Incarto n. 60.2005.424
Lugano 24 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.12.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 28.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 15/16.12.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 21/23.12.2005 del giudice Damiano Stefani, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 13.6.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 700.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione "per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 82 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h", fatti avvenuti a __________ __________ il 19.1.2005 (DA __________);
che con scritto 22/23.6.2005 IS 1 ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa;
che con decisione 28.11.2005 il giudice della Pretura penale - al quale l'incarto era stato trasmesso per competenza - ha assolto l'istante dall'imputazione;
che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 3'544.35 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 12.12.2005;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato - segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;
che in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del 27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N. SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);
che a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che nel caso di specie la sentenza 28.11.2005 del giudice della Pretura penale scagiona pienamente IS 1 dall'imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione di cui al decreto di accusa 13.6.2005 (DA __________);
che nelle sue osservazioni 15/16.12.2005 il procuratore pubblico rileva nondimeno che IS 1 "(...) è sempre stato reticente in sede di inchiesta", evidenziando in particolare che egli "(...) a più riprese (...) non ha ottemperato alle citazioni della polizia e con il suo atteggiamento ha contribuito in modo sostanziale a causare un aggravio dei costi e delle spese in sede di inchiesta, come ben si può evincere dal rapporto di polizia 29 aprile 2005" (osservazioni 15/16.12.2005);
che il giudice Damiano Stefani, dal canto suo, segnala di non avere osservazioni da formulare in relazione all'istanza "(...), se non che la stessa appare decisamente fuori luogo, ritenuto l'atteggiamento assunto dall'istante durante la fase predibattimentale" (osservazioni 21/23.12.2005);
che circa le motivazioni della sentenza lo stesso giudice evidenzia che IS 1 "(...) è stato prosciolto dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, poiché al dibattimento ha dimostrato che egli non era alla guida del proprio veicolo al momento del rilevamento della velocità effettuato dalla polizia", che la sua posizione "(...) è stata confermata da un teste, assunto in occasione del processo, che ha sostenuto che l'imputato era con lui al momento dei fatti, e da una dichiarazione scritta mediante la quale la persona che era alla guida del veicolo si è assunta le proprie responsabilità (e nel frattempo è stata da noi denunciata al Ministero pubblico)" e che "inoltre il difensore ha documentato che il prevenuto aveva proprio a quell'ora un appuntamento in banca con lui e la persona sentita in aula" (osservazioni 21/23.12.2005);
che "in merito ad eventuali" sue "colpe (...), non può essere dimenticato che egli ha rivelato il nome della persona alla guida del veicolo multato solo in occasione dell'udienza" e che "in precedenza egli ha collaborato ben poco all'accertamento dei fatti" (osservazioni 21/23.12.2005);
che dal rapporto di segnalazione 29.4.2005 della polizia cantonale e dalla documentazione allegata emerge effettivamente un atteggiamento poco collaborativo da parte di IS 1 (cfr., nel dettaglio, AI 1, rapporto di segnalazione 29.4.2005);
che IS 1 soltanto in sede dibattimentale ha prodotto delle prove concrete atte a comprovare che il 19.1.2005 alle ore __________ in territorio di __________ __________, __________ __________ __________, egli non era alla guida della propria autovettura (cfr., nel dettaglio, verbale del dibattimento 29.11.2005 (recte: 28.11.2005), inc. __________);
che con scritto 6.12.2005 il giudice della Pretura penale ha inoltre informato il procuratore pubblico che "nell'ambito del pubblico dibattimento del 28 novembre 2005 indetto a seguito dell'opposizione interposta dal signor IS 1, __________, al decreto d'accusa n. DA __________ del 28 novembre 2005, l'accusato ha prodotto uno scritto mediante il quale il signor __________ __________, residente a __________, dichiara che in data 19 gennaio 2005, alle ore 09:00, era alla guida del veicolo __________, intestato a IS 1, incappato nel controllo della velocità effettuato dalla Polizia cantonale sulla strada cantonale in località __________ __________. (...)" (AI 18, scritto 6.12.2005, inc. __________);
che l'istante avrebbe quindi potuto e dovuto fornire alla polizia già nel corso del mese di gennaio 2005 le generalità del conducente responsabile (cfr., al proposito, AI 1, scritto 20.1.2005 della Polizia cantonale allegato al rapporto di segnalazione 29.4.2005);
che di conseguenza con il suo agire poco collaborativo e riprovevole l'istante ha provocato l'apertura del procedimento penale a suo carico, l'emanazione del decreto di accusa 13.6.2005 ed il dibattimento presso la Pretura penale;
che alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 12/13.12.2005 deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame della richiesta formulata dall'istante;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1 2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria