Incarto n. 60.2005.119
Lugano 26 aprile 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), ed PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 25/26.4.2005 del procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che con scritti 25/26.4.2005 e 25/27.4.2005 PI 2 PI 3, hanno rinunciato a formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta al 10.5.2005, con continuazione fino al 13.5.2005. Una prima decisione di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico dibattimento era stata approvata in data 2.2.2005 (inc. CRP 60.2005.17). Per i motivi esposti nell’istanza qui in esame, il dibattimento ha dovuto essere posticipato a mercoledì 17.5.2005, con continuazione probabile fino al mercoledì successivo, 25.5.2005.
Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 25.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare, come già esposto nella precendete decisione di proroga del 2.2.2005 (inc. 60.2005.17). Nel presente specifico caso, il processo è posticipato di una settimana per diverse fondate ragioni esposte nell’istanza: dal gravoso impegno di motivazione del presidente istante rispetto ad una precedente decisione della Corte delle assise criminali, alla complessità del procedimento a carico di PI 2 e PI 3, a problemi di aggiornamento rispetto alle festività infrasettimanali.
Nel presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di PI 2 (in relazione ai furti ed a un episodio di rapina, verbale 15.7.2004, p. 3) e da tutti gli indizi riportati nei verbali di PI 3 del 17.6.2004 (verbale 8) e del 28.9.2004 (verbale 9).
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
Nel presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione dei precedenti di PI 2 e PI 3 (AI 6.3.e AI 6.2.), ritenuto inoltre che i reati oggetto dell’atto d’accusa sono stati commessi nel periodo di congedo e di libertà condizionale.
Occorre anche considerare che entrambi hanno chiesto di essere posti in regime di anticipata esecuzione della pena (verbale di PI 2 del 15.7.2004, p. 5 e verbale di PI 3 del 20.7.2004, p. 3).
Esiste pure un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
Visti i precedenti di PI 2 ed PI 3, le parziali ammissioni ed i seri indizi a loro carico, essi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale da scontare, ritenuti gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che PI 2 ed PI 3 si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
La carcerazione preventiva cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre contemperare la durata di questa seconda proroga (di una settimana), l’attuale regime di esecuzione anticipata della pena e la possibile pena nella quale PI 2 ed PI 3 potrebbero incorrere. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è prorogato fino al 25.5.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria