Incarto n. 60.2005.209
Lugano 25 settembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28/30.6.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 22.10.2004 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (ABB ____________________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 26.8.2005 del magistrato inquirente, secondo cui l’istanza merita parziale accoglimento, conformemente alla costante prudente prassi di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con sentenza 29.8.1995, il pretore della giurisdizione di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da __________ __________ e IS 1, affidando le figlie __________ () e __________ () alle cure della madre, con l’esercizio dell’autorità parentale.
Il diritto di visita del padre, così come i contatti telefonici con le figlie, sono invece sempre stati problematici e fonte di litigi tra le parti.
b. Con scritto 24.4.2001 il patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, ha intimato a IS 1 una richiesta di modifica del suo diritto di visita, segnatamente una fissazione più flessibile dello stesso, conformemente ai desideri delle figlie. In risposta a tale scritto, con istanza 27.4.2001, questi ha adito la Commissione tutoria regionale __________, postulando una convocazione delle parti allo scopo di discutere soluzioni alternative sull’esercizio del suo diritto di visita.
Con scritto 23.5.2001, l’avv. __________ __________ ha quindi segnalato alla Magistratura dei minorenni il problema relazionale padre/figlie. Nella missiva veniva in particolare comunicato che __________ si trovava all’__________ di __________ per sottostare ad alcuni esami ed accertare una situazione di malessere che manifestava da qualche tempo, precisando che pochi giorni prima la ragazza aveva detto alla madre di non volere più andare dal padre a dormire. Veniva inoltre evidenziato che i medici dell’__________ – che si erano occupati di __________ –, la psicologa __________ __________ – che aveva potuto colloquiare con entrambe le minorenni – nonché la nonna materna avevano raccolto confidenze tali da “fondare preoccupante sospetto che il padre abbia in qualche modo abusato di loro”. (AI 1, segnalazione della Magistratura dei minorenni al Ministero pubblico).
c. __________, sentita dal magistrato dei minorenni il 26.6.2001, ha effettivamente riferito di abusi sessuali, ripetuti nel tempo. __________, ascoltata il giorno seguente, ha pure accennato ad episodi a possibile connotazione sessuale (AI 3).
d. IS 1 viene arrestato il 4.7.2001 (AI 10), con l’accusa di atti sessuali con fanciulli e trascuranza dei doveri di assistenza o educazione, e tradotto alle carceri pretoriali di __________ (AI 11). In data 16.8.2001 viene trasferito al penitenziario cantonale “La Stampa”. Viene infine scarcerato il 15.11.2001 (AI 174).
e. Oltre agli interrogatori dell’accusato, le indagini hanno comportato una nuova audizione delle minorenni, quella di numerosi testimoni ed i confronti padre/figlie. Agli atti figura inoltre il contributo del dott. __________ __________, incaricato dal procuratore pubblico di esperire una perizia psichiatrica su IS 1 (AI 163), il contributo della dott. __________ __________, incaricata dal magistrato dei minorenni di allestire un quadro psicodiagnostico sulle minori (AI 187), i contributi dei dott. __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________, estensori di una perizia di parte prodotta dalla difesa (AI 220), il contributo della dott. __________ __________, successivamente incaricata dal magistrato inquirente di allestire una nuova perizia sull’attendibilità delle dichiarazioni delle minori (AI 233), ed il contributo del prof. __________ __________ “Note di parte offesa alla perizia della dott.ssa __________. __________”, prodotto dalla parte civile (AI 266).
f. Con decisione 22.10.2004 – riassunte le risultanze dell’istruttoria – “(…) a fronte della negazione dell’accusato e di versioni non propriamente lineari ed univoche delle figlie, la cui attendibilità è quantomeno stata messa in discussione dalla perizia __________, non risultando quindi in concreto comprovata la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di atti sessuali con fanciulli e di inosservanza dei doveri di assistenza e di educazione”, il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale (decreto di abbandono 22.10.2004, p. 16).
g. Con l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 259'169.10 oltre interessi, di cui CHF 119'225.-- per spese di patrocinio, CHF 89'944.10 per danni materiali e CHF 50'000.-- per torto morale.
L’istante – esposti i fatti – rivendica anzitutto le spese mediche dovute all’ipertensione arteriosa ed allo stato ansioso depressivo, che a suo dire dovranno verosimilmente essere curate per tutta la vita e che capitalizza in CHF 12'361.--, rispettivamente in CHF 19'747.--. Per quanto concerne gli atti istruttori, postula il risarcimento di CHF 20'910.-- dipendenti dall’allestimento delle perizie di parte, di CHF 449.10 inerenti le trasferte dal perito giudiziario dott. __________ e di CHF 622.55 inerenti il confronto di data 16.4.2002, il sopralluogo di data 18.7.2002 ed il verbale di data 10.12.2003. Chiede infine che gli venga riconosciuto l’importo di CHF 35'584.45 per perdita di stipendio durante la detenzione preventiva (istanza 28/20.6.2005, p. 6-8).
A titolo di spese legali, sottolineata la complessità dell’istruttoria, la gravità dei reati ed avuto riguardo all’esito conseguito, il suo difensore, avv. PR 1, chiede anzitutto che gli venga riconosciuta una retribuzione oraria di CHF 280.--. Richiamato l’art. 41 TOA – secondo cui l’avvocato, nei procedimenti particolarmente impegnativi, può prescindere dai massimi legali – postula quindi il rimborso della nota professionale 18.11.2004 di complessivi CHF 110'299.--, di cui CHF 95'900.-- a titolo di onorario, CHF 6'609.-- per spese e CHF 7'790.-- di IVA. In merito alle spese legali dipendenti dal presente procedimento, chiede la rifusione di CHF 8'926.-- per le prestazioni operate sino all’introduzione dell’istanza in esame, a cui vanno ad aggiungersi le ripetibili per quelle future (istanza 28/20.6.2005, p. 8-11).
Con riferimento alla riparazione del torto morale, evidenzia la gravità della lesione alla sua personalità, segnatamente il peso della lunga detenzione preventiva [dapprima alle carceri pretoriali di __________ (con una sola doccia ed una sola ora d’aria alla settimana, malgrado le prescrizioni mediche del dott. __________) ed in seguito alla Sezione B del penitenziario cantonale “La Stampa”], le modalità dell’arresto (avvenuto sul posto di lavoro), la pubblicità data al procedimento penale (che ha permesso la sua immediata identificazione), la sospensione temporanea dalle cariche ufficiali e dello stipendio, la lunga istruttoria (oltre tre anni, malgrado accuse particolarmente infamanti e di grosso peso) ed infine le ripercussioni sulla situazione familiare (in particolare la rottura dei legami con le figlie). Per tutte queste ragioni, chiede che gli venga riconosciuta una prima indennità di CHF 25'000.--. Considerate le conseguenze permanenti all’integrità fisica (stato di ipertensione) ed all’integrità psichica (cronicizzazione del quadro ansioso depressivo), rivendica quindi un ulteriore importo di CHF 25'000.-- (istanza 28/20.6.2005, p. 12-15).
L’istante chiede infine che venga indetta una pubblica udienza a’ sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU, al fine di potersi esprimere sulle osservazioni del procuratore pubblico e per completare le prove fornite nella forma documentale. Più in particolare postula l’audizione dei dott. __________ e __________ e del contabile __________, qualora le loro dichiarazioni scritte non dovessero apparire sufficientemente concludenti (istanza 28/20.6.2005, p. 16).
h. Il procuratore pubblico – che non contesta la legittimità di un risarcimento – rileva anzitutto che il caso non ha avuto una rilevanza mediatica eccessiva, che le condizioni della detenzione preventiva (presso le carceri pretoriali di __________) erano le stesse di molti altri detenuti e che la durata della stessa – tenuto conto delle gravi accuse – non poteva apparire a quel momento esagerata; reputa infine superflua la richiesta di indire un dibattimento (osservazioni 26.8.2005, p. 1-2).
Per quanto concerne più specificatamente le spese mediche, e nella misura in cui non siano ancora state rimborsate dall’assicurazione malattia, il magistrato inquirente invita questa Camera a verificare l’esistenza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale in esame. Quanto alla perizia di parte del dott. __________, osserva che la stessa – laddove riesamina questioni già sollevate, discusse e peritate dal dott. __________ – potrebbe apparire superflua, ricordando inoltre l’obbligo di limitare il danno sancito dall’art. 44 CO. Con riguardo alle spese legali, contesta l’applicazione dell’art. 41 TOA così come una retribuzione superiore a CHF 250.--/ora, ritenuto in particolare che non vi è stato alcun dibattimento. In merito alla grave lesione alla personalità, non reputa sufficienti i motivi addotti dall’istante per discostarsi dalla prassi di questa Camera, mentre si rimette al prudente giudizio quanto al risarcimento del torto morale per il danno permanente alla salute (osservazioni 26.8.2005, p. 2-3).
in diritto
1.1.
Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono del 22.10.2004; l’istanza in esame, introdotta il 28/30.6.2005, è pertanto tempestiva.
2.1.
Nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss. Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con numerosi riferimenti).
Il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2.
L’istante postula la rifusione della nota professionale 18.11.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 110'299.-- [di cui CHF 95'900.-- di onorario, CHF 6'609.-- di spese e CHF 7'790.-- di IVA (doc. R)].
2.3.
L’avv. PR 1, sottolineata la complessità dell’istruttoria e la particolare delicatezza dei reati per cui è stata promossa l’accusa, ricordate inoltre le condizioni economiche del suo cliente nonché l’esito conseguito, espone anzitutto una tariffa oraria di CHF 280.--.
A torto. Il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse, alla lunga detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante (che si è sempre professato innocente), alle numerose prove testimoniali che si sono susseguite durante l’istruttoria ed alle difficoltà fattuali dipendenti dalla necessità di smontare la valutazione psicodiagnostica sulle minori esperita dalla dott. __________ __________, problematiche queste che hanno imposto approfondimenti con esperti del ramo. D’altra parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il procedimento non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione ad un dibattimento e non ha peraltro riservato alcuna difficoltà dal profilo giuridico, circostanza che difatti l’istante nemmeno sostiene. Per il che, a giudizio di questa Camera, si giustifica ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti.
2.4.
Ricordato che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), anche il dispendio orario esposto appare oggettivamente esagerato, segnatamente con riferimento alle sessioni telefoniche (oltre 46 ore), ai colloqui (oltre 100 ore), alla ricezione degli atti (oltre 9 ore) ed agli scritti (oltre 30 ore).
Nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti tenere conto di una certa proporzionalità (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al riconoscimento delle prestazioni risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, esclusi interventi non indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale.
In merito ai colloqui riescono in particolare eccessivi quelli con il cliente (37 per oltre 70 ore, pur riconoscendo che la detenzione preventiva imponesse dei contatti regolari) ed i suoi famigliari (22 per oltre 19 ore). A tal proposito, in mancanza di ulteriori precisazioni, non si può che ricordare che le prestazioni destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (cfr. DTF 109 Ia 111 consid. 3b) non rientrano tra le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa di un accusato. Per le stesse ragioni appaiono pure esorbitanti le sessioni telefoniche con i famigliari e l’amica __________ (oltre 45). Esagerate, e comunque non sufficientemente motivate in relazione alle effettive necessità di istruttoria (cfr. consid. 3.3.), appaiono inoltre le telefonate con il perito di parte dott. __________ (oltre 30). Più in generale, si aggiunga che anche la sistematica fatturazione di 15 minuti per ogni telefonata appare ingiustificata: in assenza di concreti punti di riferimento, a questa Camera non resta che ammettere un dispendio orario di 5 minuti/telefonata. Con riferimento alla ricezione degli atti, basti qui ricordare che numerosi di essi (i permessi di visita, le citazioni, i rinvii e – più in generale – le semplici comunicazioni) non necessitavano di alcun approfondimento, mentre l’analisi di altri è già compresa nell’esame dell’incarto. Quanto agli scritti, non appaiono indispensabili (in quanto non meglio specificate) le missive denominate “memo”. Certo, per quanto concerne più specificatamente la relazione legale/cliente, il Codice professionale degli avvocati prevede il dovere di informazione sullo sviluppo del mandato (art. 13 CAvv): tale obbligo non si estende tuttavia ad ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le scelte dell’assistito; gli atti rilevanti possono inoltre essere spediti al cliente con un semplice foglio di trasmissione, il cui costo rientra nelle spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di moderazione in re avv. B.M., inc. __________) oppure – segnatamente se voluminosi – essere semplicemente messi a sua disposizione. Per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, appare infine giustificato riconoscere – in media – un dispendio di 10 minuti per ciascun scritto di poche righe (semplici comunicazioni, AI 14, 15, 53, 65, 67, 119, 136, 196, 205, 208, 219, 228, 264, 272, 274) e di 15 minuti per gli ulteriori scritti.
2.5.
Nondimeno, come sopra ricordato (consid. 2.3.), il procedimento in esame è stato particolarmente impegnativo, perlomeno da un punto di vista fattuale. Ciò premesso, l’onorario corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente limitato a CHF 50'000.-- (art. 35 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe inadeguato sotto un profilo meramente orario. Vi sono pertanto in concreto i presupposti per l’applicazione dell’art. 41 TOA.
Il difensore ha anzitutto partecipato a 33 verbali (tra interrogatori, confronti, delucidazioni di perizie e sopralluogo) per un totale – comprese le trasferte – di 111 ore; rispetto a quanto indicato nella nota, viene unicamente ridotto di un ora l’interrogatorio di data 25.9.2001 e di 30 minuti quello di data 15.10.2001. A queste ore occorre aggiungere il tempo necessario ai colloqui con il cliente: quelli durante la sua detenzione preventiva vengono ridotti a 20, per un totale di 50 ore (comprese le trasferte), ciò che corrisponde – in media – ad un colloquio settimanale di 2 ore e 30 minuti, sicuramente proporzionato nell’ottica degli atti istruttori in corso (segnatamente gli interrogatori dei testimoni e la perizia del dott. __________), mentre quelli successivi alla sua scarcerazione vengono riconosciuti così come esposti, per un totale di 8 ore e 45 minuti. Per quanto concerne invece i colloqui con i famigliari/amica (peraltro concentrati durante la sua detenzione preventiva), a giudizio di questa Camera appaiono adeguate 8 ore, il tempo eccedente essendo verosimilmente riconducibile ad una loro specifica scelta. Infine, gli ulteriori colloqui con il dott. __________, con l’avv. __________, con l’agt. __________ e con la collega __________ vengono ammessi, come indicato, in 10 ore e 30 minuti.
In merito alle telefonate, vengono complessivamente riconosciute 144 sessioni, per un totale di 12 ore (in media 5 minuti/telefonata), ridotte in particolare a 15 quelle con i famigliari/amica (per le stesse ragioni sopra esposte) ed a 20 quelle con il perito di parte dott. __________, (con cui il legale ha peraltro avuto due colloqui di persona), stralciate invece quelle con la Cancelleria penale, in quanto non meglio specificate.
Richiamato quanto esposto al punto precedente, per la ricezione degli atti appare proporzionato un dispendio di 5 ore, mentre per gli scritti un dispendio (arrotondato) di 18 ore, di cui 2 ore per l’istanza di libertà provvisoria del 31.7.2001, 30 minuti per le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 6.8.2001, 2 ore per la successiva istanza di libertà provvisoria del 14.11.2001, 1 ora per l’istanza di complemento d’inchiesta di medesima data e 1 ora e 30 minuti per le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 13.4.2004, a cui vanno ad aggiungersi 2 ore e 40 minuti per le semplici comunicazioni (in media 10 minuti/scritto) e 8 ore e 15 minuti per gli ulteriori scritti (in media 15 minuti/scritto).
Per i vari esami dell’incarto – considerato che il procedimento si è concluso con un decreto di abbandono – viene ammesso un dispendio di 8 ore, corrispondente ad una giornata di lavoro, così come per l’esame delle videocassette (il confronto tra l’istante e la figlia __________ essendosi peraltro protratto per 3 ore e 10 minuti). Quanto all’esame delle perizie, un dispendio complessivo di 10 ore [di cui 1 ora per la perizia __________, 1 ora per la perizia __________, 6 ore per la perizia __________ (cfr. consid. 3.3.) e 2 ore per la perizia __________] appare sufficiente per un’adeguata preparazione del legale.
La prestazione di data 8/9.4.2002 “trascrizione video interrogatorio __________” non viene infine riconosciuta, trattandosi di una mansione di cancelleria, i cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo.
Riassumendo, viene di conseguenza ammesso un onorario pari a 249 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 62'312.50. Con questa riduzione non si misconosce la validità del lavoro dell’avv. PR 1, segnatamente nel produrre una perizia di parte che ha indotto il procuratore pubblico ad incaricare la dott. __________ dell’allestimento di una “super-perizia giudiziaria”.
2.6.
Pure le spese sono state corrette in base al criterio della regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. Esaminato l’incarto, vengono anzitutto ammesse 86 telefonate in uscita (pari a 7 ore e 10 minuti), per complessivi CHF 64.50 [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. ), comprese le telefonate verso l’, la cui tariffa settimanale ammonta a CHF 0.12/minuto]. Per quanto concerne i colloqui con il cliente, a giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere 9 trasferte a __________ (essendo, di principio, i contatti più frequenti durante la prima fase della detenzione preventiva) e 11 a __________, per complessivi CHF 1'200.-- [pari a CHF 38.--/trasferta a __________ e CHF 78.--/trasferta a __________ (come esposto)]. Ad esse vanno aggiunte 17 trasferte a __________ per i verbali (stralciate tuttavia quelle di data 2.10.2001, 10.10.2001 e 15.10.2001, essendo già contemplate nei colloqui con il cliente) ed una trasferta a __________ per il colloquio con l’agt. __________, per complessivi CHF 1'364.--.
Le fotocopie per l’incarto, i cui costi ammontano a CHF 1'528.-- [CHF 2.--/fotocopia (art. 3 lit. b TOA)], vengono integralmente riconosciute; per contro, non vengono ammesse le fotocopie delle perizie indirizzate al cliente medesimo, al dott. __________ ed al dott. __________ (peraltro perito giudiziario), le stesse potendo essere semplicemente messe a loro disposizione, mentre i costi per la “trascrizione video __________ (21 pag.)” vengono ridotti a CHF 42.--.
Per la ricezione dei fax viene ammessa la somma di CHF 44.--, per quella delle e-mail di CHF 6.--. Quanto agli scritti (ed ai relativi allegati), i costi – sostanzialmente riconosciuti – ammontano a CHF 994.10 [CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l'incarto, CHF 5.-- per invio raccomandato, CHF 0.90 (rispettivamente CHF 1.--) per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax (a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo anch’essa alla linea telefonica], ritenuto che gli importi delle missive denominate “memo” – come sopra esposto (consid. 2.4.) – non vengono riconosciuti.
Aggiunto l’importo di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto (art. 3 lit. a TOA), le spese complessive ammontano a CHF 5'292.60. L’IVA, calcolata al 7.6%, è pari a CHF 5'138.-- (arrotondati).
2.7.
In conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 72'743.10, di cui CHF 62'312.50 di onorario, CHF 5'292.60 di spese e CHF 5'138.-- di IVA.
Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 28.6.2005 della presente istanza.
3.1.
Secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).
3.2.
Per spese mediche, l’istante postula il risarcimento dell’importo complessivo (capitalizzato) di CHF 32'108.--, osservando inoltre che la spesa annua media (pari a CHF 1'434.--) non supera la franchigia annua della cassa malati (pari a CHF 1'500.--). A fondamento della propria richiesta, IS 1 ha prodotto agli atti due rapporti medici.
Il primo, rilasciato il 2.12.2004 dal dott. __________ (doc. G1), attesta uno stato di ipertensione arteriosa: il medico – specialista FMH in medicina interna – osserva anzitutto di avere visitato il paziente per la prima volta il 23.11.2001, dopo la sua scarcerazione, e di avere rilevato dei valori pressori nettamente al di sopra della norma, che – unitamente ai sintomi accusati durante la detenzione – lo hanno indotto ad iniziare un trattamento anti-ipertensivo. Certifica quindi che attualmente (2.12.2004) i valori pressori del paziente sono sì migliorati, ma che “verosimilmente il trattamento, combinato o meno, andrà proseguito a lungo termine/per anni”, evidenziando infine “l’assoluta necessità di regolari controlli medici per una durata illimitata/a vita”. Il secondo, rilasciato il 4.12.2004 dalla dott. __________ (doc. H1), attesta uno stato ansioso depressivo lieve medio: il medico – specialista FMH in psichiatria e psicoterapia – osserva di avere visitato il paziente per la prima volta il 17.3.2003 e di avere inizialmente riscontrato uno stato ansioso depressivo medio grave, che lo ha indotta ad intraprendere “una psicoterapia atta al miglioramento dell’autostima e alla rielaborazione del torto subito”. Certifica quindi che il paziente necessita tuttora (4.12.2004) di un trattamento ambulatoriale e che, da un punto di vista psichico, si assiste ad una “cronicizzazione del quadro ansioso depressivo”.
Il procedimento penale ha indubbiamente segnato IS 1 in maniera profonda, sia a livello fisico sia a livello psicologico. Quanto allo stato di ipertensione, i dati anamnestici raccolti dal dott. __________ non riportano alcun particolare (antecedente) problema di salute, mentre emerge che “durante la carcerazione alle pretoriali di __________ per la prima volta il paziente accusa un improvviso aumento della pressione arteriosa con malore, palpitazioni e presvenimento. Da allora frequenti sudorazioni, cefalee e palpitazioni”. Quanto allo stato ansioso depressivo, la dott. __________ ha specificato che il paziente, sin dal primo incontro, “riferiva di essere stato ingiustamente accusato dalle figlie di atti sessuali nei loro confronti e di essere stato incarcerato ingiustamente”.
Benché rilasciati da medici che lo hanno conosciuto e curato soltanto dopo il suo arresto, i rapporti medici agli atti palesano l’esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese mediche qui rivendicate. Tuttavia, per quanto concerne più specificatamente il suo stato ansioso depressivo, vi sono stati anche altri fattori concomitanti, che potrebbero aver causato il peggioramento del suo stato di salute e che occorre ponderare nella determinazione del danno. Dal rapporto della dott. __________ si evince infatti che il discorso del paziente era pure incentrato “sulla sofferenza per la mancata possibilità di svolgere il diritto di visita con le figlie e di poter esercitare la propria attività di padre”. Ora, ritenuto che il diritto di visita del qui istante è sempre stato problematico e fonte di litigi con l’ex moglie e che, temporalmente, la rottura dei legami con le figlie è di fatto avvenuta prima dell’inizio del procedimento penale a suo carico [prova ne sia che in data 27.4.2001 si è rivolto alla Commissione tutoria (AI 147)], a giudizio di questa Camera si giustifica ridurre del 25% le spese mediche derivanti dal suo stato ansioso depressivo.
In merito alle spese effettive (doc. G2-G9 e H2-H14), all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 1'735.80 inerente lo stato di ipertensione (come esposto) e l’importo di CHF 1'378.40 (pari al 75% di CHF 1'837.80) inerente lo stato ansioso depressivo.
Non si giustifica invece la capitalizzazione postulata nell’istanza. Intanto i rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento a vita e peraltro la regolarità di controlli medici è consigliabile a chiunque, specialmente con l’avanzare degli anni. Inoltre, il qui istante non ha più prodotto alcun giustificativo dopo l’introduzione della presente istanza (28/30.6.2005), venendo così meno al suo dovere di provare – documentando – il nocumento rivendicato.
3.3.
Per spese peritali, l’istante chiede il rimborso degli onorari del dott. __________ e delle trasferte a __________ nonché indennizzi “recupero ore” per assenze dal posto di lavoro, per complessivi CHF 20'910.--.
Vista la gravità delle accuse e – più in generale – le difficoltà fattuali del procedimento in esame, IS 1 ha legittimamente fatto capo al parere di un esperto di sua fiducia per efficacemente controbattere le conclusioni di cui al quadro psicodiagnostico sulle minori __________ e __________ allestito dal perito giudiziario dott. __________ __________. Per contro, come osservato dal procuratore pubblico, nella misura in cui la perizia di parte del dott. __________ riesamina – e, sostanzialmente, conferma – quanto già peritato dal dott. __________ (incaricato di esperire una perizia psichiatrica sull’istante medesimo), la stessa non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento ed i relativi costi vanno conseguentemente ridimensionati.
Esaminate le due perizie (AI 163 e 220), a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere gli onorari del dott. __________ nella misura di 3/5, per un totale di CHF 11'625.-- [3/5 di CHF 19'375.-- (pari a Euro 12'500.--, al cambio Euro/CHF 1.55, così come esposto)].
Parallelamente vanno ridotte a tre le trasferte a __________. In applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO), tale posta del danno viene ammessa in CHF 238.80, pari al costo di tre biglietti ferroviari di seconda classe ____________________ [oggi CHF 79.60 (che permette di non riconoscere interessi su questa somma)].
Per contro, l’istante non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] – di avere recuperato le relative ore di assenza dal posto di lavoro, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo. Si osservi che al proposito avrebbe potuto produrre una dichiarazione del Comune di __________, come quella agli atti in relazione alla perdita di stipendio causata dalla detenzione preventiva (doc. N).
3.4.
L’istante postula quindi la rifusione di CHF 449.10 inerenti due trasferte dal perito giudiziario dott. __________ ed i relativi “recuperi ore” per assenze dal posto di lavoro. Per gli ulteriori atti istruttori, chiede invece il rimborso di CHF 622.55, inerenti due trasferte a __________ ed i relativi “recuperi ore” (in occasione del confronto del 16.4.2002 e della delucidazione di perizia del 10.12.2003), nonché un “recupero ore” per il sopralluogo di data 18.7.2002 (doc. M).
Per le stesse ragioni sopra esposte (consid. 3.3.), si giustifica riconoscere unicamente l’importo di CHF 129.60, pari al costo di quattro biglietti ferroviari di seconda classe __________ /__________ /__________ [oggi CHF 32.40.-- (che permette di non riconoscere interessi su questa somma)].
3.5.
Come osservato dal procuratore pubblico, è infine indubbio che all’istante debba essere riconosciuta la perdita di salario subita durante la detenzione preventiva.
Sulla base dei documenti rilasciati dal Comune di __________ e prodotti agli atti (doc. N-Q), viene ammesso l’importo rivendicato di CHF 35'584.45, pari allo stipendio compensato con ore supplementari e vacanze (dal 4.7.2001 al 31.8.2001), rispettivamente non versato (dall’1.9.2001 in poi). Questa somma dovrà essere notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali.
3.6.
Riassumendo, a titolo di danni materiali a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 50'692.05, di cui CHF 3'114.20 per spese mediche, CHF 11'863.80 per spese peritali (comprese le trasferte a __________), CHF 129.60 per le ulteriori trasferte a __________ e CHF 35'584.45 per perdita di salario.
Gli interessi al 5% sono calcolati, di regola, dalla data di realizzazione del danno. Con particolare riferimento alle spese mediche, essi decorrono pertanto su CHF 43.05 dal 7.6.2005 (doc. G9), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 13.5.2005 (doc. H14), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 5.4.2005 (doc. H13), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 9.3.2005 (doc. H12), su CHF 338.45 dal 28.2.2005 (doc. G8), su CHF 78.25 (75% di CHF 104.30) dal 12.1.2005 (doc. H11), su CHF 117.35 (75% di CHF 156.45) dal 5.11.2004 (doc. H10) e su CHF 2'263.35 [CHF 1'354.30 + CHF 909.05 (75% di CHF 1'212.10)] dal 22.10.2004 (come domandato).
Sull’ulteriore importo di CHF 47'209.45 (CHF 50'692.05 ./. CHF 3'114.20 ./. CHF 238.80 ./. CHF 129.60) decorrono infine dal 22.10.2004, così come postulato.
4.1.
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111).
Nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2.
A tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 50'000.--, suddividendo la pretesa in due parti: la prima inerente la sola lesione della personalità a’ sensi dell’art. 49 CO, la seconda i danni alla salute a’ sensi dell’art. 47 CO.
Per contro, come sopra esposto, questa Camera non opera una simile distinzione, ma pone piuttosto alla base un importo giornaliero forfetario, motivato con gli inconvenienti usualmente legati alla detenzione preventiva, combinato con la possibilità di concedere un ulteriore importo, qualora l’accusato prosciolto abbia subito ulteriori danni alla personalità che travalicano quelli strettamente connessi con la detenzione preventiva.
Quanto all’importo base per detenzioni di lunga durata, si aggiunga che nella causa __________ citata dall’istante, è la stessa I Corte civile del Tribunale federale che, pur sottolineandone l’esiguità, ha stabilito un risarcimento forfetario di CHF 100.-- per giorno di detenzione (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005, consid. 10.3.1.1.).
4.3.
In concreto, l’istante è stato arrestato il 4.7.2001 (AI 10) e tradotto alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto è stato confermato il giorno seguente dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva (AI 12). In data 16.8.2001 viene trasferito al penitenziario cantonale “La Stampa”. L’ordine di scarcerazione è infine intervenuto il 15.11.2001 (AI 174).
Ciò posto ed in applicazione della prassi in materia, per i 135 giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 13'500.-- (pari a CHF 100.--/giorno).
4.4.
Occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento della suddetta somma.
Va preliminarmente rilevato come né le circostanze in cui si è svolto l’arresto (sul posto di lavoro), né le condizioni di detenzione presso le carceri pretoriali di __________ (dove l’istante è rimasto 44 giorni) né quelle vigenti presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, Settore B (dove sono tra l’altro incarcerate le persone prevenute/in esecuzione di pena per i reati contemplati nel capito V del CP), seppur sgradevoli, presentano delle particolarità tali da legittimare un aumento dell’importo base. Invero, nei limiti in cui all’istante è stato negato il passeggio giornaliero all’aria aperta o perlomeno un surrogato dello stesso, lo stato di detenzione cui è stato sottoposto presso le celle pretoriali di __________ lede effettivamente il diritto federale e la CEDU: nondimeno esso avrebbe potuto inoltrare al procuratore pubblico un’istanza di immediato trasferimento al penitenziario cantonale, ed in ogni caso la sua situazione non era diversa da quella di ogni altra persona detenuta nella medesima epoca. Quanto alla successiva detenzione presso il penitenziario cantonale, l’operatore sociale __________ si è limitato a considerazioni di ordine generale (doc. V1), ciò che non basta evidentemente per concludere che egli abbia patito una sofferenza superiore a quella di chiunque altro posto nella medesima situazione.
In considerazione della gravità e dell’esito assolutamente imprevedibile delle accuse mosse dalle figlie, la durata della detenzione preventiva e – più in generale – dell’istruttoria sfugge ad ogni critica: ciò non toglie che per oltre tre anni l’istante ha dovuto convivere con il peso di infamanti accuse. L’arresto ha inoltre (ed inevitabilmente) avuto un risalto mediatico. Malgrado l’invito del Ministero pubblico e del Comando della Polizia cantonale di voler evitare ogni e qualsiasi riferimento che potesse ricondurre all’accusato, gli organi di stampa – pur non menzionando le sue generalità – hanno indicato trattarsi di un dipendente del Comune di __________ (doc. B), ciò che ha senz’altro permesso ai cittadini della regione di identificare in IS 1 la persona arrestata. Tali circostanze gli hanno arrecato un manifesto pregiudizio.
Quanto ai danni all’integrità fisica e psichica, i rapporti medici attestano effettivamente una sua particolare sofferenza. A tal proposito va tuttavia sottolineato che anche nella commisurazione dell’indennità per torto morale occorre ponderare i fattori concomitanti che possono aver causato il peggioramento del suo stato di salute, segnatamente la rottura dei legami con le figlie, intervenuta precedentemente all’apertura del procedimento penale a suo carico. Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenere l’istante, i rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento vita natural durante, ma semmai la necessità di controlli regolari, peraltro consigliabili a chiunque (cfr., al proposito, consid. 3.2.).
Benché l’inchiesta abbia avuto un’importante risonanza nella sua sfera intima (numerosi sono stati gli interrogatori di parenti e colleghi di lavoro), va inoltre sottolineato che l’istante ha sempre potuto contare sull’appoggio incondizionato della propria famiglia e del Municipio di __________, che gli ha permesso, una volta scarcerato, di continuare il proprio lavoro senza minare il rapporto di fiducia. In tal senso, la sospensione temporanea dalle cariche ufficiali e quella dello stipendio (durante la detenzione) sono da interpretare come decisioni dettate unicamente da un inevitabile atteggiamento prudente. Infine, le ripercussioni sulla sua vita famigliare non possono essere semplicemente attribuite al procedimento penale in quanto tale: basti ricordare al proposito che il suo diritto di visita è sempre stato problematico e che la citata rottura dei rapporti con le figlie ha preceduto il suo arresto.
4.5.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si giustifica aggiungere all’importo base di CHF 13'500.-- la somma di CHF 10'000.--, per complessivi CHF 23'500.--.
L’importo qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di famiglia, della lunga detenzione preventiva e istruttoria, della circostanza che un’ampia cerchia di persone è venuta a conoscenza del suo arresto, delle sofferenze fisiche e psichiche nonché della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 22.10.2004 e nella presente decisione.
Gli interessi al 5% decorrono a far data dal 22.10.2004, così come domandato.
Nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).
In concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF 2'000.-- (pari ad una giornata lavorativa a CHF 250.--/ora), oltre CHF 300.-- di spese e CHF 174.80 di IVA, per complessivi CHF 2'474.80.
La procedura di cui agli art. 317 ss. CPP essendo essenzialmente scritta, questa Camera non indice dibattimenti pubblici. Inoltre, il Tribunale federale ha ancora recentemente ricordato che l’istante – a cui spetta l’onere della prova – non può limitarsi a richiedere l’assunzione di prove come avviene in una causa civile ordinaria senza apportare ulteriori precisazioni, ma deve fondare le sue richieste su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV 93).
In concreto, IS 1 ha avuto il tempo necessario per raccogliere la documentazione e gli elementi utili alla corretta quantificazione di tutte le sue pretese – sia prima sia successivamente all’introduzione della presente istanza –, per cui l’assunzione dei postulati testimoni (indipendentemente dalla concludenza delle loro dichiarazioni agli atti) non può in ogni caso essere accolta.
Gli interressi al 5% sono dovuti su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal 7.6.2005, su CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25 dal 9.3.2005, su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF 117.35 dal 5.11.2004 e su CHF 72'972.80 (CHF 2'263.35 + CHF 47'209.45 + CHF 23'500.--) dal 22.10.2004.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 22.10.2004 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 149'409.95, oltre interessi al 5% su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal 7.6.2005, su CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25 dal 9.3.2005, su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF 117.35 dal 5.11.2004 e su CHF 72'972.80 dal 22.10.2004.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario