Incarto n. 60.2005.433

Lugano 4 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 19/21.12.2005 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 6/12.12.2005 del Consiglio di vigilanza (inc. __________) con la quale gli viene concessa la liberazione condizionale dall’8.1.2006, e contestualmente viene sottoposto al patronato per un periodo di prova di cinque anni, ad un obbligo di continuare la terapia ambulatoriale e ad un divieto di frequentare in qualsiasi modo i figli e la ex moglie;

ritenuto che, in considerazione dello scarno testo del ricorso, questa Camera (con scritto 21.12.2005) ha fissato al ricorrente un ulteriore termine per completare la motivazione, al fine di garantire una regolare trattazione del ricorso;

preso atto che il ricorrente, con scritto 22.12.2005 (anticipato per fax, e pervenuto per posta il 27.12.2005 con allegato il ricorso 14.9.2005 al Tribunale cantonale delle assicurazioni relativo alla rendita AI), ha completato la motivazione del ricorso;

richiamato lo scritto 22/23.12.2005 del procuratore pubblico PI 1, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 23/27.12.2005 del Consiglio di vigilanza, che concludono al rigetto del ricorso, ed alle quali sono allegate le osservazioni formulate dall’Ufficio di patronato del 22.12.2005;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il ricorrente è stato condannato il __________ dalla Corte delle assise criminali di __________ (inc. __________) alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione, dedotto il carcere preventivo scontato, per atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e violazione del dovere di assistenza e di educazione. Nella medesima sentenza, il ricorrente è stato privato dell’autorità parentale ed è stato sottoposto a un trattamento ambulatoriale in virtù dell’art. 43 CP (come suggerito dal perito psichiatrico, sentenza p. 30), da iniziare già durante l’espiazione della pena.

b. Il ricorso in cassazione è stato evaso con sentenza 3.4.2001 da parte della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), che ha parzialmente accolto il gravame, diminuendo la pena erogata a sette anni.

c. I successivi ricorsi al Tribunale federale sono stati dichiarati inammissibili (ricorso di diritto pubblico) o sono stati respinti nel merito (ricorso per cassazione) con sentenza 13.8.2001 (inc. __________ e __________).

d. Nel caso del ricorrente, una prima richiesta di liberazione condizionale è stata respinta dal Consiglio di vigilanza in data 12.2.2004 (decisione __________), ed una successiva richiesta è stata respinta nuovamente in data 15.9.2004 (inc. __________).

e. Dal 23.5.2005, il ricorrente è stato trasferito alla sezione aperta del PCT. Dal 5.7.2005 ha iniziato un’attività presso la __________ di __________, che continua tuttora. Il residuo di pena (calcolato al momento della liberazione condizionale) ammonta a otto mesi.

f. Con la firma dell’apposito formulario in data 8.11.2005, il ricorrente ha chiesto la propria liberazione condizionale. Della presentazione della stessa, e delle condizioni connesse con la medesima, si sarebbe discusso in un incontro del 24.10.2005 presso l’Ufficio del patronato, presenti il ricorrente, il tutore e la capoufficio di patronato (come risulta dallo scritto 22.12.2005 dell’Ufficio di patronato, allegato alla presa di posizione 23.12.2005 del Consiglio di vigilanza).

g. Dopo aver raccolto i rapporti del capo servizio del Servizio medico psicologico (rapporto del 23.11.2005) e dell’Ufficio di patronato (rapporto del 4.11.2005), preso atto che il medico psichiatrico consulente del PCT ha confermato che il ricorrente può continuare la terapia medica ambulatoriale presso un collega esterno (lettera 23.11.2005), il Consiglio di vigilanza ha deciso la concessione della liberazione condizionale, assortendola di un periodo di prova, del patronato e di regole di comportamento.

h. Contro questa decisione è insorto il qui ricorrente, con i due successivi scritti, del 19/21.12.2005 e del 22/27.12.2005. Nel primo scritto, chiede di scontare interamente la pena, in quanto al momento del rilascio ha intenzione di trasferirsi e non desidera avere delle pendenze giudiziarie. Nel secondo scritto, il ricorrente parla di una pressione che dovrebbe sopportare nei prossimi cinque anni, che potrebbe influenzare la sua salute, indicando che dei certificati medici sarebbero seguiti. Inoltre, in relazione alla sfavorevole congiuntura economica, la condizionale potrebbe penalizzarlo per eventuali posti di lavoro.

i. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera. Il Consiglio di vigilanza ha presentato delle osservazioni, accompagnate da uno scritto dell’Ufficio di patronato. In entrambi gli scritti si evidenzia l’inconsistenza degli argomenti sollevati, e la contraddizione rispetto alla richiesta di liberazione condizionale. Il Consiglio di vigilanza conclude chiedendo di respingere il ricorso.

in diritto

  1. Giusta l’art. 341 cpv. 1 CPP contro le decisioni del Consiglio di vigilanza é ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4 e 286 cpv. 4 CPP).

La decisione impugnata é stata notificata al ricorrente il 12.12.2005, motivo per cui il suo ricorso é tempestivo.

  1. In ordine, in tema di ricevibilità, devesi rilevare che il ricorrente non sostanzia particolarmente le proprie argomentazioni, e ciò benché sia stato reso attento della necessità di motivare il proprio gravame e gli sia stata concessa la possibilità di completare la motivazione. Gli argomenti sollevati nei due scritti sono diversi, e solo nel primo sono formulate (nel testo) delle conclusioni (“…richiedo di scontare interamente la pena ...”). Tutto ciò fa apparire il suo ricorso al limite dell'irricevibilità.

  2. In ordine, considerate per un verso la sola conclusione formulata (di espiare tutta la pena) e per altro verso il fatto che alla base della decisione del Consiglio di vigilanza vi sia una richiesta di libertà condizionale sottoscritta dal ricorrente in data 8.11.2005, ci si potrebbe chiedere se questi abbia legittimazione a ricorrere, ritenuto che con la decisione impugnata è stata accolta la sua richiesta (di liberazione condizionale) ora contraddetta con gli scritti di gravame. Il quesito della legittimazione può comunque rimanere indeciso in considerazione di quanto esposto in questa decisione.

  3. Cercando di interpretare al meglio gli scritti del 19/21.12.2005 e del 22/27.12.2005, nello spirito di evitare un eccesso di formalismo, si deve ritenere che il ricorrente contesta non tanto la liberazione condizionale in quanto tale, ma le condizioni ad essa connesse. In particolare, egli sembra contestare la durata del periodo di prova e la misura del patronato.

  4. In nessun modo è fatta menzione negli scritti del ricorrente delle norme di comportamento legate alla continuazione della terapia in modo ambulatoriale (peraltro disposta dalla Corte del merito, in base all’art. 43 CP e non dal Consiglio di vigilanza in base all’art. 38 CP, terapia alla quale ha del resto partecipato in modo positivo) o al divieto di frequentare in qualsiasi modo i figli e la ex moglie e di entrare nella giurisdizione di __________. Di modo che dette regole di comportamento, non contestate, sono date per acquisite.

  5. Giusta l’art. 38 cifra 2 CP l’autorità che concede la liberazione condizionale prescrive un periodo di prova; può sottoporre l'interessato al patronato: questo periodo non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque. Giusta l’art. 38 cifra 3 CP l’autorità competente può imporre al liberato, per il periodo di prova, norme di condotta. Nel presente caso, in discussione è unicamente la durata del periodo di prova (in quanto al medesimo non si può rinunciare), nonché la sottoposizione al patronato e la durata del medesimo per tutto il periodo di prova.

  6. Sia il periodo di prova e la possibile sottoposizione al patronato (art. 38 cifra 2 CP), sia le norme di condotta (art. 38 cifra 3 CP) appartengono all'istituto della liberazione condizionale e fanno parte del regime progressivo dell'espiazione della pena (cfr. DTF 101 Ib 454; P. LOGOZ, Commentaire du CPS, Neuchâtel 1976, p. 218 e 219; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Bern 1989, p. 96; H. SCHULZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Berna 1982, p. 58). Questi provvedimenti servono a rendere più efficace il processo di reinserimento sociale e vanno pertanto adottati tenendo conto della particolarità del singolo caso.

  7. L’art. 38 CP tace sia circa i criteri secondo i quali va determinata la durata del periodo di prova, sia sulle condizioni richieste affinché possa essere ordinato il patronato. L'autorità competente beneficia pertanto di un ampio potere di apprezzamento, ritenuto che in considerazione delle loro finalità per la loro giustificazione non vanno posti requisiti troppo severi (DTF 118 IV 218, consid. 2a). La durata del saldo della pena è certamente un elemento importante e da prendere in considerazione (cfr. G. STRATENWERTH, op. cit., p. 99), ma non decisivo e determinante: il periodo di prova può essere più lungo (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté, Losanna 2004, ad art. 38 n. 2.1 p. 117). Occorre pure tener presente il pericolo di recidiva, vista la funzione preventiva del periodo di prova, e la portata delle restrizioni alla libertà personale imposte al liberato (DTF 127 IV 145). Per questa Camera, a dipendenza del tipo di reato (come nel presente caso), occorre tener presente anche la necessità della tutela delle vittime. Nella sua valutazione l’autorità chiamata a decidere deve rispettare il principio costituzionale della proporzionalità.

  8. La natura e lo scopo del patronato sono definiti dall'art. 47 CP. Esso "è inteso a ricondurre ad onestà di vita le persone che gli sono affidate assistendole e consigliandole, segnatamente procurando loro collocamento e lavoro" (cpv. 1); "sorveglia con discrezione le persone che gli sono affidate, in modo da non compromettere il loro avvenire" (cpv. 2); "deve vigilare affinché coloro che sono dediti alle bevande alcoliche o agli stupefacenti o che, per il loro stato mentale o fisico, sono predisposti a ricadute siano collocati in un ambiente favorevole e, se necessario, siano controllati da un medico" (cpv. 3).

Il patronato può avere come scopo, oltre che di assistere moralmente e materialmente le persone affidategli, anche se subordinatamente, quello di esercitare su di esse una sorveglianza. Questo istituto deve soprattutto costituire un aiuto per l'interessato. In caso di liberazione condizionale, l'istituzione di un patronato è ampiamente consentita, soprattutto, quando la pena privativa di libertà è di lunga durata (DTF 118 IV 218, consid. 2b, 104 IV 62).

  1. L’argomento sollevato dal ricorrente nel primo scritto (legato ad un’intenzione di trasferimento) non appare pertinente, nel senso che può liberamente trasferire il proprio domicilio, con l’unica limitazione derivante dal divieto di avvicinare i figli e la ex moglie, norma di condotta non contestata.

  2. L’argomento della sfavorevole congiuntura in relazione all’attività lavorativa (scritto 22/27.12.2005), rafforza (in luogo di contrastare) la misura del patronato, che ha tra i suoi compiti proprio quello di procurare un collocamento lavorativo (art. 47 cpv. 1 in fine CP).

  3. Rimane l’argomento delle “pressioni che dovrei sopportare per i prossimi cinque anni” (scritto 22/27.12.2005), ragione per la quale il ricorrente preferirebbe scontare il residuo di pena.

Va premesso, in fatto, che a questa Camera non sono pervenuti certificati medici (ma solo una copia di un ricorso in materia di AI), e che le “pressioni” non sono per nulla dettagliate.

Va premesso, in diritto, che accanto a quanto esposto al punto 8 della presente decisione, occorre tener presente che “il fatto che egli preferisca scontare subito l’intera pena, per non essere tenuto a vivere tre anni sotto la minaccia di dover scontare il residuo più tardi, lascia d’altronde intendere che egli ritiene probabile, o quanto meno concretamente possibile, una sua ulteriore recidiva. Trattasi di un motivo in più per fissare un periodo di prova relativamente lungo, la cui durata deve servire a trattenerlo il più possibile da nuovi reati” (decisione TF 6A.61/1990 del 12.6.1990).

  1. In considerazione di quanto esposto ai punti 8 e 12 di questa decisione, ritenuto per un verso (a favore della durata) la necessità di tutelare le vittime visto il tipo di reato, di aiutare il ricorrente (non solo con la terapia ambulatoriale, ma anche con il patronato, per il collocamento), l’atteggiamento del ricorrente, connesso con un pericolo di recidiva, e per altro verso ritenuto (a sfavore della durata) il residuo di pena limitato, questa Camera ritiene di dover ridurre il periodo di prova e la sottomissione al patronato a tre anni, in luogo dei cinque di cui alla decisione del Consiglio di vigilanza.

  2. Per quanto esposto al punto precedente, il ricorso è parzialmente accolto.

  3. Visto anche l’esito del ricorso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per tutti questi motivi,

richiamati gli art. 38, 47 CP, 339 lit. a, 341 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto.

§ RI 1 è sottoposto a patronato con un periodo di prova di tre anni, con scadenza quindi l’__________.

§ Gli altri punti (n. 1, 3, 4 e 5) della decisione impugnata sono confermati.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Intimazione:

-;

  • ();
  • sede (rif.).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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