Incarto n. 60.2005.264
Lugano 16 settembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16.8.2005 presentata da
IS 1, ,
nei confronti del procuratore pubblico Nicola Respini;
richiamato lo scritto 24/25.8.2005 del magistrato inquirente, che – comunicando di non presentare osservazioni – si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto __________ IS 1 ha denunciato __________ __________, __________, per titolo di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e “messa in pericolo della proprietà altrui ed eventualmente l’incolumità delle persone, bambini in particolare” (AI 1);
che – nell’ambito del procedimento penale – il denunciante ha chiesto al procuratore pubblico di inviargli la citazione per assistere all’interrogatorio del denunciato (scritto __________, AI 9), rispettivamente di trasmettere immediatamente la denuncia penale al procuratore pubblico Arturo Garzoni, già occupatosi della fattispecie (scritto __________, AI 10);
che con istanza 16.8.2005 IS 1 – facendo riferimento ai suoi scritti __________ [“Segnalazione per: diniego di giustizia. Contro: Ministero pubblico. Motivo: mancata risposta alla raccomandata del __________ e mancata risposta alla raccomandata del __________ (…)”] e __________ [“Reclamo contro: Ministero pubblico. Per: diniego di giustizia. Motivo: mancata risposta alla raccomandata del sottoscritto del __________ (…), mancata risposta alla raccomandata del sottoscritto del __________ (…)”] al giudice dell’istruzione e dell’arresto – chiede la ricusa del procuratore pubblico Nicola Respini;
che – su invito di questa Camera – il 18.8.2005 il qui istante ha completato il gravame, asserendo in particolare che il magistrato inquirente non avrebbe risposto alle sue lettere, circostanza che costituirebbe un più che ragionevole motivo di parzialità;
che ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP);
che il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP);
che nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove (art. 44 cpv. 2 CPP);
che lo scopo del diritto di ricusa – e dell'obbligo di esclusione – è quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore" (decisione TF 1P.488/2004 del 7.1.2005; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3; decisione 9.10.1998 di questa Camera in re I., pubblicata in REP. 1998 n. 97; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 30 n. 1 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 115 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 909 ss.);
che il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente – se trattasi di un’autorità di istruzione o di accusa – dall’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto corrisponde comunque a quello dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.238/2004 dell’1.7.2004; DTF 127 I 196);
che – secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale – per accogliere una domanda di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità (decisione TF 1P.8/2005 del 9.2.2005; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 2);
che occorre tuttavia pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, che l’istante deve dimostrare: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14);
che la domanda deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);
che IS 1 invoca il fatto che il magistrato inquirente non abbia risposto agli scritti __________ e __________, con i quali gli aveva assegnato il termine di dieci giorni per procedere all’invio della citazione per assistere all’interrogatorio del denunciato [“Le sarei grato se, entro i prossimi dieci giorni, (…)”], rispettivamente il termine di tre giorni per comunicargli di aver proceduto alla trasmissione della denuncia penale al procuratore pubblico Arturo Garzoni (“Attendo una risposta entro e non oltre il termine di tre giorni”);
che detti “termini di risposta” sono decorsi infruttuosi;
che pertanto – essendo intervenuta la loro scadenza ben prima dei cinque giorni, di cui all’art. 46 cpv. 1 CPP, antecedenti il __________ – l’istanza è manifestamente tardiva;
che il fatto che il procuratore pubblico non abbia dato seguito alle suddette lettere non è peraltro ragione sufficiente per concludere per la sua parzialità, come l’istante pretende;
che i termini che il magistrato inquirente deve ossequiare nell’ambito del procedimento penale sono infatti scanditi dal Codice di procedura penale e non certo dall’accusato o – come nel caso di specie – dalla parte civile;
che l’attività o l’inattività procedurale del procuratore pubblico non va inoltre censurata con un’istanza di ricusa a questa Camera, ma con un reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione __________ di questa Camera in re __________, inc. __________, pubblicata in REP. 1997 n. 95), come l’istante ha del resto fatto (reclamo 8/11.8.2005, respinto – per quanto ricevibile – con decisione 1.9.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);
che in ogni caso la semplice affermazione di parzialità, fondata su sentimenti soggettivi di una parte, non è elemento sufficiente per fondare la ricusa: le apprensioni soggettive devono infatti essere oggettivamente giustificate da circostanze atte a creare parvenza di prevenzione e rischio di parzialità;
che l’istante – con riferimento alle argomentazioni sconvenienti, indecenti e volgari contenute nel suo allegato – viene avvertito ancora una volta che in futuro simili gravami saranno immediatamente dichiarati irricevibili con motivazione sommaria e senza scambio di allegati [cfr. al proposito gli ammonimenti di cui alle decisioni __________ (inc. __________), __________ (inc. __________) e __________ (inc. __________) di questa Camera];
che il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è irricevibile.
La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria