Incarto n. 60.2005.347
Lugano 17 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.10.2005 presentata da
IS 1 , patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 1.2.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/20.10.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi contestualmente al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 16.8.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca "per aver condotto il trattore a sella __________ targato __________ trainante il semirimorchio __________ targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per il periodo 15.08.1996-14.02.1997, con riammissione subordinata ad un esame psico-tecnico, condizione quest'ultima da lui mai ossequiata", fatti avvenuti il 24.5.2004, ad __________, sull'autostrada __________ (DA __________);
che con scritto 1/2.9.2004 IS 1 ha interposto formale opposizione al suddetto decreto di accusa;
che con decisione 1.2.2005 il giudice della Pretura penale – al quale l'incarto era stato trasmesso per competenza – ha assolto l'istante dall'imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 534.60 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'034.60 [di cui CHF 808.50 (5 ore e 15 minuti a CHF 154.--/ora) a titolo di onorario, CHF 153.-- di spese e CHF 73.10 di IVA (doc. 1c allegato all'istanza 13/14.10.2005], dedotto l'importo di CHF 500.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili;
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto appare pure conforme ai suddetti principi, esclusa la prestazione del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale – 10 minuti", che non può essere considerata non essendoci agli atti uno scritto in tal senso (cfr., al proposito, inc. __________);
che viene pertanto ammesso un onorario limitatamente a 305 minuti a CHF 154.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 782.85;
che da questa somma viene dedotto l'importo di CHF 500.--, assegnato all'istante dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili (cfr., al proposito, sentenza 1.2.2005, p. 3, inc. __________), ritenuto come – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;
che a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 137.--, ridotte in particolare a CHF 16.-- quelle inerenti la prestazione dell'1.9.2004 "Lettera e fax a MP" (CHF 5.--/raccomandata; CHF 5.-- per la pagina in originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3 lit. b TOA; CHF 2.-- per la fotocopia della procura e CHF 4.-- per invio fax di due pagine), a CHF 3.-- quelle inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________), a CHF 7.-- quelle inerenti la prestazione del 5.10.2004 "Fax a Pretura penale" (CHF 5.-- per la pagina in originale, compresa la copia per l'incarto, art. 3 lit. b TOA, e CHF 2.-- per invio fax di una pagina), stralciata la prestazione del 18.10.2004 "Fax a Pretura penale", come in precedenza;
che l’IVA non deve essere risarcita, IS 1 avendo domicilio all'estero (cfr. 28 ss. OLIVA);
che al qui istante va pertanto risarcita - a titolo di spese legali - la somma di CHF 419.85;
che interessi di mora non sono pretesi;
che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;
che, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 619.85, di cui CHF 419.85 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 1.2.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 619.85.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria