Incarto n. 60.2005.340
Lugano 10 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 7/10.10.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17.10.2005 del magistrato inquirente, che – considerata l’estrema semplicità del caso e le ripetibili già assegnate dal giudice della Pretura penale – postula la reiezione del gravame
rilevato che con scritto 12/13.10.2005 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, la nota d’onorario dettagliata del suo patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 15.4.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità “(…) per avere, a __________, dal 24 dicembre 2004 in avanti, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione 30 novembre 2004 della Commissione tutoria regionale __________ di __________, cresciuta in giudicato, in particolare per avere omesso di accompagnare il figlio __________ __________ al __________ __________ presso la __________ __________ di __________ i giorni di venerdì 24 dicembre 2004, 2 febbraio (recte: gennaio) 2005, 12 febbraio 2005 e successivamente in alternanza un fine settimana il sabato e un fine settimana la domenica” (DA __________);
che con scritto 20/21.4.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 2.9.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 1'081.70 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 27.9.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'981.70 [di cui CHF 1'642.70 di onorario (10 ore e 40 minuti a CHF 154.--/ora), CHF 199.-- di spese e CHF 140.-- di IVA], dedotto l’importo di CHF 900.-- assegnatole dal presidente della Pretura penale a titolo di ripetibili (doc. B allegato all’istanza 7/10.10.2005);
che la tariffa applicata (CHF 154.--/ora) è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – appare invece oggettivamente eccessivo, segnatamente con riferimento all’istanza 6.6.2005 di notifica prove (scritto di poche righe) ed alla preparazione al dibattimento;
che la fattispecie, come sottolineato dal sostituto procuratore pubblico (cfr. osservazioni 17.10.2005), non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto;
che di conseguenze viene ammesso un onorario pari a 6 ore e 15 minuti a CHF 154.--/ora, per complessivi CHF 962.50, di cui 100 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, compresa l’istanza di notifica prove), 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 45 minuti inerenti il colloquio con il cliente di data 1.9.2005 (come esposto), 90 minuti inerenti l’esame dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti il dibattimento di data 2.9.2005 (come esposto);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 129.--, ridotte in particolare a CHF 30.-- quelle inerenti le fotocopie di data 17.5.2005 [CHF 2.--/fotocopia (l’inc. MP __________ essendo composto da poche pagine e gli allegati alla denuncia penale 23/24.3.2005 peraltro già in possesso dell’istante)], a CHF 24.-- quelle inerenti gli scritti al cliente (in mancanza di ulteriori precisazioni: CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.--/spese postali) ed a CHF 7.-- quelle inerenti il fax di data 1.9.2005 (non meglio specificato);
che l’IVA ammonta a CHF 83.--;
che le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato sono pari a CHF 1'174.50;
che l’istante ha già richiesto ed ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità per ripetibili di CHF 900.-- (cfr. verbale del dibattimento 2.9.2005, p. 2);
che – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;
che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 274.50 (CHF 1'174.50 ./. CHF 900.--);
che protesta infine le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 474.50, di cui CHF 274.50 per spese di patrocinio e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 2.9.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 474.50.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario