Incarto n. 60.2005.240

Lugano 28 giugno 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/25.7.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto d'abbandono 23.7.2004 emanato dal procuratore pubblico Marco Villa (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 26.7.2005 del procuratore pubblico, che rinuncia a formulare osservazioni, rimettendosi all'equo giudizio di questa Camera;

preso atto dello scritto 25/27.7.2005 dell'avv. PR 1, mediante il quale ha prodotto copia di due certificati medici;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 30.3.2004 è stato aperto d'ufficio un procedimento penale tra l'altro nei confronti di IS 1 - nominato con risoluzione governativa no. __________ del 19.5.1992 operatore presso il __________ __________ __________ __________ __________ __________ e dall'1.8.1998 promosso e nominato come programmatore sempre presso la __________ __________ (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del 23.2.2005, p. 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005) -, il quale il medesimo giorno è stato sentito dinanzi al Ministero pubblico in qualità di indagato "(...) a seguito delle notizie di reato emerse in particolare nell'odierno verbale da me reso al cap. __________ __________ nel contesto dell'inchiesta amministrativa concernente il nostro __________ __________ " (AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1);

che durante questo interrogatorio, il procuratore generale Bruno Balestra ha promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP) "(...) per avere, in data imprecisata, fra gennaio e febbraio 2004, agendo in correità con __________ __________, per procacciare a sé o ad altri indebito profitto, estrapolato dal PC del consulente della ditta __________ __________ __________, dati a lui non destinati, specialmente protetti contro un accesso non autorizzato" (AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 6);

che con decisione 23.7.2004 il procuratore pubblico Marco Villa ha decretato l'abbandono del suddetto procedimento penale non ritenendo adempiuto il presupposto soggettivo del reato di cui all'art. 143 CP, evidenziando in particolare che "la negazione dell'indebito profitto poteva invece lasciare aperta la via, nei confronti dei due (ndr: IS 1 e __________ __________), del possibile reato di accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati (art. 143bis CPS)", ma che "l'esame di una tale ipotesi rivelasi comunque inutile nella misura in cui sia il menzionato collaboratore (ndr: __________ __________) che la __________ __________ __________ __________ __________ con scritto del 24.05.2004 hanno comunicato che non è loro intenzione presentare querela" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3);

che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - l’istante chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 16'327.90 oltre interessi al 5% dall'1.10.2004, di cui CHF 13'327.90 per spese di patrocinio, CHF 2'000.-- a titolo di torto morale e CHF 1'000.--per spese e ripetibili per la presente istanza (cfr. istanza 21/25.7.2005, p. 10 e 11);

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;

che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato - segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua

incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.

  1. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
  2. 10; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);

che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;

che in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del 27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N. SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);

che a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di acquisizione illecita di dati;

che ha in particolare esposto che "(...) non è contestato come la notte del 10/11.02.2004 a __________, presso gli uffici del __________ __________ __________ __________ (di seguito __________)" IS 1 "ha proceduto, in presenza e con l'accordo rispettivamente l'aiuto di __________ __________, alla copiatura di alcuni files all'hard disk (che smontò) di un personal computer di un collaboratore (____________________) della __________ __________ (ora __________ __________ __________ __________ __________) per poi trasferirli in un computer fisso dell'ufficio" e che "è chiaro come tenuto conto delle così avvenute modalità di copiatura l'accesso a questi dati (...) non era assolutamente autorizzato (...)" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2);

che "in specie l'inchiesta, in forza all'interrogatorio del 19.05.2004 di __________ , ha permesso di stabilire come di tutte le cartelle così copiate una () era vuota, una seconda (__________) non presentava "alcun dato di carattere economico o collegato al sistema __________ ", mentre le restanti (ad eccezione della __________ __________ __________) potevano "essere recuperate o via internet o altrimenti sarebbero comunque state consegnate ai rappresentati del __________ una volta terminata l'installazione"" e che "per quel che concerne il software __________ __________ __________, del valore economico di Fr. 546.--, si ricorda come questo programma, seppur solo a scopo valutativo, era già stato consegnato al __________ a metà agosto 2003" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2);

che "a fronte di ciò si può allora concludere come con il loro ingiustificato agire" IS 1 "e __________ __________ si siano procurati dati informatici già in loro possesso, rispettivamente di libero accesso via internet o economicamente senza valore", che "(...) nell'ottica soggettiva del prospettato reato (...) il presupposto di legge dell'indebito profitto (...) non risulta realizzato (...) poiché (...) i dati così copiati erano liberamente accessibili, non avevano valore economico o erano già in possesso dei due autori" e "(...) poiché con il loro agire i due accusati non volevano conseguire un indebito profitto ai sensi di legge", richiamando le dichiarazioni rilasciate da IS 1, __________ __________ e __________ __________ dinanzi al Ministero pubblico" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2 e 3);

che il magistrato inquirente ha pure osservato che l'assenza di indebito profitto da parte di IS 1 e __________ __________ poteva lasciare aperta la via dell'ipotesi di reato di cui all'art. 143 bis CP [secondo cui è punito, a querela di parte, per accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso (BSK StGB II - P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 143 bis CP)], che non è stata esaminata considerato come con scritto 24/26.5.2004 la __________ __________ __________ __________ __________, rispettivamente __________ __________, hanno rinunciato a sporgere querela penale nei loro confronti (cfr. decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3; AI 24, scritto 24/26.5.2004 della __________ __________ __________ __________ __________);

che, in conclusione, il procuratore pubblico ha nondimeno evidenziato che "la presente decisione non può comunque far passare in secondo piano l'inaccettabile e grave comportamento, da stigmatizzare, dei tre accusati ma in particolare di" IS 1 e __________ __________, "che dovrà essere debitamente valutato nel contesto della relativa loro procedura amministrativa" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3);

che per quanto concerne il procedimento disciplinare aperto a carico di IS 1 va evidenziato che con risoluzione no. __________ del 3.3.2004 il Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino (di seguito CdS), su proposta del Dipartimento delle istituzioni, preso in particolare atto della segnalazione 25.2.2004 del __________ __________ __________ __________ __________ , ha deciso il trasferimento di IS 1 presso l' di __________ dal 4.3.2004, per un periodo massimo di un mese (cfr. doc. C, copia risoluzione no. __________ del 3.3.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che con scritto 5.4.2004 il procuratore generale ha comunicato al CdS che in data 30.3.2004 nei confronti di IS 1, funzionario presso il __________ __________ __________ __________ __________, è stata promossa l'accusa per titolo di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP), rilevando inoltre che è impossibile pronunciarsi sulla gravità dei fatti, considerato lo stadio della procedura, ritenendo nondimeno "(...) doverosa la presente segnalazione per le valutazioni amministrative sul rapporto di fiducia di competenza" del CdS (AI 10, scritto 5.4.2004);

che con risoluzione no. __________ del 20.4.2004 il CdS, su proposta del Dipartimento delle istituzioni, richiamando la risoluzione governativa no. __________, lo scritto 5.4.2004 del procuratore generale, nonché lo scritto 13.4.2004 del direttore della Divisione della giustizia, ha deciso la sospensione della funzione di IS 1, __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, privandolo dallo stipendio nella misura del 50%, contro cui IS 1 ha inoltrato ricorso presso il Tribunale cantonale amministrativo (di seguito Tram; cfr. doc. D, copia risoluzione no. __________ del 20.4.2004, e doc. E, copia ordinanza 11.5.2004, inc. __________, allegati all'istanza 21/25.7.2005);

che con successiva risoluzione no. __________ del 9.11.2004 il CdS, su proposta della Sezione delle risorse umane, ha abbandonato il procedimento disciplinare aperto nei confronti di IS 1, ha revocato - dall'1.11.2004 - la risoluzione governativa no. __________, decidendo inoltre di riversargli il salario sospeso cautelativamente fino al 31.10.2004 ammontante a CHF 22'999.05, oltre interessi pari a CHF 297.05, di liberarlo dall'obbligo di prestare servizio all'amministrazione cantonale dall'1.11.2004, di prospettargli la disdetta del rapporto d'impiego per giustificati motivi ai sensi degli art. 53, 58 lit. c e 60 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LORD (cfr. doc. F, copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che con scritto 23.11.2004 IS 1 ha chiesto di sottoporre il suo caso alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato, postulando di annullare la prospettata disdetta del rapporto d'impiego e di poter essere reinserito, mediante un'altra funzione, nell'amministrazione cantonale (cfr. doc. G, copia scritto 23.11.2004 dell'avv. PR 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che in data 17.12.2004 si è tenuta un'udienza a __________ alla quale hanno partecipato i membri della Commissione conciliativa per il personale dello Stato, __________ __________ e __________ per la Sezione delle risorse umane e gli avv. __________ __________ e avv. PR 1, unitamente al loro assistito IS 1, in cui le parti hanno convenuto di avviare le trattative sulla motivazione della disdetta e sulla salvaguardia dell'indennità di uscita (cfr. doc. H, copia "__________", allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che con risoluzione no. __________ del 23.2.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle risorse umane, richiamando tra l'altro la suddetta relazione presidenziale, ha deciso che il rapporto d'impiego di IS 1 è disdetto con effetto dal 31.5.2005 e che fino a quella data egli è liberato dall'obbligo di prestare servizio presso la __________ __________, annullando la risoluzione governativa no. __________ del 14.2.2005 (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del 23.2.2005, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che in data 17.5.2005 il Tram ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato il 10.5.2004 da IS 1 contro la risoluzione no. __________ datata 20.4.2004 del CdS, siccome divenuto privo d'oggetto (cfr. doc. L, decreto di stralcio 17.5.2005, inc. __________, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che il 12.7.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle risorse umane, ha riconosciuto ad IS 1 un'indennità d'uscita di CHF 52'829.65 (cfr. doc. M, copia risoluzione no. __________ del 12.7.2005);

che, nonostante sia stato deciso l'abbandono del procedimento disciplinare, il CdS ha nondimeno rilevato che "(...) l'inchiesta disciplinare e la documentazione agli atti hanno permesso di accertare che" ad IS 1 "(...) sono imputabili i seguenti addebiti:

· violazione di segreti privati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione dati;

· acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati: oggetto di un procedimento;

· attività accessoria svolta senza alcuna autorizzazione;

· utilizzo abusivo dell'auto di servizio;

· abuso del natel di servizio;

· utilizzo improprio di una pistola ad aria compressa in ufficio;

· connessione in remoto;

· utilizzo improprio di un programma di decriptaggio di password;

· gioco sul posto di lavoro;

· decisione sulla cessione gratuita a terzi, senza autorizzazione, di hard/software di proprietà dello Stato"

(doc. F, copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che del resto nemmeno dalle osservazioni formulate da IS 1 in relazione allo scritto 29.7.2004 del __________ __________ __________ __________ mediante il quale gli ha intimato i suddetti addebiti sarebbero emersi "(...) motivi che possano in qualche modo indurre l'autorità di nomina a modificare la propria opinione" e che "in tali circostanze" IS 1 "(...), con il suo ingiustificato agire, non ha solo disatteso i suoi doveri di servizio ma ha altresì compromesso in modo irreversibile quel solido rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell'utenza e dei suoi superiori che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con una funzione particolarmente delicata e con ampi margini discrezionali" (doc. F, copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che il rapporto d'impiego di IS 1 è stato sciolto per disdetta giusta l'art. 58 lit. c e 60 cpv. 1 LORD - secondo cui l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi - e 60 cpv. 3 lit. c LORD - secondo cui è considerato come giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito di posti vacanti - dall'1.6.2005 (cfr. doc. M, risoluzione no. __________ del 12.7.2005, rispettivamente doc. I, risoluzione no. __________ del 23.2.2005, allegati all'istanza 21/25.7.2005);

che durante il colloquio tenutosi il 25.10.2004 il Comandante __________ __________ __________ ha comunicato ad IS 1, assistito dai suoi patrocinatori, l'inesigibilità della continuazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del 23.2.2005, p. 2, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che IS 1, con riferimento ai fatti accaduti, ha del resto dichiarato che "(...), fra le 23.00 e le 24.00, il consulente (...) __________, vista l'ora e la stanchezza non era intenzionato a rientrare in ufficio per continuare il lavoro come si era dapprima previsto, e decise di rientrare (...)" nell'albergo di __________ in cui alloggiava, che "io, __________ e __________ siamo per contro rientrati in ufficio perché volevamo chiudere tutto l'ufficio, spegnere le luci e inserire l'allarme, (...)", che "rientrati in ufficio abbiamo visto che vi erano due o forse tre PC portatili del consulente", che "(...) eravamo rientrati tutti e tre insieme e vi è stato uno scambio di battute fra me e __________ nel corso del quale abbiamo deciso di copiare uno specifico software presente sul computer che veniva utilizzato per l'installazione", che "per impossessarci di questo insieme di files, ritenuto come il computer fosse sì ancora acceso ma bloccato da una password, l'abbiamo aperto estraendone il disco fisso", che "materialmente l'operazione l'ho eseguita io con l'assistenza di __________ che mi ha passato del materiale per la copiatura", ammettendo inoltre che "eravamo consapevoli che si trattava di un'operazione illecita anche se l'abbiamo vista più che altro come una bravata nell'interesse dello Stato" (AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 2, 3 e 4);

che nel suo successivo interrogatorio ha dichiarato che il suo superiore è __________ __________, mentre "(...) sotto le mie dipendenze lavoravano __________, __________, __________ ed un apprendista", confermando inoltre il contenuto del suo precedente interrogatorio, precisando che "(...) si è trattato più che altro di una bravata, non nell'interesse dello Stato e senza pensarci troppo, dettata da curiosità personale" [AI 35, verbale d'interrogatorio 14 aprile 1999 (recte: 14 giugno 2004), p. 1];

che __________ __________, dal canto suo, ha in particolare affermato che "(...) di questa storia (...) non ha mai saputo nulla sino ad oggi, né tantomeno qualcuno, (...), lo aveva informato su quanto avvenuto durante il suo ultimo soggiorno a __________ " e che "in altri termini sino a questa mattina (...) non sapeva che IS 1 e qualcun altro della __________ avevano copiato senza il suo consenso dei dati dal suo PC" (AI 22, verbale d'interrogatorio 19.5.2004 di __________ __________, p. 9);

che tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, in qualità di capo del "progetto __________ " (AI 1, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________ __________, p. 2; AI 2, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________ __________, p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1 e 2), di responsabile del supporto tecnico del servizio informatico presso la __________ __________ e capo (tra l'altro) di __________ __________ (AI 35, verbale d'interrogatorio 14.7.2004 di IS 1, p. 1; istanza 21/25.7.2005, p. 4), ha assunto un comportamento riprovevole sotto il profilo civile nei confronti del suo datore lavoro (lo Stato) e altresì nei confronti di __________ __________, rispettivamente nei confronti del di lui datore di lavoro, che hanno rinunciato a presentare querela penale nei suoi confronti, in particolare con riferimento ai fatti accaduti a __________ la notte del 10/11.2.2004;

che del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il profilo del diritto civile - inteso, in modo generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) - che in data 25.2.2004 il __________ __________ __________ __________, __________ __________, ha segnalato "(...) taluni abusi sulla rete informatica della __________ __________, commessi da alcuni collaboratori del __________ __________ __________ __________ __________ ", tra cui figurava anche IS 1, che è stata aperta un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 del Regolamento sulla __________, che con risoluzione 3.3.2004 è stato trasferito provvisoriamente per la durata massima di un mese presso un altro ufficio giusta l'art. 38 LORD (secondo cui il Consiglio di Stato ha tra l'altro la facoltà di trasferire provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare) e che soltanto successivamente - il 30.3.2004 - è stato aperto d'ufficio un procedimento penale anche nei suoi confronti per titolo di acquisizione illecita di dati (doc. C, copia risoluzione no. __________ del 3.3.2004, p. 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005; decreto di abbandono 23.7.2004, p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1 ss.);

che alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 21/25.7.2005 deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame delle singole richieste formulate dall'istante;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

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