Incarto n. 60.2004.398
Lugano 14 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 2/3.12.2004 presentata da
IS 1 patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di stralcio 5.12.2003 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
premesso che in data 2/3.12.2004 il coaccusato __________ __________ ha pure presentato istanza di indennità per ingiusto procedimento (inc. ), mentre la coaccusata __________ __________ - non ha richiesto alcuna indennità allo Stato;
richiamate le osservazioni 13.12.2004 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che reputa la somma richiesta a titolo di spese di patrocinio apparentemente eccessiva e contesta la nota d’onorario presentata dall’avv. __________ di __________, rilevando infine che l’importo per trasferte e soggiorno non appare suffragato dalla necessaria documentazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 10.2.1994 __________ __________ – sotto il falso nome di __________ __________ __________ – ha aperto un conto bancario presso __________ __________, dove si è fatto accreditare tre certificati azionari, depositati fisicamente presso la __________ __________ __________ di __________ (AI 102);
che i titoli sono stati successivamente venduti ed il loro controvalore accreditato sulla relazione bancaria appena aperta;
che tra il 24.2.1994 ed il 10.3.1994 __________ __________ ha quindi eseguito, a debito del medesimo conto, una serie di operazioni bancarie, tra cui un bonifico di £ 770'000.-- sul conto “__________” presso __________ __________;
che in seguito questi è stato accusato di essersi fraudolentemente fatto intestare i suddetti certificati azionari, denunciati come rubati sulla piazza finanziaria di __________, e successivamente condannato dal Tribunale criminale del __________ del __________ con sentenza 5.3.1995 (AI 112 e 127);
che parallelamente, con riferimento al furto dei certificati azionari, le competenti autorità __________ hanno aperto un procedimento penale nei confronti di __________ __________ e di __________ __________, padre rispettivamente zio del qui istante (AI 105);
che di conseguenza il trasferimento del prezzo di vendita delle azioni è stato bloccato e __________ __________ non ha ottenuto alcuna contropartita alle erogazioni già effettuate per ordine di __________ __________;
che in data 21.3.1994, in relazione al bonifico di £ 770'000.-- sul conto “__________”, __________ __________ ha sporto denuncia contro ignoti al Ministero pubblico di Lugano (AI 1);
che l’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler ha quindi ordinato l’arresto di __________ __________ (AI 8, 7.4.1994), di __________ __________ -__________ (AI 11, 8.4.1994) e del qui istante (AI 28, 14.4.1994), promuovendo nei loro confronti l’accusa per titolo di ricettazione, truffa e riciclaggio di denaro;
che l’istante è stato chiamato in causa da __________ __________ -__________, sua collega di lavoro presso __________ __________ __________ __________ SA di __________, società che opera nel campo dell’intermediazione bancaria (cfr. verbale di interrogatorio 7);
che questa ha in particolare dichiarato che IS 1 “(…) mi ha chiesto se potevo trovare il modo di mettere a disposizione un conto bancario per un’operazione finanziaria (‘business transaction’). In sostanza mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per mettere a disposizione il suo conto per far affluire una somma da consegnare subito dopo ad altre persone” (verbale di interrogatorio 7, p. 1);
che a tale proposito si è quindi rivolta a __________ __________, proponendogli quanto sopra (cfr. verbale di interrogatorio 7);
che in effetti questi, interrogato dall’allora magistrato inquirente, ha ammesso di essere stato contattato dapprima da __________ -__________ ed in seguito da __________ __________ – zio del qui istante – e di avere infine messo a disposizione un proprio conto bancario allo scopo di trasferire £ 770'000.-- dal __________ alla Svizzera, dietro un compenso di CHF 130'000.-- (cfr. verbali di interrogatorio 1 e 2);
che dal canto suo IS 1 si è invece sempre dichiarato estraneo a tutta l’operazione, contestando in particolare le affermazioni di __________ __________ -__________ (cfr. verbale di interrogatorio 9);
che in data 11.5.1994 è stato scarcerato ed accompagnato all’aeroporto di __________, dove è stato imbarcato a destinazione di __________, per essere interrogato dalle competenti autorità __________ (AI 58);
che con atto di accusa 31.7.1996 l’allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, __________ __________ e __________ __________ -__________ siccome accusati di ricettazione e truffa;
che l’istante è stato in particolare accusato di ricettazione per avere, nelle circostanze sopra descritte, proposto alla collega __________ __________ -__________ “(…) di reperire una persona insospettibile disposta, contro un adeguato compenso, a mettere a disposizione un proprio conto bancario in Svizzera, sul quale far accreditare una parte dei fondi di origine delittuosa provenienti da __________ __________, a prelevarli entro breve termine e a consegnarli al proprio zio __________ __________”, e di truffa per avere, agendo quale mandante, ingannato con astuzia il funzionario di __________ __________ (ACC __________);
che con decreto 5.12.2003 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano – esperita un’udienza per incombenti in data 2.12.2003 – ha stralciato dai ruoli il procedimento per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che in effetti tutte le parti presenti all’udienza hanno riconosciuto come erronea la sussunzione dei fatti contestati agli accusati ai reati di ricettazione e di truffa, mentre “(…) la fattispecie descritta in entrambi i predetti capi di imputazione configura in realtà un’ipotesi di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis CP”, per cui – trattandosi di un delitto – “(…) la prescrizione dell’azione penale si è (…) compiuta” (decreto 5.12.2003, inc. __________);
che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 48'481.46 oltre interessi, di cui CHF 22'913.90 per spese di patrocinio, CHF 7'967.56 per danni materiali e CHF 17'600.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che in concreto il procedimento è stato stralciato dai ruoli per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata sul diritto sostanziale (DTF 105 IV 7);
che con riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione e di revisione penale, il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere sanzionata con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che costituirebbe invero eccesso di formalismo negare il diritto all’indennità a IS 1 unicamente perché ha omesso di chiedere al presidente della competente Corte delle assise correzionali di essere prosciolto con giudizio di merito;
che il decreto di stralcio 5.12.2003 deve pertanto essere qualificato quale sentenza di assoluzione a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato – segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. sentenza CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;
che in questo senso il Tribunale federale giudica conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento a carico dell’accusato prosciolto – così come respingere un’istanza di indennità –, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.126/2005 del 27.4.2005; DTF 116 Ia 162; 109 Ia 160);
che il principio della presunzione di innocenza è violato unicamente se dal testo della relativa decisione risulta, sotto il profilo del diritto penale, un apprezzamento negativo del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che nel presente caso il decreto di stralcio 5.12.2003 scagiona pienamente l’istante dalle ipotesi di reato oggetto della denuncia per intervenuta prescrizione dell’azione penale;
che nondimeno le deposizioni di IS 1 – che si è sempre dichiarato estraneo a tutta la vicenda – si scontrano con quelle convergenti degli altri coaccusati, ed in particolare di __________ __________ -__________, che ha più volte ribadito che “(…) l’operazione è partita proprio da una richiesta del signor __________, il quale mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che potesse mettere a disposizione un conto bancario su cui far affluire una somma da consegnare poi ad altre persone (…) che successivamente __________ mi ha detto che l’operazione doveva essere fatta per conto di un certo __________, che era poi __________ __________, con il quale mi ha messa in contatto” e che “(…) il contatto con __________ __________ è avvenuto a __________ dove vi è stato un incontro organizzato da __________, il quale ci ha presentati. Durante questo incontro al quale ha partecipato anche __________ si è discusso dell’operazione sia pure sommariamente, chiarendo che il __________ era d’accordo a mettere a disposizione un conto” (verbale di interrogatorio 9, p. 1 e 2);
che d’altra parte l’istante – che ha dapprima persino negato di conoscere suo zio __________ __________ – ha parzialmente ritrattato le sue deposizioni dopo avere appreso dell’arresto di suo padre e dello stesso zio, ammettendo in particolare che quest’ultimo soggiornava spesso a casa sua a __________ e che “(…) c’è stato un incontro tra me, __________ __________ e __________ __________” (cfr. verbale di interrogatorio 15);
che ha inoltre ammesso, prima davanti alle competenti autorità __________ (AI 105) e successivamente davanti all’allora magistrato inquirente Fabrizio Eggenschwiler (cfr. verbale di interrogatorio 20), di essersi recato in __________ ad inizio marzo 1994, dove si trovava anche suo padre __________ __________;
che da tali accertamenti se ne deduce pertanto un suo coinvolgimento nell’operazione finanziaria sopra descritta;
che il diritto civile non scritto vieta di creare una situazione tale da causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III 113) ed i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto, costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002 del 22.7.2002);
che l’operazione finanziaria qui in esame – attività tipica di chi vuole vanificare l’accertamento dell’origine ed il ritrovamento di fondi – era propria a far nascere il sospetto della commissione di un reato ed è stata causale per l’apertura del procedimento penale, scaturito dalla denuncia sporta da __________ __________ contro ignoti in seguito all’accredito di £ 770'000.-- sul conto “__________” presso __________ __________ (AI 1);
che i coaccusati fossero consapevoli dei rischi insiti nell’operazione emerge chiaramente dalle dichiarazioni del coaccusato __________ __________, che ha ammesso di avere sottaciuto al funzionario di __________ __________ __________ __________ la provenienza dell’ingente importo – inizialmente bonificato a suo favore (cfr. verbale di interrogatorio 5) –, ben sapendo che in realtà “(…) un cittadino __________ (…) aveva bisogno di spostare dei soldi dal __________ in Svizzera e aveva dei problemi con il trasferimento” (verbale di interrogatorio 8), violando in tal modo i suoi obblighi scaturenti dalla buona fede;
che va infine rilevato come in occasione dell’udienza per incombenti del 2.12.2003 – riconosciuta da tutte le parti l’intervenuta prescrizione dell’azione penale – è stato comunque trovato un accordo circa le pretese della parte civile __________ __________ “(…) alla quale, a saldo di ogni e qualsiasi pretesa, vengono versati fr. 100'000.-- da prelevarsi dai fr. 130'000.-- attualmente sequestrati sul conto __________ ‘__________presso il __________ di __________, __________, di __________ __________” (decreto di stralcio 5.12.2003, p. 2);
che a giudizio di questa Camera appare quindi corretto far sopportare all'istante il pregiudizio da lui subito;
che l’istanza deve conseguentemente essere integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L'istanza è respinta.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente Il segretario