Incarto n. 60.2005.344

Lugano 10 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 10/11.10.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 14.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP

richiamate le osservazioni 21/24.10.2005 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione della domanda;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che nell’ambito dell’“__________”, mirata alla lotta contro la prostituzione, è stata inchiestata, tra gli altri, IS 1 – all’epoca presidente con firma individuale nonché segretaria a tempo parziale della società __________, poi sciolta e radiata d’ufficio conformemente all’art. 89 ORC (cfr. estratto registro di commercio del Canton Ticino) – per titolo di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e promovimento della prostituzione (cfr. AI 26, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.4.2002);

che in data 8.10.2001 l’allora procuratore generale Luca Marcellini ha in particolare ordinato nei suoi confronti la comparizione forzata (AI 1) nonché la perquisizione della sua abitazione ed il sequestro di tutti gli oggetti utili per l’istruzione del processo (AI 2);

che con decisione 14.12.2004, in assenza di riscontri probatori sufficienti, il procuratore pubblico Mario Branda – a cui l’incarto è stato nel frattempo trasmesso per competenza – ha decretato il non luogo a procedere in ordine alle suddette indagini preliminari, giudizio cresciuto in giudicato;

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'334.60, di cui CHF 3'834.60 per spese di patrocinio e CHF 500.-- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

che – come detto – le informazioni preliminari avviate d’ufficio dal Ministero pubblico hanno in particolare comportato a suo carico un ordine di perquisizione e sequestro (AI 2);

che dagli atti si evince inoltre che la qui istante – inchiestata nell’ambito della più vasta “__________” – ha chiesto (ed ottenuto) di essere nuovamente interrogata dal magistrato inquirente per rispondere compiutamente alle domande che le erano già state sottoposte in sede di polizia, questa volta “(…) sostenuta naturalmente pure dal mio legale di fiducia” (AI 8, verbale di interrogatorio 16.1.2002, p. 1);

che le circostanze concrete imponevano pertanto, già a questo stadio del procedimento, la presenza di un legale;

che IS 1 va quindi ritenuta “accusata” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

che nondimeno l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);

che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che in concreto IS 1 ha lavorato per la società __________ in veste di presidente con funzioni di segretaria a tempo parziale, ben sapendo che l’attività di quest’ultima era volta in particolare alla gestione di appartamenti dove si esercitava la prostituzione (cfr. AI 8, verbale di interrogatorio, p. 4);

che ha inoltre ammesso di essersi occupata di provvedere ai bisogni delle ragazze che soggiornavano negli appartamenti di __________ e di __________, precisando poi che “(…) il mio era un favore personale che rendevo all’amica __________, senza scopo remunerativo. In particolare mi preoccupavo di fare la spesa, e riportare alla __________ dei loro messaggi, soprattutto richieste di altri preservativi” (AI 8, verbale di interrogatorio, p. 6);

che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);

che all’istante non poteva certo essere sfuggito che se l’esercizio della prostituzione non è di per sé reato, punibile è il promovimento della prostituzione (art. 195 CP), di modo che comportamenti del genere di quelli descritti la esponevano al rischio di un’eventuale inchiesta;

che la sua posizione all’interno della società __________ così come il fare dei favori in questi ambiti erano propri a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed hanno comportato – in nesso di causalità adeguata – l’apertura del procedimento penale a suo carico;

che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lei subito;

che l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è respinta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

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