Incarto n. 60.2005.10
Lugano 3 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/11.1.2005 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/21.1.2005 del procuratore pubblico, il quale rileva che “(...) l’importo complessivo (somma) esposto dai due legali appare eccessivo alla luce della posizione marginale di IS 1 nel procedimento in questione”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione (non motivata) 7.6.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso - tra l’altro - nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 24.2.2003 al 13.3.2003, in merito all’esplosione avvenuta a __________ l’__________, per titolo di furto, truffa, ricettazione, incendio intenzionale, esplosione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione [cfr. decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004; verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003 e ordine di scarcerazione 13.3.2003];
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 6'549.35 per spese legali e almeno CHF 1'900.-- a titolo di torto morale (cfr. istanza 10/11.1.2005, p. 3);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia avv. __________ __________ di complessivi CHF 1'990.-- (di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario e CHF 190.-- di spese) e avv. PR 1 di complessivi CHF 4'559.35 (di cui CHF 3'937.50 a titolo di onorario, CHF 299.80 di spese e CHF 322.05 di IVA) (cfr. note professionali allegate all’istanza 10/11.1.2005);
che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento
che l’istante - a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità - non ha provveduto a presentare la nota d’onorario dettagliata dell’avv. __________ __________ esplicitamente richiestagli da questa Camera con ordinanza 11.1.2005;
che la stessa verrà quindi rifusa unicamente per quanto ricostruibile dall’incarto;
che l’avv. __________ __________ ha omesso di indicare nella sua nota professionale la tariffa oraria applicata e pertanto l’onorario verrà rifuso secondo la prassi di questa Camera, all’epoca del mandato (CHF 250.--/ora);
che dagli atti risulta inoltre che il lic. iur. __________ __________, allora praticante presso lo studio legale dell’avv. __________ __________, ha assistito il qui istante durante un interrogatorio dinanzi al Ministero pubblico per cui viene ammessa una tariffa di CHF 110.--/ora, come da prassi di questa Camera, che per difese assunte da praticanti a partire dal 2002 ammette la predetta tariffa (cfr. decisione 23.3.2004 in re S.A., inc. 60.2003.219);
che dagli atti emerge che l’avv. __________ __________ ha assunto il patrocinio di fiducia il 25.2.2003 (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003, p. 1) fino al 5.3.2003, data in cui l’avv. PR 1 ha assunto il patrocinio di IS 1 (cfr. scritto 5.3.2005 dell’avv. PR 1 al Ministero pubblico, inc. __________ atti istruttori di IS 1, classeur blu);
che viene pertanto - in base a quanto è ricostruibile dall’incarto - riconosciuto un dispendio orario di 165 minuti, di cui 60 minuti inerenti alla stesura verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003, in cui era presente l’avv. __________ __________ (calcolo approssimativo, cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2003, p. 1), 15 minuti inerenti allo scritto 25.2.2003 dell’avv. __________ __________ al Ministero pubblico, 90 minuti inerenti all’interrogatorio di IS 1 tenutosi il 4.3.2003 dinanzi al procuratore pubblico alla presenza del lic. iur. __________ __________ (cfr. verbale di interrogatorio 4.3.2003, iniziato alle ore 14.30 e terminato alle ore 16.00) (cfr. inc. __________ atti istruttori di IS 1, classeur blu), per complessivi CHF 477.50 (di cui CHF 165.-- per le prestazioni fornite dal lic. iur. __________ __________ e CHF 312.50 dell’avv. __________ __________);
che a ciò vanno aggiunte le spese di CHF 16.-- inerente allo scritto 25.2.2003 (lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA, 1 fotocopia + invio fax di 2 pagine);
che la tariffa applicata dall’avv. PR 1 - pari a CHF 250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati (cfr. dettaglio nota professionale allegata all’istanza 10/11.1.2005);
che il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, ritenuto che IS 1 ha assunto un ruolo marginale nella vicenda e pertanto viene riconosciuto un dispendio orario di 695 minuti - pari a 11 ore e 35 minuti -, per la conferenza e i colloqui telefonici con i genitori vengono ammessi complessivamente 60 minuti (30 minuti per il colloquio e 30 minuti per le telefonate) e per la conferenza con i figli 30 minuti, non essendo compito di un avvocato fornire prestazioni di sostegno morale, per le conferenze telefoniche con il cliente vengono riconosciuti 85 minuti (5 minuti per colloquio telefonico appaiono sufficienti), per un importo complessivo di CHF 2'895.85;
che vanno inoltre risarcite le spese, pari a CHF 280.05, ridotte a CHF 12.75 quelle inerenti ai colloqui telefonici con il cliente e a CHF 1.50 quelle inerenti al colloquio telefonico con il MP del 14.4.2004 (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6);
che non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avendo domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. 60.2001.189);
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 3'669.40, di cui CHF 493.50 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e del lic. iur. __________ __________ e CHF 3'175.90 per quelle dell’avv. PR 1;
che
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante sostiene di non essere stato retribuito dal suo datore di lavoro durante il periodo di incarcerazione (cfr. istanza 10/11.1.2005, p. 3);
che dalla copia della dichiarazione 28.6.2004 rilasciata dalla __________ __________ __________ __________ __________, __________, risulta che IS 1 ha lavorato alle dipendenze di detta società come muratore dal 2002, percependo un regolare stipendio come da contratto di categoria e che il rapporto di lavoro sarebbe stato effettivamente interrotto durante il periodo di incarcerazione (cfr. doc. C, dichiarazione 28.6.2004, allegato all’istanza 10/11.1.2005);
che l’istante ha nondimeno omesso di quantificare e sostanziare - come avrebbe potuto e dovuto - lo stipendio non percepito durante quel lasso di tempo;
che non avendo fatto fronte al suo onere probatorio, non può conseguentemente pretendere nulla al proposito;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che l’istante postula la rifusione di almeno CHF 1'900.-- a titolo di torto morale, asserendo che la sua incarcerazione è durata dal 24.2.2003 al 13.3.2003 per complessivi 19 giorni e che egli, di professione muratore, “(...) è stato quindi assente dal lavoro non retribuito per tali giorni” (istanza 10/11.1.2005, p. 2 e 3);
che l’istante è stato arrestato il 24.2.2003 (verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2005, p. 1);
che l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente il pericolo di fuga e i bisogni dell’istruzione (verbale di notifica di arresto e di decisione 25.2.2005, p. 7);
che è stato scarcerato il 13.3.2003 (ordine di scarcerazione 13.3.2003);
che - in applicazione della prassi in materia - per i diciannove giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'900.--, come postulato;
che detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che l'arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 e da questo stesso giudizio;
che non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in precedenza;
che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese, senza il rimborso dell’IVA, come in precedenza;
che l’indennità complessiva ammonta a CHF 5'719.40, di cui CHF 3'669.40 per spese di patrocinio, CHF 1'900.-- per torto morale e CHF 150.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del procuratore pubblico __________ __________ (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 5'719.40.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria