60.2005.331

Incarto n. 60.2005.331

Lugano 3 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 30.9/3.10.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 30.9.2004 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 5/6.10.2005 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 7/10.10.2005 del procuratore pubblico Nicola Respini, che – senza formulare particolari osservazioni – chiede che l’istanza venga esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 22.9.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva il 19.7.2003 – e ha proposto la sua condanna alla pena di due giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di furto “per avere, a __________ in data __________, previo scasso di un congelatore, sottratto ai danni del Ristorante __________, diversi gelati per un valore complessivo di Fr. 15.-” e di danneggiamento “per avere (…) intenzionalmente danneggiato con un legno il congelatore per gelati di proprietà del Ristorante __________” (DA __________);

che con scritto 6/7.10.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

che con decisione 30.9.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante da entrambi i capi di imputazione;

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli un’indennità per spese di patrocinio e danni materiali, da quantificare da questa Camera;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che al proposito l’istante, senza quantificare la pretesa, rinvia alla nota professionale dettagliata dello studio legale avv. __________ – da cui emerge un dispendio orario pari a 24 ore e 5 minuti nonché spese per complessivi CHF 435.65 (doc. C) –, postulando inoltre la rifusione degli esborsi di CHF 86.-- (cfr. istanza 30.9/3.10.2005, p. 3);

che in merito alle prestazioni fornite dagli allora lic. iur. PR 1 e __________ __________, la tariffa oraria va stabilita in CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

che il dispendio orario esposto (22 ore) – pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – appare oggettivamente eccessivo;

che del resto la pratica non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari – circostanza questa ammessa dallo stesso istante (cfr. istanza 30.9/3.10.2005, p. 3) – ed ha richiesto un impegno relativamente ridotto;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 13 ore e 30 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 1'485.--, di cui 145 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 60 minuti inerenti l’istanza ex art. 227 CPP di data 27.10.2003 (compreso l’esame dei documenti), 120 minuti inerenti gli ulteriori scritti (in media 10 minuti/scritto), 120 minuti inerenti i vari colloqui con il cliente, 60 minuti inerenti le ricerche e l’esame dell’incarto (composto unicamente dal rapporto d’arresto 19.7.2003 e di complemento 2.9.2003), 30 minuti inerenti l’esame dei vari atti (con particolare riferimento all’ordinanza sulle prove 9.7.2004), 120 minuti inerenti la preparazione dell’arringa (come esposto) e 125 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (come esposto), stralciate in particolare le prestazioni di data 9.10.2003 “dato istruzioni a cbo” (in quanto non meglio specificate) e lo scritto di data 17.10.2003 (che nemmeno figura tra le spese);

che in merito al patrocinio concretamente prestato dall’avv. __________ __________, la tariffa oraria va invece stabilita in CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che la supervisione sui praticanti (discussioni, esami bozze e correzioni) non può tuttavia essere presa in considerazione;

che in effetti se un patrocinatore delega i suoi compiti a praticanti, sia pure con finalità didattiche, ciò non riguarda lo Stato, né tanto meno il cliente (cfr. decisione 18.2.2002 del Consiglio di moderazione in re avv. F. A., inc. 19.2001.19);

che peraltro, nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Zurigo 1998, p. 106);

che per contro viene ammesso un dispendio orario pari a 40 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 167.--, di cui 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata) e 20 minuti inerenti l’esame degli atti;

che agli oneri vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 204.--, ridotte in particolare a CHF 18.75 quelle telefoniche [125 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. __________)], stralciate invece quelle inerenti le pagine “per bozze o correzioni” e le note di data 17.12.2003 e 28.5.2004 (essendo a carico del patrocinatore) nonché quelle inerenti la “chiusura fiche” ed “ogni singola fiche”, in quanto non meglio specificate;

che viene inoltre ammesso l’importo di CHF 86.-- a titolo di esborsi, così come postulato;

che l’IVA non è pretesa;

che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'942.--;

che interessi di mora non sono pretesi;

che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante afferma al proposito che “(…) per poter incontrare il suo patrocinatore e presenziare al pubblico dibattimento ha perso in totale ca. una giornata di lavoro, pari a ca. CHF 70.-, oltre a spese di trasporto e di telefono non esattamente quantificabili né documentabili” (istanza 30.9/3.10.2005, p. 3);

che IS 1 non tenta neppure di dimostrare – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – l’esistenza degli asseriti danni, omettendo perfino di indicare l’attività svolta;

che invero esso avrebbe avrebbe dovuto e potuto produrre l’eventuale contratto di lavoro, la dichiarazione fiscale e/o documenti analoghi, così come quantificare – perlomeno approssimativamente – il numero delle trasferte (con relative distanze) e delle telefonate effettuate;

che non può quindi esigere il risarcimento di un danno materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re H. N. Z.);

che – in queste circostanze, a prescindere dalla possibile esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti ed il sostenuto nocumento – nulla è dovuto a questo titolo;

che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, quantificando in 2 ore e 30 minuti il dispendio orario per la redazione della presente domanda di indennità ed in CHF 95.-- le relative spese;

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo dell’(ora) avv. PR 1 può del resto essere considerato limitato dal momento che essa conosceva la fattispecie, per averla seguita sin dall’inizio;

che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che l’indennità complessiva ammonta a CHF 2'192.--, di cui CHF 1'942.-- per spese di patrocinio e CHF 250.-- per ripetibili;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 30.9.2004 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'192.--.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

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