Incarto n. 60.2004.436
Lugano 7 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Matteo Cassina (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 27/28.12.2004 presentato da
RI 1 patr. da: PR 1
contro
l’atto d’accusa 13.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ACC __________);
richiamate le osservazioni 4/5.1.2005 del procuratore pubblico, che chiede di confermare l’atto di accusa e di respingere il ricorso;
preso atto delle osservazioni presentate dalla parte civile PI 1, per il tramite del proprio patrocinatore, in data 18/19.1.2005, con cui chiede di respingere il ricorso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con atto di accusa 13.12.2004 il procuratore pubblico ha messo in sta-to di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ -__________ RI 1, siccome accusato di truffa consumata e mancata "(…) per avere, a , a __________ ed in altre località, nel periodo maggio-ottobre 1996, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ingannato, con astuzia, __________ __________ (ora PI 1), inducendola a compiere atti pregiudizievoli per il suo patrimonio, in specie, per avere, in qualità di avente diritto economico della società __________ , stipulato con __________ -com __________ (ora PI 1), tramite l’amministratore di __________ __________ __________ __________ (nel frattempo deceduto), nel periodo 8.5.1996-4.9.1996, 2 contratti di abbonamento ai servizi delle telecomunicazioni __________ - () e 1 contratto al servizio delle telecomunicazioni __________ (, rimasto di fatto inattivo), sapendo che il traffico telefonico sulle citate linee __________ / sarebbe stato alimentato in maniera illecita (utilizzando schede __________ rubate e/o ottenute fraudolentemente), e ciò al fine di incassare indebitamente la quota-parte stabilita contrattualmente, maturando sui citati collegamenti complessivi Frs. 221'385,70, (…)", e meglio come risulta dall'ACC __________.
b. Con tempestivo gravame, il ricorrente chiede di annullare l'atto di ac-cusa e di rinviare gli atti al procuratore pubblico perché ne presenti uno nuovo, posto che - così come formulato - sarebbe contrario alla giuri-sprudenza federale e cantonale, in quanto non indica chi avrebbe fatto il traffico illecito, quali schede __________ sarebbero state rubate o ottenute fraudolentemente, a quali numeri telefonici si riferirebbero queste carte __________, come sarebbero state rubate o ottenute fraudolentemente dette schede e non specifica il danno con riferimento alle differenti carte __________.
Delle ulteriori motivazioni, delle osservazioni del procuratore pubblico e della parte civile si dirà, se necessario, in diritto.
in diritto
L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), op-pure ancora le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).
Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso - per-ché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte delle assise indicata o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato - pronuncia con decre-to non motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento, spe-cie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da so-spendere o escludere la persecuzione del reato, nella necessità di non pregiudicare - anche in via indiretta - le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengano a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
Il giudizio che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può per-tanto essere rivisto al dibattimento dinanzi al giudice di merito (art. 205 CPP).
Non sono invece ammesse anticipazioni di arringa (come un "Plädo-yer", cfr. DTF 104 Ia 35) ed apprezzamenti interpretativi che assumono forza di motivazione e conclusione di fondo sulla questione della col-pevolezza, con esuberante influenza sulla Corte giudicante, in pregiu-dizio di equilibrio di argomenti e di mezzi per la convinzione di quest'ul-tima nei confronti della difesa, ritenuto nondimeno che la natura di un atto di accusa e le fattispecie che lo stesso può riguardare escludono che in proposito possa essere dettata una regola generale: proprio in quest'ottica e nel rispetto delle competenze del procuratore pubblico, questa Camera deve limitare il campo delle nullità formali a quelle de-ficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità sorpassando quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto di accusa (cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
In relazione ad un atto d’accusa, occorre considerare che se un esu-berante esposto di accusa può sottostare a censura per eccesso di motivazione, eventuali carenze nell'esposizione delle circostanze di fatto possono essere proposte solo al giudice del merito, al quale que-sta Camera non può sostituirsi nell'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del reato, atteso che un'eventuale carenza sostanziale del-l'atto di accusa non pregiudica i diritti della difesa, le imputazioni del-l'atto di accusa rimanendo vincolanti al dibattimento (cfr. art. 260 cpv. 2 CPP; cfr. decisione 3.2.1993 in re E. F. ed altri, inc. 249-261-262-263/1992).
Le censure sollevate dal ricorrente erano in buona parte già contenute nell’istanza di complemento del 10.10.1997, evasa in senso negativo dal Ministero pubblico con scritto 11.11.1997. Quest’ultima decisione è poi stata successivamente confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, con decisione del 31.3.2003 (inc. __________ e __________).
Le censure sollevate sono sostanzialmente pertinenti al merito, e non sono tali da comportare la nullità dell’atto d’accusa, come esposto di seguito, nei limiti riferiti al punto 2 della presente decisione.
Pacifico che non sono indicati gli utilizzatori delle carte __________ rubate o ottenute fraudolentemente, in quanto rimasti sconosciuti. Non si tratta di un limite dell’atto d’accusa, ma di un limite dell’inchiesta in quanto tale, che si ripercuote sul rinvio a giudizio, senza comportarne la nullità.
Sulla provenienza irregolare delle carte __________, la stessa andava men-zionata (così come fatto) nell’atto d’accusa, non andava necessaria-mente specificata nel dettaglio. Le deposizioni di altri co-accusati nella medesima inchiesta (in particolare di __________ __________ - verbale del 13.11.1996 alle ore 08.45, verbale di confronto __________ RI 1 e __________ __________ del 18.11.1996 alle ore 16.15) sono significative a questo proposito. La provenienza irregolare delle carte __________ ha trovato con-ferma nella decisione dalla Corte delle assise correzionali di __________ nella sua decisione del 5.9.2002 (inc. TPC __________), in relazio-ne alle altre persone coinvolte nella medesima inchiesta.
In riferimento ai numeri delle carte __________ irregolari ed utilizzate sui nu-meri richiesti dal ricorrente, nonché alla modalità di determinazione e di composizione del danno e dell’illecito profitto, i tabulati ed i docu-menti contenuti negli atti d’inchiesta e quelli prodotti dalla parte lesa permettono di concludere che detti accertamenti tecnici, per quanto possibili e reperito, sono agli atti, come deciso dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (decisione 31.2.2003, inc. __________ e __________, p. 3).
L’accusato e la sua difesa non sono quindi limitati nei loro diritti, poiché l’accusa mossa è sufficientemente precisa, in considerazione degli ac-certamenti operati nell’inchiesta, e le censure di merito qui sollevate potranno essere invocate al dibattimento.
La situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, e pertanto il relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la com-petenza di merito (REP. 1986, 164, 1979, 191 e 1977, 259).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 200 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF. 800.-- e le spese di CHF. 150.--, per complessivi CHF 950.-- (novecentocinquanta) sono poste a carico di __________ RI 1, __________, che rifonderà alla PI 1, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria