Incarto n. 60.2005.435

Lugano 18 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di ricusa 19/22.12.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

nei confronti

del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar in relazione al procedimento penale inc. __________ a carico di IS 1;

richiamate le osservazioni 20.12.2005 formulate dal presidente della Pretura penale con lo scritto di trasmissione della ricusa, con le quali chiede di respingere l’istanza;

preso atto del successivo scritto 23/27.12.2005 con il quale il patrocinatore di IS 1 indica che nello scritto 12.10.2005 della Pretura penale non era desumibile che il presidente sarebbe stato anche giudice del merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a.A seguito di una contestata violazione della LCStr per velocità eccessiva risalente al 20.8.2004, è stata aperta a carico di IS 1 una procedura contravvenzionale. La stessa è sfociata in una decisione 12.11.2004 della Sezione della circolazione (risoluzione n. __________) con la quale è stata inflitta a IS 1 una multa di CHF 400.-- in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cpv. 1 LCStr, art. 4 a cpv. 1 e 5 ONC.

b. A seguito del ricorso 29.11.2004 di IS 1, l’incarto è pervenuto alla Pretura penale (inc. PP __________).

Con sentenza 17.1.2005 del presidente della Pretura penale, il ricorso è stato accolto, la decisione impugnata annullata, l’incarto inviato al Ministero pubblico.

La decisione fa riferimento alla costante giurisprudenza del TF in virtù della quale chi supera il limite di velocità in autostrada di oltre 35 km/h “si rende di principio, senza riguardo alle circostanze concrete, colpevole di un’infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto.” Constatato che nel caso di IS 1 era accertato un superamento di 48 km/h (rispetto al limite di 120 km/h), il presidente ha ritenuto che “alla luce della giurisprudenza del TF l’infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la sezione della Circolazione.”.

Per questo l’accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al MP.

c. Il procedimento penale conseguentemente avviato (inc. __________) è sfociato nel DA __________ del 19.9.2005 (AI 17 inc. __________) contro il quale è stata presentata tempestiva opposizione in data 6/7.10.2005.

d. L’incarto è stato trasmesso alla Pretura penale che ha aperto un incarto (inc. PP __________).

e. In data 12.10.2005 (AI 2 inc. PP __________) il presidente della Pretura penale ha intimato a IS 1 ed al suo patrocinatore l’ordinanza sui mezzi di prova.

f. Con citazione del 15.12.2005 (AI 3 inc. PP __________), il presidente della Pretura penale ha aggiornato il dibattimento per il 22.2.2006.

g. Con scritto del proprio patrocinatore indirizzato al presidente della Pretura penale, PR 1 ha chiesto che il dibattimento sia affidato ad altro giudice, con riferimento alla sentenza 17.1.2005.

h. Con scritto di trasmissione 20/22.12.2005, il presidente della Pretura penale ha trasmesso a questa Camera la ricusa, eccependo al contempo anzitutto la tardività della stessa (con riferimento all’ordinanza del 12.10.2005), e inoltre di essersi limitato a decidere una questione d’ordine e non di merito.

i. Con scritto 23/27.12.2005, il patrocinatore di IS 1 ha osservato che dall’ordinanza del 12.10.2005 non era desumibile che sarebbe stato il presidente della Pretura penale a decidere.

in diritto

I. In ordine

  1. L’art. 46 cpv. 1 CPP fissa un termine per la presentazione della domanda di ricusa se i motivi sono sorti nel corso dell’inchiesta, come preteso nel presente caso.

La domanda di ricusa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP), sotto pena di perenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 31 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).

2.La tempestività nel presente caso è contestata. Il presidente della Pretura penale ha eccepito la tardività della ricusa con riferimento all’ordinanza sulle prove del 12.10.2005 (AI 2 inc. PP __________). L’istante replica che dall’ordinanza “non era desumibile che il Presidente della Pretura penale fosse anche giudice del processo” (scritto 23/27.12.2005). Se per un verso le ordinanze di apertura sono di principio firmate dal presidente della Pretura penale e non necessariamente dal giudice che deciderà il merito, per altro verso dopo la ricezione dell’ordinanza di apertura IS 1 avrebbe potuto informarsi e chiarire se l’incarto fosse stato o meno attribuito al presidente della Pretura penale.

La questione può rimanere indecisa, visto l’esito nel merito, che si giustifica di esaminare.

II. Nel merito

  1. Ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP).

Il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).

  1. Lo scopo del diritto di ricusa - e dell’obbligo di esclusione - è quello di vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (cfr. decisione TF 1P.91/2003 dell’8.9.2003 e rif.; decisione TF 1P.168/2003 del 25.8.2003; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3, e rif.; REP. 1998 n. 97, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 909 ss.). Il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.238/2004 dell’1.7.2004; decisione TF 1P.619/2003 e 1P.621/2003 del 26.11.2003 e rif.; decisioni TF 1P.528/2002 del 3.2.2003, 1P.589/2002 del 4.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 127 I 196; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 1 e 4a).

  2. Il magistrato deve quindi poter essere ricusato da chi ha un interesse quando vengono a mancare l'imparzialità e l'indipendenza. La ricusa riveste tuttavia un carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale ed organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che potrebbero rivestire le apparenze stesse (decisione TF 1P.49/2003 del 29.1.2003, 1P.528/2002 del 3.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 126 I 168; M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 244 e ss.). L’elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente giustificate.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (decisione TF 1P.21/2004 del 27.5.2004; DTF 126 I 68 consid. 3a e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 30 n. 2). Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, ed il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3).

Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale nega poi a dei provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (REP. 1998, n. 97).

6.Nel presente caso la ricusa fa riferimento alla sentenza 17.1.2005 del presidente della Pretura penale (inc. __________), con la quale ha accolto il ricorso di IS 1 ed ha disposto la trasmissione dell’incarto al MP. L’argomento è sollevato in particolare con riferimento alle osservazioni presentate da IS 1 il 4.10.2004, ribadite nel ricorso 29.11.2004, e che non avrebbero trovato considerazione, ciò che fa concludere l’istante che “Tale giudizio è certamente atto ad anticipare la decisione che verrà emessa al termine del dibattimento”. L’istante fa poi riferimento all’art. 40 lit. e all’art. 43 CPP.

7.Per costante giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui all'art. 40 lit. e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto e giudicato il merito della vicenda processuale in un altro grado del processo (REP. 1985, p. 396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in re A. A.; cfr. anche decisione CRP 28.5.2002 in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G., decisione CRP 5.8.2002 in re M.G.).

8.Di certo si deve escludere che il presidente della Pretura penale abbia giudicato nel merito. Come emerge chiaramente dalla lettura dalla sentenza del 17.1.2005, nella stessa il presidente della Pretura penale ha semplicemente risolto una questione d’ordine, sulla base di un richiamo della giurisprudenza del TF e di una semplice constatazione riguardo alla velocità accertata, senza entrare nel merito e senza pronunciarsi. Il magistrato ha, in ordine, accolto il ricorso di IS 1. Non solo: nel testo il magistrato ha esplicitamente riservato il futuro giudizio di merito: “Alla luce della giurisprudenza del TF l’infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la sezione della Circolazione.” (nostre le evidenziature). Anche per questo motivo, non si può ritenere che il magistrato abbia già anticipato la propria decisione.

9.Neppure il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, in quanto ha assunto solo funzione di giudice, di ricorso nel procedimento contravvenzionale, di merito nel procedimento penale.

L’istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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