Incarto n. 60.2005.135

Lugano 30 gennaio 2006

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.5.2004 del giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 25/27.5.2005 del procuratore pubblico Mario Branda, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, sottolineando nondimeno che si trattava di un caso di modesta entità;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto 27.8.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente pretore della giurisdizione di ______________________________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “per avere, a __________, il 25.9.2001, in correità col fratello __________ __________, colpendolo con pugni e calci anche quando era caduto a terra, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________, come attestato da certificato medico in atti” (DAP __________);

che con scritto 29.8/2.9.2002 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di accusa;

che con decisione 12.5.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto è stato nel frattempo trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione, ritenendo sussistere un ragionevole dubbio sul suo coinvolgimento nel reato (cfr. verbale del dibattimento 12.5.2004, p. 2);

che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'190.15, di cui CHF 3'190.15 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per torto morale;

che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'190.15 [di cui CHF 3'312.50 (13 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 581.70 di spese e CHF 295.95 di IVA (doc. H allegato all’istanza 11/12.5.2005)], dedotto l’importo di CHF 1'000.-- (pari a 4 ore a CHF 250.--/ora) già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili;

che la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora – è conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario (13 ore e 15 minuti) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento, a cui vanno aggiunte le prestazioni inerenti la domanda di naturalizzazione inoltrata dall’istante in data 30.7.2002 (cfr. istanza 11/12.5.2005, p. 2 e 3);

che – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;

che, esaminato l’incarto, a giudizio di questa Camera l’importo di CHF 1'000.-- (pari a 4 ore a CHF 250.--/ora) assegnato dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili appare sufficiente ad indennizzare gli onorari inerenti i colloqui (anche telefonici) con l’istante, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 09.00 alle ore 10.00 circa);

che a dette prestazioni vanno aggiunti gli inevitabili scritti e le (ulteriori) conferenze telefoniche;

che pure le citate prestazioni inerenti la domanda di naturalizzazione devono essere indennizzate, ritenuto che le stesse si sono rese necessarie in seguito alla decisione del Municipio di __________ che, venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento penale qui in esame, ha sospeso la pratica “(…) sino alla conclusione del procedimento davanti al Ministero pubblico” (doc. C allegato all’istanza 11/12.5.2005);

che al proposito viene conseguentemente ammesso un ulteriore onorario (rispetto alle ripetibili) pari a 2 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 500.--, di cui 10 minuti inerenti gli scritti di data 6.9.2002 e 17.9.2002 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni all’allora competente Pretura di __________), 80 minuti inerenti gli ulteriori scritti (in media 10 minuti/scritto, mentre la corrispondenza del mese di gennaio 2003 – eccessiva in relazione alla fattispecie – viene ridotta ad un solo scritto) ed infine 30 minuti inerenti le (ulteriori) telefonate;

che le spese vengono invece riconosciute in CHF 410.30, ridotte a CHF 5.90 quelle inerenti le copie degli scritti di 6.9.2002 e 24.5.2004 inviate all’istante per conoscenza (CHF 2.90 per ciascuna “cpc cliente”, la stesura di un’ulteriore lettera essendo superflua) ed a CHF 4.50 quelle inerenti le spese telefoniche (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6), stralciate invece – come sopra esposto – quelle inerenti gli scritti del mese di gennaio 2002 e quelle inerenti le fotocopie di data 6.9.2002 (“incarto per cliente”) e 3.10.2003, in quanto insufficientemente motivate;

che l’IVA ammonta a CHF 145.20;

che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'055.50, già dedotto l’importo di CHF 1'000.-- assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili;

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo di essere “(…) stato duramente toccato nella propria personalità dal procedimento penale subito” e sottolineando in particolare “(…) che la concessione dell’attinenza comunale del Comune di __________ è stata concessa ad oltre 2 anni e mezzo dalla domanda” (istanza 11/12.5.2005, p. 4);

che questi non ha dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;

che la durata dell’istruttoria esperita dal Municipio di __________ ai fini di esprimere il proprio preavviso sulla concessione dell’attinenza comunale – estesasi da luglio 2002 a giugno 2004 e certamente influenzata dal procedimento in esame – non appare inoltre sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti da un’inchiesta penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 12.5.2004 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'055.50;

che interessi di mora non sono pretesi;

che l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L'istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 12.5.2004 del giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'305.50.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Intimazione:

per conoscenza:

  • Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

  • Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

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