Incarto n. 60.2005.384
Lugano 26 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 11/14.11.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.11.2004 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, che si chiede anzitutto – non essendovi necessità di patrocinio – se un’indennità ex art. 317 CPP sia dovuta, postulando in ogni caso che l’onorario esposto dal patrocinatore sia ridotto ad un massimo di CHF 1'000.-- e che le spese siano pure ridotte di conseguenza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 2.2.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri “(…) per avere, a __________, dal mese di marzo 2003 al 23 luglio 2003, favorito il soggiorno illegale della cittadina __________ alloggiandola a pagamento presso l’appartamento da lui locato in __________ benché a conoscenza del fatto che fosse priva di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del necessario visto) e che la stessa esercitasse attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri” e “dal 16 luglio al 23 luglio 2003, favorito il soggiorno illegale della cittadina __________ alloggiandola a pagamento presso l’appartamento da lui locato in __________ benché a conoscenza del fatto che fosse priva di validi documenti di legittimazione (passaporto privo del necessario visto) e che la stessa esercitasse attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri” (DA __________);
che con scritto 18/19.2.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 11.11.2004 il giudice della Pretura penale lo ha assolto dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'169.90, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nelle proprie osservazioni, il sostituto procuratore pubblico si chiede se tale diritto non sia da negare trattandosi in casu “(…) di un evidente reato minore, al quale già il Tribunale federale nega il diritto costituzionale al gratuito patrocinio”, evidenziando che “si potrebbe dunque concludere che, nel caso di specie, non essendovi necessità di patrocinio, trattandosi di un decreto di accusa che proponeva una pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente, nemmeno è dovuta un’indennità ex art. 317 CPP” (osservazioni 1.12.2005, p. 1-2);
che – secondo costante prassi di questa Camera – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete ad ogni accusato prosciolto, indipendentemente dalla questione a sapere se i suoi interessi sono stati colpiti in misura importante e se la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto tali da rendere necessario un patrocinatore, circostanze queste che vanno per contro valutate nel caso in cui il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, ovvero senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti dell’interessato;
che IS 1 è stato posto in stato di accusa dal magistrato inquirente e successivamente prosciolto dal giudice della Pretura penale, per cui ha in ogni caso diritto all'indennità prevista dall'art. 317 CPP;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 11.11.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'469.90 [di cui CHF 2'000.-- di onorario (per 8 ore e 50 minuti), CHF 295.45 di spese e CHF 174.45 di IVA (doc. A allegato all’istanza 11/14.11.2005)], dedotto l’importo di CHF 300.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili (sentenza 11.11.2004, p. 3);
che la tariffa oraria – pari a CHF 226.50/ora (arrotondati) per 8 ore e 50 minuti – è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – appare invece oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che, come osservato dal sostituto procuratore pubblico (cfr. osservazioni 1.12.2005, p. 2), vista la relativa semplicità del mandato, tre colloqui e diciassette telefonate con il cliente appaiono eccessivi;
che del resto con decisione 19.5.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha respinto l’istanza di concessione del gratuito patrocinio, evidenziando che tale beneficio non è di principio dovuto qualora si tratti di reati minori (“Bagatelldelikte”) e che IS 1 non ha sostanziato né sostenuto che il caso presentava difficoltà di fatto o di diritto tali da da rendere necessaria la presenza di un difensore (inc. Giar __________);
che di conseguenza viene ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 226.50/ora, per complessivi CHF 1'321.25, di cui 140 minuti inerenti l’esame atti e gli scritti (come esposto), 45 minuti inerenti le telefonate (quelle ricevute dal cliente non appaiono indispensabili ad una conduzione oculata del mandato), 60 minuti inerenti i colloqui (sufficienti in relazione alla fattispecie), 60 minuti inerenti il dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.00 alle ore 9.30 ed è quindi stato riaperto alle ore 9.50 per la lettura del dispositivo) e 45 minuti per la stesura della presente istanza (come esposto);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 292.45, ridotte a CHF 6.-- quelle inerenti le telefonate [40 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)];
che l’IVA ammonta a CHF 122.65;
che le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato sono pari a CHF 1'736.35;
che l’istante ha già richiesto ed ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità per ripetibili di CHF 300.-- (cfr. verbale del dibattimento 11.11.2004, p. 3);
che – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;
che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 1'436.35 (CHF 1'736.35 ./. CHF 300.--);
che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 11.11.2005 della presente istanza;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 11.11.2004 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'436.35, oltre interessi del 5% dall’11.11.2005.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario