Incarto n. 60.2004.368
Lugano 10 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.11.2004 presentata dal
presidente della Corte delle assise criminali di, giudice IS 1, Lugano,
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 1, __________ - __________, e __________ PI 2, __________ - __________ (entrambi patr. da: avv. __________ PA 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 5/8.11.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini;
preso atto che gli interessati hanno dato il nulla osta, come comunicato con lettera 8/9.11.2004;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al giorno di giovedì 25.11.2004, con continuazione fino al 29.11.2004.
Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 29.11.2004, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento, ritenuto che il termine di 60 giorni scade in quella data. L’istanza è fatta a titolo cautelativo, nel caso in cui il dibattimento dovesse prorogarsi oltre tale data.
L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
Ciò rende già d’acchito la richiesta conforme al principio della proporzionalità, ritenuto che è formulata a titolo eventuale ed al massimo per pochi giorni.
Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale, in generale, e del presidente istante in particolare. Malgrado questa situazione, pubblicamente nota, il presidente ha potuto aggiornare il dibattimento in ossequio del termine legale previsto dall’art. 230 cpv. 2 CPP, ed ha richiesto la proroga solo per l’eventualità, remota ma non impossibile, che il dibattimento si protragga oltre la data preventivata.
Nel presente caso, anche in assenza di importanti ammissioni da parte di __________ PI 1 e __________ PI 2i, è data l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano sia dagli accertamenti della scientifica, in particolare in relazione all’orecchio, sia dagli accertamenti tecnici sulla presenza in loco degli accusati, sia dalle deposizioni e dai riconoscimenti da parte di testi.
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati non hanno legami significativi con il nostro territorio, se non per delinquervi, come risulta dai verbali 23.6.2004 di entrambi gli accusati (p. 14 del verbale di __________ PI 2, p. 14/15 del verbale di __________ PI 1).
Per il che, essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta la gravità degli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 1 e __________ PI 2 è prorogato fino alla conclusione del processo aggiornato.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria