competente foro civile” e che “(...) l’assistenza di un difensore non è obbligatoria, il procuratore pubblico avendo dichiarato con scritto 2 marzo 2005 di non intendere partecipare al pubblico dibattimento (art. 49 cpv. 2 CPP)” (decisione 3.3.2005, p. 1). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.
c. Con il presente tempestivo gravame RI 1 chiede sostanzialmente di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, senza carico di spese di giustizia, producendo contestualmente copia della decisione 25.11.2004 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, __________, attestante il fatto che dall’1.12.2004 fino al 30.6.2005 ha il diritto di percepire prestazioni assistenziali, e che gli venga assegnato un difensore d’ufficio, indicando il nominativo dell’avvocato scelto (cfr. ricorso 15/16.3.2005).
d. Come esposto in entrata, con le loro osservazioni il sostituto procuratore pubblico ed il giudice dell’istruzione e dell’arresto chiedono di respingere il ricorso. Delle loro motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003 del 5.12.2003, 1P.542/2003 del 20.10.2003, 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
1.2.
1.2.1.
Giusta l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
1.2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
1.2.3.
Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di poco conto - come la proposta di cui al decreto d’accusa 14.2.2005 - si devono esaminare l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà dell'interessato al proposito.
Ora, la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare presentare particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno imporre approfondimenti specifici dal profilo giuridico, circostanza che il ricorrente del resto non sostiene. Ciò posto e considerato inoltre che il sostituto procuratore pubblico ha già comunicato di voler rinunciare a partecipare al dibattimento (cfr. AI 5, scritto 2/3.3.2005, inc. GIAR __________), si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto di accusa, anche senza l'ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi. Ciò risulta altresì dalla pena proposta di cui al decreto d’accusa 14.2.2005, segnatamente una multa di CHF 400.-- (cfr. DA __________).
Non si impone pertanto la designazione di un difensore e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi superfluo l'esame della situazione economica.
2.Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di RI 1,
__________.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria