Incarto n. 60.2004.347
Lugano 17 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 6/8.10.2004 presentato da
RI 1 , patr. da: PA 1 ,
contro
la decisione 27.9.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia di assistenza giudiziaria;
richiamate le osservazioni 11/12.10.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 14/18.10.2004 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, che si rimettono al giudizio di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni 11/12.10.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che rinvia a quanto esposto nella sua decisione 27.9.2004, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con decreto 22.3.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ RI 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di
CHF 300.--, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24.6.2002, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando inoltre la confisca e la distruzione di 4.1 gr di marijuana sequestratigli dalla polizia il 16.10.2003 e 2.6 gr di marijuana sequestratigli dalla polizia il 17.2.2004, siccome ritenuto colpevole di circolazione senza licenza di condurre “(…) per aver condotto la motoleggera Aprilia senza essere titolare della licenza di condurre richiesta”, di circolazione senza licenza di circolazione “(…) per aver condotto la motoleggera suddetta senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile” e di abuso delle targhe “(…) per aver condotto la motoleggera Aprilia con applicata abusivamente la targa di controllo __________ risultata poi oggetto di furto avvenuto il 25.07.2002”, fatti avvenuti a __________ il 16.10.2003 (DA __________).
Il dibattimento, dipendente dall’opposizione 29/31.3.2004, si è concluso con la condanna in contumacia del ricorrente alla pena di trenta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di tre giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 24.6.2002 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, il pretore avendolo riconosciuto colpevole dei suddetti reati (cfr. sentenza 25.8.2004, inc. __________).
b. Con decisione 27.9.2004, che annulla e sostituisce quella emanata il 6.9.2004, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza presentata il 14/15.4.2004 da __________ RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, postulante l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base del certificato municipale prodotto successivamente, ritenuto in particolare che “(…) non è di principio dovuto in casi di modesta rilevanza, ove cioè entri in considerazione soltanto una multa o una pena detentiva di poco conto (…)”, che “(…) il Procuratore pubblico non ha partecipato al dibattimento 25 agosto 2004 per opposizione del DA”, che la sua proposta di pena è stata “(…) confermata dalla Pretura penale con sentenza 25 agosto 2004”, considerato inoltre che “(…) la fattispecie non rivestiva difficoltà giuridiche e fattuali tali da rendere necessaria l’assistenza di un legale, nel caso in esame poco importa la situazione economica dell’istante” (decisione 27.9.2004, p. 1). Ha pure evidenziato che “irrilevante ai fini della presente decisione la circostanza che il qui istante, benché regolarmente citato, non sia comparso al dibattimento per l’opposizione al DA e che quindi sia stato condannato in contumacia” (decisione 27.9.2004, p. 1).
c. Con il presente tempestivo gravame __________ RI 1 chiede di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
Egli rileva innanzitutto che il giudice dell’istruzione e dell’arresto “(…) ha emesso”, contestualmente alla decisione impugnata, “un’altra (decisione) con la quale ha messo il ricorrente al beneficio dell’AG per una fattispecie che gli è già costata alcune settimane di carcerazione preventiva”, ritenendo che “è quindi pacifico che dal punto di vista soggettivo il ricorrente soddisfa le condizioni di concessione dell’AG” (ricorso 6/8.10.2004, p. 1 e 2). Evidenzia poi che nel caso in esame la concessione del gratuito patrocinio “(…) è stata invece negata a torto perché il caso sarebbe stato di lieve entità”, ciò che non può essere condiviso “(…) già solo per il fatto che una condanna a 30 giorni, per quanto sospesi condizionalmente difficilmente può essere definita di modesta entità”, rilevando inoltre che “(…) il ricorrente non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2). Egli chiede di considerare “(…) anche la particolare situazione del ricorrente che dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mortale della circolazione (una ragazza che come lui era passeggera su di un’auto è deceduta, mentre la ragazza del ricorrente è rimasta ospedalizzata per diversi mesi) ha attraversato un periodo assai difficile che ha contribuito non poco ai suoi attuali guai giudiziari” (ricorso 6/8.10.2004, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
d. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico, il giudice della Pretura penale ed il giudice dell’istruzione e dell’arresto si rimettono al giudizio di questa Camera.
in diritto
Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003 del 5.12.2003, 1P.542/2003 del 20.10.2003, 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).
1.2.
1.2.1.
Giusta l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
1.2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
1.2.3.
Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi - come la proposta di cui al decreto di accusa - si devono esaminare l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà dell'interessato al proposito. Ora, non appare che la fattispecie alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto. Dal verbale del dibattimento 25.8.2004 risulta, infatti, che il difensore di fiducia del ricorrente nella sua arringa abbia soltanto chiesto “(…) una massiccia riduzione della pena come pure la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 24.6.2002” (AI 10, verbale del dibattimento 25.8.2004, p. 3, inc. __________). I reati imputati al ricorrente non imponevano del resto approfondimenti specifici, né dal profilo fattuale né da quello giuridico, circostanza che del resto egli non sostiene. Ciò posto e considerato che in sede di dibattimento il patrocinatore di fiducia del ricorrente non ha contestato i fatti ma unicamente la pena proposta dal procuratore pubblico e che inoltre quest’ultimo ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando contestualmente la conferma del decreto d’accusa impugnato (cfr. AI 9, inc. __________), si deve concludere che __________ RI 1 sarebbe stato in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, e segnatamente di evidenziare i motivi per cui chiedeva una riduzione della pena, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.
Si ricorda altresì che il giudice Claudio Rotanzi, nonostante la presenza del patrocinatore, ha confermato integralmente la proposta di condanna del procuratore pubblico. In considerazione di ciò, l’asserzione del ricorrente secondo cui “(…) non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2), appare infondata.
Il ricorrente sostiene pure che “(…) ha inoltre l’impressione che la decisione del GIAR sia influenzata oltre dal risparmismo imperante (che non si vede perché debba essere caricato sugli avvocati) da (una) serie (di) circostanze burocratiche”, in quanto “(…) l’istanza di AG è stata presentata il 14 aprile 2004, ma il ricorrente, cittadino svizzero ma poco aduso ai meandri della burocrazia, ha trasmesso solo a fine agosto allo scrivente legale il certificato municipale che pur aveva ricevuto già il 4 maggio 2004”, avendo “(…) interpretato la lettera del municipio come una decisione definitiva”, asserendo inoltre che ad un certo punto “(…) l’incarto è stato momentaneamente perso, tanto è vero che il 6 settembre 2004 il GIAR ha emesso una decisione di rifiuto di un’istanza che non era mai stata presentata” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2).
Ora, a prescindere dal fatto che la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto è conforme alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, giova in ogni caso evidenziare che il ritardo nel presentare il certificato municipale non ha influito sulla decisione.
Infine, il fatto che il ricorrente sia rimasto coinvolto in un incidente mortale della circolazione stradale, che per questo motivo avrebbe attraversato un periodo non facile e che ciò avrebbe contribuito ai suoi attuali problemi giudiziari, non è atto a comprovare che egli non sarebbe stato in grado di esporre debitamente le sue argomentazioni nel corso del dibattimento presso la Pretura penale, anche senza il sostegno di un legale.
Non si imponeva pertanto la designazione di un difensore, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi superfluo l'esame della situazione economica.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di __________ RI 1,
__________.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria